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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/07/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 869 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elet- Parte_1
tivamente domiciliato in Cefalù, via Vitaliano Brancati n. 2, presso lo l'Avv. Rosario Macaluso, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a GU (CUBA), in [...] Controparte_1
02/01/1989;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 7.5.2025 il ricorrente conclude-
va come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione per- Parte_1
sonale con addebito alla moglie . Controparte_1
Citata in giudizio la resistente rimaneva contumace e all'udienza indicata in epigrafe il ricorrente concludeva insistendo esclusivamente per la pro-
nuncia sullo status.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esi-
to negativo del tentativo di conciliazione e dal tenore stesso delle allega-
zioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato dalla resistente verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una co-
munanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assisten-
za, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separa-
zione.
Nessuna ulteriore domanda, oltre quella diretta ad ottenere la pronun-
cia della separazione personale dei coniugi, è stata formulata dal CP_2
[..
.
In considerazione del complessivo esito del giudizio sussistono giusti motivi per lasciare a carico della parte ricorrente le spese dalla stessa an-
ticipate.
P.Q.M.
- 2 -
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronuncia la separazione tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
SO (PA) in data 21/08/1984, e da , Controparte_1
nata a [...] in data [...], i quali hanno contratto ma-
trimonio in Castellana Sicula, in data 20/08/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte I dell'anno 2022;
lascia a carico di le spese del presente giudizio;
Parte_1
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri-
bunale di Termini Imerese, in data 01/07/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 869 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elet- Parte_1
tivamente domiciliato in Cefalù, via Vitaliano Brancati n. 2, presso lo l'Avv. Rosario Macaluso, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a GU (CUBA), in [...] Controparte_1
02/01/1989;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 7.5.2025 il ricorrente conclude-
va come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione per- Parte_1
sonale con addebito alla moglie . Controparte_1
Citata in giudizio la resistente rimaneva contumace e all'udienza indicata in epigrafe il ricorrente concludeva insistendo esclusivamente per la pro-
nuncia sullo status.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esi-
to negativo del tentativo di conciliazione e dal tenore stesso delle allega-
zioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato dalla resistente verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una co-
munanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assisten-
za, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separa-
zione.
Nessuna ulteriore domanda, oltre quella diretta ad ottenere la pronun-
cia della separazione personale dei coniugi, è stata formulata dal CP_2
[..
.
In considerazione del complessivo esito del giudizio sussistono giusti motivi per lasciare a carico della parte ricorrente le spese dalla stessa an-
ticipate.
P.Q.M.
- 2 -
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronuncia la separazione tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
SO (PA) in data 21/08/1984, e da , Controparte_1
nata a [...] in data [...], i quali hanno contratto ma-
trimonio in Castellana Sicula, in data 20/08/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte I dell'anno 2022;
lascia a carico di le spese del presente giudizio;
Parte_1
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri-
bunale di Termini Imerese, in data 01/07/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 -