Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 6678
CASS
Sentenza 6 marzo 2023

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Nel caso di specie, veniva lamentato il mancato esame dell'eccezione di infondatezza dell'atto impugnato per interposizione di persona. Il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione. Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Nella fattispecie, a fronte della produzione documentale, nessuna statuizione, neppur implicita, poteva desumersi dalla motivazione della sentenza, poiché se è vero che il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, non è men vero che il rigetto implicito deve risultare a contrariis dalla statuizione positiva, ma non può valere qualora le censure siano attinenti a profili completamente eccentrici rispetto ai motivi accolti, riducendosi ad un'omissione di pronuncia.

Massima redattta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del DPR n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del DPR n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo. Nel caso di specie, vertendosi in fattispecie antecedente la novella del 2015, quindi secondo il paradigma che non prevedeva l'effettiva presentazione della denuncia penale, la presentazione della stessa, tempestiva o tardiva, risulta indifferente alla questione del raddoppio dei termini secondo le diposizioni vigenti ratione temporis, né peraltro spetta al giudice tributario vagliarne tempestività e fondatezza, ma al giudice penale, sufficiente essendo ai fini della duplicazione dei termini che all'avvio della procedura impositiva sussistessero elementi da far scaturire l'obbligo di denuncia. Con riferimento al tributo IRAP, il raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 citato, non può trovare applicazione poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.

Massima redattta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 6678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6678
    Data del deposito : 6 marzo 2023
    Fonte ufficiale :

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