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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.
Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 13321/2023 promosso da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Bendinelli attore-opponente contro
e per essa quale mandataria (P.I. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Pietro Sidoti P.IVA_1
convenuta-opposta
****
Le parti hanno concluso come da relative note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Parte opponente : “"Piaccia all'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, accogliere integralmente il presente atto di opposizione e per l'effetto: In tesi: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di ed in Controparte_3 conseguenza di tanto revocare il decreto opposto con ogni consequenziale pronuncia di legge;
In ipotesi, accertare, per le ragioni di cui in premessa, e non essendovi prova della loro esistenza, l'insussistenza e l'inesistenza dei crediti azionati da
[...]
e quindi revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto Controparte_3 dichiarando che nulla è dovuto alla convenuta opposta per i titoli e le causali indicati nel ricorso per ingiunzione;
In ulteriore ipotesi, ri-determinare, alla luce delle eccezioni svolte dall'esponente, il minor importo ipoteticamnete dovuto dal Sig. alla Parte_1 convenuta”
Parte opposta : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito così giudicare : respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto
1 n. 2836/2023 emesso dal Tribunale di Firenze. In via subordinata : Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. ed in Parte_1 favore di , della somma di € 18.211,65, oltre interessi moratori Controparte_3 dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 6) condannare uil Sig.
[...]
al pagamento in favore di , della somma di € Pt_1 Controparte_3
18.211,65, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato (ammesso al patrocinio a Parte_1 carico dello Stato) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2836/23
(R.G. n. 9207/23), emesso in data 08.08.2023, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto, su istanza della (già ), il pagamento Controparte_3 _4 della somma di € 18.211,65, oltre interessi di legge e le spese del relativo procedimento.
A fondamento della posizione processuale assunta, il suddetto opponente assumeva il difetto di legittimazione attiva (rinvenendosi, nel primigenio contratto di finanziamento, un soggetto negoziale – id est - diverso dall'istituto _4 ingiungente) e la carenza probatoria in ordine all'acquisto del credito ad opera del predetto ente bancario.
Eccepiva, altresì, la genericità/indeterminatezza delle somme portate dal provvedimento monitorio desumendo tale profilo di censura dalla presenza di due comunicazioni versate in atti contenenti due importi di cui uno solo coincidente con quello giudizialmente azionato.
Censurava il provvedimento opposto nella parte in cui imputava, quali poste creditorie, spese non pattuite in sede contrattuale (quali, inter alia, quelle riferite a ritardi di pagamento o esazione affidamento ecc.).
Deduceva, infine, sia l'assenza di prova circa l'effettiva erogazione delle somme oggetto di finanziamento che la illegittima applicazione di tassi usurari. C
Si costituiva la (di seguito, breviter, anche solo ) la quale Controparte_3 nel contestare le argomentazioni avversarie specificava quanto segue.
In data 18.09.2015 aveva stipulato un contratto di finanziamento Parte_1
(recante n. 52900214 che vedeva quale coobbligata ) con la Agos Parte_2
2 Ducato spa per un importo di € 14.885,00 da rimborsare mediante il pagamento di n.
120 rate mensili di € 224,00 ciascuna.
All'inadempimento del suddetto mutuatario seguiva, in data 27.02.2017, la lettera di decadenza dal beneficio del termine con contestuale messa in mora con cui veniva richiesto il pagamento del quantum ancora dovuto.
Con contratto di cessione di crediti pro soluto del 21.03.2018 la Agos cedeva a il credito oggetto del finanziamento in parola. _4
In pari data – assumeva la convenuta opposta – veniva comunicata, al debitore ceduto, l'avvenuto trasferimento del credito come sopra indicato.
(che avrebbe, poi, mutato denominazione in ), CP_3 Controparte_3 quale conferitaria del ramo di azienda di relativo alla attività di acquisto e _4 gestione di portafogli di crediti deteriorati, era divenuta titolare (dal 29.06.2018) del credito oggetto dell'odierno giudizio oppositivo.
Sulla base delle suddette circostanze, la società opposta deduceva, pertanto, la legittimità della propria istanza creditoria sia sotto il profilo della legittimazione attiva che con riferimento alla titolarità del credito, stante l'avvenuta produzione del contratto di cessione e del relativo annex.
Quanto alle ulteriore doglianze circa l'asserita mancata erogazione del finanziamento e la presunta usurarietà del contratto di finanziamento le stesse – sempre a detta della convenuta opposta – , anche sulla base della documentazione di cui in atti, risultavano infondate.
La causa, chiamata alla prima udienza del 13.05.2024, vedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, resa con ordinanza del 01.06.2024.
Il giudizio (reso procedibile dal preventivo esperimento, senza esito, della mediazione, attesa la riconducibilità della domanda alla materia dei contratti bancari ex art. 5 d.lgs. n. 28/10) veniva istruito documentalmente, ed assunto in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Motivazioni in fatto ed in diritto
L'opposizione non risulta fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Parte opposta, sulla quale incombeva, nella sua veste di attrice in senso sostanziale, il relativo onere (vedasi in tal senso, ex plurimis, Cass. 25499/21) ha provato, attraverso le produzioni documentali, operate sia nel procedimento monitorio che nella successiva fase oppositiva, la pretesa creditoria giudizialmente azionata.
Sotto il profilo della eccepita carenza della legittimazione attiva (che, come già rilevato nella ordinanza del 01.06.2024, sembrerebbe, piuttosto, investire una
3 valutazione riguardante l'effettiva titolarità del rapporto negoziale ceduto) risulta dimostrato, per tabulas, l'avvenuto conferimento, da parte della cessionaria _4 CP
, del ramo di azienda relativo alla gestione dei propri crediti deteriorati, alla
[...] divenuta, successivamente (a seguito del mutamento della propria
[...] denominazione sociale) . Controparte_3
La sequenza delle vicende societarie come sopra descritte risulta attestata sia dal relativo atto di “conferimento di ramo di azienda” del 29.06.2018 (doc. 6 di parte opposta) e sia dalla relativa visura camerale (doc. 7), rendendo, pertanto, prive di rilievo le censure formulate, sul punto, dalla parte opponente.
Con riferimento, poi, alla asserita mancanza di prova circa l'inclusione del credito in contestazione nella cessione del 21.03.2018, milita, in senso contrario a tale asserto,
l'atto traslativo di cui in atti che contiene criteri specifici in ordine alla individuazione dei crediti ceduti (al p.to 7.1 si legge che “Le parti si danno reciprocamente atto che, con il presente Contratto, hanno inteso trasferire un portafoglio di Crediti rispondenti, alla data del 28 febbraio 2018, alle seguenti caratteristiche e criteri comuni di individuazione”) come di seguito declinati : ovvero, per quello che qui interessa, la riconducibilità del credito a quelli di natura personale (p.to 7.1.1 :”…rapporti di credito personale”); la collocazione temporale del contratto di finanziamento, sottoscritto da
Agos Ducato spa, nel periodo compreso tra il 15 maggio 1989 ed il 05 maggio 2017
(“…in ciascun caso sottoscritti da Agos Ducato S.p.A…..nel periodo compreso tra il
15 maggio 1989 (incluso) ed il 05 maggio 2017 (incluso)…); la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine del debitore ( p.to 7.1.2 : “sia stata dichiarata da parte di Agos Ducato S.p.A la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine…”).
In applicazione dei suddetti criteri risulta, pertanto, documentalmente provata la inclusione in parola nel contratto di cessione, stante la rispondenza dello stesso alle caratteristiche identificative come sopra individuate, trattandosi, infatti, di un prestito personale stipulato dalla Agos il 18.09.2015 (come evincibile dalla lettura del contratto di finanziamento in atti – doc. 2 di parte opposta) che ha visto l'applicazione della decadenza del beneficio del termine nei confronti del cessionario opponente (come risultante dal contenuto della missiva del 27.02.2017 – doc. 3).
Giova richiamare, in parte qua, il principio della Suprema Corte che, seppure formulato con riferimento all'avviso sulla gazzetta ufficiale di cui all'art. 58 del T.U. bancario, risulta, nondimeno, applicabile, in via analogica, all'odierna fattispecie, laddove ritiene sufficiente ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo
4 al cessionario l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (non necessitando di una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione) “allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (così, ex multis, Cass. n. 4277/23).
Anche a voler prescindere dalle superiori argomentazioni l'inclusione del credito risulterebbe comunque provata in ragione dei seguenti elementi, gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. , quali il possesso del titolo contrattuale, la produzione dell'estratto conto (comprovante l'andamento del rapporto negoziale in discorso), e del c.d. annex da parte del convenuto (riportante sia il numero del contratto che il nominativo dell'opponente); possesso che può giustificarsi, in assenza di elementi di segno contrario (non rinvenibili nella fattispecie in esame, e non risultando persuasive, a motivo della loro genericità, le contestazioni sollevate, in parte qua, dal debitore), e sulla base di un criterio di ragionevolezza, se non ipotizzando la suddetta disponibilità documentale, quale probabile conseguenza dell'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione.
Ad ulteriore conforto di quanto sopra, si pone, d'altronde, la stessa comunicazione di avvenuta cessione del credito, regolarmente ricevuta dalla parte debitrice, attraverso raccomanda a.r. (contenente l'indicazione del numero del contratto, dell'importo e della società cedente), che oltre a produrre, come noto, gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (tra cui la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore, risultando idonea a tale fine, come nel caso in specie, una dichiarazione recettizia – così, ex plurimis, Cass. 7919/04) può assumere una ulteriore valenza di natura presuntiva, nei termini come sopra evidenziati, allorquando alla stessa non sia seguita (come verificatosi nel caso in esame) alcuna contestazione da parte del destinatario.
Analoga valutazione di infondatezza è da ravvisare nella asserita mancata erogazione del finanziamento, ponendosi, in senso opposto a quanto prospettato dall'eccipiente, il pagamento (non contestato) di alcune rate da parte dell'ingiunto; contegno, quest'ultimo, difficilmente compatibile con l'asserita mancata percezione dell'importo finanziato.
In relazione al quantum portato nel decreto ingiuntivo, lo stesso - contrariamente all'assunto di parte opponente - risulta provato nel suo esatto ammontare (risultando prive di pregio le censure di indeterminatezza formulate dalla parte attrice) dalla documentazione di cui in atti, tra cui l'estratto conto analitico (con il relativo saldo debitore di € 18.211,65) che, come noto, è dotato, sotto il profilo in discorso, di
5 adeguata efficacia probatoria non solo nella fase monitoria ma anche nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. 7329/24);
Quanto all'addebito di spese che, a detta del ceduto, non troverebbe riscontro nelle previsioni contrattuali, tale imputazione rinviene la propria giustificazione nelle condizioni stabilite in sede negoziale (pag. 4 – nella parte rubricata : “Costi in caso di ritardo nel pagamento”), laddove vengono esattamente specificati gli importi dovuti, inter alia, per gli eventuali solleciti postali o telefonici ecc.
Infine, con riguardo alla ulteriore doglianza circa la ritenuta usurarietà del finanziamento nessuna prova è stata fornita al riguardo dall'attore/opponente; infatti,
è onere della parte che adduce l'usurarietà del tassi di interesse allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, elementi, questi, non rinvenibili nelle generiche censure formulate sul punto dalla parte debitrice.
Quanto sopra si pone, del resto, in sintonia con l'esegesi, oramai consolidata, prospettata a più riprese sia dalla Corte di legittimità, culminata nell'arresto a Sezioni
Unite del 2020 (Cass. SS.UU. 19597/20), che dall'orientamento pretorio laddove viene specificato che l'attore deve allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale
Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560;
Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146).
La non univocità degli orientamenti espressi su gran parte delle tematiche oggetto di scrutinio (caratterizzati da continue oscillazioni giurisprudenziali), induce a ravvisare la sussistenza dei requisiti motivazionali di cui all'art. 92, 2^ comma, c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite.
Con riferimento ai compensi per il patrocinio a spese dello Stato gli stessi vanno liquidati al difensore dell'opponente come da separato decreto ex art. 82 e ss. D.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2836/2023 del
09.08.2023 (R. G. n. 9207/2023) emesso dal Tribunale di Firenze;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Firenze, 25 marzo 2025
6 Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
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