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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/10/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2663/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2663 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Ruggieri come da procura in atti C.F._2
OPPONENTI
E
( ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, ( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi come da procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, davanti a questo Tribunale, in persona del legale Controparte_1 rappresentante “pro tempore”, e per essa, quale mandataria, e Controparte_2 proponevano opposizione avverso il decreto con cui era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di euro 29.740,93, oltre interessi e spese, in virtù del contratto di credito al consumo stipulato il 31.3.2017 tra gli stessi e la (già ). CP_3 CP_4
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la CP_ CP_
“carenza di legittimazione attiva in capo all' . Inefficacia della cessione del credito tra e
. Mancanza di prova dell'esistenza dello specifico debito di euro 29.740,93 in capo ai sig.ri CP_4
CP_ e in relazione al contratto ceduto da a ”, nonché il difetto di Pt_1 Pt_2 CP_4
CP_ legittimazione passiva di per inefficacia della procura ai rogiti del notaio del 9.12.2020 Per_1 alla mandataria (ora . CP_5 Controparte_2
Quanto al merito, gli istanti eccepivano la violazione sia dell'art. 50 TUB, per mancata produzione dell'estratto conto, che dell'art. 125 bis TUB, per la erronea indicazione del TAEG nel contratto di prestito personale oggetto di causa.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 20 gennaio 2023 il precedente istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Giova premettere che, sin dalla fase monitoria, la ha fornito adeguata Controparte_1 prova del proprio credito producendo il contratto di finanziamento e limitandosi, come suo onere, ad allegare l'inadempimento delle controparti;
a fronte di tanto, gli istanti non hanno contestato né
l'avvenuta erogazione dell'importo mutuato (la cui prova è stata comunque fornita dalla creditrice mediante la produzione della contabile di erogazione) né il proprio inadempimento, fatti che, pertanto, devono ritenersi pacifici ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ciò posto, e passando all'esame dei singoli motivi di opposizione, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della odierna opposta.
2 Quest'ultima, infatti, ha depositato già in sede monitoria sia il contratto di cessione che le relative comunicazioni, prova integrata nel presente giudizio a cognizione piena mediante la produzione CP_ dell'allegato alla cessione tra e indicante le posizioni cedute, da cui risulta il credito CP_4 oggi vantato verso gli opponenti.
Occorre evidenziare che la cessione può validamente avvenire conformemente a quanto previsto dal codice civile (artt. 1260 e segg.), e non necessariamente con le modalità indicate dall'art. 58 TUB e che, in ogni caso, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto.
A riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c." (Cass. n. 766/24; si vedano anche Cass. n. 17944/23 e n. 9412/23).
Ad ogni buon conto, e per completezza, si osserva che l'opposta ha prodotto una comunicazione CP_ con cui la cedente ha espressamente riconosciuto l'avvenuta cessione a del credito CP_4 oggi azionato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., tra le tante, Tribunale Verona, 14.11.2020 e
Tribunale Vallo della Lucania, 6.12.2021), una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria,
è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva (cfr. Cass. n. 5997/06, n. 22548/18, 23257/21).
D'altro canto, "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. Cass. n. 5617/20), sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute.
3 La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10200/21, ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente prodotta in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Di qui il rigetto dell'eccezione in esame.
Ed analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento al dedotto difetto di legittimazione di
[...]
avendo l'opposta prodotto documentazione da cui risulta il potere Controparte_2 rappresentativo processuale e la legittimazione in capo a detta società, che agisce nella veste di mandataria di titolare del credito originariamente vantato da . Controparte_1 CP_4
A fronte di tanto, irrilevanti sono le doglianze degli opponenti in merito all'indeterminatezza dell'oggetto della procura per la mancata inclusione dei contratti.
Ciò posto, e passando all'esame del merito propriamente detto, priva di pregio è ogni questione relativa all'inidoneità dell'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB a fornire prova dell'entità del credito, trovando detta norma applicazione in via esclusiva in relazione ai rapporti di conto corrente.
Da ultimo, gli istanti lamentano la erronea applicazione del TAEG nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
Si tratta di deduzione del tutto generica e priva di qualsivoglia ulteriore specificazione, non avendo gli opponenti nemmeno indicato i costi non correttamente inclusi a fronte di un contratto che prevede l'espressa pattuizione di tutte le condizioni economiche regolanti il rapporto, nonchè
l'indicazione del TAEG.
Sulla scorta di tali argomentazioni deve, in definitiva, concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni Controparte_2 ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
4 a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2663 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Ruggieri come da procura in atti C.F._2
OPPONENTI
E
( ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, ( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi come da procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, davanti a questo Tribunale, in persona del legale Controparte_1 rappresentante “pro tempore”, e per essa, quale mandataria, e Controparte_2 proponevano opposizione avverso il decreto con cui era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di euro 29.740,93, oltre interessi e spese, in virtù del contratto di credito al consumo stipulato il 31.3.2017 tra gli stessi e la (già ). CP_3 CP_4
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la CP_ CP_
“carenza di legittimazione attiva in capo all' . Inefficacia della cessione del credito tra e
. Mancanza di prova dell'esistenza dello specifico debito di euro 29.740,93 in capo ai sig.ri CP_4
CP_ e in relazione al contratto ceduto da a ”, nonché il difetto di Pt_1 Pt_2 CP_4
CP_ legittimazione passiva di per inefficacia della procura ai rogiti del notaio del 9.12.2020 Per_1 alla mandataria (ora . CP_5 Controparte_2
Quanto al merito, gli istanti eccepivano la violazione sia dell'art. 50 TUB, per mancata produzione dell'estratto conto, che dell'art. 125 bis TUB, per la erronea indicazione del TAEG nel contratto di prestito personale oggetto di causa.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 20 gennaio 2023 il precedente istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Giova premettere che, sin dalla fase monitoria, la ha fornito adeguata Controparte_1 prova del proprio credito producendo il contratto di finanziamento e limitandosi, come suo onere, ad allegare l'inadempimento delle controparti;
a fronte di tanto, gli istanti non hanno contestato né
l'avvenuta erogazione dell'importo mutuato (la cui prova è stata comunque fornita dalla creditrice mediante la produzione della contabile di erogazione) né il proprio inadempimento, fatti che, pertanto, devono ritenersi pacifici ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ciò posto, e passando all'esame dei singoli motivi di opposizione, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della odierna opposta.
2 Quest'ultima, infatti, ha depositato già in sede monitoria sia il contratto di cessione che le relative comunicazioni, prova integrata nel presente giudizio a cognizione piena mediante la produzione CP_ dell'allegato alla cessione tra e indicante le posizioni cedute, da cui risulta il credito CP_4 oggi vantato verso gli opponenti.
Occorre evidenziare che la cessione può validamente avvenire conformemente a quanto previsto dal codice civile (artt. 1260 e segg.), e non necessariamente con le modalità indicate dall'art. 58 TUB e che, in ogni caso, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto.
A riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c." (Cass. n. 766/24; si vedano anche Cass. n. 17944/23 e n. 9412/23).
Ad ogni buon conto, e per completezza, si osserva che l'opposta ha prodotto una comunicazione CP_ con cui la cedente ha espressamente riconosciuto l'avvenuta cessione a del credito CP_4 oggi azionato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., tra le tante, Tribunale Verona, 14.11.2020 e
Tribunale Vallo della Lucania, 6.12.2021), una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria,
è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva (cfr. Cass. n. 5997/06, n. 22548/18, 23257/21).
D'altro canto, "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. Cass. n. 5617/20), sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute.
3 La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10200/21, ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente prodotta in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Di qui il rigetto dell'eccezione in esame.
Ed analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento al dedotto difetto di legittimazione di
[...]
avendo l'opposta prodotto documentazione da cui risulta il potere Controparte_2 rappresentativo processuale e la legittimazione in capo a detta società, che agisce nella veste di mandataria di titolare del credito originariamente vantato da . Controparte_1 CP_4
A fronte di tanto, irrilevanti sono le doglianze degli opponenti in merito all'indeterminatezza dell'oggetto della procura per la mancata inclusione dei contratti.
Ciò posto, e passando all'esame del merito propriamente detto, priva di pregio è ogni questione relativa all'inidoneità dell'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB a fornire prova dell'entità del credito, trovando detta norma applicazione in via esclusiva in relazione ai rapporti di conto corrente.
Da ultimo, gli istanti lamentano la erronea applicazione del TAEG nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
Si tratta di deduzione del tutto generica e priva di qualsivoglia ulteriore specificazione, non avendo gli opponenti nemmeno indicato i costi non correttamente inclusi a fronte di un contratto che prevede l'espressa pattuizione di tutte le condizioni economiche regolanti il rapporto, nonchè
l'indicazione del TAEG.
Sulla scorta di tali argomentazioni deve, in definitiva, concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni Controparte_2 ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
4 a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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