Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4785/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4785/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) rappresentato e difeso per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Claudia Bini presso il cui studio in Siena, Via della
Sapienza n. 62, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Lucio Giuseppe Niciarelli, presso il cui studio in Siena (SI),
Viale Vittorio Veneto n. 41, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter cpc del 21.1.2025 per l'Avv. Claudia Bini e Parte_1 per l'Avv. Giuseppe Lucio Niciarelli così concludevano: “Voglia il Controparte_1
Tribunale di Siena dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Siena in data
27.7.2013 (trascritto sui Registri del Comune di Siena Atto n. 89 Parte 1 Serie dell'anno 2013,
mandando la cancelleria a dare all'Ufficiale di Stato Civile le prescritte comunicazioni, alle seguenti CONDIZIONI:
1. I genitori continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca facoltà di fissare ognuno dove più riterrà opportuno la propria residenza.
2. La casa coniugale posta in Sovicille (SI), Località San Rocco a Pilli, Via Medaglia d'Oro
Enrico Rampinelli n. 8 e di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, ivi compresi gli arredi ivi presenti, resterà assegnata e nella disponibilità esclusiva della sig.ra anche quale collocataria del figlio , minorenne e non economicamente Controparte_1 Per_1
autosufficiente, il quale continuerà a mantenere la propria residenza presso detta abitazione coniugale;
le utenze di quest'ultima (luce, acqua, gas e wifi, salvo se altro), TARI, manutenzione ordinaria, amministrazione ordinaria di condominio, saranno a carico della sig.ra CP_1
Quanto al mutuo cointestato tra i coniugi ed acceso in data 27.10.2017 presso la ChiantiBanca –
Credito Cooperativo – S.C., della durata di anni 30 (trenta), la cui rata mensile complessiva ammonta attualmente ad € 650,00 circa, la sig.ra si farà carico della quota di Controparte_1 sua spettanza pari al 50% mentre l'altro 50%, come per legge, sarà a carico del sig.
[...]
Le parti, pertanto, provvederanno al pagamento dei ratei ancora a scadere per metà Pt_1
ciascuno. Saranno a carico del 50% ciascuno sia il premio annuo della polizza UnipolSai relativa alla RC sulla casa coniugale, sia il premio annuo della polizza Incendio e Scoppio stipulata con la a tutela del suddetto mutuo fondiario. Parte_2
3. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. Entrambi i genitori riconoscono il diritto del figlio ad avere il più ampio, sereno, gratificante e non colpevolizzante rapporto con entrambe le figure genitoriali e con le rispettive famiglie d'origine e ciascun genitore assume, come proprio obbligo civile ed umano, quello di favorire l'affetto e il rispetto del figlio verso l'altro genitore. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni notizia utile per la formazione, educazione, istruzione e salute del figlio e dovranno evitare di coinvolgerlo in eventuali discussioni che potessero, in futuro, insorgere tra di loro, al fine di evitare pregiudizievoli conflitti di lealtà. 3 / 5
5. Il padre potrà tenere ed avere con sé il figlio:
- due giorni alla settimana, da concordare con la madre;
- nei fine settimana alternati a partire dal sabato mattina fino al lunedì successivo quando accompagnerà il figlio a scuola;
talvolta il padre terrà il figlio dal venerdì sera, in occasione di eventi familiari particolari e/o iniziative di Contrada, previo accordo, di volta in volta con la madre e in base alle sue disponibilità/possibilità e/o a quella del minore.
Durante le festività Natalizie, il bambino trascorrerà, ad anni alterni, il 24-25- 26 dicembre con un genitore (per il 2024 con il padre), il 30-31 dicembre ed il 01 gennaio con l'altro. Durante le festività, previo accordo tra i genitori, il figlio potrà recarsi con la madre a far visita a Per_1
nonni materni.
Negli altri giorni valida l'alternanza programmata. Per le festività Pasquali, sabato, domenica di
Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni (nel 2025 con la madre visto che lo scorsa anno è stato col padre).
I genitori, se possibile, festeggeranno insieme il compleanno di;
altrimenti rispetteranno la Per_1
regola dell'alternanza stabilita. Durante le vacanze estive, il bambino trascorrerà 2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, a tal fine il padre comunicherà i periodi di ferie che intende trascorrere con il figlio entro il 30 aprile e la madre lo comunicherà entro il 30 maggio;
potrà inoltre trascorrere una settimana al mese con i nonni materni, anche senza Per_1
genitori (sempre previo loro accordo).
6. Le parti – che fin da ora dichiarano la massima reciproca disponibilità per interagire nell'interesse del figlio - si danno reciprocamente atto che tali previsioni hanno natura indicativa per cui si riservano, se di comune accordo, di apportare ogni variazione che gli stessi ritengano opportuna nell'interesse del figlio e tenuto conto dei suoi desideri e inclinazioni.
7. Il sig. verserà mensilmente alla signora un assegno di euro Parte_1 Controparte_1
235,00 (duecentotrentacinque/00) per il mantenimento del figlio con lei convivente entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8. Entrambi i genitori contribuiranno per il 50% ciascuno alle spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative al figlio, disciplinate secondo le linee guida sottoscritte dal presidente del tribunale e dal presidente dell'ordine degli avvocati di Siena e riportate nel
Protocollo di Famiglia del Tribunale di Siena. La detrazione delle spese straordinarie ai fini 4 / 5
Irpef dovrà essere operata da entrambi i genitori nella medesima quota di ripartizione delle stesse.
9. L'assegno unico e/o equipollente sarà percepito integralmente dalla sig.ra Controparte_1
che rinuncia agli adeguamenti ISTAT arretrati.
10. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad eventuali domande di mantenimento.
11. Le parti autorizzano reciprocamente il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti per sé e per il figlio;
12. Spese e competenze legali sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale:
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 10.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.12.2024, e Parte_1 Controparte_1
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 27.7.2013 in Siena, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena, Atto n. 89 Parte 1 Serie dell'anno 2013, che dalla loro unione era nato a [...] in data [...] il figlio che il rapporto coniugale Persona_2
si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n. 788/2020 del 21.11.2020, aveva dichiarato la separazione dei coniugi, concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 21.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Scioglimento del matrimonio .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza 788/2020 del 21.11.2020 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha dichiarato la separazione dei coniugi. 5 / 5
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ), celebrato in Siena in data 27.7.2013 e Controparte_1 C.F._2
trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena per l'anno 2013, parte I, atto n.
89, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao