Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22466/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ZANELLA EUGENIA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia, via A. Aleardi n. 20 A/B
e
(c.f. ), con l'avv. FERRARI FRANCO, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia, via A. Molinari n. 20
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 21.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
2) l'unità immobiliare adibita a casa coniugale, sita a Mazzano (BS), in via Basiletti n. 80, di proprietà esclusiva del padre del sig. (doc. 7), verrà assegnata a costui con i mobili e gli arredi ivi Parte_2
contenuti.
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Repubblica entro la data del 31 dicembre 2024, con decorrenza dal 1 gennaio 2025.
4) Il sig. verserà, a titolo di contributo nel mantenimento, per il figlio minore, Parte_2
l'importo mensile complessivo di €. 250,00, entro il giorno 10 del mese a decorrere dal mese di gennaio
2025; l'importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Decorsi i 4 anni, Egli verserà a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 450,00
(quattrocentocinquantaeuro/00), venendo meno il contributo locatizio previsto al punto 3).
5) L'Assegno Unico e universale per figli a carico eventualmente riconosciuto dall' sarà percepito CP_1
dai genitori nella misura del 50% ciascuno. La detrazione fiscale eventualmente spettante per il figlio sarà ripartita tra i genitori in misura del 50% ciascuno.
6) Le spese straordinarie verranno regolate secondo la convenzione in uso presso il Tribunale di
Brescia: “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli tra Tribunale di Brescia e Ordine Avvocati di Brescia” n. 2208/16 del 14.07.2016.
7) si impegna altresì a versare in favore della moglie una somma di euro Parte_2
4.000,00 (quattromilaeuro/00) entro la sottoscrizione del presente ricorso, a tacitazione di ogni ed ulteriore pretesa creditoria e/o restitutoria vantata a qualsivoglia titolo da e che Parte_1 pertanto con l'effettivo incasso della suddetta somma non avrà più nulla a Parte_1
pretendere da Parte_2
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra sub 7), non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre, la quale si occuperà della ordinaria amministrazione. La determinazione dei tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi, nonché le disposizioni in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione saranno condivise e previste secondo l'allegato Piano genitoriale (doc. 8), che rispetterà i seguenti accordi:
- Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi ed extra-lavorativi dello stesso, e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici del minori, fermo restando che nel periodo infrasettimanale potrà tenere il figlio con sé nei giorni di martedì dall'uscita dalla scuola fino all'indomani mattina con pagina 2 di 4 cena e pernottamento presso il padre, giovedì sempre dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina con cena e pernottamento presso il padre e riaccompagno a scuola o presso la madre l'indomani mattina, nonché a settimane alterne, dalle h. 15.00 del sabato alle h. 21.00 della domenica.
- Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali, il figlio trascorrerà con il padre la metà dei giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico, previo accordo fra i genitori in merito alla loro suddivisione. Più in dettaglio: Le vacanze natalizie, da intendersi il periodo tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, sarà disciplinato secondo le regole dell'alternanza (i genitori avranno con sé il figlio ad anni alterni e segnatamente per i periodi 23 dicembre/29 dicembre [Natale] e 30 dicembre/07 gennaio
[Capodanno]). Le vacanze pasquali, da intendersi il periodo dal mercoledì al lunedì dell'Angelo, saranno disciplinate secondo le regole dell'alternanza (i genitori avranno con sé il figlio ad anni alterni e segnatamente i periodi verranno suddivisi dal mercoledì al venerdì (Vigilia) e dal sabato al lunedì dell'Angelo). Le vacanze estive, da intendersi il periodo che va dalla chiusura dell'anno scolastico alla riapertura;
il padre trascorrerà con il figlio, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di venticinque giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Ogni genitore provvederà a sostenere le spese di viaggio e di soggiorno per le vacanze organizzate insieme ai figli. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio non meno di tre ore per ogni compleanno.
- I genitori si impegneranno a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio, al fine di garantire al medesimo un progetto educativo comune e un sano contesto di crescita psicofisica;
i genitori si impegneranno a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del figlio;
i genitori si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
- Tutte le altre festività infrannuali (Santi, , S. Patrono, Carnevale, 25 aprile, I° Maggio, Per_2 etc.) secondo le regole dell'alternanza.
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 21.11.2024, Parte_3
premesso di avere contratto matrimonio civile a Mazzano (BS) in data 29.11.2014, dalla cui unione era nato il figlio il 3.12.2015, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta Per_1
intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazzano (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2014, parte I^, n. 17;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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