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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1043/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1043/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Capoano;
appellante
e
in persona Controparte_1 dell'omonimo titolare, sig. (P.I.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Luca AU;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 877/2017 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 21.11.2017, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta al contenuto delle eccezioni sollevate nel proprio atto di appello ed ai precedenti atti difensivi e verbali di udienza e precisa le conclusioni così come rassegnate, insistendo per il loro integrale accoglimento. Si chiede, pertanto, a codesta On. Le Corte di voler riformare integralmente la sentenza di
1 primo grado n. 877/2017, pronunciata dal Tribunale di Crotone, depositata in cancelleria in data 21.11.2017 (non notificata) nel procedimento civile recante R.G.
n. 1673/2015 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il D.I. n. 412/2015 emesso, in data 23.06.2015, dal Tribunale di Crotone nei confronti del Sig. . Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 onorari, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “precisa le proprie conclusioni per come riportate nella comparsa di costituzione e risposta del presente procedimento, che di seguito si riportano integralmente: A) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza oggetto di gravame per mancanza dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c.; B) nel merito, dichiarare inammissibile, infondato e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 877/2017, emessa dal Tribunale Civile Parte_1 di Crotone il 21.11.2017 e pubblicata in pari data. C) Per l'effetto confermare la sentenza impugnata. D) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 412/2015 il Tribunale di Crotone intimava al sig.
il pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
”, della somma di €13.000,12 a titolo di credito residuo in relazione ai lavori
[...] ed alle forniture di cui alle fatture n. 3 del 28.02.2011 (di €26.000,00) e n. 7 del
06.06.2011 (di €62.000,00).
Avverso detto decreto ingiuntivo il sig. proponeva opposizione eccependo Pt_1 la carenza di legittimazione passiva sul rilievo che il pagamento richiesto riguardava lavori eseguiti nella proprietà del fratello e comunque l'avvenuto CP_2 pagamento del prezzo dei lavori, da eseguire a corpo e non a misura, quantificato in complessivi €75.000,00. Deduceva che, diversamente da come riportato nelle fatture,
i materiali degli impianti di riscaldamento ed elettrici non erano stati forniti dalla ditta appaltatrice, bensì acquistati a sue cura e spese. Lamentava poi che la ditta appaltatrice risultava pure inadempiente ai propri obblighi, avendo cagionato ingenti danni all'immobile di cui chiedeva, in via riconvenzionale, l'integrale risarcimento.
2 Si costituiva la opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché CP_1 infondata in fatto e in diritto.
Nelle more del giudizio l'opponente rinunciava alla domanda riconvenzionale e, rigettate le richieste istruttorie, il Tribunale con sentenza n. 877/17, corretta in data
07.06.2018, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente il Tribunale riteneva non provate le ragioni dell'opponente e in particolare i pagamenti asseritamente effettuati in relazione ai materiali impiegati.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
26.05.2018, , lamentandone l'ingiustizia per avere il giudice di Parte_1 primo grado omesso di valutare due circostanze non contestate e pacificamente ammesse dall'appellato, decisive ai fini dell'esclusione di qualsivoglia condanna di pagamento nei suoi confronti, ovvero: (a) il rapporto intercorrente tra le parti scaturiva da apposito contratto n. 001/2011 (doc. 6 fascicolo monitorio), con pattuizione del prezzo “determinato a corpo e non a misura in €.70.000,00 oltre all'IVA” (con applicazione di aliquota IVA 4%); (b) esso appellante aveva eseguito pagamenti per complessivi €75.000,00 circa e, pertanto, aveva ottemperato all'obbligo assunto con il predetto contratto (complessivamente pattuito in
€72.800,00, comprensivo di IVA al 4%), la ditta opposta infatti, a fronte degli importi recati da fatture per €26.000,00 (fattura n. 3 del 28.02.2011) ed €62.000,00 (fattura n. 7 del 6.06.2011) – e così complessivamente €88.000,00 – agiva in via monitoria per presunta creditoria residua di €13.000.00, riconoscendo la ricezione di pagamenti, da parte dell'appellante, per complessivi €75.000,00 (ovvero €88.000,00
- €13.000,00). Rilevava che tutte le fatture emesse da parte opposta facevano chiaro e specifico riferimento al “contratto n. 001/2011” ed ai “lavori, compresi i materiali, presso il vostro immobile sito in Melissa alla via Campo (odierna via Pio La Torre)”; che detto contratto di appalto riportava altrettanto chiaramente (pag. 4) apposita clausola relativa a “Prezzo e Termini di pagamento: Il prezzo è determinato a corpo
e non a misura in €.70.000,00 circa, oltre all'IVA”; che secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura,
l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula potevano essere preveduti” (cfr. sentenza Cass. Civ. n.
3 1494/2011); che alcuna prova era stata fornita da controparte circa eventuali lavori, ulteriori rispetto al citato contratto, eseguiti a seguito di circostanze imprevedibili richieste a tal fine dalla legge vigente in materia;
che le fatture emesse erano state espressamente contestate in quanto i prezzi indicati risultavano arbitrariamente applicati, non conformi agli accordi assunti e, comunque, non rispondenti ai prezzi correnti praticati in zona e dunque non potevano assurgere a prova del credito.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 23.09.2018, si costituiva l'appellata, la quale impugnava e contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado. Deduceva che il Tribunale di Crotone aveva valutato correttamente il contratto di appalto inter partes, specie nella parte in cui il prezzo regolarmente pattuito era di €70.000,00, oltre IVA, a corpo e non a misura, ma relativo solo all'esecuzione dei lavori convenuti, per come si poteva leggere testualmente: “… IL TOTALE COMPLESSIVO E' SCATURITO DAGLI EFFETTIVI LAVORI ESEGUITI, QUINDI
IL PREZZO DETERMINATO POTRA' ESSERE SOGGETTO A DELLE VARIAZIONI IN ECCESSO O IN DIFETTO”
(pag. 4 del contratto n. 001/2011); che il prezzo stabilito nel contratto di appalto era attinente solo all'esecuzione dei lavori e non anche ai materiali adoperati che erano stati forniti dall'appaltatore e a lui dovevano essere regolarmente pagati, come pattuito e convenuto a pagina 3 del contratto n. 001/2011; che, infatti, entrambe le fatture prodotte nel giudizio monitorio, specie la n. 7 del 06.06.2011, riportavano i lavori eseguiti con la fornitura dei relativi materiali, quali a titolo esemplificativo:
“fornitura e posa in opera di telai per infissi, fornitura e posa in opera di termocamino, impianto idrico sanitario comprensivo di materiale ecc.” e controparte non aveva mai contestato la dovutezza di tali somme;
che il prezzo d'appalto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, confermato dall'impugnata sentenza, non riguardava alcuna variazione di opere, ma semplicemente la realizzazione dei lavori convenuti in contratto ed i materiali impiegati per gli stessi al fine di consegnare i medesimi a perfetta regola d'arte; che quindi il Giudice di prime cure aveva correttamente ed ampiamente motivato nella sentenza impugnata:
“Di contro alcuna prova è stata fornita a sostegno delle tesi difensive quando la loro prospettata natura avrebbe reso semplice dimostrare il pagamento effettuato per i materiali sia documentalmente che a mezzo testi. In buona sostanza l'opponente non
4 ha dato prova delle ragioni della sua opposizione venendo meno agli obblighi di cui all'art. 2697 cc.”. Aggiungeva che l'appellante, in primo grado, aveva motivato il proprio difetto di legittimazione passiva, eccezione rigettata sia con l'ordinanza del
14.10.2016 che con la pronuncia impugnata, adducendo testualmente: “I lavori eseguiti su commissione del Sig. e relative porzioni di fabbricato Parte_1 di sua proprietà risultano tutti pagati…controparte avrebbe, eventualmente, dovuto citare in giudizio il Sig. , in relazione ai lavori commissionati da CP_3 quest'ultimo e relativo a porzioni di sua proprietà esclusiva.” In merito all'applicazione arbitraria dei prezzi indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo impugnato, evidenziava che trattavasi anche in questo caso di mere asserzioni difensive prive di valore, non corroborate da alcun elemento giustificativo, ribadendo che la prima fattura, ossia la n. 3 del 28.02.2011, indicante lavori eseguiti e materiali adoperati, era stata regolarmente pagata e mai contestata.
Con ordinanza del 17.10.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 25.09.2018, la Corte dichiarava inammissibile, in quanto genericamente formulata, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 13.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante censura la decisione gravata in quanto avrebbe omesso di considerare il chiaro contenuto del contratto di appalto inter partes, richiamato nelle stesse fatture azionate in monitorio, che indica - con assoluta evidenza e definitività
– il corrispettivo dovuto all'appaltatore in €70.000,00 oltre Iva al 4%, per un totale
5 di €72.800,00, sicchè avendo egli versato la somma di €75.000,00, nessun credito sussiste in capo alla . Controparte_1
L'appello è infondato.
Nel contratto di appalto tra le parti il prezzo era chiaramente riferito alle sole opere. A pag. 4 del contratto, infatti, si legge che “IL TOTALE COMPLESSIVO E'
SCATURITO DAGLI EFFETTIVI LAVORI ESEGUITI..”. Il corrispettivo pattuito non includeva, quindi, i materiali e la conferma di ciò si trae dal fatto che il committente ha versato una somma superiore (€75.000) al prezzo previsto in contratto (€72.800 inclusa iva).
Le fatture azionate in monitorio comprendono sia le lavorazioni effettivamente svolte, sia i materiali acquistati e posti in opera che, in base alle previsioni contrattuali, avrebbero dovuto essere forniti dall'appaltatore.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado il sig. non ha Pt_1 contestato l'impiego dei materiali indicati in fattura, bensì unicamente l'imputabilità dei costi assumendo di aver provveduto lui stesso all'acquisto. Tale circostanza è tuttavia rimasta sfornita di prova.
La ditta appaltatrice ha, dunque, diritto al pagamento dei materiali da lei stessa forniti conformemente alle previsioni contrattuali.
Generica è poi la contestazione dei prezzi indicati in fattura, giacché unicamente correlata, detta doglianza, in carenza di concreti elementi di valutazione a eventuale suffragio, ad una presunta mancata rispondenza “ai prezzi correnti praticati in zona”.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 di cui al d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022.
3.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 26 maggio 2018, nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona dell'omonimo titolare, sig. Controparte_1 CP_1
6 , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 877/2017 pubblicata in data CP_1
21.11.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luca
AU dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1043/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Capoano;
appellante
e
in persona Controparte_1 dell'omonimo titolare, sig. (P.I.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Luca AU;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 877/2017 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 21.11.2017, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta al contenuto delle eccezioni sollevate nel proprio atto di appello ed ai precedenti atti difensivi e verbali di udienza e precisa le conclusioni così come rassegnate, insistendo per il loro integrale accoglimento. Si chiede, pertanto, a codesta On. Le Corte di voler riformare integralmente la sentenza di
1 primo grado n. 877/2017, pronunciata dal Tribunale di Crotone, depositata in cancelleria in data 21.11.2017 (non notificata) nel procedimento civile recante R.G.
n. 1673/2015 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il D.I. n. 412/2015 emesso, in data 23.06.2015, dal Tribunale di Crotone nei confronti del Sig. . Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 onorari, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “precisa le proprie conclusioni per come riportate nella comparsa di costituzione e risposta del presente procedimento, che di seguito si riportano integralmente: A) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza oggetto di gravame per mancanza dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c.; B) nel merito, dichiarare inammissibile, infondato e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 877/2017, emessa dal Tribunale Civile Parte_1 di Crotone il 21.11.2017 e pubblicata in pari data. C) Per l'effetto confermare la sentenza impugnata. D) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 412/2015 il Tribunale di Crotone intimava al sig.
il pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
”, della somma di €13.000,12 a titolo di credito residuo in relazione ai lavori
[...] ed alle forniture di cui alle fatture n. 3 del 28.02.2011 (di €26.000,00) e n. 7 del
06.06.2011 (di €62.000,00).
Avverso detto decreto ingiuntivo il sig. proponeva opposizione eccependo Pt_1 la carenza di legittimazione passiva sul rilievo che il pagamento richiesto riguardava lavori eseguiti nella proprietà del fratello e comunque l'avvenuto CP_2 pagamento del prezzo dei lavori, da eseguire a corpo e non a misura, quantificato in complessivi €75.000,00. Deduceva che, diversamente da come riportato nelle fatture,
i materiali degli impianti di riscaldamento ed elettrici non erano stati forniti dalla ditta appaltatrice, bensì acquistati a sue cura e spese. Lamentava poi che la ditta appaltatrice risultava pure inadempiente ai propri obblighi, avendo cagionato ingenti danni all'immobile di cui chiedeva, in via riconvenzionale, l'integrale risarcimento.
2 Si costituiva la opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché CP_1 infondata in fatto e in diritto.
Nelle more del giudizio l'opponente rinunciava alla domanda riconvenzionale e, rigettate le richieste istruttorie, il Tribunale con sentenza n. 877/17, corretta in data
07.06.2018, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente il Tribunale riteneva non provate le ragioni dell'opponente e in particolare i pagamenti asseritamente effettuati in relazione ai materiali impiegati.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
26.05.2018, , lamentandone l'ingiustizia per avere il giudice di Parte_1 primo grado omesso di valutare due circostanze non contestate e pacificamente ammesse dall'appellato, decisive ai fini dell'esclusione di qualsivoglia condanna di pagamento nei suoi confronti, ovvero: (a) il rapporto intercorrente tra le parti scaturiva da apposito contratto n. 001/2011 (doc. 6 fascicolo monitorio), con pattuizione del prezzo “determinato a corpo e non a misura in €.70.000,00 oltre all'IVA” (con applicazione di aliquota IVA 4%); (b) esso appellante aveva eseguito pagamenti per complessivi €75.000,00 circa e, pertanto, aveva ottemperato all'obbligo assunto con il predetto contratto (complessivamente pattuito in
€72.800,00, comprensivo di IVA al 4%), la ditta opposta infatti, a fronte degli importi recati da fatture per €26.000,00 (fattura n. 3 del 28.02.2011) ed €62.000,00 (fattura n. 7 del 6.06.2011) – e così complessivamente €88.000,00 – agiva in via monitoria per presunta creditoria residua di €13.000.00, riconoscendo la ricezione di pagamenti, da parte dell'appellante, per complessivi €75.000,00 (ovvero €88.000,00
- €13.000,00). Rilevava che tutte le fatture emesse da parte opposta facevano chiaro e specifico riferimento al “contratto n. 001/2011” ed ai “lavori, compresi i materiali, presso il vostro immobile sito in Melissa alla via Campo (odierna via Pio La Torre)”; che detto contratto di appalto riportava altrettanto chiaramente (pag. 4) apposita clausola relativa a “Prezzo e Termini di pagamento: Il prezzo è determinato a corpo
e non a misura in €.70.000,00 circa, oltre all'IVA”; che secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura,
l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula potevano essere preveduti” (cfr. sentenza Cass. Civ. n.
3 1494/2011); che alcuna prova era stata fornita da controparte circa eventuali lavori, ulteriori rispetto al citato contratto, eseguiti a seguito di circostanze imprevedibili richieste a tal fine dalla legge vigente in materia;
che le fatture emesse erano state espressamente contestate in quanto i prezzi indicati risultavano arbitrariamente applicati, non conformi agli accordi assunti e, comunque, non rispondenti ai prezzi correnti praticati in zona e dunque non potevano assurgere a prova del credito.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 23.09.2018, si costituiva l'appellata, la quale impugnava e contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado. Deduceva che il Tribunale di Crotone aveva valutato correttamente il contratto di appalto inter partes, specie nella parte in cui il prezzo regolarmente pattuito era di €70.000,00, oltre IVA, a corpo e non a misura, ma relativo solo all'esecuzione dei lavori convenuti, per come si poteva leggere testualmente: “… IL TOTALE COMPLESSIVO E' SCATURITO DAGLI EFFETTIVI LAVORI ESEGUITI, QUINDI
IL PREZZO DETERMINATO POTRA' ESSERE SOGGETTO A DELLE VARIAZIONI IN ECCESSO O IN DIFETTO”
(pag. 4 del contratto n. 001/2011); che il prezzo stabilito nel contratto di appalto era attinente solo all'esecuzione dei lavori e non anche ai materiali adoperati che erano stati forniti dall'appaltatore e a lui dovevano essere regolarmente pagati, come pattuito e convenuto a pagina 3 del contratto n. 001/2011; che, infatti, entrambe le fatture prodotte nel giudizio monitorio, specie la n. 7 del 06.06.2011, riportavano i lavori eseguiti con la fornitura dei relativi materiali, quali a titolo esemplificativo:
“fornitura e posa in opera di telai per infissi, fornitura e posa in opera di termocamino, impianto idrico sanitario comprensivo di materiale ecc.” e controparte non aveva mai contestato la dovutezza di tali somme;
che il prezzo d'appalto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, confermato dall'impugnata sentenza, non riguardava alcuna variazione di opere, ma semplicemente la realizzazione dei lavori convenuti in contratto ed i materiali impiegati per gli stessi al fine di consegnare i medesimi a perfetta regola d'arte; che quindi il Giudice di prime cure aveva correttamente ed ampiamente motivato nella sentenza impugnata:
“Di contro alcuna prova è stata fornita a sostegno delle tesi difensive quando la loro prospettata natura avrebbe reso semplice dimostrare il pagamento effettuato per i materiali sia documentalmente che a mezzo testi. In buona sostanza l'opponente non
4 ha dato prova delle ragioni della sua opposizione venendo meno agli obblighi di cui all'art. 2697 cc.”. Aggiungeva che l'appellante, in primo grado, aveva motivato il proprio difetto di legittimazione passiva, eccezione rigettata sia con l'ordinanza del
14.10.2016 che con la pronuncia impugnata, adducendo testualmente: “I lavori eseguiti su commissione del Sig. e relative porzioni di fabbricato Parte_1 di sua proprietà risultano tutti pagati…controparte avrebbe, eventualmente, dovuto citare in giudizio il Sig. , in relazione ai lavori commissionati da CP_3 quest'ultimo e relativo a porzioni di sua proprietà esclusiva.” In merito all'applicazione arbitraria dei prezzi indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo impugnato, evidenziava che trattavasi anche in questo caso di mere asserzioni difensive prive di valore, non corroborate da alcun elemento giustificativo, ribadendo che la prima fattura, ossia la n. 3 del 28.02.2011, indicante lavori eseguiti e materiali adoperati, era stata regolarmente pagata e mai contestata.
Con ordinanza del 17.10.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 25.09.2018, la Corte dichiarava inammissibile, in quanto genericamente formulata, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 13.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante censura la decisione gravata in quanto avrebbe omesso di considerare il chiaro contenuto del contratto di appalto inter partes, richiamato nelle stesse fatture azionate in monitorio, che indica - con assoluta evidenza e definitività
– il corrispettivo dovuto all'appaltatore in €70.000,00 oltre Iva al 4%, per un totale
5 di €72.800,00, sicchè avendo egli versato la somma di €75.000,00, nessun credito sussiste in capo alla . Controparte_1
L'appello è infondato.
Nel contratto di appalto tra le parti il prezzo era chiaramente riferito alle sole opere. A pag. 4 del contratto, infatti, si legge che “IL TOTALE COMPLESSIVO E'
SCATURITO DAGLI EFFETTIVI LAVORI ESEGUITI..”. Il corrispettivo pattuito non includeva, quindi, i materiali e la conferma di ciò si trae dal fatto che il committente ha versato una somma superiore (€75.000) al prezzo previsto in contratto (€72.800 inclusa iva).
Le fatture azionate in monitorio comprendono sia le lavorazioni effettivamente svolte, sia i materiali acquistati e posti in opera che, in base alle previsioni contrattuali, avrebbero dovuto essere forniti dall'appaltatore.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado il sig. non ha Pt_1 contestato l'impiego dei materiali indicati in fattura, bensì unicamente l'imputabilità dei costi assumendo di aver provveduto lui stesso all'acquisto. Tale circostanza è tuttavia rimasta sfornita di prova.
La ditta appaltatrice ha, dunque, diritto al pagamento dei materiali da lei stessa forniti conformemente alle previsioni contrattuali.
Generica è poi la contestazione dei prezzi indicati in fattura, giacché unicamente correlata, detta doglianza, in carenza di concreti elementi di valutazione a eventuale suffragio, ad una presunta mancata rispondenza “ai prezzi correnti praticati in zona”.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 di cui al d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022.
3.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 26 maggio 2018, nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona dell'omonimo titolare, sig. Controparte_1 CP_1
6 , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 877/2017 pubblicata in data CP_1
21.11.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luca
AU dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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