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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2429/2018 R.G.
promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Messina, Via XXVII Luglio n. 103, presso lo studio dell'avv. Roberto Alecci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attrice - contro
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Corso
Cavour n. 178, presso lo studio dell'avv. Corrado Martelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. , elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliato in Messina, Viale Principe Umberto n. 79/D, presso lo studio dell'avv. Natale Arena, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
1 E' comparso, per parte attrice Avv. Roberto Alecci che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusionali già depositate. Insiste nella richiesta di rinnovo della CTU.
E' comparso, per parte convenuta Cura Avv. Claudia Vita, su delega dell'Avv. CP_1
Martelli Corrado, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusionali depositate per l'odierna udienza.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. Natale Arena, che precisa CP_2
le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusionali depositate per l'odierna udienza.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la e per sentirli Controparte_1 CP_2
condannare, nella misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa ed in conseguenza delle loro condotte colpose.
A sostegno della domanda l'attrice allegava, in particolare:
1) che in data 29.07.2013 a seguito di una caduta accidentale veniva inizialmente trasportata all'Ospedale Piemonte e successivamente ricoverata presso l'istituto ortopedico di Controparte_1
essere stata sottoposta, in data 31.07.2013, ad intervento chirurgico di
“osteosintesi con fili di Kirschwener” presso la struttura ospedaliera sopra citata, in seguito alla diagnosi di frattura sovra condiloidea scomposta dell'omero sinistro;
2) che nei mesi successivi alle dimissioni la stessa si recava regolarmente presso la struttura convenuta per effettuare i controlli e le medicazioni prescritte;
3) che, tuttavia, a causa dei persistenti dolori, effettuava ulteriori esami diagnostici nonché visita specialistica presso l'Istituto Ortopedico
“Rizzoli” a seguito dei quali venivano riscontrate complicazioni post operatorie che avevano comportato una grave limitazione funzionale dell'articolazione del gomito e del polso;
4) che, stante i gravi postumi riportati, conferiva incarico al dott.
[...]
al fine di valutare ed accertare eventuali responsabilità Per_1
professionali.
Evidenziava di aver riportato rilevanti danni permanenti ascrivibili alla responsabilità dei sanitari dell'istituto ortopedico, avendo gli stessi tenuto un condotta negligente ed imperita consistita nell'esecuzione di un intervento chirurgico non eseguito “a regola d'arte”, chiedeva, sussistendo un preciso nesso di causalità tra la condotta colposa del personale sanitario medico della
3 clinica e le patologie dalla stessa accusate, il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 235.480,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ciò posto, l'attrice, prima di adire il Tribunale, provvedeva ad esperire presso l'Organismo di Mediazione Forense la obbligatoria procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo, poiché la struttura sanitaria riteneva non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
In data 23.07.2018 si costituiva il quale contestava le pretese CP_2
avversarie, evidenziando in particolare, la totale inesistenza di un nesso di causalità diretta tra l'intervento chirurgico effettuato presso l'azienda sanitaria e le patologie successivamente riportate dalla e ciò in quanto le Parte_1
ragionevoli possibilità di limitazioni funzionali e della necessità di ulteriori trattamenti chirurgici erano da considerarsi complicanze proprie del tipo di intervento eseguito, e delle quali la paziente era stata debitamente informata anche a seguito della sottoscrizione del consenso informato.
Invocava, pertanto, il rigetto, delle domande di parte attrice.
La casa di Cura costituendosi in giudizio, eccepiva, CP_1
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda. Nel merito, aderendo alle conclusioni del sanitario convenuto, contestava le pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'epletamento di CTU medico legale al fine di accertare l'esistenza dei danni lamentati dalla e la sussistenza Parte_1
del rapporto causale tra l'intervento subito e i danni rilevati come conseguenza delle prestazioni sanitarie ricevute dalla predetta attrice presso la struttura sanitaria convenuta ed un peggioramento permanente delle generali condizioni della paziente.
4 In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Preliminarmente va affermata la validità dell'atto di citazione, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto introduttivo
è da considerarsi valido se il petitum e la causa petendi possano essere individuati dal contesto dei fatti narrati e delle domande formulate, non occorrendo che essi siano esplicitati mediante l'uso di formule sacramentali.
Nel caso in esame l'attrice ha chiesto al Giudice il risarcimento del danno subito in conseguenza delle lamentate condotte negligenti tenute dal sanitario convenuto.
Dunque, la domanda risulta individuata sia nel petitum che nella causa petendi; nessuna nullità dell'atto di citazione può configurarsi.
Ciò posto, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Deve, innanzitutto, procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta.
La domanda risarcitoria proposta nei confronti tanto del sanitario quanto della struttura ospedaliera è da ricondursi nell'alveo della disciplina della responsabilità contrattuale.
E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, come responsabilità contrattuale (sul punto, vedi Cass. n. 1620/2012; Cass. n. 5590/2015).
Tale orientamento si basa sulla circostanza che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico: il c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che comprende prestazioni primarie di carattere medico-sanitario, ma anche prestazioni accessorie quali vitto, alloggio, assistenza.
5 In buona sostanza, risponde al consolidato orientamento della Suprema Corte
l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero (e del medico) nell'ambito della responsabilità contrattuale.
L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (fra le tante, Cass.
19/10/2006 n. 22390; Cass. 24/05/2006 n. 12362; Cass. 19/04/2006 n. 9085; Cass.
26/01/2006 n. 1698; Cass. 28/05/2004 n. 10297; Cass. 21/07/2003 n. 11316; Cass.
14/07/2003 n. 11001; Cass. 11/03/2002 n. 3492; Cass. 10/09/1999 n. 9198; Cass.
22/01/1999 n. 589; Cass. 02/12/1998 n. 12233; Cass. 27/07/1998 n. 7336) di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere (Cass. 26/1/2006 n. 1698;
Cass. 14/7/2004 n. 13066; Cass. sez. un. l/7/2002 n. 9556; Cass. 22/1/1999 n.
589).
Ne consegue, a tale stregua, che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorchè non siano alle sue dipendenze;
responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto che in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con
6 la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
A tale stregua, la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo consegue riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda (salva l'ipotesi dell'autonoma iniziativa del terzo che normalmente segna l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 1228 c.c.).
Nè in argomento varrebbe distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'ente è chiamato a rispondere, giacchè è al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria (vedasi, Cass. 17/5/2001 n. 6756;
Cass. 15/2/2000 n. 1682).
L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al dipendente sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il dipendente può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria, responsabilità che trova fondamento non già nella colpa
(nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza) bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass. 17/5/2001
n. 6756; Cass. 4/4/2003 n. 5329).
Orbene, inquadrata la domanda attorea nell'ambito di applicazione degli artt.
1218 c.c. e ss., occorre evidenziare che, sulla base di tale disciplina, il paziente che si duole dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto e/o contatto sociale e del danno patito, allegando altresì l'inadempimento del debitore, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non
è causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/2008).
7 Ne consegue che è onere del medico o del personale paramedico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa e pertanto grava sul medico l'onere di provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass. n.
24791/2008).
Deve precisarsi, in proposito, che dalla natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero consegue che, in omaggio al principio della vicinanza o riferibilità dei mezzi di prova, “… consistendo l'obbligazione professionale in un obbligazione di mezzi, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 9085/2006; si vedano anche Cass. n.
23918/2006; Cass. n. 12362/2006; Cass. n. 22894/2005).
In ordine poi all'esistenza del nesso di causalità è stato altresì affermato che ”in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (Cass.
n. 14759 del 26.06.2007).
Ancora “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione
è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del
8 sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Cass. n.
28991/2019)
Peraltro, a seguito di recentissimo arresto giurisprudenziale in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, la Suprema Corte ha precisato come “L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato
l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico”. (Cass. n. 5922/2024).
La sufficienza di un credibile ed elevato giudizio probabilistico, supportato da rigorose leggi scientifiche, per dimostrare la sussistenza del nesso causale in sede di responsabilità civile è orientamento granitico delle sezioni civili della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23059/2009, Cass. sez. un. n. 576/2008, Cass.
n. 22894/2005; Cass. n. 632/2000, Cass. n. 11287/1993), spesso affermato proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria;
si tratta di un orientamento che in linea di principio può essere condivisibile in quanto, ad
9 esigere la prova del nesso causale in termini di certezza, si richiederebbe al danneggiato una probatio diabolica e si frapporrebbe un eccessivo ed ingiustificato ostacolo alla tutela del diritto ad agire in giudizio.
Orbene, così ricostruiti i principi in materia di riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame, occorre verificare se le patologie insorte a carico della paziente possano essere ricondotte causalmente ad un difetto esecutivo dell'intervento chirurgico e verificare, pertanto, se quest'ultimo sia stato correttamente eseguito avuto riguardo alle leges artis prescritte per casi della medesima tipologia di quello oggetto di causa.
Ebbene, i CC.TT.U nominati, dopo aver illustrato i caratteri della patologia da cui era affetta l'attrice, hanno ricostruito l'intervento chirurgico cui la stessa si è sottoposta, escludendo la sussistenza di profili di negligenza, imprudenza ed imperizia nell'operato dei sanitari della struttura convenuta, concludendo per l'assenza di profili di resposnsabilità professionale a carico del dott. CP_2
Ed invero, gli stessi evidenziavano che nel caso in esame “risulta che il 29 luglio
2023, mentre camminava per strada a causa di un avvallamento del Parte_1
terreno, cadeva riportando trauma all'arto superiore destro con “frattura sovra condiloidea scomposta omero sinistro”. Per tale lesione il 31.7.2013 presso la casa di cura veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi CP_1
con fili di K dall'equipe composta dai Dott.ri e e CP_2 Persona_2
immobilizzata in apparecchio gessato braccio mano. Il post operatorio è stato regolare, ha eseguito terapia medica e monitoraggio costante della temperatura corporea che si è mantenuta mediamente intorno a 36,5. L'1.8.2013 ha eseguito il controllo radiografico post operatorio e infine il giorno successivo è stata dimessa con prescrizione di controllo clinico e radiografico da eseguire dopo 8 giorni. Nelle settimane successive era seguita costantemente presso la suddetta dove veniva sottoposta a visite Controparte_1
ortopediche ambulatoriali e controlli radiografici. In particolare alla visita del
29.11.2013 l'esame radiografico evidenziava: “… pregressa frattura scomposta e pluriframmentaria distale omerale dopo dei rimozione dei mezzi di sintesi. Allo stato scarsa appare la consolidazione omerale”. Pertanto l'ortopedico prescriveva di
10 “continuare magnetoterapia e chinesi segmentaria” con previsione di nuovo controllo a distanza di 30 giorni. Infine il 2.12.2013 era sottoposta ad un ultimo controllo radiografico eseguito presso la stessa casa di cura nel corso del quale la Dott.ssa segnalava “pregressa frattura scomposta e pluriframmentaria distale omerale Per_3
dopo rimozione di mezzi di sintesi”. Nella documentazione agli atti è presente un silenzio documentale fino al 12.03.2015 epoca in cui la si rivolgeva agli Parte_1
Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna dove il Dott. riportava che il Persona_4
soggetto si presentava “ a visita per un parere sugli esiti di frattura sovraintercoindiloidea dell'omero sinistro datata luglio 2013 e trattata chirurgicamente con fili metallici rimossi dopo due mesi circa. Non riferisce dolore, ma presenta un importante rigidità con disturbo funzionale nello svolgimento delle attività quotidiane.
Gomito rigido con flessoestensione 20°- 80°. Mano ben funzionante. Si danno alla paziente le dovute spiegazioni sulle difficoltà nell'ottenere un recupero funzionale, considerando il grave sovvertimento intrarticolare. Si consiglia: esecuzione TC2, 3D del gomito sinistro per meglio valutare le possibilità di un ipotetico trattamento chirurgico”.
Gli attuali algoritmi di trattamento delle fratture sovra condiloidee di omero, tra le svariate opzioni chirurgiche, prevedono anche l'uso dei fili percutanei, in particolare nelle fratture sovra condiloidee basse ed intra capsulari. La tecnica è stata descritta da
Miller nel 1936 ma è stata facilitata enormemente negli anni dallo sviluppo dell'amplificatore di brillanza. La tecnica consiste nell'inserire dei fili di Kirschner con una direzione di 30° - 45° rispetto all'asse longitudinale della diafisi omerale. E' previsto alla fine dell'intervento l'applicazione di garze medicate sulle sporgenze esterne dei fili per ridurre il rischio di infezione e l'applicazione di una valva gessata braccio mano. I fili possono essere rimossi senza anestesia tra le 4 e le 6 settimane dall'intervento e comunque in funzione del grado di consolidazione stabiliti con gli esami radiografici. La frattura va inoltre monitorata con sequenze radiografiche seriate per vedere eventuali scomposizioni secondarie. La documentazione agli atti mostra che successivamente all'intervento chirurgico alla è stata applicata una immobilizzazione in Parte_1
tutela gessata braccio mano e che la paziente ha poi eseguito controlli clinici e radiografici scadenzati fino al 2.12.2013. Pertanto sono stati seguiti i protocolli e le
11 linee-guida accreditati nella scienza medica;
anche il successivo monitoraggio, per quanto esposto, è avvenuto seguendo i comuni algoritmi di trattamento.
Inoltre per la tipologia di frattura l'intervento scelto (osteosintesi con fili percutanei), per tipologia e modalità di esecuzione, è stato adeguato alla frattura da trattare.
Ciò premesso, i consulenti hanno ritenuto l'idoneità dell'intervento chirurgico prescritto all'attrice e la corretta esecuzione dello stesso, affermando che “sono state eseguite tutte le procedure chirurgiche secondo le linee guida e i protocolli: riduzione della frattura, utilizzo dell'amplificatore per posizionare correttamente i fili, applicazione di medicazione sui fili sporgenti e applicazione di immobilizzazione tipo
BAM (brachio antibrachio mano). Inoltre la visione dell'esame radiografico post operatorio, presente agli atti, mostra il buon posizionamento dei fili di K secondo la tecnica prevista e ormai consolidata. Non si ravvisano pertanto aspetti di imperizia o negligenza.”
Inoltre, a giudizio dei CC.TT.UU “Tra le diverse complicanze che una frattura sovra condiloidea di omero può determinare sicuramente al primo posto in assoluto vi è la rigidità articolare. Nel caso in esame l'esame clinico condotto in sede di visita medico peritale ha messo in evidenza una limitazione della flessione a 110° circa con un recupero completo sia della prono/supinazione sia della estensione. Generalmente la ripresa dell'estensione non avviene mai completamente, tanto che in letteratura viene considerato un valido recupero dell'escursione articolare già una estensione del gomito anche a 15° (Gabel G.T. G. Bennet Intrarticular fractures of the distal humerus in the adult Clin. Orthop 1987 – e – Traumatologia del gomito Persona_5 Per_6
nell'adulto e fratture dell'estremo distale dell'omero Cap. 37 Browner Jupiter
Traumatologia dell'apparato muscolo scheletrico Ed. Verduci 1994). Pertanto, fermo restando che l'intervento è stato eseguito correttamente, la rigidità residuata non si sarebbe potuta evitare e comunque il risultato è apparso migliore rispetto a quanto era prevedibile.”
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un
12 attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di una accurata visita medica appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudice aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede processuale, resa in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Ed invero i consulenti, in risposta ai rilievi trasmessi da parte attrice, hanno confermato le precedenti conclusioni, evidenziando che “per quanto riguarda
l'argomentazione riportata dall'Avv. Roberto Alecci sul fatto che il frammento osseo impedisce la naturale mobilità del condilo del gomito sinistro (7° rigo), questo contrasta nettamente con quanto rilevato clinicamente dal Collegio in sede di visita medica, essendo la prono supinazione conservata. Il condilo omerale è una superficie sferica localizzata lateralmente alla troclea nella paletta omerale che, articolandosi con la cupola radiale, permette i movimenti di prono – supinazione. Pertanto essendo tale movimento conservato nel caso in esame il frammento osseo a cui fa riferimento l'Avvocato non influisce assolutamente sulla mobilità a cui è deputato il condilo stesso” . Gli stessi hanno, inoltre, precisato che “nel caso in esame la flessione misurata in sede di visita medica è stata intorno a 110°. Pur comprendendo l'importanza delle limitazioni riscontrate dalla paziente, ciò non può essere imputato ad una cattiva gestione della frattura o ad un erroneo trattamento”.
Ciò posto i CC.TT.UU. hanno escluso con certezza qualsivoglia profilo di responsabilità gestionale clinico-terapeutica della paziente da parte del predetto sanitario, avendo esso individuato l'intervento più appropriato, eseguito correttamente, ed avendo gestito del pari correttamente la fase post-operatoria.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, deve escludersi, in considerazione del tenore dell'eleborato tecnico in atti e dell'insegnamento della Suprema Corte sopra evidenziato, qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai convenuti.
Ne consegue che la domanda dell'odierna attrice debba essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva
13 svolta applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed e € 260.000,00, con esclusione dell'attività istruttoria in concreto mancante.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2429/2018 R.G. così provvede:
1. rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
2. per l'effetto condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore della , in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore e di nella misura di Euro CP_2
8.433,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice, da liquidarsi con separato provvedimento.
4. sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Messina 08/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2429/2018 R.G.
promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Messina, Via XXVII Luglio n. 103, presso lo studio dell'avv. Roberto Alecci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attrice - contro
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Corso
Cavour n. 178, presso lo studio dell'avv. Corrado Martelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. , elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliato in Messina, Viale Principe Umberto n. 79/D, presso lo studio dell'avv. Natale Arena, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
1 E' comparso, per parte attrice Avv. Roberto Alecci che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusionali già depositate. Insiste nella richiesta di rinnovo della CTU.
E' comparso, per parte convenuta Cura Avv. Claudia Vita, su delega dell'Avv. CP_1
Martelli Corrado, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusionali depositate per l'odierna udienza.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. Natale Arena, che precisa CP_2
le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusionali depositate per l'odierna udienza.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la e per sentirli Controparte_1 CP_2
condannare, nella misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa ed in conseguenza delle loro condotte colpose.
A sostegno della domanda l'attrice allegava, in particolare:
1) che in data 29.07.2013 a seguito di una caduta accidentale veniva inizialmente trasportata all'Ospedale Piemonte e successivamente ricoverata presso l'istituto ortopedico di Controparte_1
essere stata sottoposta, in data 31.07.2013, ad intervento chirurgico di
“osteosintesi con fili di Kirschwener” presso la struttura ospedaliera sopra citata, in seguito alla diagnosi di frattura sovra condiloidea scomposta dell'omero sinistro;
2) che nei mesi successivi alle dimissioni la stessa si recava regolarmente presso la struttura convenuta per effettuare i controlli e le medicazioni prescritte;
3) che, tuttavia, a causa dei persistenti dolori, effettuava ulteriori esami diagnostici nonché visita specialistica presso l'Istituto Ortopedico
“Rizzoli” a seguito dei quali venivano riscontrate complicazioni post operatorie che avevano comportato una grave limitazione funzionale dell'articolazione del gomito e del polso;
4) che, stante i gravi postumi riportati, conferiva incarico al dott.
[...]
al fine di valutare ed accertare eventuali responsabilità Per_1
professionali.
Evidenziava di aver riportato rilevanti danni permanenti ascrivibili alla responsabilità dei sanitari dell'istituto ortopedico, avendo gli stessi tenuto un condotta negligente ed imperita consistita nell'esecuzione di un intervento chirurgico non eseguito “a regola d'arte”, chiedeva, sussistendo un preciso nesso di causalità tra la condotta colposa del personale sanitario medico della
3 clinica e le patologie dalla stessa accusate, il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 235.480,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ciò posto, l'attrice, prima di adire il Tribunale, provvedeva ad esperire presso l'Organismo di Mediazione Forense la obbligatoria procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo, poiché la struttura sanitaria riteneva non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
In data 23.07.2018 si costituiva il quale contestava le pretese CP_2
avversarie, evidenziando in particolare, la totale inesistenza di un nesso di causalità diretta tra l'intervento chirurgico effettuato presso l'azienda sanitaria e le patologie successivamente riportate dalla e ciò in quanto le Parte_1
ragionevoli possibilità di limitazioni funzionali e della necessità di ulteriori trattamenti chirurgici erano da considerarsi complicanze proprie del tipo di intervento eseguito, e delle quali la paziente era stata debitamente informata anche a seguito della sottoscrizione del consenso informato.
Invocava, pertanto, il rigetto, delle domande di parte attrice.
La casa di Cura costituendosi in giudizio, eccepiva, CP_1
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda. Nel merito, aderendo alle conclusioni del sanitario convenuto, contestava le pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'epletamento di CTU medico legale al fine di accertare l'esistenza dei danni lamentati dalla e la sussistenza Parte_1
del rapporto causale tra l'intervento subito e i danni rilevati come conseguenza delle prestazioni sanitarie ricevute dalla predetta attrice presso la struttura sanitaria convenuta ed un peggioramento permanente delle generali condizioni della paziente.
4 In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Preliminarmente va affermata la validità dell'atto di citazione, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto introduttivo
è da considerarsi valido se il petitum e la causa petendi possano essere individuati dal contesto dei fatti narrati e delle domande formulate, non occorrendo che essi siano esplicitati mediante l'uso di formule sacramentali.
Nel caso in esame l'attrice ha chiesto al Giudice il risarcimento del danno subito in conseguenza delle lamentate condotte negligenti tenute dal sanitario convenuto.
Dunque, la domanda risulta individuata sia nel petitum che nella causa petendi; nessuna nullità dell'atto di citazione può configurarsi.
Ciò posto, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Deve, innanzitutto, procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta.
La domanda risarcitoria proposta nei confronti tanto del sanitario quanto della struttura ospedaliera è da ricondursi nell'alveo della disciplina della responsabilità contrattuale.
E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, come responsabilità contrattuale (sul punto, vedi Cass. n. 1620/2012; Cass. n. 5590/2015).
Tale orientamento si basa sulla circostanza che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico: il c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che comprende prestazioni primarie di carattere medico-sanitario, ma anche prestazioni accessorie quali vitto, alloggio, assistenza.
5 In buona sostanza, risponde al consolidato orientamento della Suprema Corte
l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero (e del medico) nell'ambito della responsabilità contrattuale.
L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (fra le tante, Cass.
19/10/2006 n. 22390; Cass. 24/05/2006 n. 12362; Cass. 19/04/2006 n. 9085; Cass.
26/01/2006 n. 1698; Cass. 28/05/2004 n. 10297; Cass. 21/07/2003 n. 11316; Cass.
14/07/2003 n. 11001; Cass. 11/03/2002 n. 3492; Cass. 10/09/1999 n. 9198; Cass.
22/01/1999 n. 589; Cass. 02/12/1998 n. 12233; Cass. 27/07/1998 n. 7336) di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere (Cass. 26/1/2006 n. 1698;
Cass. 14/7/2004 n. 13066; Cass. sez. un. l/7/2002 n. 9556; Cass. 22/1/1999 n.
589).
Ne consegue, a tale stregua, che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorchè non siano alle sue dipendenze;
responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto che in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con
6 la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
A tale stregua, la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo consegue riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda (salva l'ipotesi dell'autonoma iniziativa del terzo che normalmente segna l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 1228 c.c.).
Nè in argomento varrebbe distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'ente è chiamato a rispondere, giacchè è al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria (vedasi, Cass. 17/5/2001 n. 6756;
Cass. 15/2/2000 n. 1682).
L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al dipendente sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il dipendente può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria, responsabilità che trova fondamento non già nella colpa
(nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza) bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass. 17/5/2001
n. 6756; Cass. 4/4/2003 n. 5329).
Orbene, inquadrata la domanda attorea nell'ambito di applicazione degli artt.
1218 c.c. e ss., occorre evidenziare che, sulla base di tale disciplina, il paziente che si duole dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto e/o contatto sociale e del danno patito, allegando altresì l'inadempimento del debitore, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non
è causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/2008).
7 Ne consegue che è onere del medico o del personale paramedico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa e pertanto grava sul medico l'onere di provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass. n.
24791/2008).
Deve precisarsi, in proposito, che dalla natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero consegue che, in omaggio al principio della vicinanza o riferibilità dei mezzi di prova, “… consistendo l'obbligazione professionale in un obbligazione di mezzi, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 9085/2006; si vedano anche Cass. n.
23918/2006; Cass. n. 12362/2006; Cass. n. 22894/2005).
In ordine poi all'esistenza del nesso di causalità è stato altresì affermato che ”in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (Cass.
n. 14759 del 26.06.2007).
Ancora “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione
è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del
8 sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Cass. n.
28991/2019)
Peraltro, a seguito di recentissimo arresto giurisprudenziale in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, la Suprema Corte ha precisato come “L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato
l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico”. (Cass. n. 5922/2024).
La sufficienza di un credibile ed elevato giudizio probabilistico, supportato da rigorose leggi scientifiche, per dimostrare la sussistenza del nesso causale in sede di responsabilità civile è orientamento granitico delle sezioni civili della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23059/2009, Cass. sez. un. n. 576/2008, Cass.
n. 22894/2005; Cass. n. 632/2000, Cass. n. 11287/1993), spesso affermato proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria;
si tratta di un orientamento che in linea di principio può essere condivisibile in quanto, ad
9 esigere la prova del nesso causale in termini di certezza, si richiederebbe al danneggiato una probatio diabolica e si frapporrebbe un eccessivo ed ingiustificato ostacolo alla tutela del diritto ad agire in giudizio.
Orbene, così ricostruiti i principi in materia di riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame, occorre verificare se le patologie insorte a carico della paziente possano essere ricondotte causalmente ad un difetto esecutivo dell'intervento chirurgico e verificare, pertanto, se quest'ultimo sia stato correttamente eseguito avuto riguardo alle leges artis prescritte per casi della medesima tipologia di quello oggetto di causa.
Ebbene, i CC.TT.U nominati, dopo aver illustrato i caratteri della patologia da cui era affetta l'attrice, hanno ricostruito l'intervento chirurgico cui la stessa si è sottoposta, escludendo la sussistenza di profili di negligenza, imprudenza ed imperizia nell'operato dei sanitari della struttura convenuta, concludendo per l'assenza di profili di resposnsabilità professionale a carico del dott. CP_2
Ed invero, gli stessi evidenziavano che nel caso in esame “risulta che il 29 luglio
2023, mentre camminava per strada a causa di un avvallamento del Parte_1
terreno, cadeva riportando trauma all'arto superiore destro con “frattura sovra condiloidea scomposta omero sinistro”. Per tale lesione il 31.7.2013 presso la casa di cura veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi CP_1
con fili di K dall'equipe composta dai Dott.ri e e CP_2 Persona_2
immobilizzata in apparecchio gessato braccio mano. Il post operatorio è stato regolare, ha eseguito terapia medica e monitoraggio costante della temperatura corporea che si è mantenuta mediamente intorno a 36,5. L'1.8.2013 ha eseguito il controllo radiografico post operatorio e infine il giorno successivo è stata dimessa con prescrizione di controllo clinico e radiografico da eseguire dopo 8 giorni. Nelle settimane successive era seguita costantemente presso la suddetta dove veniva sottoposta a visite Controparte_1
ortopediche ambulatoriali e controlli radiografici. In particolare alla visita del
29.11.2013 l'esame radiografico evidenziava: “… pregressa frattura scomposta e pluriframmentaria distale omerale dopo dei rimozione dei mezzi di sintesi. Allo stato scarsa appare la consolidazione omerale”. Pertanto l'ortopedico prescriveva di
10 “continuare magnetoterapia e chinesi segmentaria” con previsione di nuovo controllo a distanza di 30 giorni. Infine il 2.12.2013 era sottoposta ad un ultimo controllo radiografico eseguito presso la stessa casa di cura nel corso del quale la Dott.ssa segnalava “pregressa frattura scomposta e pluriframmentaria distale omerale Per_3
dopo rimozione di mezzi di sintesi”. Nella documentazione agli atti è presente un silenzio documentale fino al 12.03.2015 epoca in cui la si rivolgeva agli Parte_1
Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna dove il Dott. riportava che il Persona_4
soggetto si presentava “ a visita per un parere sugli esiti di frattura sovraintercoindiloidea dell'omero sinistro datata luglio 2013 e trattata chirurgicamente con fili metallici rimossi dopo due mesi circa. Non riferisce dolore, ma presenta un importante rigidità con disturbo funzionale nello svolgimento delle attività quotidiane.
Gomito rigido con flessoestensione 20°- 80°. Mano ben funzionante. Si danno alla paziente le dovute spiegazioni sulle difficoltà nell'ottenere un recupero funzionale, considerando il grave sovvertimento intrarticolare. Si consiglia: esecuzione TC2, 3D del gomito sinistro per meglio valutare le possibilità di un ipotetico trattamento chirurgico”.
Gli attuali algoritmi di trattamento delle fratture sovra condiloidee di omero, tra le svariate opzioni chirurgiche, prevedono anche l'uso dei fili percutanei, in particolare nelle fratture sovra condiloidee basse ed intra capsulari. La tecnica è stata descritta da
Miller nel 1936 ma è stata facilitata enormemente negli anni dallo sviluppo dell'amplificatore di brillanza. La tecnica consiste nell'inserire dei fili di Kirschner con una direzione di 30° - 45° rispetto all'asse longitudinale della diafisi omerale. E' previsto alla fine dell'intervento l'applicazione di garze medicate sulle sporgenze esterne dei fili per ridurre il rischio di infezione e l'applicazione di una valva gessata braccio mano. I fili possono essere rimossi senza anestesia tra le 4 e le 6 settimane dall'intervento e comunque in funzione del grado di consolidazione stabiliti con gli esami radiografici. La frattura va inoltre monitorata con sequenze radiografiche seriate per vedere eventuali scomposizioni secondarie. La documentazione agli atti mostra che successivamente all'intervento chirurgico alla è stata applicata una immobilizzazione in Parte_1
tutela gessata braccio mano e che la paziente ha poi eseguito controlli clinici e radiografici scadenzati fino al 2.12.2013. Pertanto sono stati seguiti i protocolli e le
11 linee-guida accreditati nella scienza medica;
anche il successivo monitoraggio, per quanto esposto, è avvenuto seguendo i comuni algoritmi di trattamento.
Inoltre per la tipologia di frattura l'intervento scelto (osteosintesi con fili percutanei), per tipologia e modalità di esecuzione, è stato adeguato alla frattura da trattare.
Ciò premesso, i consulenti hanno ritenuto l'idoneità dell'intervento chirurgico prescritto all'attrice e la corretta esecuzione dello stesso, affermando che “sono state eseguite tutte le procedure chirurgiche secondo le linee guida e i protocolli: riduzione della frattura, utilizzo dell'amplificatore per posizionare correttamente i fili, applicazione di medicazione sui fili sporgenti e applicazione di immobilizzazione tipo
BAM (brachio antibrachio mano). Inoltre la visione dell'esame radiografico post operatorio, presente agli atti, mostra il buon posizionamento dei fili di K secondo la tecnica prevista e ormai consolidata. Non si ravvisano pertanto aspetti di imperizia o negligenza.”
Inoltre, a giudizio dei CC.TT.UU “Tra le diverse complicanze che una frattura sovra condiloidea di omero può determinare sicuramente al primo posto in assoluto vi è la rigidità articolare. Nel caso in esame l'esame clinico condotto in sede di visita medico peritale ha messo in evidenza una limitazione della flessione a 110° circa con un recupero completo sia della prono/supinazione sia della estensione. Generalmente la ripresa dell'estensione non avviene mai completamente, tanto che in letteratura viene considerato un valido recupero dell'escursione articolare già una estensione del gomito anche a 15° (Gabel G.T. G. Bennet Intrarticular fractures of the distal humerus in the adult Clin. Orthop 1987 – e – Traumatologia del gomito Persona_5 Per_6
nell'adulto e fratture dell'estremo distale dell'omero Cap. 37 Browner Jupiter
Traumatologia dell'apparato muscolo scheletrico Ed. Verduci 1994). Pertanto, fermo restando che l'intervento è stato eseguito correttamente, la rigidità residuata non si sarebbe potuta evitare e comunque il risultato è apparso migliore rispetto a quanto era prevedibile.”
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un
12 attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di una accurata visita medica appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudice aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede processuale, resa in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Ed invero i consulenti, in risposta ai rilievi trasmessi da parte attrice, hanno confermato le precedenti conclusioni, evidenziando che “per quanto riguarda
l'argomentazione riportata dall'Avv. Roberto Alecci sul fatto che il frammento osseo impedisce la naturale mobilità del condilo del gomito sinistro (7° rigo), questo contrasta nettamente con quanto rilevato clinicamente dal Collegio in sede di visita medica, essendo la prono supinazione conservata. Il condilo omerale è una superficie sferica localizzata lateralmente alla troclea nella paletta omerale che, articolandosi con la cupola radiale, permette i movimenti di prono – supinazione. Pertanto essendo tale movimento conservato nel caso in esame il frammento osseo a cui fa riferimento l'Avvocato non influisce assolutamente sulla mobilità a cui è deputato il condilo stesso” . Gli stessi hanno, inoltre, precisato che “nel caso in esame la flessione misurata in sede di visita medica è stata intorno a 110°. Pur comprendendo l'importanza delle limitazioni riscontrate dalla paziente, ciò non può essere imputato ad una cattiva gestione della frattura o ad un erroneo trattamento”.
Ciò posto i CC.TT.UU. hanno escluso con certezza qualsivoglia profilo di responsabilità gestionale clinico-terapeutica della paziente da parte del predetto sanitario, avendo esso individuato l'intervento più appropriato, eseguito correttamente, ed avendo gestito del pari correttamente la fase post-operatoria.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, deve escludersi, in considerazione del tenore dell'eleborato tecnico in atti e dell'insegnamento della Suprema Corte sopra evidenziato, qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai convenuti.
Ne consegue che la domanda dell'odierna attrice debba essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva
13 svolta applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed e € 260.000,00, con esclusione dell'attività istruttoria in concreto mancante.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2429/2018 R.G. così provvede:
1. rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
2. per l'effetto condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore della , in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore e di nella misura di Euro CP_2
8.433,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice, da liquidarsi con separato provvedimento.
4. sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Messina 08/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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