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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1172/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
P.IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Todesca (C.F.
), giusta mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati come in atti
OPPONENTE
E
C.F. e P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gambacorta (C.F.: ) in virtù di procura CodiceFiscale_2
speciale alle liti rilasciata su separato foglio da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 127/2022
R.G. n. 188/2022 emesso dal Tribunale di Avellino in data 10.02.2022 con cui veniva intimato il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
5.100,00 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per lavori di tinteggiatura eseguiti presso i cantieri “De Cata” e “ ” Controparte_2
come documentato dalle fatture n. 23/2021 del 22.12.2021 di € 2.500,00 (Cantiere “De
Cata”) e n. 24/2021 del 22.12.2021 di € 2.600,00 (Cantiere Controparte_2
) .
[...]
La deduceva l'infondatezza della pretesa avversa, Parte_1
evidenziando di aver svolto lavori sui cantieri, in ditta Controparte_2
in agro di San Mango sul Calore e in ditta De Cata in agro di Ariano Irpino, in qualità di subappaltante della Facile Ristrutturare S.p.A., subappalto regolarmente assentito e accettato dalla committente.
L'opponente esponeva che i lavori sarebbero stati eseguiti in modo difforme dalle regole dell'arte, con difetti tecnici e violazioni del capitolato come documentato dal verbale di contestazione redatto sul cantiere “ ” dal Controparte_2
Direttore dei Lavori, Arch. , a seguito di sopralluogo avvenuto in data CP_3
28/05/2021, con conseguente danno patrimoniale, avendo provveduto a proprie spese al ripristino e alla corretta messa a punto del lavoro svolto affidandosi ad altra ditta di pitturazioni .
La società opponente rilevava infine che non erano stati rispettati i tempi di inizio lavori e di successiva consegna, con conseguenti penali imputabili alla grave inadempienza della ditta e che le somme indicate nelle fatture era maggiore Controparte_1 di quello concordato prima dell'inizio dei lavori nonché di quello dei conteggi proposti dal sig. , in qualità di titolare della in fase di Parte_2 Controparte_1
chiusura conti in data 22.12.2021 e pari ad € 4.000,00
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, revocarsi e porsi nel nulla l'impugnato decreto ingiuntivo;
2) Condannarsi in ogni caso il ricorrente convenuto alle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o, in mancanza, ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. per il pagamento a carico di dell'importo di € 2.500,00 quali somme non Parte_1
contestate con l'avversa opposizione .
Nel merito evidenziava che in corso d'opera mai nessuna obiezione era stata mossa alla ditta esecutrice dei lavori sulla bontà degli stessi se non nel mese di gennaio 2022
a seguito della richiesta di pagamento da parte di con l'atto Controparte_1
di messa in mora del 30 dicembre 2021.
Precisava che i lavori commissionati erano stati perfettamente eseguiti a regola d'arte e che, in particolare, quelli di tinteggiatura erano stati effettuati utilizzando la vernice di marca “Sikkens” , contestando l'avversa documentazione prodotta e così concludendo:
“in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 127/2022 dell'11/02/2022, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
sempre in via preliminare e solo nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al punto precedente, pronunciare, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., ordinanza per il pagamento dell'importo di € 2.500,00, quali somme non contestate da parte di
[...]
con l'atto di opposizione avverso cui si resiste;
Parte_1
in via principale e nel merito, rigettare comunque in toto l'avversa opposizione, perché inammissibile, improponibile oltre che assolutamente infondata tanto in fatto quanto in diritto e confermare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 127/2022 dell'11/02/2022; per l'effetto, condannare l'opponente società al pagamento di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore resosene antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 2500,00 e venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, venivano ammessi i mezzi di prova orale richiesti dalle parti e, espletata l' istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18/02/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
L'opponente, a fronte d'un decreto ingiuntivo chiesto ed emesso per il pagamento del prezzo dell'appalto, ha eccepito che nulla fosse dovuto in controprestazione in quanto l'opera era risultata affetti da vizi, id est ha fatto valere l'inadempimento della controparte in via d'eccezione per paralizzare la pretesa ex adverso azionata con la domanda d'ingiunzione; pertanto, ex art. 1460 c.c., ha proposto espressa exceptio inadimpleti contractus, al fine di raggiungere lo scopo di non corrispondere quanto riteneva non dovuto in ragione del dedotto inadempimento della controparte, al cui ottenimento era sostanzialmente volta la presente opposizione. Orbene, la parte evocata in giudizio per il pagamento della prestazione, può formulare le domande consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (tra le altre, nella compravendita, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;
nell'appalto, le stesse azioni o l'eliminazione dei vizi), e può anche semplicemente limitarsi ad eccepire, nel legittimo esercizio del potere d'autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente le attribuisce al precipuo fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto, l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte in qualunque delle configurazioni quest'ultimo possa assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto, o l'opera eseguita sia affetto da vizi o mancasse di qualità essenziali.
E' necessario però che la parte dimostri l'esistenza dei dedotti vizi.
A sostegno dell'assunto, l'opponente ha depositato una fattura datata 31/12/2021 emessa da G.F.G. Ristrutturazioni relativa a lavori di pitturazione nel cantiere in ditta nonché un verbale di contestazione lavori redatto dal D.L. in data Controparte_2
28/05/2021 in presenza della sola committenza.
Dall'esame della documentazione in atti deve affermarsi che la Genua Costruzioni
S.R.L. non abbia dato prova dell' esistenza dei vizi .
Non può darsi rilievo alla fattura del 31/12/2021 depositata dall'opponente, in assenza di ogni contestazione sui lavori eseguiti da né può attribuirsi valore Controparte_4
decisivo al verbale di contestazione prodotto dall'opponente, redatto in assenza della Contr ditta e quindi non assistito dalle garanzie del contraddittorio che permette a entrambe le parti di esprimere le proprie osservazioni e di garantire che il verbale rifletta accuratamente la situazione.
Anche l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente risulta immeritevole di accoglimento. Anche accedendo alla ricostruzione dell'opponente in ordine alla sussistenza dei vizi in questione, il censurato inadempimento non integrerebbe gli estremi di un fatto impeditivo della pretesa creditoria azionata. Invero, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifica la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c. occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo al dato cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche al rapporto di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto. Ciò implica che quando l'inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto della controparte di adempiere la propria obbligazione non è sorretto da buona fede (cfr.
C.d.A. Milano del 16.9.2022 e nella giurisprudenza di legittimità Cass. n. 22626/2016).
In assenza di proporzionalità – come nel caso di specie - l'eccezione d'inadempimento non sarebbe, comunque, legittimamente sollevata (cfr. Cass. n. 8760/2019). In aggiunta, a tali fini, la contestazione dell'inadempimento deve essere tempestiva, in modo tale da non determinare un pregiudizio irreparabile alla controparte, che deve essere in grado di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o l'utilità perseguita con l'attuazione del contratto (cfr. Cass. n. 26973/2017).
Le risultanze istruttorie, in particolare la testimonianza dell'Arch. – CP_3
Direttore dei Lavori all'epoca dei fatti – pur confermando alcune difformità nei lavori di tinteggiatura, non hanno dimostrato in modo convincente che tali vizi fossero gravi e idonei a escludere in toto il diritto della al corrispettivo pattuito. Controparte_1
La teste ha riconosciuto che vennero richiesti ritocchi e che furono sollevate contestazioni, ma non ha escluso né che i lavori siano stati complessivamente eseguiti né che sia stata utilizzata la vernice “Sikkens” come previsto.
I testi escussi da parte opposta, sigg. e , hanno confermato la presenza Tes_1 Tes_2
costante del D.L. in cantiere e l'apparente regolarità delle lavorazioni durante l'esecuzione, senza rilievi immediati.
Deve pertanto ritenersi provato il diritto della a ricevere il Controparte_1
pagamento per i lavori eseguiti.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 1.100,001 ad euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da GENUA COSTRUZIONI S.R.L.;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 127/2022 emesso dal Tribunale di Avellino in data 11.02.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 2.552,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 20 maggio 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale