Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2257/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2257/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. GRACI SALVATORE) Parte_1
Parte attrice
E
nato in [...] il [...], in Controparte_1
Parte convenuta contumace
Oggetto: occupazione sine titulo
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 21.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio assumendo: Controparte_1
-di essere proprietaria del dell'immobile sito in Licata nella via Bellini n. 12 (in catasto al fg 108, part 286 sub 4);
-che detto immobile era occupato senza alcun titolo da Controparte_1
Ciò dunque premesso, concludeva chiedendo di accertare che il convenuto occupava abusivamente l'immobile in questione e, per l' effetto, ordinarne il rilascio.
1
Nella contumacia del convenuto, regolarmente citato e non comparso, la causa veniva istruita con prove testimoniali e acquisizione di documentazione.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va innanzitutto dichiarata la contumacia di
[...]
che non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
La domanda attorea va accolta nel limiti di seguito esplicitati, rinvenendo piena asseverazione nell'attività istruttoria condotta.
Appare innanzitutto acclarato, sulla scorta della documentazione in atti, lo status proprietatis di parte attrice in ordine all'immobile oggetto di causa.
Che l'attuale detenzione del cespite sia in capo al convenuto si ricava dalle deposizioni dei testi e i quali hanno confermato che il convenuto abita con la Testimone_1 Testimone_2 famiglia nell'immobile oggetto di lite.
D'altro canto, rimanendo contumace, parte convenuta non ha assolto l'onere, su di lei incombente in ossequio al generale principio ex art.2697 c.c., di dimostrare l'esistenza di un titolo giustificante la detenzione dei cespiti.
In definitiva, accertato il carattere sine titulo dell'occupazione, si impone condanna del convenuto all'immediato rilascio del cespite, libero e vuoto da persone e cose, in favore dell'attrice, legittima proprietaria.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento.
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, sent. 15-11-2022, n. 33645), in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione
2 formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda attorea non merita accoglimento.
La parte, infatti, si è limitata a domandare la condanna del convenuto al pagamento di
“un'indennità di occupazione sino al rilascio effettivo dell'immobile”.
Null'altro è stato aggiunto.
Ebbene, nel caso in esame manca del tutto la prova del danno conseguenza subito da parte attrice non avendo la parte allegato - né tanto meno provato, non avendo il ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria sul punto - la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene de quo, né in forma diretta né in forma indiretta. Più in particolare, si rileva come la parte non abbia neanche prospettato l'eventualità di un utilizzo, anche indiretto, dell'immobile oggetto di causa o uno specifico pregiudizio. Infatti, nessuna allegazione viene effettuata con riguardo al cosiddetto danno-conseguenza, cioè ai pregiudizi che si sarebbero prodotti nella sfera giuridica del danneggiato a causa dell'evento dannoso (nella specie, l'occupazione sine titulo).
Nulla viene indicato neanche con riguardo alla possibilità di utilizzo alternativo dell'immobile.
La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza con liquidazione operata secondo tariffa, come in dispositivo.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede, nella contumacia di Controparte_1
-condanna al rilascio immediato, dell'immobile, libero e vuoto di Controparte_1 persone e cose, sito in Licata nella via Bellini n. 12 (in catasto al fg 108, part 286 sub 4) in favore dell'attrice;
rigetta la domanda di risarcimento;
condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice, ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite di cui all'art. 131 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, prenotate a debito o anticipate dall'Erario, in esse comprese gli onorari e le spese del difensore, che saranno liquidati ai
3 sensi dell'art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Agrigento, 2/4/2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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