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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 557/2025
R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, e ivi residente in [...]n.470, rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Luca Cuppari, elettivamente domiciliata in Palermo, via Catania n.
15, presso lo studio del suo procuratore
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito.
All'udienza del 04.04.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Luca Cuppari che si è dichiarato antistatario.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 15.01.2025, la Sig.ra Parte_1
CP_ contestava l'indebito di € 7.508,21 comunicatole dall' con nota del 23 luglio
2024 e la trattenuta mensile sulla pensione di invalidità di € 87,00.
Assumeva l'irripetibilità della prestazione e l'illegittimità della trattenuta mensile.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere atteso che era intervenuto l'annullamento, in autotutela, del provvedimento amministrativo di indebito e lo stesso stava provvedendo a CP_2
restituire le somme prelevate per questo titolo.
All'udienza di oggi le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite e quest'ultimo CP_1
ne chiedeva la compensazione.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso l'intervenuto annullamento del provvedimento di indebito con conseguente restituzione delle somme sin qui prelevate;
preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di , CP_1
esse vanno poste a carico dell' previdenziale e si liquidano come in CP_2
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 04.04.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 557/2025
R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, e ivi residente in [...]n.470, rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Luca Cuppari, elettivamente domiciliata in Palermo, via Catania n.
15, presso lo studio del suo procuratore
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito.
All'udienza del 04.04.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Luca Cuppari che si è dichiarato antistatario.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 15.01.2025, la Sig.ra Parte_1
CP_ contestava l'indebito di € 7.508,21 comunicatole dall' con nota del 23 luglio
2024 e la trattenuta mensile sulla pensione di invalidità di € 87,00.
Assumeva l'irripetibilità della prestazione e l'illegittimità della trattenuta mensile.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere atteso che era intervenuto l'annullamento, in autotutela, del provvedimento amministrativo di indebito e lo stesso stava provvedendo a CP_2
restituire le somme prelevate per questo titolo.
All'udienza di oggi le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite e quest'ultimo CP_1
ne chiedeva la compensazione.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso l'intervenuto annullamento del provvedimento di indebito con conseguente restituzione delle somme sin qui prelevate;
preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di , CP_1
esse vanno poste a carico dell' previdenziale e si liquidano come in CP_2
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 04.04.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
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