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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6558 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Nicoletta CALISE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33054 R.G. dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Cappelli, domiciliataria in Parte_1
Napoli, alla Piazza Leone, 5;
- Attore -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Dario Colonna, domiciliatario in Napoli, al Centro Direzionale, Isola C/2, Scala A, interno 20;
- Convenuta - in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aosta (AO), al Reg. CP_2
Borgnalle n. 10, p.iva P.IVA_1
- Convenuta contumace-
Conclusioni: per l'attore: “si riporta preliminarmente alle difese in atti, di cui chiede l'integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge ed impugna ogni e qualsiasi deduzione, allegazione e richiesta formulata da controparte nei propri scritti difensivi in quanto totalmente priva di fondamento sia in fatto che in diritto, irrituali e fondate su circostanze generiche oltre che ininfluenti ai fini del presente giudizio”; per la convenuta: “precisa le conclusioni come da atti e si riporta a tutte le richieste, anche istruttorie, formulate e non ammesse, insistendo per l'accoglimento, con ogni conseguenza di legge ed impugna ogni avversa deduzione, allegazione e richiesta della parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Impugna per quanto di ragione, le conclusioni della CTU medico-legale, che non hanno consentito di verificare la compatibilità 2
delle lesioni fisiche residuate all'attore con la circostanza che lo stesso indossasse il casco di sicurezza al momento del sinistro”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). ha convenuto in giudizio e esponendo che: Parte_1 CP_1 CP_2
- in data 9.4.2018, alle ore 12:40 circa, mentre percorreva a bordo del suo motociclo Kymco tg. EB 47829 il Vico San Gennaro a Materdei in Napoli, strada a senso unico, veniva investito dall'autoveicolo Fiat 500 tg. FK612TE, proveniente da un garage posto sul margine sinistro della carreggiata, che, operando un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta a destra, si immetteva nella carreggiata invadendo l'opposto e vietato senso di marcia;
- a causa dell'impatto, il motociclo rovinava al suolo unitamente ad esso attore-conducente, che riportava lesioni personali e veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Dei
Pellegrini”, con diagnosi di politrauma e numerose contusioni ed escoriazioni, oltre a lesioni dentarie e traumi ortopedici, dai quali era guarito con postumi permanenti, mentre i danni materiali al veicolo erano stimati in € 2.000,00;
- al momento del sinistro, il veicolo Fiat 500 era di proprietà della ed era coperto CP_2
da polizza assicurativa con la CP_1
L'attore ha chiesto, pertanto, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato in € 32.425,30, vinte le distraende spese di lite.
benchè ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Della stessa, pertanto, CP_2
va dichiarata la contumacia in questa sede.
costituitasi, ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione del giudizio, ai sensi CP_1 dell'art. 295 c.p.c., per la pendenza di indagini investigative da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Monza. Ha chiesto nel merito il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite, e, in subordine, di liquidare il risarcimento tenendo presente “il concorso di colpa dell'attore per non aver indossato il casco di sicurezza al momento del sinistro, compensando le spese di giudizio tra le parti”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata la prova testimoniale con l'escussione del teste indicato da parte attrice, svolta CTU medico legale e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
2). Tanto premesso, è necessario esaminare preliminarmente l'istanza di sospensione del presente giudizio, formulata dalla convenuta istanza che deve essere rigettata. CP_1 3
In particolare, la compagnia assicuratrice ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., deducendo la pendenza di indagini preliminari da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza (n. 3188/19 R.G.N.R. Ignoti).
Giova, tuttavia, ricordare che la giurisprudenza consolidata – tanto di merito quanto di legittimità – ha chiarito che la sospensione necessaria del giudizio civile per pregiudizialità penale può essere disposta solo in presenza della contemporanea pendenza di un processo penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., mediante formale imputazione o richiesta di rinvio a giudizio (cfr.
Cass. n. 21954/2021; Cass. n. 11688/2018). In assenza di tali presupposti – e dunque in presenza della sola apertura delle indagini preliminari a seguito di una denuncia – non sussiste alcuna pregiudizialità idonea a fondare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (cfr. Trib.
Cosenza, n. 2105/2021; Trib. Torino, n. 2218/2023; Trib. Bologna, sez. lav., 24/07/2015).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il procedimento penale conseguente alla denuncia sporta presso la Procura della Repubblica è ancora nella fase delle indagini preliminari, nell'ambito delle quali il Pubblico Ministero ha già formulato richiesta di archiviazione.
Pertanto, in mancanza di un processo penale pendente in senso tecnico, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione necessaria del presente giudizio, con conseguente rigetto dell'istanza proposta dalla convenuta.
3). Nel merito, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere che l'incidente si sia verificato nei termini addotti dall'attore e che le lesioni da lui riportate e i danni al motociclo sono causalmente riconducibili all'investimento riferito in citazione ad opera dell'autovettura Fiat 500 di proprietà della convenuta contumace.
In ordine alla dinamica del sinistro stradale in oggetto, le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione del testimone Testimone_1
e nelle dichiarazioni rese dallo stesso attore al P.S. dell'Ospedale dei Pellegrini, subito dopo l'incidente de quo, di aver subito un trauma derivante da incidente stradale.
In particolare, il teste ha riferito che nel mese di aprile del 2018, verso le ore 12.00 Tes_1
circa, mentre percorreva a piedi via San Gennaro a Materdei, con direzione Piazzetta San
Gennaro, ha assistito a un sinistro stradale in cui un “motociclo Kymco veniva investito da un'auto Fiat 500 di colore bianco, che nell'uscire da un cancello […] svoltava a destra su
Via San Gennaro a Materdei”. Il teste ha altresì precisato che “la direzione presa dall'auto era opposta a quella del motociclo, il quale procedeva nell'unico senso di marcia essendo detta via a senso unico”, che l'autorimessa era posta a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia e a quella del motociclo e che “il motociclo fu urtato alla parte anteriore sinistra con 4
la parte anteriore dell'auto”, evidenziando anche alcuni particolari (ossia che il conducente dell'auto era un uomo di circa quarant'anni, il motociclo era di colore bianco e nero mentre la vettura Fiat 500 era di colore bianco) e che il , conducente del motociclo, indossava Pt_1
regolarmente il casco (precisando anche di essersi avvicinato “dopo l'urto … al motociclista il quale indossava il casco”).
La deposizione risulta chiara, coerente e attendibile, poiché il teste ha assistito direttamente ai fatti e ha riportato dettagli oggettivi e specifici, senza che siano emerse circostanze idonee a minarne l'attendibilità. Va peraltro evidenziato che la convenuta non ha svolto alcuna attività probatoria atta a contrastare la ricostruzione attorea e, in generale, non ha eccepito fatti impeditivi rispetto alla pretesa nella sua dimensione storico-fattuale, limitandosi a generiche contestazioni.
In secondo luogo, la versione dei fatti fornita dall'attore trova ulteriore conferma nella consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa medico incaricato, che ha Persona_1
evidenziato la compatibilità tra le lesioni riportate dal e la dinamica del sinistro così Pt_1 come descritta nell'atto introduttivo. In particolare, la C.T.U. ha rilevato che la lesività riscontrata “è compatibile con la dinamica dell'incidente così come emerge dal racconto anamnestico” e, quindi, “sussiste compatibilità tra la lesività obiettivata dai Sanitari del
Pronto Soccorso 9.4.2018 ed i postumi ed esiti attualmente obiettivati sia sulla valutazione del dato documentale e sia sull'applicazione della criteriologia medico legale del nesso causale”. In conclusione, il medico incaricato ha affermato che l'evento traumatico, “quale desumibile dal riferito anamnestico traumatologico e dalla documentazione medica in atti, è stato idoneo ad ingenerare nell'infortunato la lesività diagnosticata dai sanitari che ebbero in cura il paziente nell'immediatezza dell'evento traumatico”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U., basate su criteri tecnico-scientifici oggettivi (ossia il criterio tipografico: i postumi “si sono sviluppati nelle regioni interessate dall'insulto lesivo”; il criterio temporale: vi è “congruenza temporale tra l'insulto, la produzione e la refertazione degli esiti e la valutazione e constatazione dei postumi”; il criterio di esclusione delle altre cause: “non emergono elementi causali traumatici e/o patologici ai quali far riferire gli attuali postumi”; il criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa: “si considera adeguato in senso quanti/qualitativo l'insulto traumatico per la formazione della lesività di cui è la seguente relazione e gli attuali postumi derivati”; il criterio della continuità: “esiste una continuità di interventi sanitari e strumentali, logica e abituale, adeguata alla gravità delle lesioni, dalla data dell'evento sino alla stabilizzazione dei postumi”) sono pienamente condivise da questo Giudice. 5
Pertanto, deve ritenersi accertata la condotta colposa del conducente della Fiat 500 che, immettendosi in senso contrario e vietato su una strada a senso unico, impattava il motociclo
Kymco di proprietà e condotto dall'attore, causando a quest'ultimo i danni lamentati.
Quanto alla posizione della società giova ricordare che ai sensi dell'art. 2054, CP_2
co. 3, c.c., sussiste responsabilità solidale del proprietario del veicolo, salvo prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Nel caso di specie, la rimasta CP_2
contumace, non ha fornito alcuna prova della c.d. circolazione prohibente domino dell'autovettura Fiat 500, che richiede una manifestazione di volontà specifica, concreta e idonea a vietare l'uso del veicolo.
Al contrario, dalla documentazione in atti – e in particolare dalla denuncia investigativa trasmessa all'ufficio antifronde in data 17/01/2019 (cfr. Denuncia-querela sporta dalla
[...] in ordine all'autenticità del sinistro in questione) risulta che “il veicolo in Controparte_3
garanzia Fiat 500 Tg.FK612TE era di proprietà della società di noleggio CP_2 concesso in locazione alla data del sinistro al sig. ”. Parte_2
Pertanto, la è tenuta a rispondere, ex art. 2054 c.c., dei danni causati dalla CP_2
circolazione del veicolo di sua proprietà.
Non è contestato il rapporto assicurativo dedotto in lite, relativo alla responsabilità civile inerente alla circolazione della predetta Fiat 500 e facente capo a La quale, perciò, CP_1
in accoglimento della domanda, va condannata, in solido con la al risarcimento CP_2
dei danni subiti dall'attore.
4). ha riportato (cfr. la relazione scritta del CTU) per effetto dell'incidente: Parte_1
-. Come “conseguenza di un politrauma, un trauma contusivo cranico e facciale escoriato con interessamento degli incisivi centrali superiori;
un trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra con infrazione dell'acromion e interessamento della cuffia dei rotatori, in particolare del tendine del muscolo sovraspinoso;
un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale e interessamento del LCA. Un trauma dentario di due elementi centrali superiori”;
-. Postumi che hanno determinato una invalidità permanente pari al 5%;
-. Una inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al
75% di 15 giorni, al 50% di 15 giorni e al 25% di ulteriori 15 giorni.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal CTU è pari al 5%), deve avvenire con applicazione dei parametri del decreto del 22.7.2019 del 6
Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto stabilito dall'art. 139 cod. ass. (d.lgs.
209/2005), aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Possono, quindi, essere liquidati, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione dell'età dell'attore al momento del sinistro (43 anni circa) e in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 5.967,99 per il danno non patrimoniale residuato all'attore per i suddetti postumi permanenti pari a 5%;
-. € 621,45 per l'invalidità temporanea al 75% durata 15 giorni, € 414,30 per l'invalidità temporanea parziale al 50% durata 15 giorni, € 207,15 per l'invalidità temporanea parziale al
25% durata 15 giorni.
Ne deriva che il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto all'attore è pari a complessivi € 7.210,89.
Il calcolo tabellare del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, peraltro, può essere aumentato, in base al comma 3 dell'art. 139 cod. ass., dal Giudice fino al 20%, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità”.
L'ultima parte del terzo comma statuisce, infine, che l'ammontare “complessivo” del risarcimento riconosciuto secondo i criteri della predetta norma è “esaustivo” del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva. Del resto, la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle per la liquidazione del danno delle c.d. lesioni micropermanenti implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione che, nel caso di specie, non sussiste.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 7.210,89, all'attualità, il cui pagamento va posto a carico delle convenute in solido.
5). Va accolta, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, costituito dalle spese mediche sostenute per le cure dei due elementi dentari lesionati. In 7
particolare, come riportato dal CTU nell'elaborato peritale, “nell'ambito del danno emergente occorre valutare il danno ai due elementi dentari (1.1 e 2.1) ossia terapia canalare di 11 e
21, il cui costo è di 300,00 euro, perno moncone di 11 e 21, il cui costo è di 600 euro;
terapia protesica fissa con corona in ceramica integrale il cui costo è di Euro 1400,00. Oltre tale costo vanno considerati i costi della sostituzione delle corone che il paziente dovrà effettuare nel corso della vita, e dovrà effettuare altre due volte (considerando l'età in cui ha subito
l'evento traumatico) e quindi 2.800 per un totale di spese di Euro 5100,00”, somma che si ritiene equa e congrua per la riparazione del danno accertato.
Infine, con riguardo al danno patrimoniale riportato dal motociclo Kymco di proprietà dell'attore, si osserva che la parte convenuta non ha contestato la sussistenza dello stesso né ha formulato richieste istruttorie sul punto. Il danno può essere, quindi, essere ragionevolmente quantificato in € 1.000,00, pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro.
Per le esposte ragioni, le convenute vanno altresì condannate al pagamento, in solido, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della complessiva somma di € 6.100,00 a favore di
. Parte_1
6). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché
Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma di € 7.210,89 sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo
(9.4.2018) devalutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da aprile 2018 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 9.4.2019 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 8
disp. att cpc, con decorrenza dal 9.4.2018 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III,
21 aprile 1998, n. 4030).
7). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M.
55/2014 (scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00), seguono la soccombenza delle convenute, a carico delle quali vanno poste anche le spese di CTU, con obbligo di rivalere, pertanto, l'attore di quanto eventualmente corrisposto al CTU in base al decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Dichiara la contumacia della CP_2
2). Condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
7.210,89 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di € 6.100,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3). Condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, liquidate in € 545,00 per spese ed € 5.077,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A.
e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Mara Cappelli, anticipataria;
4). Pone le spese di C.T.U. in via definitiva a carico delle convenute, in solido.
Napoli, 30.6.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Nicoletta CALISE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33054 R.G. dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Cappelli, domiciliataria in Parte_1
Napoli, alla Piazza Leone, 5;
- Attore -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Dario Colonna, domiciliatario in Napoli, al Centro Direzionale, Isola C/2, Scala A, interno 20;
- Convenuta - in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aosta (AO), al Reg. CP_2
Borgnalle n. 10, p.iva P.IVA_1
- Convenuta contumace-
Conclusioni: per l'attore: “si riporta preliminarmente alle difese in atti, di cui chiede l'integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge ed impugna ogni e qualsiasi deduzione, allegazione e richiesta formulata da controparte nei propri scritti difensivi in quanto totalmente priva di fondamento sia in fatto che in diritto, irrituali e fondate su circostanze generiche oltre che ininfluenti ai fini del presente giudizio”; per la convenuta: “precisa le conclusioni come da atti e si riporta a tutte le richieste, anche istruttorie, formulate e non ammesse, insistendo per l'accoglimento, con ogni conseguenza di legge ed impugna ogni avversa deduzione, allegazione e richiesta della parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Impugna per quanto di ragione, le conclusioni della CTU medico-legale, che non hanno consentito di verificare la compatibilità 2
delle lesioni fisiche residuate all'attore con la circostanza che lo stesso indossasse il casco di sicurezza al momento del sinistro”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). ha convenuto in giudizio e esponendo che: Parte_1 CP_1 CP_2
- in data 9.4.2018, alle ore 12:40 circa, mentre percorreva a bordo del suo motociclo Kymco tg. EB 47829 il Vico San Gennaro a Materdei in Napoli, strada a senso unico, veniva investito dall'autoveicolo Fiat 500 tg. FK612TE, proveniente da un garage posto sul margine sinistro della carreggiata, che, operando un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta a destra, si immetteva nella carreggiata invadendo l'opposto e vietato senso di marcia;
- a causa dell'impatto, il motociclo rovinava al suolo unitamente ad esso attore-conducente, che riportava lesioni personali e veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Dei
Pellegrini”, con diagnosi di politrauma e numerose contusioni ed escoriazioni, oltre a lesioni dentarie e traumi ortopedici, dai quali era guarito con postumi permanenti, mentre i danni materiali al veicolo erano stimati in € 2.000,00;
- al momento del sinistro, il veicolo Fiat 500 era di proprietà della ed era coperto CP_2
da polizza assicurativa con la CP_1
L'attore ha chiesto, pertanto, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato in € 32.425,30, vinte le distraende spese di lite.
benchè ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Della stessa, pertanto, CP_2
va dichiarata la contumacia in questa sede.
costituitasi, ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione del giudizio, ai sensi CP_1 dell'art. 295 c.p.c., per la pendenza di indagini investigative da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Monza. Ha chiesto nel merito il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite, e, in subordine, di liquidare il risarcimento tenendo presente “il concorso di colpa dell'attore per non aver indossato il casco di sicurezza al momento del sinistro, compensando le spese di giudizio tra le parti”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata la prova testimoniale con l'escussione del teste indicato da parte attrice, svolta CTU medico legale e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
2). Tanto premesso, è necessario esaminare preliminarmente l'istanza di sospensione del presente giudizio, formulata dalla convenuta istanza che deve essere rigettata. CP_1 3
In particolare, la compagnia assicuratrice ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., deducendo la pendenza di indagini preliminari da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza (n. 3188/19 R.G.N.R. Ignoti).
Giova, tuttavia, ricordare che la giurisprudenza consolidata – tanto di merito quanto di legittimità – ha chiarito che la sospensione necessaria del giudizio civile per pregiudizialità penale può essere disposta solo in presenza della contemporanea pendenza di un processo penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., mediante formale imputazione o richiesta di rinvio a giudizio (cfr.
Cass. n. 21954/2021; Cass. n. 11688/2018). In assenza di tali presupposti – e dunque in presenza della sola apertura delle indagini preliminari a seguito di una denuncia – non sussiste alcuna pregiudizialità idonea a fondare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (cfr. Trib.
Cosenza, n. 2105/2021; Trib. Torino, n. 2218/2023; Trib. Bologna, sez. lav., 24/07/2015).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il procedimento penale conseguente alla denuncia sporta presso la Procura della Repubblica è ancora nella fase delle indagini preliminari, nell'ambito delle quali il Pubblico Ministero ha già formulato richiesta di archiviazione.
Pertanto, in mancanza di un processo penale pendente in senso tecnico, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione necessaria del presente giudizio, con conseguente rigetto dell'istanza proposta dalla convenuta.
3). Nel merito, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere che l'incidente si sia verificato nei termini addotti dall'attore e che le lesioni da lui riportate e i danni al motociclo sono causalmente riconducibili all'investimento riferito in citazione ad opera dell'autovettura Fiat 500 di proprietà della convenuta contumace.
In ordine alla dinamica del sinistro stradale in oggetto, le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione del testimone Testimone_1
e nelle dichiarazioni rese dallo stesso attore al P.S. dell'Ospedale dei Pellegrini, subito dopo l'incidente de quo, di aver subito un trauma derivante da incidente stradale.
In particolare, il teste ha riferito che nel mese di aprile del 2018, verso le ore 12.00 Tes_1
circa, mentre percorreva a piedi via San Gennaro a Materdei, con direzione Piazzetta San
Gennaro, ha assistito a un sinistro stradale in cui un “motociclo Kymco veniva investito da un'auto Fiat 500 di colore bianco, che nell'uscire da un cancello […] svoltava a destra su
Via San Gennaro a Materdei”. Il teste ha altresì precisato che “la direzione presa dall'auto era opposta a quella del motociclo, il quale procedeva nell'unico senso di marcia essendo detta via a senso unico”, che l'autorimessa era posta a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia e a quella del motociclo e che “il motociclo fu urtato alla parte anteriore sinistra con 4
la parte anteriore dell'auto”, evidenziando anche alcuni particolari (ossia che il conducente dell'auto era un uomo di circa quarant'anni, il motociclo era di colore bianco e nero mentre la vettura Fiat 500 era di colore bianco) e che il , conducente del motociclo, indossava Pt_1
regolarmente il casco (precisando anche di essersi avvicinato “dopo l'urto … al motociclista il quale indossava il casco”).
La deposizione risulta chiara, coerente e attendibile, poiché il teste ha assistito direttamente ai fatti e ha riportato dettagli oggettivi e specifici, senza che siano emerse circostanze idonee a minarne l'attendibilità. Va peraltro evidenziato che la convenuta non ha svolto alcuna attività probatoria atta a contrastare la ricostruzione attorea e, in generale, non ha eccepito fatti impeditivi rispetto alla pretesa nella sua dimensione storico-fattuale, limitandosi a generiche contestazioni.
In secondo luogo, la versione dei fatti fornita dall'attore trova ulteriore conferma nella consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa medico incaricato, che ha Persona_1
evidenziato la compatibilità tra le lesioni riportate dal e la dinamica del sinistro così Pt_1 come descritta nell'atto introduttivo. In particolare, la C.T.U. ha rilevato che la lesività riscontrata “è compatibile con la dinamica dell'incidente così come emerge dal racconto anamnestico” e, quindi, “sussiste compatibilità tra la lesività obiettivata dai Sanitari del
Pronto Soccorso 9.4.2018 ed i postumi ed esiti attualmente obiettivati sia sulla valutazione del dato documentale e sia sull'applicazione della criteriologia medico legale del nesso causale”. In conclusione, il medico incaricato ha affermato che l'evento traumatico, “quale desumibile dal riferito anamnestico traumatologico e dalla documentazione medica in atti, è stato idoneo ad ingenerare nell'infortunato la lesività diagnosticata dai sanitari che ebbero in cura il paziente nell'immediatezza dell'evento traumatico”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U., basate su criteri tecnico-scientifici oggettivi (ossia il criterio tipografico: i postumi “si sono sviluppati nelle regioni interessate dall'insulto lesivo”; il criterio temporale: vi è “congruenza temporale tra l'insulto, la produzione e la refertazione degli esiti e la valutazione e constatazione dei postumi”; il criterio di esclusione delle altre cause: “non emergono elementi causali traumatici e/o patologici ai quali far riferire gli attuali postumi”; il criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa: “si considera adeguato in senso quanti/qualitativo l'insulto traumatico per la formazione della lesività di cui è la seguente relazione e gli attuali postumi derivati”; il criterio della continuità: “esiste una continuità di interventi sanitari e strumentali, logica e abituale, adeguata alla gravità delle lesioni, dalla data dell'evento sino alla stabilizzazione dei postumi”) sono pienamente condivise da questo Giudice. 5
Pertanto, deve ritenersi accertata la condotta colposa del conducente della Fiat 500 che, immettendosi in senso contrario e vietato su una strada a senso unico, impattava il motociclo
Kymco di proprietà e condotto dall'attore, causando a quest'ultimo i danni lamentati.
Quanto alla posizione della società giova ricordare che ai sensi dell'art. 2054, CP_2
co. 3, c.c., sussiste responsabilità solidale del proprietario del veicolo, salvo prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Nel caso di specie, la rimasta CP_2
contumace, non ha fornito alcuna prova della c.d. circolazione prohibente domino dell'autovettura Fiat 500, che richiede una manifestazione di volontà specifica, concreta e idonea a vietare l'uso del veicolo.
Al contrario, dalla documentazione in atti – e in particolare dalla denuncia investigativa trasmessa all'ufficio antifronde in data 17/01/2019 (cfr. Denuncia-querela sporta dalla
[...] in ordine all'autenticità del sinistro in questione) risulta che “il veicolo in Controparte_3
garanzia Fiat 500 Tg.FK612TE era di proprietà della società di noleggio CP_2 concesso in locazione alla data del sinistro al sig. ”. Parte_2
Pertanto, la è tenuta a rispondere, ex art. 2054 c.c., dei danni causati dalla CP_2
circolazione del veicolo di sua proprietà.
Non è contestato il rapporto assicurativo dedotto in lite, relativo alla responsabilità civile inerente alla circolazione della predetta Fiat 500 e facente capo a La quale, perciò, CP_1
in accoglimento della domanda, va condannata, in solido con la al risarcimento CP_2
dei danni subiti dall'attore.
4). ha riportato (cfr. la relazione scritta del CTU) per effetto dell'incidente: Parte_1
-. Come “conseguenza di un politrauma, un trauma contusivo cranico e facciale escoriato con interessamento degli incisivi centrali superiori;
un trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra con infrazione dell'acromion e interessamento della cuffia dei rotatori, in particolare del tendine del muscolo sovraspinoso;
un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale e interessamento del LCA. Un trauma dentario di due elementi centrali superiori”;
-. Postumi che hanno determinato una invalidità permanente pari al 5%;
-. Una inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al
75% di 15 giorni, al 50% di 15 giorni e al 25% di ulteriori 15 giorni.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal CTU è pari al 5%), deve avvenire con applicazione dei parametri del decreto del 22.7.2019 del 6
Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto stabilito dall'art. 139 cod. ass. (d.lgs.
209/2005), aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Possono, quindi, essere liquidati, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione dell'età dell'attore al momento del sinistro (43 anni circa) e in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 5.967,99 per il danno non patrimoniale residuato all'attore per i suddetti postumi permanenti pari a 5%;
-. € 621,45 per l'invalidità temporanea al 75% durata 15 giorni, € 414,30 per l'invalidità temporanea parziale al 50% durata 15 giorni, € 207,15 per l'invalidità temporanea parziale al
25% durata 15 giorni.
Ne deriva che il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto all'attore è pari a complessivi € 7.210,89.
Il calcolo tabellare del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, peraltro, può essere aumentato, in base al comma 3 dell'art. 139 cod. ass., dal Giudice fino al 20%, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità”.
L'ultima parte del terzo comma statuisce, infine, che l'ammontare “complessivo” del risarcimento riconosciuto secondo i criteri della predetta norma è “esaustivo” del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva. Del resto, la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle per la liquidazione del danno delle c.d. lesioni micropermanenti implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione che, nel caso di specie, non sussiste.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 7.210,89, all'attualità, il cui pagamento va posto a carico delle convenute in solido.
5). Va accolta, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, costituito dalle spese mediche sostenute per le cure dei due elementi dentari lesionati. In 7
particolare, come riportato dal CTU nell'elaborato peritale, “nell'ambito del danno emergente occorre valutare il danno ai due elementi dentari (1.1 e 2.1) ossia terapia canalare di 11 e
21, il cui costo è di 300,00 euro, perno moncone di 11 e 21, il cui costo è di 600 euro;
terapia protesica fissa con corona in ceramica integrale il cui costo è di Euro 1400,00. Oltre tale costo vanno considerati i costi della sostituzione delle corone che il paziente dovrà effettuare nel corso della vita, e dovrà effettuare altre due volte (considerando l'età in cui ha subito
l'evento traumatico) e quindi 2.800 per un totale di spese di Euro 5100,00”, somma che si ritiene equa e congrua per la riparazione del danno accertato.
Infine, con riguardo al danno patrimoniale riportato dal motociclo Kymco di proprietà dell'attore, si osserva che la parte convenuta non ha contestato la sussistenza dello stesso né ha formulato richieste istruttorie sul punto. Il danno può essere, quindi, essere ragionevolmente quantificato in € 1.000,00, pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro.
Per le esposte ragioni, le convenute vanno altresì condannate al pagamento, in solido, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della complessiva somma di € 6.100,00 a favore di
. Parte_1
6). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché
Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma di € 7.210,89 sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo
(9.4.2018) devalutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da aprile 2018 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 9.4.2019 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 8
disp. att cpc, con decorrenza dal 9.4.2018 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III,
21 aprile 1998, n. 4030).
7). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M.
55/2014 (scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00), seguono la soccombenza delle convenute, a carico delle quali vanno poste anche le spese di CTU, con obbligo di rivalere, pertanto, l'attore di quanto eventualmente corrisposto al CTU in base al decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Dichiara la contumacia della CP_2
2). Condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
7.210,89 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di € 6.100,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3). Condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, liquidate in € 545,00 per spese ed € 5.077,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A.
e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Mara Cappelli, anticipataria;
4). Pone le spese di C.T.U. in via definitiva a carico delle convenute, in solido.
Napoli, 30.6.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE