Art. 5. Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria
Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all' art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , sono collocati nella categoria degli operai comuni di cui al precedente art. 1, ferma restando, ad ogni effetto di legge, l'anzianita' di servizio posseduta.
Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all' art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , sono collocati nella categoria degli operai comuni di cui al precedente art. 1, ferma restando, ad ogni effetto di legge, l'anzianita' di servizio posseduta.