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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13.2.2025
Causa n. 833 / 2023
Controparte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Margherita Luciano e per la parte convenuta l'Avv. Masso. E' presente il ricorrente personalmente.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 13.2.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 833 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
22/05/2023
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LIVATINO ROBERTO e dell'avv. LUCIANO MARGHERITA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MASSO FRANCESCA e dell'avv. MONTEMEZZO LUCA
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio di S.p.A. Parte_1 CP_1 CP_1
esponendo: di essere stato assunto dalla società convenuta il 09/10/1990;
di aver acquisito dopo un biennio di formazione la quarta categoria con attribuzione della qualifica di manutentore metalmeccanico secondo il
C.C.N.L. aziende metalmeccaniche;
di aver esercitato le mansioni di manutentore meccanico presso i laminatoi 2 e 3; di essere stato inquadrato nel 1995 nella superiore quinta categoria mantenendo le mansioni di manutentore meccanico;
di essere stato inquadrato a partire dal mese di giugno 2021 nel livello C 3 per effetto della nuova classificazione introdotta dal C.C.N.L. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica;
di avere svolto
1 fino a tutto il mese di agosto 2018 la prestazione lavorativa quale manutentore meccanico degli impianti presso i predetti laminatoi;
di avere svolto tale mansione in orario articolato su turni acquisendo una professionalità superiore a quella dei manutentori meccanici giornalieri dovendo essere in grado di individuare guasti eventuali degli impianti in maniera autonoma e senza possibilità di ricevere supporto da parte del capo officina;
di avere frequentato un corso aziendale avente per oggetto le caratteristiche tecniche dei nuovi macchinari del laminatoio n. 4; di aver conseguito il punteggio massimo;
di non essere stato adibito all'esercizio delle mansioni presso il nuovo laminatoio, poiché a settembre dell'anno
2018 era stato trasferito presso il reparto trafile presso il quale svolgeva mansioni di operaio manutentore, ma con un inferiore contenuto professionale in ragione della specificità di tale reparto ove si trovavano solo
4 macchine uguali;
di essere stato trasferito dal mese di dicembre 2018
presso il reparto logistica, dove cessava totalmente la precedente attività di meccanico manutentore;
che presso il reparto logistica il ricorrente si occupava esclusivamente della movimentazione interna consistente nel trasporto dei semilavorati siderurgici a base quadrata, senza aver ricevuto alcuna comunicazione scritta in merito all'assegnazione di mansioni inferiori;
che tali compiti comportavano la conduzione di un camioncino provvisto di carrello sul quale venivano caricate le billette prodotte dal reparto acciaieria e che venivano trasportate in un'altra zona all'interno dell'azienda; che dal mese di ottobre 2021, sempre nell'ambito del reparto logistica era stato adibito, sempre senza comunicazione formale, al trasporto della scaglia mediante la guida di un camion provvisto di gancio con il quale veniva agganciato un cassone pieno di materiale di scarto, da trasportare in un'apposita zona denominata parco rottame;
che tali
2 mansioni non richiedevano l'utilizzo delle conoscenze tecniche inerenti la professionalità dell'operaio manutentore meccanico;
di avere richiesto tramite il sindacato di cui era RSU e tramite il proprio legale l'adibizione a mansioni corrispondenti alla sua qualifica professionale;
che la società
convenuta aveva contestato di aver adibito a mansioni inferiori asserendo che l'assegnazione di tali mansioni comunque era dovuta ad una richiesta dello stesso ricorrente. Ciò premesso, il ricorrente formulava le conclusioni di seguito riportate:
In via principale
Accertarsi e dichiararsi che il Sig. , a far tempo dal mese Parte_1
di dicembre 2018 e sino al momento del deposito del presente atto, è stato
illegittimamente adibito da all'esercizio di Controparte_1
mansioni lavorative di inferiore contenuto professionale rispetto al suo
livello di inquadramento contrattuale e, per l'effetto :
Condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ad adibire immediatamente il Sig. Parte_1
all'esercizio continuativo delle mansioni di operaio manutentore
[...]
meccanico specializzato di livello contrattuale C 3 del citato C.C.N.L. di
Categoria o di mansioni comunque corrispondenti a detto livello di
inquadramento contrattuale
Accertarsi e dichiararsi la sussistenza del danno patrimoniale alla
professionalità subito dal lavoratore medesimo per effetto del
demansionamento e/o della dequalificazione operati nei suoi confronti da
e, per l'effetto : Controparte_1
Condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. , a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità subito, la
3 somma lorda dell'importo di €uro 61.294,97
(sessantunomiladuecentonovantaquattro//97) ovvero la diversa somma, di
maggiore o minore importo, che dovesse essere dichiarata di giustizia, oltre
ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Accertarsi e dichiararsi la sussistenza del danno non patrimoniale
cagionato \da al a Controparte_1 Controparte_2
causa del suddetto demansionamento e, per l'effetto :
Condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. , a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva
lorda dell'importo di €uro 73.553,96
(settantatremilacinquecentocinquatatre//96) ovvero la diversa somma, di
maggiore o minore importo, che dovesse essere dichiarata di giustizia, oltre
ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, iva,
c.p.a., da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano
antistatari, ex art.93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la società convenuta esponendo che l'azienda aveva attuato una riorganizzazione del settore produttivo mediante la costruzione di un nuovo laminatoio e la dismissione dei laminatoi esistenti e ciò aveva determinato l'impossibilità di ricollocare nel nuovo laminatoio tutto il personale già utilizzato nei laminatoi dismessi. L'azienda aveva sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali nel luglio 2018, con il quale vennero individuate 16 figure non ricollocabili nel laminatoio 4, di cui 4 erano manutentori meccanici. Il ricorrente era stato individuato come persona avente competenze nella manutenzione ordinaria ed idoneo ad essere adibito alla manutenzione nella lavorazione “a freddo”. Il ricorrente
4 quale RSU aveva partecipato alle trattative ed alla sottoscrizione dell'accordo. L'utilizzazione del ricorrente nel reparto lavorazione a freddo era prevista con orario a giornata e non più a turni. Il ricorrente, sia un richieste informali fatte personalmente al direttore dello stabilimento sia con istanze presentate dal sindacato di appartenenza, aveva insistentemente richiesto l'adibizione ad una mansione che richiedesse un orario articolato su turni, facendo presente le esigenze economiche proprie e dei familiari.
Non essendoci disponibilità di mansioni di manutentore su turni il ricorrente era stato spostato al settore logistica. Poiché venne adottato un sistema automatico di trasporto delle billette, fu prevista prevista la riassegnazione al reparto lavorazione a freddo. Tuttavia causa dell'incidente che aveva provocato la sua assenza dal lavoro sino a settembre 2018, il ricorrente era stato ritenuto idoneo dal medico competente per le mansioni svolte in tale reparto come meccanico a giornata. Non essendoci disponibilità di mansioni di manutentore nella lavorazione a caldo per carenza di competenze tecniche connesse alle nuove tecnologie venne spiegato al ricorrente che l'unica mansione su turni disponibili era nel reparto logistica nel movimento ferroviario. Tuttavia, non risultando più idoneo alle mansioni su turno nel reparto logistica continuò a lavorare a giornata nel reparto dall'inizio di ottobre 2021. Il ricorrente continuò a chiedere di essere spostato nei reparti a caldo, tuttavia vista l'impossibilità di una riassegnazione alle mansioni di manutentore nei reparti a caldo, l'azienda convenuta era comunque venuta incontro alle esigenze del ricorrente creando modalità organizzative ed operative su 2 turni a partire da aprile
2022. Il ricorrente non lamentò il demansionamento fino a febbraio 2023, quando, mediante lettera del proprio legale, contestò l'assegnazione a mansioni inferiori.
5 La società convenuta sosteneva l'inapplicabilità delle limitazioni allo ius variandi contenute nell'art. 2103 c.c., poiché non vi erano stati provvedimenti unilaterali del datore di lavoro ma una richiesta espressa ed inequivocabile del lavoratore. Contestava il demansionamento sostenendo che l'inquadramento nel quinto livello non corrispondeva all'effettiva competenza e autonomia possedute dal ricorrente, il quale era stato sempre adibito a compiti di natura esecutiva. Sosteneva che comunque l'assegnazione a nuove mansioni era dovuta ad una riorganizzazione aziendale comprovata anche dall'accordo con le organizzazioni sindacali.
Eccepiva di essersi comportata sempre con buona fede e correttezza prestando acquiescenza a tutte le richieste del lavoratore e contestava la sussistenza dei danni alla professionalità; comunque eccepiva il concorso di colpa del ricorrente nella produzione dei danni asseritamente subiti.
Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo poiché il ricorrente non ha accettato la proposta di riassegnazione alle mansioni di manutentore meccanico nel reparto lavorazione a freddo con orario a giornata ed ha proposto a sua volta la riassegnazione alla mansione di manutentore alle lavorazioni “a caldo”.
Il giudice ammetteva le prove testimoniali limitatamente agli aspetti controversi e cioè sul contenuto delle mansioni svolte dal dicembre 2018 e sulle richieste del ricorrente dirette ad ottenere l'assegnazione di mansioni diverse, di qualunque genere, purché comportante un impegno su turni per ragioni di natura economica.
La causa veniva istruita mediante l'audizione dei testimoni indicati dalle parti capitoli ammessi e giudice all'esito fissava udienza di discussione, con termine per note difensive.
***
6 Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Come è stato evidenziato nell'ordinanza del 06/04/2024 le domande di parte ricorrente sono dirette ad accertare l'assegnazione a mansioni inferiori a decorrere dal dicembre 2018 e cioè a partire dalla sua assegnazione reparto logistica.
Pertanto non è contestato, neppure da parte ricorrente, che l'assegnazione del lavoratore reparto “trafile” (o lavorazioni a “freddo”) abbia avuto come oggetto lo svolgimento di mansioni di manutentore meccanico congruenti con la categoria contrattuale da lui rivestita,
Peraltro, l'assegnazione alle mansioni di manutentore meccanico presso il reparto sarebbe in ogni caso “coperto” ai sensi dell'art. 2103 c.c. Pt_2
dalla dimostrazione della modifica di assetti organizzativi consacrata nell'accordo sindacale del luglio 2018, nel quale si era preso atto dell'impossibilità di ricollocazione del ricorrente presso il laminatoio n. 4 con la conseguente riassegnazione nominativa ad altro reparto sempre con mansioni di manutentore meccanico.
La società convenuta nella memoria di costituzione non ha preso posizione specificamente sulla equivalenza rispetto alla quinta categoria e attualmente livello C3 delle mansioni svolte dal ricorrente a partire da settembre 2018 del reparto logistica.
Il nucleo dell'argomentazione difensiva si fonda invece sulla acquiescenza della società convenuta alle continue e pressanti richieste provenienti dal lavoratore e anche dal sindacato di appartenenza e dirette ad ottenere la riassegnazione alle mansioni di manutentore nella lavorazione a caldo o comunque, in ogni caso, a qualunque mansione che comportasse lo
7 svolgimento dei lavori su turni e quindi consentisse di mantenere quanto meno in parte i livelli retributivi di cui il ricorrente godeva in precedenza.
Il teste direttore dello stabilimento sino al 01/12/2021 ha riferito Tes_1
“che il ricorrente chiedeva qualsiasi mansione purché a turni, proposta anche di lavorare in portineria che si trovava in “Campania” volendo
intendere alla portineria che veniva utilizzata per le ditte esterne. Io dicevo
che doveva avere pazienza perché uno spostamento immediato ad altra
mansione poteva generare malumori visto l'accordo che era stato fatto a
pochi giorni. Proposi che lui chiedesse di essere assegnato in logistica,
dove si lavorava su turni. Vi erano 2 servizi e cioè il trasporto ferroviario che
lavora su 3 turni e il trasporto billette su 3 turni. Le bobine erano sempre nel
reparto a freddo e la mansione di meccanico era con orario giornaliero”.
Dopo il rientro del ricorrente da un periodo di malattia e ferie ad ottobre
2018 “il ricorrente continuava a chiedere di essere assegnato a mansioni
con turni. Se non ricordo male anche la IO chiese di occuparsi delle
richieste del ricorrente. Il ricorrente presentò una richiesta scritta di suo
pugno che riconosco nel documento 9 di parte convenuta. Io diedi seguito
alla sua richiesta e lo assegnai al reparto logistica e trasporto billette il
ricorrente per un po' lavorò al trasporto billette. Tuttavia il trasporto billette era destinato a cessare, perché l'azienda aveva investito su un sistema di
trasporto automatico che entrò in funzione progressivamente un anno circa dopo l'assegnazione del ricorrente alle billette. Pertanto io chiesi al medico competente di valutare l'idoneità del ricorrente su altre mansioni, sempre a turno”. “Il ricorrente fu dichiarato inidoneo al movimento ferroviario e idoneo come operatore bobine”.
Il teste a aggiunto che “il ricorrente è rimasto alla logistica facendo Tes_1
per un po' il trasporto billette e poi trasporto degli scarti della laminazione.
8 Quando ho cessato il rapporto con la convenuta il ricorrente lavorava
ancora in logistica.
Il teste ha dichiarato che il ricorrente continuava a richiedere di Tes_1
essere riassegnato alle mansioni di manutentore meccanico: “io gli dicevo che avrei potuto solo riassegnarlo al reparto a freddo, nel quale l'azienda
avrebbe fatto investimenti di sviluppo. Io dicevo che non potevo
riassegnarlo al laminatoio perché ritenevo di dover rispettare l'accordo.
Il teste , addetto all'ufficio personale, ha confermato che il Tes_2
ricorrente aveva più volte chiesto di essere assegnato ad una mansione che prevedeva l'orario articolato su turni: “lui faceva presente che aveva
una famiglia numerosa da mantenere quindi necessitava di un lavoro che
gli consentisse di guadagnare qualcosa in più. Lui puntava principalmente
alla questione economica e potevano andare bene anche mansioni diverse
da quelle del manutentore turnista” “di fronte a queste continue richieste si
è cercato di trovare un'attività lavorativa che gli consentisse lavorare a turni ed era disponibile la logistica con il trasporto billette che era su turni.” Dopo
la cessazione del lavoro sulle billette il ricorrente fu adibito al trasporto di
scaglia e di scarti di lavorazione del laminatoio mediante l'utilizzo di mezzi pesanti. Il teste ha precisato che “si tratta di un'attività che è stata strutturata
ad hoc su turni perché di per sé non è necessariamente da svolgere su
turni. Questa cosa è stata fatta per andare incontro alle esigenze del ricorrente”. Il teste ha comunque aggiunto che il ricorrente fa ancora questo tipo di lavoro ed è organizzata su orario a giornata”
Ciò premesso, non essendo stata contestata da parte convenuta l'assegnazione a mansioni inferiori nel reparto logistica, si deve stabilire se tale assegnazione sia legittima o meno ai sensi dell'art. 2103 c.c.
9 Non è certamente possibile invocare una “modifica degli assetti organizzativi aziendali” la quale giustificherebbe ai sensi dell'articolo citato l'assegnazione a mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore.
Infatti tale modifica, ampiamente illustrata dalla parte convenuta, ha giustificato l'assegnazione del ricorrente alle mansioni di manutentore presso la lavorazione a freddo ma certamente non ha avuto alcuna relazione causale, come confermato dai stessi testimoni indicati da parte convenuta, con l'assegnazione al reparto logistica.
Tale assegnazione infatti è stata giustificata dalle richieste del ricorrente dirette ad ottenere l'assegnazione di mansioni da svolgere con orario su turni, al fine di mantenere il livello economico precedentemente garantito dalla adibizione alle lavorazioni a caldo.
Si è trattato quindi di assegnazioni unilateralmente disposte dal datore di lavoro, sia pure sulla base delle istanze del ricorrente. Anche ove fosse configurabile un accordo fondato su un consenso o su una acquiescenza del lavoratore rispetto all'assegnazione a mansioni pacificamente di livello inferiore, ciò non integrerebbe un requisito di validità dell'esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Infatti, una volta esclusa la giustificazione derivante da nuovi assetti organizzativi che comportino la soppressione del posto o della mansione,
ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti a livelli di inquadramento inferiori possono essere previste dai contratti collettivi.
La parte convenuta non ha invocato l'applicazione di clausole previste dalla contrattazione collettiva.
Il sesto comma dell'art. 2103 c.c. consente la stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale del livello di inquadramento e della relativa retribuzione nell'interesse del lavoratore alla
10 conservazione dell'occupazione, acquisizione di una nuova professionalità
e al miglioramento delle condizioni di vita. Tuttavia, la validità di questi accordi è condizionata alla stipulazione degli stessi nelle sedi protette previste dall'art. 2113 quarto comma o avanti alle commissioni di certificazione
L'art. 2103 c.c. ultimo comma prevede che “salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma, fermo quanto disposto dal sesto comma,
ogni patto contrario è nullo”
Si deve pertanto ritenere che l'assegnazione del ricorrente a mansioni inferiori, pur motivata dalla esigenza di venire incontro alle richieste del ricorrente, è illegittima in quanto contraria all'articolo 2103 c.c.
Deve essere quindi accertato il dimensionamento della ricorrente a partire dal settembre 2018, consistito nell'assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle del livello di inquadramento nell'ambito del reparto logistica e la società convenuta deve essere condannata alla riassegnazione alle mansioni svolte sino alla assegnazione al reparto logistica (manutentore meccanico presso reparto ) o a mansioni comunque equivalenti Pt_2
nell'ambito del livello di inquadramento posseduto
Le domande risarcitorie formulate dalla parte ricorrente devono essere integralmente rigettate. Sebbene l'acquiescenza alle richieste del ricorrente non siano idonee a rendere legittimo l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, in ogni caso il comportamento del ricorrente,
emergente in maniera univoca dalle testimonianze assunte in giudizio, può
essere valutato come condotta concorrente nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Infatti, se il lavoratore non avesse insistentemente richiesto, anche con dirette istanze nei confronti del direttore dello stabilimento, di ottenere delle mansioni articolate su turni, il lavoratore
11 avrebbe potuto continuare a lavorare presso come manutentore meccanico presso il reparto di lavorazioni a freddo, mantenendo quindi sia la professionalità sia la propria immagine all'interno della azienda. Come ha riferito il teste la società convenuta ha sempre manifestato la Tes_1
disponibilità a riassegnarlo alle mansioni di manutentore con orario a giornata, scontrandosi con la ferma volontà del ricorrente di riottenere il posto di manutentore a turni nel laminatoio 4.
Peraltro per buona parte del periodo in cui ha lavorato alla logistica il ricorrente ha potuto percepire una retribuzione superiore rispetto a quella che avrebbe percepita come manutentore nel reparto lavorazioni a freddo poiché i compiti a lui attribuiti comportavano un impegno orario articolato su turnazione. Pertanto tale assegnazione a mansioni inferiori ha comunque comportato non solo il mantenimento della retribuzione dovuta per il livello posseduto, ma anche un ulteriore riconoscimento di natura economica.
Gli eventuali pregiudizi alla professionalità ed alla immagine del lavoratore si sarebbero potuti evitare ove il ricorrente avesse prestato acquiescenza alla assegnazione di mansioni conseguenti all'accordo del luglio 2018,
peraltro sottoscritto dallo stesso ricorrente nella veste di RSU.
Nel ricorso sono state adombrate anche doglianze circa una pretesa minore visibilità del ricorrente rispetto ai colleghi e quindi una diminuzione delle proprie prerogative quale rappresentante sindacale. È evidente che tale profilo non attiene al demansionamento lamentato nel presente giudizio e, al limite, potrà essere fatto valere nell'ambito di una diversa sede processuale
Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese tenuto conto della parziale soccombenza sui capi della domanda aventi per oggetto il risarcimento del danno e del fatto che l'iniziativa giudiziaria è stata assunta
12 dopo diversi anni da quando il ricorrente è stato adibito alle mansioni del reparto logistica, sebbene la società convenuta si fosse dimostrata sempre disponibile al suo rientro nelle mansioni di manutentore meccanico. Tale
disponibilità è stata confermata anche in sede di tentativo di conciliazione dinanzi al giudice. Deve essere valorizzata ai fini della compensazione delle spese di lite anche la controproposta conciliativa formulata dal ricorrente
(verbale di udienza 14.3.2024) che contemplava la sua riassegnazione alle mansioni di manutentore nelle lavorazioni “a caldo”, nonostante tale profilo non rientrasse palesemente nelle questioni oggetto di causa, come sopra specificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente a decorrere dal dicembre 2018 è stato assegnato a mansioni di livello inferiore rispetto al suo inquadramento contrattuale e pertanto condanna la società convenuta a riassegnarlo alle mansioni da ultimo svolte sino al dicembre 2018 (manutentore meccanico reparto trafile) ovvero ad altre mansioni comunque corrispondenti al livello di inquadramento;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite
, 13.2.2025 CP_1
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
13
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13.2.2025
Causa n. 833 / 2023
Controparte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Margherita Luciano e per la parte convenuta l'Avv. Masso. E' presente il ricorrente personalmente.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 13.2.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 833 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
22/05/2023
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LIVATINO ROBERTO e dell'avv. LUCIANO MARGHERITA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MASSO FRANCESCA e dell'avv. MONTEMEZZO LUCA
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio di S.p.A. Parte_1 CP_1 CP_1
esponendo: di essere stato assunto dalla società convenuta il 09/10/1990;
di aver acquisito dopo un biennio di formazione la quarta categoria con attribuzione della qualifica di manutentore metalmeccanico secondo il
C.C.N.L. aziende metalmeccaniche;
di aver esercitato le mansioni di manutentore meccanico presso i laminatoi 2 e 3; di essere stato inquadrato nel 1995 nella superiore quinta categoria mantenendo le mansioni di manutentore meccanico;
di essere stato inquadrato a partire dal mese di giugno 2021 nel livello C 3 per effetto della nuova classificazione introdotta dal C.C.N.L. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica;
di avere svolto
1 fino a tutto il mese di agosto 2018 la prestazione lavorativa quale manutentore meccanico degli impianti presso i predetti laminatoi;
di avere svolto tale mansione in orario articolato su turni acquisendo una professionalità superiore a quella dei manutentori meccanici giornalieri dovendo essere in grado di individuare guasti eventuali degli impianti in maniera autonoma e senza possibilità di ricevere supporto da parte del capo officina;
di avere frequentato un corso aziendale avente per oggetto le caratteristiche tecniche dei nuovi macchinari del laminatoio n. 4; di aver conseguito il punteggio massimo;
di non essere stato adibito all'esercizio delle mansioni presso il nuovo laminatoio, poiché a settembre dell'anno
2018 era stato trasferito presso il reparto trafile presso il quale svolgeva mansioni di operaio manutentore, ma con un inferiore contenuto professionale in ragione della specificità di tale reparto ove si trovavano solo
4 macchine uguali;
di essere stato trasferito dal mese di dicembre 2018
presso il reparto logistica, dove cessava totalmente la precedente attività di meccanico manutentore;
che presso il reparto logistica il ricorrente si occupava esclusivamente della movimentazione interna consistente nel trasporto dei semilavorati siderurgici a base quadrata, senza aver ricevuto alcuna comunicazione scritta in merito all'assegnazione di mansioni inferiori;
che tali compiti comportavano la conduzione di un camioncino provvisto di carrello sul quale venivano caricate le billette prodotte dal reparto acciaieria e che venivano trasportate in un'altra zona all'interno dell'azienda; che dal mese di ottobre 2021, sempre nell'ambito del reparto logistica era stato adibito, sempre senza comunicazione formale, al trasporto della scaglia mediante la guida di un camion provvisto di gancio con il quale veniva agganciato un cassone pieno di materiale di scarto, da trasportare in un'apposita zona denominata parco rottame;
che tali
2 mansioni non richiedevano l'utilizzo delle conoscenze tecniche inerenti la professionalità dell'operaio manutentore meccanico;
di avere richiesto tramite il sindacato di cui era RSU e tramite il proprio legale l'adibizione a mansioni corrispondenti alla sua qualifica professionale;
che la società
convenuta aveva contestato di aver adibito a mansioni inferiori asserendo che l'assegnazione di tali mansioni comunque era dovuta ad una richiesta dello stesso ricorrente. Ciò premesso, il ricorrente formulava le conclusioni di seguito riportate:
In via principale
Accertarsi e dichiararsi che il Sig. , a far tempo dal mese Parte_1
di dicembre 2018 e sino al momento del deposito del presente atto, è stato
illegittimamente adibito da all'esercizio di Controparte_1
mansioni lavorative di inferiore contenuto professionale rispetto al suo
livello di inquadramento contrattuale e, per l'effetto :
Condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ad adibire immediatamente il Sig. Parte_1
all'esercizio continuativo delle mansioni di operaio manutentore
[...]
meccanico specializzato di livello contrattuale C 3 del citato C.C.N.L. di
Categoria o di mansioni comunque corrispondenti a detto livello di
inquadramento contrattuale
Accertarsi e dichiararsi la sussistenza del danno patrimoniale alla
professionalità subito dal lavoratore medesimo per effetto del
demansionamento e/o della dequalificazione operati nei suoi confronti da
e, per l'effetto : Controparte_1
Condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. , a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità subito, la
3 somma lorda dell'importo di €uro 61.294,97
(sessantunomiladuecentonovantaquattro//97) ovvero la diversa somma, di
maggiore o minore importo, che dovesse essere dichiarata di giustizia, oltre
ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Accertarsi e dichiararsi la sussistenza del danno non patrimoniale
cagionato \da al a Controparte_1 Controparte_2
causa del suddetto demansionamento e, per l'effetto :
Condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. , a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva
lorda dell'importo di €uro 73.553,96
(settantatremilacinquecentocinquatatre//96) ovvero la diversa somma, di
maggiore o minore importo, che dovesse essere dichiarata di giustizia, oltre
ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, iva,
c.p.a., da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano
antistatari, ex art.93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la società convenuta esponendo che l'azienda aveva attuato una riorganizzazione del settore produttivo mediante la costruzione di un nuovo laminatoio e la dismissione dei laminatoi esistenti e ciò aveva determinato l'impossibilità di ricollocare nel nuovo laminatoio tutto il personale già utilizzato nei laminatoi dismessi. L'azienda aveva sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali nel luglio 2018, con il quale vennero individuate 16 figure non ricollocabili nel laminatoio 4, di cui 4 erano manutentori meccanici. Il ricorrente era stato individuato come persona avente competenze nella manutenzione ordinaria ed idoneo ad essere adibito alla manutenzione nella lavorazione “a freddo”. Il ricorrente
4 quale RSU aveva partecipato alle trattative ed alla sottoscrizione dell'accordo. L'utilizzazione del ricorrente nel reparto lavorazione a freddo era prevista con orario a giornata e non più a turni. Il ricorrente, sia un richieste informali fatte personalmente al direttore dello stabilimento sia con istanze presentate dal sindacato di appartenenza, aveva insistentemente richiesto l'adibizione ad una mansione che richiedesse un orario articolato su turni, facendo presente le esigenze economiche proprie e dei familiari.
Non essendoci disponibilità di mansioni di manutentore su turni il ricorrente era stato spostato al settore logistica. Poiché venne adottato un sistema automatico di trasporto delle billette, fu prevista prevista la riassegnazione al reparto lavorazione a freddo. Tuttavia causa dell'incidente che aveva provocato la sua assenza dal lavoro sino a settembre 2018, il ricorrente era stato ritenuto idoneo dal medico competente per le mansioni svolte in tale reparto come meccanico a giornata. Non essendoci disponibilità di mansioni di manutentore nella lavorazione a caldo per carenza di competenze tecniche connesse alle nuove tecnologie venne spiegato al ricorrente che l'unica mansione su turni disponibili era nel reparto logistica nel movimento ferroviario. Tuttavia, non risultando più idoneo alle mansioni su turno nel reparto logistica continuò a lavorare a giornata nel reparto dall'inizio di ottobre 2021. Il ricorrente continuò a chiedere di essere spostato nei reparti a caldo, tuttavia vista l'impossibilità di una riassegnazione alle mansioni di manutentore nei reparti a caldo, l'azienda convenuta era comunque venuta incontro alle esigenze del ricorrente creando modalità organizzative ed operative su 2 turni a partire da aprile
2022. Il ricorrente non lamentò il demansionamento fino a febbraio 2023, quando, mediante lettera del proprio legale, contestò l'assegnazione a mansioni inferiori.
5 La società convenuta sosteneva l'inapplicabilità delle limitazioni allo ius variandi contenute nell'art. 2103 c.c., poiché non vi erano stati provvedimenti unilaterali del datore di lavoro ma una richiesta espressa ed inequivocabile del lavoratore. Contestava il demansionamento sostenendo che l'inquadramento nel quinto livello non corrispondeva all'effettiva competenza e autonomia possedute dal ricorrente, il quale era stato sempre adibito a compiti di natura esecutiva. Sosteneva che comunque l'assegnazione a nuove mansioni era dovuta ad una riorganizzazione aziendale comprovata anche dall'accordo con le organizzazioni sindacali.
Eccepiva di essersi comportata sempre con buona fede e correttezza prestando acquiescenza a tutte le richieste del lavoratore e contestava la sussistenza dei danni alla professionalità; comunque eccepiva il concorso di colpa del ricorrente nella produzione dei danni asseritamente subiti.
Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo poiché il ricorrente non ha accettato la proposta di riassegnazione alle mansioni di manutentore meccanico nel reparto lavorazione a freddo con orario a giornata ed ha proposto a sua volta la riassegnazione alla mansione di manutentore alle lavorazioni “a caldo”.
Il giudice ammetteva le prove testimoniali limitatamente agli aspetti controversi e cioè sul contenuto delle mansioni svolte dal dicembre 2018 e sulle richieste del ricorrente dirette ad ottenere l'assegnazione di mansioni diverse, di qualunque genere, purché comportante un impegno su turni per ragioni di natura economica.
La causa veniva istruita mediante l'audizione dei testimoni indicati dalle parti capitoli ammessi e giudice all'esito fissava udienza di discussione, con termine per note difensive.
***
6 Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Come è stato evidenziato nell'ordinanza del 06/04/2024 le domande di parte ricorrente sono dirette ad accertare l'assegnazione a mansioni inferiori a decorrere dal dicembre 2018 e cioè a partire dalla sua assegnazione reparto logistica.
Pertanto non è contestato, neppure da parte ricorrente, che l'assegnazione del lavoratore reparto “trafile” (o lavorazioni a “freddo”) abbia avuto come oggetto lo svolgimento di mansioni di manutentore meccanico congruenti con la categoria contrattuale da lui rivestita,
Peraltro, l'assegnazione alle mansioni di manutentore meccanico presso il reparto sarebbe in ogni caso “coperto” ai sensi dell'art. 2103 c.c. Pt_2
dalla dimostrazione della modifica di assetti organizzativi consacrata nell'accordo sindacale del luglio 2018, nel quale si era preso atto dell'impossibilità di ricollocazione del ricorrente presso il laminatoio n. 4 con la conseguente riassegnazione nominativa ad altro reparto sempre con mansioni di manutentore meccanico.
La società convenuta nella memoria di costituzione non ha preso posizione specificamente sulla equivalenza rispetto alla quinta categoria e attualmente livello C3 delle mansioni svolte dal ricorrente a partire da settembre 2018 del reparto logistica.
Il nucleo dell'argomentazione difensiva si fonda invece sulla acquiescenza della società convenuta alle continue e pressanti richieste provenienti dal lavoratore e anche dal sindacato di appartenenza e dirette ad ottenere la riassegnazione alle mansioni di manutentore nella lavorazione a caldo o comunque, in ogni caso, a qualunque mansione che comportasse lo
7 svolgimento dei lavori su turni e quindi consentisse di mantenere quanto meno in parte i livelli retributivi di cui il ricorrente godeva in precedenza.
Il teste direttore dello stabilimento sino al 01/12/2021 ha riferito Tes_1
“che il ricorrente chiedeva qualsiasi mansione purché a turni, proposta anche di lavorare in portineria che si trovava in “Campania” volendo
intendere alla portineria che veniva utilizzata per le ditte esterne. Io dicevo
che doveva avere pazienza perché uno spostamento immediato ad altra
mansione poteva generare malumori visto l'accordo che era stato fatto a
pochi giorni. Proposi che lui chiedesse di essere assegnato in logistica,
dove si lavorava su turni. Vi erano 2 servizi e cioè il trasporto ferroviario che
lavora su 3 turni e il trasporto billette su 3 turni. Le bobine erano sempre nel
reparto a freddo e la mansione di meccanico era con orario giornaliero”.
Dopo il rientro del ricorrente da un periodo di malattia e ferie ad ottobre
2018 “il ricorrente continuava a chiedere di essere assegnato a mansioni
con turni. Se non ricordo male anche la IO chiese di occuparsi delle
richieste del ricorrente. Il ricorrente presentò una richiesta scritta di suo
pugno che riconosco nel documento 9 di parte convenuta. Io diedi seguito
alla sua richiesta e lo assegnai al reparto logistica e trasporto billette il
ricorrente per un po' lavorò al trasporto billette. Tuttavia il trasporto billette era destinato a cessare, perché l'azienda aveva investito su un sistema di
trasporto automatico che entrò in funzione progressivamente un anno circa dopo l'assegnazione del ricorrente alle billette. Pertanto io chiesi al medico competente di valutare l'idoneità del ricorrente su altre mansioni, sempre a turno”. “Il ricorrente fu dichiarato inidoneo al movimento ferroviario e idoneo come operatore bobine”.
Il teste a aggiunto che “il ricorrente è rimasto alla logistica facendo Tes_1
per un po' il trasporto billette e poi trasporto degli scarti della laminazione.
8 Quando ho cessato il rapporto con la convenuta il ricorrente lavorava
ancora in logistica.
Il teste ha dichiarato che il ricorrente continuava a richiedere di Tes_1
essere riassegnato alle mansioni di manutentore meccanico: “io gli dicevo che avrei potuto solo riassegnarlo al reparto a freddo, nel quale l'azienda
avrebbe fatto investimenti di sviluppo. Io dicevo che non potevo
riassegnarlo al laminatoio perché ritenevo di dover rispettare l'accordo.
Il teste , addetto all'ufficio personale, ha confermato che il Tes_2
ricorrente aveva più volte chiesto di essere assegnato ad una mansione che prevedeva l'orario articolato su turni: “lui faceva presente che aveva
una famiglia numerosa da mantenere quindi necessitava di un lavoro che
gli consentisse di guadagnare qualcosa in più. Lui puntava principalmente
alla questione economica e potevano andare bene anche mansioni diverse
da quelle del manutentore turnista” “di fronte a queste continue richieste si
è cercato di trovare un'attività lavorativa che gli consentisse lavorare a turni ed era disponibile la logistica con il trasporto billette che era su turni.” Dopo
la cessazione del lavoro sulle billette il ricorrente fu adibito al trasporto di
scaglia e di scarti di lavorazione del laminatoio mediante l'utilizzo di mezzi pesanti. Il teste ha precisato che “si tratta di un'attività che è stata strutturata
ad hoc su turni perché di per sé non è necessariamente da svolgere su
turni. Questa cosa è stata fatta per andare incontro alle esigenze del ricorrente”. Il teste ha comunque aggiunto che il ricorrente fa ancora questo tipo di lavoro ed è organizzata su orario a giornata”
Ciò premesso, non essendo stata contestata da parte convenuta l'assegnazione a mansioni inferiori nel reparto logistica, si deve stabilire se tale assegnazione sia legittima o meno ai sensi dell'art. 2103 c.c.
9 Non è certamente possibile invocare una “modifica degli assetti organizzativi aziendali” la quale giustificherebbe ai sensi dell'articolo citato l'assegnazione a mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore.
Infatti tale modifica, ampiamente illustrata dalla parte convenuta, ha giustificato l'assegnazione del ricorrente alle mansioni di manutentore presso la lavorazione a freddo ma certamente non ha avuto alcuna relazione causale, come confermato dai stessi testimoni indicati da parte convenuta, con l'assegnazione al reparto logistica.
Tale assegnazione infatti è stata giustificata dalle richieste del ricorrente dirette ad ottenere l'assegnazione di mansioni da svolgere con orario su turni, al fine di mantenere il livello economico precedentemente garantito dalla adibizione alle lavorazioni a caldo.
Si è trattato quindi di assegnazioni unilateralmente disposte dal datore di lavoro, sia pure sulla base delle istanze del ricorrente. Anche ove fosse configurabile un accordo fondato su un consenso o su una acquiescenza del lavoratore rispetto all'assegnazione a mansioni pacificamente di livello inferiore, ciò non integrerebbe un requisito di validità dell'esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Infatti, una volta esclusa la giustificazione derivante da nuovi assetti organizzativi che comportino la soppressione del posto o della mansione,
ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti a livelli di inquadramento inferiori possono essere previste dai contratti collettivi.
La parte convenuta non ha invocato l'applicazione di clausole previste dalla contrattazione collettiva.
Il sesto comma dell'art. 2103 c.c. consente la stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale del livello di inquadramento e della relativa retribuzione nell'interesse del lavoratore alla
10 conservazione dell'occupazione, acquisizione di una nuova professionalità
e al miglioramento delle condizioni di vita. Tuttavia, la validità di questi accordi è condizionata alla stipulazione degli stessi nelle sedi protette previste dall'art. 2113 quarto comma o avanti alle commissioni di certificazione
L'art. 2103 c.c. ultimo comma prevede che “salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma, fermo quanto disposto dal sesto comma,
ogni patto contrario è nullo”
Si deve pertanto ritenere che l'assegnazione del ricorrente a mansioni inferiori, pur motivata dalla esigenza di venire incontro alle richieste del ricorrente, è illegittima in quanto contraria all'articolo 2103 c.c.
Deve essere quindi accertato il dimensionamento della ricorrente a partire dal settembre 2018, consistito nell'assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle del livello di inquadramento nell'ambito del reparto logistica e la società convenuta deve essere condannata alla riassegnazione alle mansioni svolte sino alla assegnazione al reparto logistica (manutentore meccanico presso reparto ) o a mansioni comunque equivalenti Pt_2
nell'ambito del livello di inquadramento posseduto
Le domande risarcitorie formulate dalla parte ricorrente devono essere integralmente rigettate. Sebbene l'acquiescenza alle richieste del ricorrente non siano idonee a rendere legittimo l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, in ogni caso il comportamento del ricorrente,
emergente in maniera univoca dalle testimonianze assunte in giudizio, può
essere valutato come condotta concorrente nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Infatti, se il lavoratore non avesse insistentemente richiesto, anche con dirette istanze nei confronti del direttore dello stabilimento, di ottenere delle mansioni articolate su turni, il lavoratore
11 avrebbe potuto continuare a lavorare presso come manutentore meccanico presso il reparto di lavorazioni a freddo, mantenendo quindi sia la professionalità sia la propria immagine all'interno della azienda. Come ha riferito il teste la società convenuta ha sempre manifestato la Tes_1
disponibilità a riassegnarlo alle mansioni di manutentore con orario a giornata, scontrandosi con la ferma volontà del ricorrente di riottenere il posto di manutentore a turni nel laminatoio 4.
Peraltro per buona parte del periodo in cui ha lavorato alla logistica il ricorrente ha potuto percepire una retribuzione superiore rispetto a quella che avrebbe percepita come manutentore nel reparto lavorazioni a freddo poiché i compiti a lui attribuiti comportavano un impegno orario articolato su turnazione. Pertanto tale assegnazione a mansioni inferiori ha comunque comportato non solo il mantenimento della retribuzione dovuta per il livello posseduto, ma anche un ulteriore riconoscimento di natura economica.
Gli eventuali pregiudizi alla professionalità ed alla immagine del lavoratore si sarebbero potuti evitare ove il ricorrente avesse prestato acquiescenza alla assegnazione di mansioni conseguenti all'accordo del luglio 2018,
peraltro sottoscritto dallo stesso ricorrente nella veste di RSU.
Nel ricorso sono state adombrate anche doglianze circa una pretesa minore visibilità del ricorrente rispetto ai colleghi e quindi una diminuzione delle proprie prerogative quale rappresentante sindacale. È evidente che tale profilo non attiene al demansionamento lamentato nel presente giudizio e, al limite, potrà essere fatto valere nell'ambito di una diversa sede processuale
Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese tenuto conto della parziale soccombenza sui capi della domanda aventi per oggetto il risarcimento del danno e del fatto che l'iniziativa giudiziaria è stata assunta
12 dopo diversi anni da quando il ricorrente è stato adibito alle mansioni del reparto logistica, sebbene la società convenuta si fosse dimostrata sempre disponibile al suo rientro nelle mansioni di manutentore meccanico. Tale
disponibilità è stata confermata anche in sede di tentativo di conciliazione dinanzi al giudice. Deve essere valorizzata ai fini della compensazione delle spese di lite anche la controproposta conciliativa formulata dal ricorrente
(verbale di udienza 14.3.2024) che contemplava la sua riassegnazione alle mansioni di manutentore nelle lavorazioni “a caldo”, nonostante tale profilo non rientrasse palesemente nelle questioni oggetto di causa, come sopra specificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente a decorrere dal dicembre 2018 è stato assegnato a mansioni di livello inferiore rispetto al suo inquadramento contrattuale e pertanto condanna la società convenuta a riassegnarlo alle mansioni da ultimo svolte sino al dicembre 2018 (manutentore meccanico reparto trafile) ovvero ad altre mansioni comunque corrispondenti al livello di inquadramento;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite
, 13.2.2025 CP_1
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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