Ordinanza collegiale 21 gennaio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/06/2025, n. 11223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11223 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14858/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14858 del 2023, proposto da Iberdrola Renovables Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Patrizia Saiya e Serena Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico “ Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone ” ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. c) e d), 138 comma 3, e 141 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii e della documentazione corredata alla stessa e segnatamente: Elaborato n. 01 - Relazione generale; Elaborato n. 02 - Descrizione dei confini; Elaborato n. 03 – Norme allegate al decreto; Elaborato n. 04 – Documentazione cartografica e iconografica; Elaborato n. 05 – Documentazione fotografica; Elaborato n. 06 - Inquadramento territoriale su ortofoto; Elaborato n. 07 - Individuazione e perimetrazione dell’area su IGM; Elaborato n. 08 - Individuazione e perimetrazione dell’area su fogli catastali; Elaborato n. 09 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM; Elaborato n. 10 - Individuazione e perimetrazione dell’area sulla Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR; Elaborato n. 11 - Individuazione e perimetrazione dell’area sulla Tavola B: beni paesaggistici, del PTPR; Elaborato n. 12 - Individuazione e perimetrazione dell''area sulla Tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR; Elaborato n. 13 - Proposta di modifica della Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR; Elaborato n. 14 - Proposta di modifica della Tavola B: beni paesaggistici, del PTPR; Elaborato n. 15 - Proposta di modifica della Tavola C: beni paesaggistici, del PTPR;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata “ Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone ”, formulata, ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. c) e d), e 138, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito, per brevità, anche solo “Codice”) dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Soprintendenza”) e da questa trasmessa, con note n. 12097-P, n. 12108-P, n. 12109-P e n. 12110-P del 19 luglio 2023, alla Regione Lazio per l’acquisizione del prescritto parere (ciò a seguito di un primo parere non favorevole espresso dall’amministrazione regionale su una precedente versione della proposta).
In esito alla formulazione di tale nuova proposta, concernente alcune aree site nella Provincia di Viterbo – Comuni (Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania) – il procedimento ha conosciuto, sino all’instaurazione del presente giudizio, il seguente sviluppo: (i) la Regione Lazio, con nota n. 0876345 del 3 agosto 2023, ha preso atto delle modifiche introdotte in recepimento della gran parte delle considerazioni formulate dalla stessa amministrazione regionale; (ii) la proposta è stata, quindi, nel rispetto del disposto di cui all’art. 139 del Codice, depositata presso gli uffici dei Comuni interessati ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, nonché affissa ai rispettivi albi pretori, oltre che all’albo pretorio della Provincia di Viterbo, del che è stata data notizia su due quotidiani (in data 4 settembre 2023 e 5 settembre 2023).
2. Avverso la proposta di cui si tratta – la cui pubblicazione comporta, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del Codice, quale misura di salvaguardia, la produzione degli effetti di cui all’art. 146, comma 1, dello stesso (“ I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142 , o in base alla legge, a termini degli articoli 136 , 143 , comma 1, lettera d), e 157 , non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ”) – è insorta, con l’odierno ricorso, notificato il 30 ottobre 2023 e depositato il 10 novembre 2023, la società Iberdrola Renovables Italia s.p.a., operatore del settore energetico particolarmente attivo nell’ambito dello sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici.
2.1. Espone in fatto la ricorrente di aver presentato, in particolare, un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Cellere” (istanze prot. MiTE n. 143781 del 21 dicembre 2021 e n. 42418 del 1° aprile 2022), per il quale pende il relativo procedimento di VIA presso il MASE, la cui localizzazione è prevista in un’area della Provincia di Viterbo (ricadente nel Comune di Cellere) che verrebbe in larga parte ricompresa nel perimetro della zona sottoposta a vincolo paesaggistico in base alla proposta impugnata.
2.2. Il ricorso è affidato a quattro motivi di censura così rubricati:
- “ I. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 del d.lgs 42/2004 - Violazione dell’art. 136, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità - Violazione del principio di leale collaborazione tra le amministrazioni - Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa ”;
- “ II. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta e carenza di istruttoria ”;
- “ III. Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’articolo 20 del d.lgs. 199/2021 - Violazione del principio di massima diffusione degli impianti di energia da fonti rinnovabile ”;
- “ IV. Con riferimento all’ articolo 26 delle NTA del PTPR ”.
3. In data 14 novembre 2023 si è costituito in giudizio il Ministero della cultura con atto di mero stile.
4. In vista dell’udienza pubblica fissata per la discussione del ricorso, l’amministrazione resistente ha presentato alcuni documenti e una memoria difensiva ex art. 73, comma 1, c.p.a., cui è seguita la replica di parte ricorrente.
5. Con ordinanza n. 1169 del 21 gennaio 2025, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del 20 dicembre 2024, la Sezione ha disposto istruttoria nei confronti del Ministero della cultura, ordinando il deposito di una documentata relazione di chiarimenti che illustrasse gli sviluppi del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui si tratta e chiarisse, in particolare, se successivamente alla proposta impugnata fossero stati adottati ulteriori provvedimenti.
6. In ottemperanza a detto incombente istruttorio, il Ministero della cultura, in data 21 febbraio 2025, ha depositato un dettagliato rapporto informativo elaborato dalla Soprintendenza che dà conto dell’avvenuta approvazione del decreto del Segretariato generale n. 23 del 15 febbraio 2024, prodotto agli atti del giudizio, con il quale il Ministero della cultura ha adottato, ex art. 141, comma 2, del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui alla proposta oggetto dell’odierna impugnativa.
Tale decreto, emanato all’esito della fase di partecipazione ex art. 139, comma 5, del Codice, nonché dell’acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio (verbale n. 5 del 13 febbraio 2024) e del parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio (verbale prot. n. 1293 del 15 febbraio 2024), è stato poi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 22 febbraio 2024 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2 marzo 2024.
7. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di profili di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio rileva che, come da avviso a verbale di udienza, l’adozione da parte del Ministero della cultura del richiamato decreto n. 23 del 15 febbraio 2024 – avverso il quale la ricorrente non ha proposto motivi aggiunti, né ha chiesto rinvio per la loro proposizione – determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
8.1. Occorre considerare, al riguardo, che lo speciale procedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico ex art. 138, comma 3, del Codice, espressione dell’autonomo potere di imposizione del vincolo paesaggistico proprio dell’amministrazione statale, distinto da quello attribuito alle Regioni (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 118), si snoda attraverso le seguenti fasi fondamentali: (i) formulazione della proposta da parte del Soprintendente (art. 138, comma 3); (ii) acquisizione del parere della Regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta (art. 138, comma 3); (iii) pubblicazione della proposta per novanta giorni all’albo pretorio dei Comuni interessati e deposito presso gli uffici ai fini della consultazione da parte del pubblico, con comunicazione altresì alla Città metropolitana o Provincia interessata (art. 139, comma 1), nonché diffusione della notizia su tre quotidiani e sui siti informatici degli enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono le aree da assoggettare a tutela (art. 139, comma 2); (iv) fase di partecipazione: entro i trenta giorni successivi al predetto periodo di pubblicazione, i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Soprintendente (art. 139, comma 5, in combinato disposto con art. 141, comma 1); (v) emanazione del provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico da parte del Ministero, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione di osservazioni di cui all’art. 139, comma 5, in esito alla valutazione di queste ultime e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico (art. 141, comma 2, in combinato disposto con art. 140, comma 1; (vi) pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione (art. 141 comma 2).
8.2. Nel caso di specie, dunque, essendo stato adottato e pubblicato il provvedimento definitivo di dichiarazione del notevole interesse culturale, costituito dal decreto n. 23 del 15 febbraio 2024, l’interesse della società ricorrente si è evidentemente spostato dall’originario provvedimento a quello sopravvenuto, il che priverebbe di qualsiasi utilità una pronuncia di merito sul primo. Va altresì aggiunto, per completezza della disamina, che, ai sensi dell’art. 141, comma 5, del Codice, gli effetti di salvaguardia spiegati dalla proposta formulata dal Soprintendente cessano in ogni caso se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato entro il richiamato termine di sessanta giorni di cui all’art. 140, comma 1.
9. Al Collegio non resta, in definitiva, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., potendo le spese di lite essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO