Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/06/2025, n. 11502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11502 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2022, proposto da
Gestione Lavori Montani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Elvezio Santarelli, Tiziana Manenti, Arcangelo Pecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, piazza Navona 49, come da procura in atti;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Agenzia delle Entrate, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. GSE/P20210034374 del 15 dicembre 2021, notificato in pari data di annullamento in autotutela dell'ammissione alle tariffe incentivanti prot. GSE FTV_468197 del 26/04/2012 e di risoluzione delle Convenzione n. L 04I242996707;
del provvedimento, notificato via p.e.c. il 31 gennaio 2022, con cui il GSE ha richiesto al Soggetto Responsabile la restituzione entro 30 giorni degli incentivi percepiti dall'impianto fotovoltaico identificato dal n. pratica FTV 468197 per un importo complessivo di euro 195.114,60;
della comunicazione prot. GSE/P20180106681 del 30/11/2018 di avvio del procedimento in autotutela per la revisione del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti;
nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, per quanto occorrer possa:
dell'informativa del 22 novembre 2017 del GSE avente ad oggetto “Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e la c.d. “Tremonti Ambiente”;
in parte qua, del D.M. 5 maggio 2011 recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”;
nonché, per l'accertamento
del diritto della Società ricorrente a cumulare le tariffe incentivanti del D.M. 05/11/2011 (c.d. IV Conto Energia) con il regime di detassazione contemplato dall'art. 6, commi 13 -19, della L. 388/2000 e, conseguentemente, del diritto della ricorrente a non dover esercitare alcuna delle opzioni indicate nella informativa GSE del 22 novembre 2017 ovvero dall'art. 36 del D.l. n. 124/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 14 febbraio 2022 e depositato il successivo giorno 16, Gestione Lavori montani s.r.l. ha chiesto che GSE sia condannato a dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6784/2019, con conseguente dichiarazione di nullità od inefficacia, ovvero, per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari, nonché, ove occorra, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del D.L. 124/2019, come convertito dalla L. 157/2019, e prorogato dall’art. 56, co. 8.ter, del D.L. 176/2021 (conv. L. 120/2020) ovvero, in alternativa, previa rimessione alla CGUE (ex art. 267 TFUE).
2. – Il ricorso è affidato alle seguenti censure.
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli: art. 9 d.m. 19/02/2007 (II Conto Energia), 5, co. 4, d.m. 06/08/2010 (III Conto Energia), 5, co. 1, d.m. 05/05/2011 (IV Conto Energia) e 12, co. 1, d.m. 05/07/2012 (V Conto Energia), 6, commi da 13 a 19, L. n. 388/2000, 5 d.l. n. 78/2009 (conv. con modif. dalla L. n. 102/2009) e 26 del D.lgs. 28/2011 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 7, 8, 10, 10-bis, 22 e ss. L. n. 241/90, 112 e ss. del cod.proc.amm. – Falsa applicazione dell’art. 36 del D.L. 124/2019 – Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti – Violazione dei principi di sicurezza giuridica e di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei titolari delle iniziative imprenditoriali.
Il procedimento di autotutela de quo è stato dichiaratamente avviato dal GSE sulla base dell’assunto “divieto di cumulo” tra le tariffe incentivanti del IV Conto Energia e le agevolazioni fiscali della Tremonti Ambiente, come “chiarito” dallo stesso GSE nel suo comunicato del 22 novembre 2017 (atto presupposto dell’avvio). Nell’avviare il procedimento di autotutela il GSE ha dato atto che era “prossima [la] pronuncia del TAR” sui contenziosi che riguardavano tale aspetto, ma poi, intervenute le riferite sentenze di questo TAR nn. 6784 e 6785 del 29 maggio 2019, che hanno ritenuto errata la posizione del GSE che aveva dedotto il divieto di cumulo dalle previsioni dei Conti Energia ed annullato il predetto comunicato del GSE del 22 novembre 2017, il GSE avrebbe dovuto interrompere e chiudere il procedimento di autotutela, ovvero, quantomeno sospenderlo in attesa dell’esito delle sue impugnazioni innanzi al Consiglio di Stato.
La ricorrente sostiene, quindi, che alcuno “divieto di cumulo”, presupposto giuridico dei provvedimenti impugnati, sarebbe previsto o desumibile dall’art. 36 del D.L. 124/2019.
Esso, in tesi, non sarebbe stato né introdotto né confermato nella sua esistenza o validità dalla disposizione in parola, né esisteva prima di tale norma, come chiarito nelle menzionate sentenze di questo Tribunale nn. 6784 e 6785 del 2019.
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 21-nonies L. 21/1990, 36 del D.L. 124/2019 e 42, co. 3, del D.lgs. n. 28/2011 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione del principio generale di proporzionalità dell’azione amministrativa.
I provvedimenti impugnati, sia quello di avvio del procedimento quello di chiusura, si qualificano come aventi natura di “autotutela” ai sensi della L. 241/1990.
Ma nel caso di specie nessuna delle predette condizioni poste dalla normativa richiamata sarebbe stata rispettata dai provvedimenti del GSE.
3) Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati dall’illegittimità dell’art. 36 d.l. 124/2019 (Costituzione articoli 2, 10, 76, 77, 97 e 117) e/o con disciplina e i principi del diritto europeo internazionale.
Il motivo si articola su numerose doglianze, come segue rubricate.
Violazione dell’art. 24 Cost., nonché dei principi del giusto processo sanciti dagli artt. 111 Cost. e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e del principio di effettività del diritto ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art 19 TUE. 3.3- L’art. 36 in esame, laddove interpretato nel senso che le agevolazioni della Tremonti Ambiente non sono spettanti in virtù del divieto di cumulo con gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti ministeriali (6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) avrebbe l’effetto di vanificare la tutela giurisdizionale e superare i principi espressi in via giurisprudenziale circa la cumulabilità in questione, incidendo sui giudizi in corso, alterando la parità delle parti nel processo, privando una parte dei rimedi di legge a sua disposizione e vanificando l’utilità delle pronunce giurisdizionali favorevoli eventualmente conseguite, ma non ancora definitive.
Violazione degli artt. 3 e 41 Cost. - Violazione del legittimo affidamento.
Violazione degli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost. – Contrasto con la disciplina e i principi del diritto europeo e del diritto internazionale.
Violazione del principio della libertà d’impresa di cui all’art.16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE
Violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto come elaborati in ambito dell’Unione Europea
Violazione del diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 17 della Carta, dell’art. 1 Prot. Add. N. 1 CEDU e del principio di proporzionalità.
Violazione degli artt. 70 e 77, comma 2, Cost.
3. – GSE si è costituito in resistenza.
4. – A seguito dello scambio di memorie di cui all’art. 73 c.p.a., il ricorso è stato posto in decisione alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, previa reiezione dell’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente sulla scorta di una asserita bonaria composizione della lite.
5. – Il ricorso, con riferimento alla domanda di ottemperanza, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Esso, infatti, ha ad oggetto la domanda di ottemperanza alla con sentenza n. 6784 del 29 maggio 2019 di questo Tribunale Amministrativo Regionale che ha accolto la domanda di annullamento (estesa con motivi aggiunti alla comunicazione del 14 novembre 2018 di proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la rinuncia ai benefici fiscali in questione) proposta da quindici società (tra cui l’odierna ricorrente) titolari di impianti fotovoltaici avverso la comunicazione del 22 novembre 2017, pubblicata sul sito internet del Gestore dei servizi energetici S.p.a., sul divieto di cumulo delle somme riconosciute a titolo di tariffa incentivante dai decreti ministeriali del 6 agosto 2010 (III Conto Energia), del 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) con il beneficio fiscale per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese previsto dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tale sentenza è stata appellata, in via principale, dal Gestore dei servizi energetici e, in via incidentale, da dodici delle originarie ricorrenti, le quali l’hanno contestata nella parte relativa al riconoscimento dell’ammissibilità del cumulo rispetto agli impianti entrati in esercizio al 31 dicembre 2011, anziché agli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012, e nelle parti in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del diritto delle ricorrenti a non esercitare alcuna delle opzioni previste dalle comunicazioni gravate e respinto la loro domanda risarcitoria.
Con sentenza del Consiglio di Stato con sentenza del 18 agosto 2023, n. 783, tale giudizio d’appello è stato definito con il seguente dispositivo:
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
-prende atto della rinuncia al ricorso di primo grado e di estinzione del giudizio da parte delle società Edilcavour s.r.l., A.f.i.b. s.r.l., Hintec s.r.l., Lawer S.p.A. e Red & Blue s.r.l. e per l’effetto, quanto a queste dichiara improcedibile per rinuncia il ricorso di primo grado, con conseguente sua estinzione ed annullamento in parte qua senza rinvio della sentenza impugnata;
- accoglie l’appello principale del G.S.E. e per l’effetto, in riforma per il resto della sentenza di primo grado, respinge per il resto il ricorso di primo grado;
- respinge l’appello incidentale
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.”
In definitiva, la sentenza di cui la società chiede ottemperanza nel presente giudizio è stata riformata e non spiega più i propri effetti.
5. – Per il resto, quanto alla domanda di annullamento, il ricorso è infondato e va respinto.
Non possono infatti essere condivisi i motivi secondo e terzo, che censurano, sotto vari aspetti, il divieto di cumulo tra gli incentivi qui in discussione.
Occorre premettere che si controverte, nella circostanza, di una agevolazione fiscale che consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli "investimenti ambientali" definiti sulla scorta della "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente" pubblicata nella GUCE C 37 del 3.02.2001 par. 37, con riferimento agli investimenti che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all'ambiente dall'attività di impresa.
L'art. 6, commi da 13 a 19 della L. n. 388 del 2000, avevano previsto la detassazione della quota di reddito imponibile destinata agli investimenti ambientali delle piccole e medie imprese, da sterilizzare con il meccanismo della variazione in diminuzione dell'imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi.
Tali investimenti devono essere calcolati secondo un approccio incrementale, in base al quale dapprima si calcola il valore medio annuo degli investimenti ambientali compiuti nel biennio precedente e quindi si provvede a dedurre tale valore medio dall'ammontare dell'investimento ambientale realizzato nell'anno.
Il beneficio fiscale per le imprese interessate si concreta in una detrazione dal reddito imponibile pari all'eccedenza del valore dell'investimento nell'anno rispetto a quello degli investimenti compiuti nel biennio precedente.
Le suddette norme di legge sono poi state abrogate, a decorrere dal 26 giugno 2012, dall’art. 23 comma 7 del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012.
Il comma 11 del medesimo art. 23, peraltro, contiene una norma di salvaguardia per cui “I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.”
6. – Viene qui in considerazione il problema del cumulo tra tale beneficio fiscale e i benefici elencati dal D.M. 5 maggio 2011, art. 5, c.d. "Quarto conto energia", il quale stabilisce che la fruizione delle tariffe incentivanti ivi previste è cumulabile esclusivamente con i benefici tassativamente elencati nella norma stessa, tra i quali non figura la detassazione per gli investimenti ambientali prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 6, commi da 13 a 19 (c.d. Tremonti ambientale).
Nella materia si è inserita la nota del 22 novembre 2017 del GSE, la quale ha affermato che la detassazione fiscale non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia: "in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto. A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSE dell'avvenuta richiesta e quindi dell'effettiva rinuncia ai benefici fiscali".
Si tratta de provvedimento che è stato ritenuto legittimo, come detto in precedenza, dalla sentenza del Consiglio di Stato del 18 agosto 2023, n. 783.
7. – Quanto a tale cumulo, per consolidata giurisprudenza del TAR adito, dalla quale in questa circostanza non emergono ragioni per discostarsi (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, Sent., (data ud. 08/11/2024) 11/11/2024, n. 20036), “L'art. 36 della L. n. 124 del 2019, pur avendo un oggetto limitato e natura settoriale, non può essere considerato alla stregua di una legge-provvedimento, in quanto, nell'offrire un possibile rimedio alla situazione di cumulo in cui possono essersi venuti a trovare gli operatori, non introduce alcuna nuova disciplina volta a regolare tali posizioni, che restano assoggettate al corpus normativo previgente, limitandosi a prendere atto dello stato di incertezza interpretativa e di prassi quanto a possibilità di cumulo e dell'esistenza di situazioni di avvenuto cumulo, introducendo un rimedio speciale attraverso il quale fosse possibile rimuovere tale cumulo”.
In altri termini, come già riconosciuto dalla giurisprudenza, il divieto di cumulo è un principio già vigente nell'ordinamento e ricavabile dal sistema di riconoscimento degli incentivi energetici nei Conti Energia Terzo, Quarto e Quinto e, rispetto a tale quadro, l'art. 36 non reca alcuna innovazione nè riveste contenuto costitutivo (TAR Lazio, sez. III-ter, 22 aprile 2024, n. 8037, n. 8048, n. 8051; 10 giugno 2024, n. 11775; 28 agosto 2024, n. 15983; 23 settembre 2024, n. 16514; Consiglio di Stato, 18 agosto 2023, n. 7830)
6. - Come esattamente osservato dal Tribunale in altra circostanza, peraltro, quest’ultima norma non ha introdotto il divieto; invece, “Il Legislatore con il D.L. n. 124 del 2019, si è limitato a riconoscere ai produttori, ammessi al Terzo, Quarto o Quinto Conto Energia ed incorsi nel divieto di cumulo con la Tremonti Ambiente, la facoltà di continuare a godere delle più vantaggiose tariffe incentivanti mediante il pagamento di una somma corrispondente alla aliquota di imposta applicabile alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione con la quale si sono avvalsi della c.d. Tremonti ambientale, subordinandola alla condizione che, entro il termine del 30 giugno 2020 - poi prorogato al 31 dicembre 2020 dalla L. n. 120 del 2020 - i produttori rinuncino espressamente, con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al beneficio della Tremonti Ambiente.
La sussistenza, nell'ordinamento, del divieto di cumulo, emerge - per come affermato in giurisprudenza - in forza del quadro normativo di riferimento interpretato secondo i criteri ermeneutici letterale e teleologico, nonché alla luce del principio di equa remunerazione delle tariffe e dell'esigenza di evitare situazioni di sovraincentivazione che ostano alla percezione, da parte del soggetto responsabile, per il medesimo investimento, di una remunerazione diretta, mediante il conseguimento della tariffa incentivante che già copre equamente il costo dell'investimento per la costruzione e per l'esercizio dell'impianto, ed una remunerazione indiretta, mediante una detassazione legata allo stesso investimento, anche alla luce del c.d. effetto di incentivazione nell'ambito degli aiuti di Stato, ex art. 107 T.F.U.E., nel settore dell'energia sulla base della nozione della necessità dell'aiuto.
Il divieto di cumulo è quindi preesistente rispetto all'art. 36, che ha introdotto una specifica procedura di sanatoria ex lege per risolvere, da parte degli operatori economici, la situazione di cumulo in modo definitivo, senza che tale disposizione sia idonea ad incidere negativamente sulla spettanza o meno del cumulo.”
E, come affermato anche da Cass. civ., Sez. V, Ord., 31/05/2023, n. 15451, “A conferma della non cumulabilità dei due benefici, del D.L. n. 124 del 2019, art. 36, ha stabilito che i soggetti che sono decaduti dalla possibilità di rinunciare alla detassazione prevista dalla Tremonti ambientale mediante dichiarazione integrativa (al fine di poter mantenere il beneficio delle tariffe incentivanti previste dal III, IV e V conto energia), possono ugualmente conservare il beneficio (economicamente maggiore) previsto dagli incentivi del conto energia, mediante il pagamento di una somma corrispondente alla aliquota di imposta applicabile alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione con la quale si sono avvalsi della Tremonti ambientale. (…) La norma di cui al D.L. n. 124 del 2019, art. 36, subordina tale facoltà alla condizione che, entro il termine del 30 giugno 2020, i produttori rinuncino espressamente, con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al beneficio della c.d. Tremonti Ambiente, contestualmente rimettendo all'Agenzia medesima il compito di definire le modalità di presentazione e il contenuto di siffatta comunicazione.”
7. – La manifesta infondatezza delle questioni costituzionalità e di compatibilità comunitaria svolte dalla ricorrente discende dalle superiori considerazioni.
Ad esse si aggiunge quella per cui (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, Sentenza, 24/02/2025, n. 3969) l'art. 36 del D.L. n. 124 del 2019, pur avendo un oggetto limitato e natura settoriale, non può essere qualificato come legge-provvedimento, non introducendo una nuova disciplina ma offrendo un meccanismo di adesione volontaria per risolvere situazioni di cumulo.
7. - Il complessivo dipanarsi della lite lungo tre fasi (due di primo grado e una d’appello) induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), in parte dichiara improcedibile e in parte respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO