Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/10/2022, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01530/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2022, proposto da
ID RI SA D'Onghia, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Losito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palagianello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 28/2022, a firma del Dirigente della Polizia Locale del Comune di Palagianello,
nonché per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, I. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso con nota PEC del 28.03.2022 ed acquisita al Protocollo del Comune resistente in data 29.03.2022, e per l’accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a, di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con l'istanza del 28.03.2022 a oggi rimasta inevasa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palagianello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to A. Losito per la parte ricorrente, avv.to G. Misserini per il Comune di Palagianello;
Visto l'art. 36, co. 2, c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- vista l’istanza 28.3.2022, con la quale la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a, la condanna dell'Amministrazione comunale resistente all’esibizione di tutta la documentazione indicata nella medesima istanza;
- preso atto della rinuncia alla suddetta domanda, resa dal procuratore di parte ricorrente all’odierna udienza;
- rilevato che tale rinuncia non risulta emanata nel rispetto dei termini di cui all’art. 84 co. 3 c.p.a, e nondimeno, tenuto conto del suo tenore letterale, essa rileva quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla definizione del giudizio sulla domanda di accesso (art. 84 co. 4 c.p.a.);
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio teso all’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione indicata nell’istanza 28.3.2022;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del giudizio teso all’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione indicata nell’istanza 28.3.2022.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO