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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, rappresentata e difesa dall'avvocato BARSANTI RAOUL, nel cui studio ha eletto domicilio opponente
e
, rappresentata e difesa dall'avv. DI COSMO CP_2
DANIELA opposta
oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.06.2022, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2022, notificato il
16/05/2022, con cui in data 02/05/2022 il giudice del lavoro le aveva ingiunto di pagare a favore di la somma di € 514,53 a titolo CP_2 di differenze retributive, eccependo in via principale la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, in via subordinata l'infondatezza della domanda, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, parte opposta ha diffusamente contestato le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
L'opposizione è fondata. Giova rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie: pertanto, il debitore ingiunto, anche se formalmente ricorrente in sede di opposizione, assume la veste sostanziale di convenuto, mentre il creditore ingiungente, anche se formalmente resistente nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione sostanziale di attore. Inoltre, questo giudicante osserva che, secondo l'approccio comunemente seguito in giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito, cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso: in altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso. Ciò premesso parte opponente ha in via principale eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del Tribunale che lo ha emesso, essendo a proprio dire competente il Tribunale di Lecce. Invero, dalla visura camerale storica depositata in atti emerge che la sede legale della società opponente è ubicata in Via Tenente Nino Antelmi n. 9 in Ostuni ( Doc. 1 fascicolo parte opponente), con la conseguenza che il Tribunale di Brindisi che ha emesso il decreto ingiuntivo è territorialmente competente.
2 Nel merito, parte opposta, dipendente nell'anno 2019 di CP_1
[...
prestando attività lavorativa presso l'Hotel Posta Futura Club, in San Vigilio di Marebbe provincia di Bolzano, ha dedotto che l'Ispettorato del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano con raccomandata a.r. del 20.07.2020 le comunicava l'accertamento di crediti retributivi in proprio favore per un importo lordo pari a € 514,53, consistenti nell'Elemento Provinciale pari ad € 150,00 e nell'Indennità di stagionalità (8%) di € 364,553, voci retributive previste dal Contratto integrativo provinciale del locale settore turismo, vincolanti per le aziende che operano nel territorio della provincia di Bolzano (Doc. 2 fascicolo parte opposta). Successivamente, l'Ispettorato del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano con racc. del 25.02.2021 comunicava a parte opposta l'improcedibilità dei ricorsi ex art. 12. Dlgs. 124/2004, L.120/2020, elevati dalla ai sopra citati verbali di diffida Controparte_3 con conseguente esecutività della diffida n. 37158, inerente i crediti vantati dalla (Documento n.3); con raccomandata del 26.03.2021 CP_2 veniva comunicato il rigetto del ricorso proposto da Controparte_1 avverso la predetta diffida accertativa relativa ai crediti patrimoniali accertati in favore della sig.ra pari ad € 514,53, e che la predetta CP_2 diffida accertativa N. 37158 acquistava valore di titolo esecutivo (Documento n.4), Occorre rilevare che ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 la diffida accertativa è un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa, con cui il Legislatore ha per la prima volta disciplinato un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato. Tale istituto prevede che, qualora il personale ispettivo dell'INL abbia prova che, per inosservanze della disciplina contrattuale, il lavoratore vanti un credito patrimoniale (es. retribuzioni non corrisposte, indennità non riconosciute, TFR non pagato, ecc.), deve diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Affinché il personale ispettivo, tuttavia, possa adottare questo provvedimento è necessario che il credito vantato dal lavoratore sia certo nell'an e nel quantum, ovverosia deve essere certo, liquido ed esigibile. La conseguenza è che il personale ispettivo, nella formazione di questo provvedimento, ha una sorta di discrezionalità vincolata in quanto, se il credito vantato dal lavoratore è carente di taluni elementi, il provvedimento può non essere adottato;
al contrario qualora dall'accertamento ispettivo emergano tutti gli elementi necessari e sufficienti, la diffida accertativa deve essere adottata. Una volta notificato ritualmente il provvedimento, il datore di lavoro, o alternativamente l'obbligato in solido, ha l'obbligo di pagare la
3 somma ivi indicata, direttamente a favore del lavoratore, nel termine di trenta giorni. Qualora, tuttavia, il datore di lavoro diffidato (e/o l'obbligato in solido) non ritenga di dover adempiere (in tutto o in parte) al provvedimento, ha facoltà di promuovere, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, un tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente e l'eventuale accordo raggiunto in detta sede ha come conseguenza la perdita di efficacia della diffida accertativa. I destinatari del provvedimento possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica ed in alternativa alla richiesta di conciliazione suddetta, un ricorso al direttore dell che Controparte_4 ha adottato l'atto. Il ricorso, da notificare anche al lavoratore creditore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. La diffida acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun ulteriore provvedimento da parte del dirigente di sede o da parte dell'ufficio, in presenza delle seguenti circostanze:
- trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto;
- in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, attestato da apposito verbale;
- in caso di rigetto del ricorso. Occorre rilevare che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23744 del 2022 ha affermato che la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto. Invero, la Corte di Cassazione con la predetta pronuncia ha voluto precisare che nonostante la diffida abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non si determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che, pertanto, può sempre essere contestato dalle parti. Difatti, la mancata opposizione alla diffida accertativa od il rigetto della stessa in via amministrativa, non precludono in alcun modo al datore di lavoro di contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato. Nel caso di specie il ricorso monitorio trova fondamento nella diffida n. 808/2019 con la quale l'Ispettorato del Lavoro ha rilevato che risulterebbero “assenti alcune voci retributive previste dall'Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012 e successivi aggiornamenti), ossia l'elemento provinciale 50 euro / 70 euro da maggio 2019) e l'indennità di stagionalità, pari all'8% della retribuzione lorda”.
4 Nello specifico, il predetto Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo” sottoscritto in data 29 novembre 2012 tra l'Unione Albergatori e Pubblici esercizi (Hoteliers – und Gastwinrteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano e le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore, nella sezione VI prevede che lo stesso “si applica a tutti i dipendenti da aziende del settore turismo della Provincia di Bolzano che applicano il CCNL del Settore Turismo del 20 febbraio 2010”. Nel caso di specie, dal contratto di assunzione risulta che al rapporto di lavoro della ricorrente è stato applicato il “CCNL per i dipendenti di aziende Turismo – Anpit” sottoscritto da Anpit, Aiav, Cidec, Unica, Confimprenditori, PMI Italia, UAI – TCS, C.I.S.A.L. Terziario, C.I.S.A.L. e ENBIC (all.ti 3 e 4 fascicolo parte opponente). Pertanto, non applicandosi l'Accordo integrativo richiamato nella diffida accertativa, non trovano applicazione le norme relative agli elementi retributivi ivi previsti. Ne consegue che la società non è tenuta al pagamento delle voci retributive indicate nella diffida accertativa. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto. La domanda formulata da parte opposta di condanna della società odierna opponente per lite temeraria ex art. 96 cpc non merita accoglimento, in assenza della prova del dolo o della colpa della società nel resistere all'azione monitoria. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 24/06/2022 da
[...] ei confronti di così provvede: Controparte_1 CP_2
- accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 234/2022 del 02/05/2022;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 258,00, oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 26/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, rappresentata e difesa dall'avvocato BARSANTI RAOUL, nel cui studio ha eletto domicilio opponente
e
, rappresentata e difesa dall'avv. DI COSMO CP_2
DANIELA opposta
oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.06.2022, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2022, notificato il
16/05/2022, con cui in data 02/05/2022 il giudice del lavoro le aveva ingiunto di pagare a favore di la somma di € 514,53 a titolo CP_2 di differenze retributive, eccependo in via principale la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, in via subordinata l'infondatezza della domanda, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, parte opposta ha diffusamente contestato le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
L'opposizione è fondata. Giova rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie: pertanto, il debitore ingiunto, anche se formalmente ricorrente in sede di opposizione, assume la veste sostanziale di convenuto, mentre il creditore ingiungente, anche se formalmente resistente nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione sostanziale di attore. Inoltre, questo giudicante osserva che, secondo l'approccio comunemente seguito in giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito, cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso: in altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso. Ciò premesso parte opponente ha in via principale eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del Tribunale che lo ha emesso, essendo a proprio dire competente il Tribunale di Lecce. Invero, dalla visura camerale storica depositata in atti emerge che la sede legale della società opponente è ubicata in Via Tenente Nino Antelmi n. 9 in Ostuni ( Doc. 1 fascicolo parte opponente), con la conseguenza che il Tribunale di Brindisi che ha emesso il decreto ingiuntivo è territorialmente competente.
2 Nel merito, parte opposta, dipendente nell'anno 2019 di CP_1
[...
prestando attività lavorativa presso l'Hotel Posta Futura Club, in San Vigilio di Marebbe provincia di Bolzano, ha dedotto che l'Ispettorato del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano con raccomandata a.r. del 20.07.2020 le comunicava l'accertamento di crediti retributivi in proprio favore per un importo lordo pari a € 514,53, consistenti nell'Elemento Provinciale pari ad € 150,00 e nell'Indennità di stagionalità (8%) di € 364,553, voci retributive previste dal Contratto integrativo provinciale del locale settore turismo, vincolanti per le aziende che operano nel territorio della provincia di Bolzano (Doc. 2 fascicolo parte opposta). Successivamente, l'Ispettorato del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano con racc. del 25.02.2021 comunicava a parte opposta l'improcedibilità dei ricorsi ex art. 12. Dlgs. 124/2004, L.120/2020, elevati dalla ai sopra citati verbali di diffida Controparte_3 con conseguente esecutività della diffida n. 37158, inerente i crediti vantati dalla (Documento n.3); con raccomandata del 26.03.2021 CP_2 veniva comunicato il rigetto del ricorso proposto da Controparte_1 avverso la predetta diffida accertativa relativa ai crediti patrimoniali accertati in favore della sig.ra pari ad € 514,53, e che la predetta CP_2 diffida accertativa N. 37158 acquistava valore di titolo esecutivo (Documento n.4), Occorre rilevare che ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 la diffida accertativa è un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa, con cui il Legislatore ha per la prima volta disciplinato un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato. Tale istituto prevede che, qualora il personale ispettivo dell'INL abbia prova che, per inosservanze della disciplina contrattuale, il lavoratore vanti un credito patrimoniale (es. retribuzioni non corrisposte, indennità non riconosciute, TFR non pagato, ecc.), deve diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Affinché il personale ispettivo, tuttavia, possa adottare questo provvedimento è necessario che il credito vantato dal lavoratore sia certo nell'an e nel quantum, ovverosia deve essere certo, liquido ed esigibile. La conseguenza è che il personale ispettivo, nella formazione di questo provvedimento, ha una sorta di discrezionalità vincolata in quanto, se il credito vantato dal lavoratore è carente di taluni elementi, il provvedimento può non essere adottato;
al contrario qualora dall'accertamento ispettivo emergano tutti gli elementi necessari e sufficienti, la diffida accertativa deve essere adottata. Una volta notificato ritualmente il provvedimento, il datore di lavoro, o alternativamente l'obbligato in solido, ha l'obbligo di pagare la
3 somma ivi indicata, direttamente a favore del lavoratore, nel termine di trenta giorni. Qualora, tuttavia, il datore di lavoro diffidato (e/o l'obbligato in solido) non ritenga di dover adempiere (in tutto o in parte) al provvedimento, ha facoltà di promuovere, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, un tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente e l'eventuale accordo raggiunto in detta sede ha come conseguenza la perdita di efficacia della diffida accertativa. I destinatari del provvedimento possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica ed in alternativa alla richiesta di conciliazione suddetta, un ricorso al direttore dell che Controparte_4 ha adottato l'atto. Il ricorso, da notificare anche al lavoratore creditore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. La diffida acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun ulteriore provvedimento da parte del dirigente di sede o da parte dell'ufficio, in presenza delle seguenti circostanze:
- trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto;
- in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, attestato da apposito verbale;
- in caso di rigetto del ricorso. Occorre rilevare che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23744 del 2022 ha affermato che la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto. Invero, la Corte di Cassazione con la predetta pronuncia ha voluto precisare che nonostante la diffida abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non si determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che, pertanto, può sempre essere contestato dalle parti. Difatti, la mancata opposizione alla diffida accertativa od il rigetto della stessa in via amministrativa, non precludono in alcun modo al datore di lavoro di contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato. Nel caso di specie il ricorso monitorio trova fondamento nella diffida n. 808/2019 con la quale l'Ispettorato del Lavoro ha rilevato che risulterebbero “assenti alcune voci retributive previste dall'Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012 e successivi aggiornamenti), ossia l'elemento provinciale 50 euro / 70 euro da maggio 2019) e l'indennità di stagionalità, pari all'8% della retribuzione lorda”.
4 Nello specifico, il predetto Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo” sottoscritto in data 29 novembre 2012 tra l'Unione Albergatori e Pubblici esercizi (Hoteliers – und Gastwinrteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano e le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore, nella sezione VI prevede che lo stesso “si applica a tutti i dipendenti da aziende del settore turismo della Provincia di Bolzano che applicano il CCNL del Settore Turismo del 20 febbraio 2010”. Nel caso di specie, dal contratto di assunzione risulta che al rapporto di lavoro della ricorrente è stato applicato il “CCNL per i dipendenti di aziende Turismo – Anpit” sottoscritto da Anpit, Aiav, Cidec, Unica, Confimprenditori, PMI Italia, UAI – TCS, C.I.S.A.L. Terziario, C.I.S.A.L. e ENBIC (all.ti 3 e 4 fascicolo parte opponente). Pertanto, non applicandosi l'Accordo integrativo richiamato nella diffida accertativa, non trovano applicazione le norme relative agli elementi retributivi ivi previsti. Ne consegue che la società non è tenuta al pagamento delle voci retributive indicate nella diffida accertativa. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto. La domanda formulata da parte opposta di condanna della società odierna opponente per lite temeraria ex art. 96 cpc non merita accoglimento, in assenza della prova del dolo o della colpa della società nel resistere all'azione monitoria. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 24/06/2022 da
[...] ei confronti di così provvede: Controparte_1 CP_2
- accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 234/2022 del 02/05/2022;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 258,00, oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 26/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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