Articolo 138 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
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19 aprile 1942
Art. 138.

Le condizioni di vedovanza ammesse dall'ultimo comma dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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