Accoglimento
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/08/2025, n. 6816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6816 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06816/2025REG.PROV.COLL.
N. 00559/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2024, proposto da
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Agricola Ettore Lenotti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 548 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025, il Cons. Roberto Caponigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola Lenotti Ettore, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte, ha impugnato dinanzi al Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, la cartella di pagamento emessa il 21 settembre 2021, con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione, Sede di Mantova, ha chiesto il pagamento della somma di € 28.423,15 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, e 1999-2000.
Il Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, con la sentenza n. 548 del 26 giugno 2023, respinti gli argomenti diretti a far dichiarare prescritto o altrimenti estinto l’obbligo di versamento del prelievo supplementare, ha accolto parzialmente il ricorso (campagne 1995-1996 e 1996-1997), nei limiti descritti in motivazione, e per il resto (campagna 1999-2000) lo ha dichiarato improcedibile.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha specificato che al parziale annullamento dell’atto, per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, segue il vincolo per AG di effettuare nuovamente il calcolo del prelievo supplementare, previa disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti amministrativi incompatibili con il diritto europeo, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia.
2. AG ed DE, con ricorso in appello RG n. 559 del 2024, hanno impugnato la detta sentenza del Tar Brescia nella parte in cui ha accolto il ricorso proposto in primo grado per le campagne 1995-1996 e 1996-1997 (cfr. pag 10 del ricorso in appello) e - nel premettere che la cartella esattoriale di pagamento oggetto del processo è stata preceduta da una intimazione di pagamento mai impugnata dal privato - – hanno sostenuto, in particolare, che la violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione della legge nazionale (e addirittura del caso di provvedimento cd. incostituzionale), si risolverebbe in un motivo di annullabilità dell’atto, non in un motivo di sua nullità, sicché se il provvedimento per primo inficiato dal vizio si consolida, lo stesso vizio non è più contestabile.
L’Azienda Agricola Ettore Lenotti non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 26 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto.
3. Nel caso di specie, oggetto dell’impugnazione è una cartella di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri.
3.1. La cartella di pagamento, infatti, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso di accertamento, con la conseguenza che resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito.
Di contro, i profili asseritamente vizianti l’atto di intimazione sono stati dedotti dalla parte ricorrente in primo grado, anche invocando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in particolare la sentenza del 27.6.2019, in causa C-348/18), come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore (cfr., ex plurimis, Cons, Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7609; Cons. Stato, III, 14 dicembre 2022; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).
3.2. In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cons. Stato, VI, 6 giugno 2025, n. 4939; Cons. Stato, VI, 30 maggio 2025, n. 4755; Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Cons. Stato, VI, 29 novembre 2023, n. 10303; Cons Stato, VI; 7 agosto 2023, n. 7609).
3.3. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
3.4. La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea.
Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e FM Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
4. In conclusione, per quanto esposto, l’appello proposto deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado con riferimento alle campagne 1995-1996 e 1996-1997.
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti, sono poste a carico dell’Azienda Agricola appellata ed a favore, in parti uguali, delle appellanti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 559 del 2024) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado con riferimento alle campagne 1995-1996 e 1996-1997.
Condanna l’Azienda Agricola appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore, in parti uguali, delle appellanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO