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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 7870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Orazio n. 3 presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Paolo Maldera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata negli uffici CP_1
dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ciavarella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto OGGETTO: opposizione alla diffida di rilascio
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 15 luglio 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire accertare e dichiarare illegittima della diffida prot. n. CP_1
32158/2010 del 7 settembre 2010 emessa da , notificata il 27 CP_1 settembre 2010, al rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Roma, via dell'Archeologia, scala O, n. 10, int. 31.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto la sussistenza del diritto all'assegnazione e al subentro del contratto di locazione;
l'eccesso di potere e difetto di istruttoria;
il vizio dell'atto amministrativo per mancata indicazione dei termini di impugnativa, con lesione del diritto di difesa;
la violazione degli artt. 3 e
11 L. 241/1990; la violazione degli artt. 7 e 10 L. 241/1990; il legittimo affidamento maturato in capo alla ricorrente;
la disparità di trattamento fra il ricorrente e i soggetti beneficiari della sanatoria di cui alla l.r. Lazio 26/2007.
Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto della domanda in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto.
Esaminando le singole eccezioni, si rileva che l'attività procedimentale posta in essere da rientra, pienamente, in un'attività di natura vincolata che, CP_1 per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria.
In ogni caso, giova sottolineare come non rientri nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste dalla normativa regionale per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999, art. 4). Anche l'eccezione relativa alla lesione del diritto di difesa è infondata e deve essere rigettata, posto che l'atto impugnato è stato emesso a seguito della comunicazione del 14.7.2010 prot. 26347 dell'avvio del procedimento amministrativo per occupazione abusiva, notificato all'odierno ricorrente il
29.7.2010 dalla Polizia Municipale U.O (v. allegato pag. 43 del fascicolo CP_2 del procedimento amministrativo depositato da con la comparsa CP_1 di risposta).
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr.
12/1999.
In particolare, ai sensi dell'art 12 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, in caso di decesso dell'assegnatario dell'alloggio, subentrano nella assegnazione “i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4”.
Ai sensi del richiamato art. 11, comma 5, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 3, della L.R. n. 12/2016, sono considerati componenti del nucleo familiare, tra gli altri, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
L'art. 12, comma 4, lett. e), L.R. 12/1999, prevede invece che l'ampliamento del nucleo familiare si determina, tra gli altri, nel caso di “(…) rientro dei figli purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza”.
Inoltre, secondo il disposto del successivo comma 5, “l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore.
L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione”. Nel caso di specie, pur essendo figlio dell'assegnataria Parte_1 dell'alloggio non risulta parte del nucleo familiare di questa, sia Controparte_3 pure per successivo ampliamento.
Infatti, dalla documentazione prodotta da è agevole constatare CP_1 come il nucleo familiare abitante dell'alloggio fosse costituito solamente dalla intestataria (cfr. all. nn. 3, 4, 5 e 6 pagg. 8 e ss. della documentazione allegata da con la costituzione di risposta). CP_1
Alla luce della normativa sopra richiamata, dunque, l'ingresso e/o il rientro nel nucleo familiare dell'originario assegnatario dovevano essere comunicati ed accompagnati da una apposita istanza di ampliamento, nonché legittimati da un formale provvedimento dell'Ente gestore.
In mancanza di tale provvedimento, l'occupazione dell'alloggio da parte di dopo la morte dell'assegnataria, risulta illegittima ed abusiva, posto che Parte_1 il Comune di Roma non ha mai autorizzato l'ampliamento del nucleo familiare dell'originario assegnatario.
Infine, si rileva che la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti, come nella specie del decreto di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra legem.
Pertanto, in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio, ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali del decreto di rilascio, l'opposizione non può essere accolta.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede: 1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e
CPA nella misura di legge.
Roma, 7 aprile 2025
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 7870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Orazio n. 3 presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Paolo Maldera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata negli uffici CP_1
dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ciavarella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto OGGETTO: opposizione alla diffida di rilascio
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 15 luglio 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire accertare e dichiarare illegittima della diffida prot. n. CP_1
32158/2010 del 7 settembre 2010 emessa da , notificata il 27 CP_1 settembre 2010, al rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Roma, via dell'Archeologia, scala O, n. 10, int. 31.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto la sussistenza del diritto all'assegnazione e al subentro del contratto di locazione;
l'eccesso di potere e difetto di istruttoria;
il vizio dell'atto amministrativo per mancata indicazione dei termini di impugnativa, con lesione del diritto di difesa;
la violazione degli artt. 3 e
11 L. 241/1990; la violazione degli artt. 7 e 10 L. 241/1990; il legittimo affidamento maturato in capo alla ricorrente;
la disparità di trattamento fra il ricorrente e i soggetti beneficiari della sanatoria di cui alla l.r. Lazio 26/2007.
Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto della domanda in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto.
Esaminando le singole eccezioni, si rileva che l'attività procedimentale posta in essere da rientra, pienamente, in un'attività di natura vincolata che, CP_1 per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria.
In ogni caso, giova sottolineare come non rientri nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste dalla normativa regionale per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999, art. 4). Anche l'eccezione relativa alla lesione del diritto di difesa è infondata e deve essere rigettata, posto che l'atto impugnato è stato emesso a seguito della comunicazione del 14.7.2010 prot. 26347 dell'avvio del procedimento amministrativo per occupazione abusiva, notificato all'odierno ricorrente il
29.7.2010 dalla Polizia Municipale U.O (v. allegato pag. 43 del fascicolo CP_2 del procedimento amministrativo depositato da con la comparsa CP_1 di risposta).
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr.
12/1999.
In particolare, ai sensi dell'art 12 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, in caso di decesso dell'assegnatario dell'alloggio, subentrano nella assegnazione “i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4”.
Ai sensi del richiamato art. 11, comma 5, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 3, della L.R. n. 12/2016, sono considerati componenti del nucleo familiare, tra gli altri, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
L'art. 12, comma 4, lett. e), L.R. 12/1999, prevede invece che l'ampliamento del nucleo familiare si determina, tra gli altri, nel caso di “(…) rientro dei figli purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza”.
Inoltre, secondo il disposto del successivo comma 5, “l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore.
L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione”. Nel caso di specie, pur essendo figlio dell'assegnataria Parte_1 dell'alloggio non risulta parte del nucleo familiare di questa, sia Controparte_3 pure per successivo ampliamento.
Infatti, dalla documentazione prodotta da è agevole constatare CP_1 come il nucleo familiare abitante dell'alloggio fosse costituito solamente dalla intestataria (cfr. all. nn. 3, 4, 5 e 6 pagg. 8 e ss. della documentazione allegata da con la costituzione di risposta). CP_1
Alla luce della normativa sopra richiamata, dunque, l'ingresso e/o il rientro nel nucleo familiare dell'originario assegnatario dovevano essere comunicati ed accompagnati da una apposita istanza di ampliamento, nonché legittimati da un formale provvedimento dell'Ente gestore.
In mancanza di tale provvedimento, l'occupazione dell'alloggio da parte di dopo la morte dell'assegnataria, risulta illegittima ed abusiva, posto che Parte_1 il Comune di Roma non ha mai autorizzato l'ampliamento del nucleo familiare dell'originario assegnatario.
Infine, si rileva che la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti, come nella specie del decreto di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra legem.
Pertanto, in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio, ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali del decreto di rilascio, l'opposizione non può essere accolta.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede: 1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e
CPA nella misura di legge.
Roma, 7 aprile 2025
Il Giudice
Concettina Midili