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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5597 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5597 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato PIETRO TERMINIELLO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale udienza del 23/10/2025): per la ricorrente: “si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento dello stesso. Precisa che la condizione di cui al n. 3 è un mero refuso”; conclusioni come da ricorso depositato il 1 05/05/2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze, per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto, e che meglio ci si riserva di ulteriormente articolare anche in conseguenza dell'eventuale contegno processuale di parte avversa, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in regime di separazione dei beni il 16.11.2019 a
Firenze tra la signora e il signor e ciò alle seguenti Parte_1 CP_1
CONDIZIONI
1) La signora è in condizione di poter provvedere per sé stessa Parte_1 avendo stabile occupazione lavorativa, e dunque si dichiara, allo stato, economicamente autosufficiente pertanto nulla chiede per sé stessa a titolo di mantenimento da parte del signor CP_1
2) Nessun contributo da parte della ricorrente odierna a qualsivoglia titolo e ragione a favore del signor essendo questi economicamente indipendente e CP_1 autosufficiente e comunque in grado di provvedere a sé stesso;
3) Nulla osta reciproco per il rilascio dei passaporti;
4) Vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il quale è rimasto CP_1 contumace.
1.
Considerato che
il resistente è cittadino marocchino, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles
II bis;
in vigore dal 1°.08.2004 ed applicabile dal 1°.03.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca) in quanto qui si trova l'ultima residenza comune dei coniugi e la ricorrente vi risiede ancora;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE
1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), quale legge del foro.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si
2 accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale come concordata tra i coniugi con sentenza n. 183, pubblicata il 19/01/2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (05/05/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
. Parte_1
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Firenze (FI) in data 16/11/2019 da , n. a ERCOLANO (NA) il 26/01/1971, e Parte_1 CP_1
n. a UA LA (MAROCCO) l'01/01/1989, iscritto dall'Ufficiale di
[...]
Stato Civile del Comune di Firenze al n. 532, parte 1, anno 2019;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5597 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato PIETRO TERMINIELLO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale udienza del 23/10/2025): per la ricorrente: “si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento dello stesso. Precisa che la condizione di cui al n. 3 è un mero refuso”; conclusioni come da ricorso depositato il 1 05/05/2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze, per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto, e che meglio ci si riserva di ulteriormente articolare anche in conseguenza dell'eventuale contegno processuale di parte avversa, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in regime di separazione dei beni il 16.11.2019 a
Firenze tra la signora e il signor e ciò alle seguenti Parte_1 CP_1
CONDIZIONI
1) La signora è in condizione di poter provvedere per sé stessa Parte_1 avendo stabile occupazione lavorativa, e dunque si dichiara, allo stato, economicamente autosufficiente pertanto nulla chiede per sé stessa a titolo di mantenimento da parte del signor CP_1
2) Nessun contributo da parte della ricorrente odierna a qualsivoglia titolo e ragione a favore del signor essendo questi economicamente indipendente e CP_1 autosufficiente e comunque in grado di provvedere a sé stesso;
3) Nulla osta reciproco per il rilascio dei passaporti;
4) Vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il quale è rimasto CP_1 contumace.
1.
Considerato che
il resistente è cittadino marocchino, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles
II bis;
in vigore dal 1°.08.2004 ed applicabile dal 1°.03.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca) in quanto qui si trova l'ultima residenza comune dei coniugi e la ricorrente vi risiede ancora;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE
1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), quale legge del foro.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si
2 accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale come concordata tra i coniugi con sentenza n. 183, pubblicata il 19/01/2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (05/05/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
. Parte_1
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Firenze (FI) in data 16/11/2019 da , n. a ERCOLANO (NA) il 26/01/1971, e Parte_1 CP_1
n. a UA LA (MAROCCO) l'01/01/1989, iscritto dall'Ufficiale di
[...]
Stato Civile del Comune di Firenze al n. 532, parte 1, anno 2019;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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