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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice
Attilio Pigretti Esperto
Paolo Valsecchi Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 560/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ZULIAN ALBERTO TE C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
e contro
(cf. ), con l'avv. Luca Pedrana Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
e contro
Controparte_3
Oggetto: Altri istituti di diritto agrario
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Le parti presenti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, , in qualità di titolare dell'omonima azienda TE
agricola, chiedeva al Tribunale di Sondrio, di dichiarare, previa Controparte_4
disapplicazione degli atti amministrativi ad esso prodromici, la nullità del contratto del 30.06.2021, con il quale il aveva concesso in affitto alla soc. il proprio Controparte_2 Controparte_1
, in quanto stipulato in violazione del proprio diritto di prelazione agraria e/o Parte_2 dell'art. 1418 c.c. e, in ogni caso, di disapplicarlo e, per l'effetto, condannare la
[...]
e il , in solido tra loro, a TR Controparte_2
corrisponderle la somma di euro 162.630,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ristoro per l'ingiusto danno patito a causa degli atti asseritamente illegittimi posti in essere dalle predette P.A.
e della successiva stipula del contratto di affittanza;
accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la stipula di un nuovo contratto per l'affitto dell' ovvero il rinnovo del precedente Parte_2
contratto quale prelazionario, con ordine al di reintegrarla nel possesso di detto Controparte_2
Alpeggio ovvero, in via subordinata, condannare la TR
e il , in solido tra loro, a corrisponderle la somma di
[...] Controparte_2
Euro 35.000 per gli anni di durata residua del contratto (2025/2026), oltre al danno da perdita di chances nella misura del 20% per ulteriori 6 anni per complessivi Euro 112.000.
Si costituivano in giudizio il e la società agricola Controparte_2 CP_1 CP_6
chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...]
All'esito della prima udienza tenutasi in data 26.09.2024, il Collegio “rilevato che parte ricorrente ha proposto ricorso nei confronti di
[...]
e Controparte_7
ma non ha effettuato la notifica del ricorso nei confronti di Controparte_2 [...]
; ritenuta la causa Controparte_7
matura per la decisione;
rinviava per discussione all'udienza del 03.04.2025 ore 12.00, assegnando alle parti termine sino al 24.03.2025 per il deposito di note conclusive.
***
Occorre preliminarmente rilevare l'improponibilità delle domande formulate da parte ricorrente nei confronti della , nei cui confronti, TR
peraltro, il ricorso non è stato notificato.
pagina 2 di 8 Infatti, la non è stata evocata dalla TR
parte ricorrente avanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 11 D. Lgs. 150/11, (cfr. documentazione sub. docc 1-2-3 fascicolo ) e pertanto, poiché l'esperimento preventivo del tentativo di Controparte_2
conciliazione costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità, le domande formulate da parte ricorrente nei confronti della
[...]
devono essere dichiarate improponibili. TR
1. Sulla domanda volta ad ottenere la nullità del contratto di locazione del 30.06.2021 per violazione del diritto di prelazione.
Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata, previa disapplicazione degli atti amministrativi prodromici, la nullità del contratto di affitto del 30.06.2021 stipulato tra il e la Controparte_2
, essendo stato stipulato in violazione del proprio diritto di prelazione. Parte_3
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che gli atti del procedimento amministrativo che avevano portato alla stipula del contratto si erano concretizzati in una violazione del diritto di prelazione spettante alla medesima, in quanto la p.a. aveva erroneamente ritenuto che l'offerta presentata dal prelazionario non potesse essere considerata equivalente a quella presentata dall'aggiudicatario; venivano infatti contestati da i punteggi attribuiti dalla p.a. alle offerte presentate, la TE
compatibilità delle previsioni del bando di gara concernenti i criteri di attribuzione dei punteggi con la normativa sulla prelazione agraria nonché la sussistenza dei presupposti di partecipazione alla gara in capo alla società agricola CP_1
Ebbene, il Collegio ritiene che la domanda formulata da parte ricorrente sia infondata e pertanto non meriti accoglimento, in quanto nel caso di specie non è stato violato il diritto di prelazione di parte ricorrente.
A questo proposito, il Collegio condivide e fa proprio quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 1410/2023 (cfr. doc. 34 ), intervenuta tra le stesse parti del presente Controparte_2 giudizio a definizione dell'impugnativa proposta da in sede amministrativa (a seguito di TE
pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale di Sondrio) e passata in giudicato, ovvero che parte ricorrente ha potuto esercitare il proprio diritto di prelazione: infatti, è circostanza pacifica che TE
, in un primo momento, è risultata aggiudicatario, salvo, poi, a causa di rivalutazione del proprio
[...]
operato da parte della p.a., essere privato dell'aggiudicazione.
pagina 3 di 8 Preme evidenziare che il giudizio amministrativo intentato dall'odierna parte ricorrente, avente ad oggetto “la legittimità degli atti amministrativi relativi all'attribuzione dei punteggi, alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo ad un concorrente, l'esercizio del potere di autotutela” si è concluso con la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata che, in totale riforma della sentenza emessa dal Tar
Lombardia, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto in primo grado da , di talchè la TE
Determinazione Dirigenziale n. 209/2021 (nonché ogni ulteriore atto e/o provvedimento prodromico e/o connesso), con cui era stato aggiudicato alla Parte_4 [...]
, risulta pienamente valida e legittima. Parte_2
Alla luce di tali considerazioni, si rileva che in questa sede il ricorrente, pur deducendo “formalmente” la violazione del proprio diritto di prelazione (violazione che non sussiste per la ragioni già esposte), chiede sostanzialmente al Tribunale di valutare la legittimità degli atti amministrativi con cui il e la Unica Committenza (per brevità, CUC), a definizione della gara ad Controparte_2 CP_5 evidenza pubblica all'uopo indetta, avevano individuato il contraente cui aggiudicare il contratto di affitto dell' , già oggetto del giudizio amministrativo conclusosi in senso sfavorevole per Parte_5
l'odierna parte ricorrente con la pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata.
Ebbene, come già rilevato dal Tribunale di Sondrio, Sezione Specializzata Agraria, nell'ordinanza del
27.10.2021, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, le deduzioni difensive di parte ricorrente, volte ad avvalorare l'asserita violazione del diritto di prelazione, involgono esclusivamente la validità degli atti amministrativi con cui sono stati attribuiti i punteggi ai partecipanti alla gara.
Tali doglianze, a ben vedere, non possono fondare in questa sede la pretesa di parte ricorrente, sussistendo sul punto la giurisdizione del Giudice amministrativo;
inoltre, essendosi il Giudice amministrativo già pronunciato sulla vicenda per cui è causa, il riesame in questa sede di tali doglianze verrebbe sostanzialmente ad eludere la portata del giudicato formatosi in ordine alla validità degli atti amministrativi.
2. Sulla domanda volta ad ottenere la disapplicazione del contratto di affitto del 30.06.2021
Parte ricorrente ha chiesto altresì la disapplicazione del contratto di affitto del 30.06.2021 dell' . Parte_2
Tale domanda è infondata e non merita accoglimento, posto che la p.a. ha stipulato tale contratto iure privatorum e gli articoli 4 e 5 della L. 2248 del 1865 riguardano invece la diversa ipotesi della pagina 4 di 8 disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dei soli atti amministrativi e normativi che la p.a. abbia adottato in forza dei propri poteri autoritativi.
3. Sulla domanda risarcitoria.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per la somma di € 162.530,77 “in ragione degli atti amministrativi illegittimi posti in essere dalla P.A. e della stipula del contratto”.
Il ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Controparte_2
su tale domanda, essendo munito di giurisdizione il giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene che tale eccezione sia fondata e meriti accoglimento.
A questo proposito, occorre preliminarmente rilevare che la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha a più riprese affermato che “la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.” (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 1139 del 19 gennaio 2007).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che il risarcimento del danno ingiusto non costituisce una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio, con la conseguenza che la tutela risarcitoria viene attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo qualora il danno costituisca conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità di un provvedimento amministrativo (cfr. Sezioni Unite sentenze nn. 6594,
6595 e 6596 del 2011).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia che parte ricorrente, nel presente giudizio, pur deducendo formalmente la violazione del diritto di prelazione, ha in realtà mosso contestazioni in ordine all'esercizio del potere amministrativo esercitato dal e Controparte_2 dalla CUC mediante la procedura di gara e l'aggiudicazione alla società (quali Controparte_1
l'erronea attribuzione dei punteggi assegnati, l'incompatibilità delle previsioni del bando di gara concernenti i criteri di attribuzione dei punteggi con la normativa sulla prelazione agraria,
l'insussistenza dei presupposti di partecipazione alla gara in capo alla . Parte_3 CP_1
Quindi, parte ricorrente non ha fatto valere una pretesa risarcitoria derivante da un asserito comportamento scorretto della p.a., sulla quale la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario,
pagina 5 di 8 bensì ha avanzato una pretesa risarcitoria derivante dalla asserita illegittima spendita di potere pubblicistico, sulla quale è il giudice amministrativo ad avere giurisdizione.
Si evidenzia altresì che parte ricorrente aveva formulato domanda risarcitoria nel ricorso proposto avanti al Tar Lombardia, giudizio instaurato in seguito alla pronuncia di difetto di giurisdizione del
Tribunale di Sondrio;
ebbene, come si legge nella sentenza emessa dal Tar Lombardia (cfr. doc. 32 fascicolo ), aveva rinunciato a tale domanda nel corso del Controparte_2 TE
giudizio e il Tar, nella sentenza, aveva dichiarato estinta tale domanda.
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria formulata da . TE
Il valore assorbente di tutte le considerazioni sopra esposte rende superflua la disamina delle ulteriori domande formulate da parte ricorrente, che devono essere rigettate.
4. Conclusioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere dichiarata l'improponibilità di tutte le domande proposte da nei confronti della TE TR
. Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla
[...]
domanda risarcitoria formulata dall'azienda agricola e infine devono essere rigettate tutte le Pt_1
altre domande formulate da nei confronti del Comune di e della società TE CP_2
agricola Jonas Controparte_1 CP_6
5. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, il ricorrente , quale titolare TE dell'omonima azienda agricola, deve essere condannato a rifondere i resistenti e Controparte_2
società agricola delle spese di lite, che si liquidano ex dm. Controparte_1
55/2014 (valore della causa € 275.000,00), per ciascuno, in € 12.046,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Spese di lite irripetibili per la resistente Centrale Unica di Committenza della TR
.
[...]
6. Responsabilità aggravata ex articolo 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente, risultata soccombente, a mente del co. 3 dell'art. 96 c.p.c.
Giova infatti rammentare che, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 22405/2018: “la condanna ex articolo 96, comma terzo c.p.c., è volta a
pagina 6 di 8 salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'articolo 88, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso
è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza delle censure in sede di gravame, ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nel caso di specie si ravvisa, quantomeno, la sussistenza della colpa grave in capo alla parte ricorrente, per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione della consapevolezza in ordine all'infondatezza delle domande proposte, alla luce delle pronunce giurisdizionali già intervenute sulla vicenda oggetto del presente giudizio (cfr., in particolare, ordinanza Tribunale di Sondrio del
27.10.2021 e sentenza Consiglio di Stato n. 1410/2023).
Parte ricorrente deve pertanto essere condannata, ai sensi dell'articolo 96 comma terzo c.p.c., a corrispondere alle parti resistenti la somma di € 500,00 per ciascuno.
Infine, ai sensi dell'articolo 96, comma quarto, c.p.c., parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara improponibili le domande proposte dal ricorrente nei confronti di TE
; TR
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria proposta da;
TE
- rigetta tutte le ulteriori domande proposte da nei confronti della società agricola TE
e del Comune;
Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 8 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti TE CP_2
e società liquidate in
[...] Controparte_1
motivazione, per ciascuno, in € 12.046,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a come per legge.
- dichiara irripetibili le spese di lite della resistente Centrale Unica di Committenza della
; TR
- condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. il ricorrente a corrispondere a TE
e la somma di Controparte_2 Parte_6
€ 500,00 per ciascuno;
- condanna ex articolo 96, quarto comma, c.p.c., il ricorrente al pagamento della TE somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Sondrio, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice
Attilio Pigretti Esperto
Paolo Valsecchi Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 560/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ZULIAN ALBERTO TE C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
e contro
(cf. ), con l'avv. Luca Pedrana Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
e contro
Controparte_3
Oggetto: Altri istituti di diritto agrario
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Le parti presenti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, , in qualità di titolare dell'omonima azienda TE
agricola, chiedeva al Tribunale di Sondrio, di dichiarare, previa Controparte_4
disapplicazione degli atti amministrativi ad esso prodromici, la nullità del contratto del 30.06.2021, con il quale il aveva concesso in affitto alla soc. il proprio Controparte_2 Controparte_1
, in quanto stipulato in violazione del proprio diritto di prelazione agraria e/o Parte_2 dell'art. 1418 c.c. e, in ogni caso, di disapplicarlo e, per l'effetto, condannare la
[...]
e il , in solido tra loro, a TR Controparte_2
corrisponderle la somma di euro 162.630,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ristoro per l'ingiusto danno patito a causa degli atti asseritamente illegittimi posti in essere dalle predette P.A.
e della successiva stipula del contratto di affittanza;
accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la stipula di un nuovo contratto per l'affitto dell' ovvero il rinnovo del precedente Parte_2
contratto quale prelazionario, con ordine al di reintegrarla nel possesso di detto Controparte_2
Alpeggio ovvero, in via subordinata, condannare la TR
e il , in solido tra loro, a corrisponderle la somma di
[...] Controparte_2
Euro 35.000 per gli anni di durata residua del contratto (2025/2026), oltre al danno da perdita di chances nella misura del 20% per ulteriori 6 anni per complessivi Euro 112.000.
Si costituivano in giudizio il e la società agricola Controparte_2 CP_1 CP_6
chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...]
All'esito della prima udienza tenutasi in data 26.09.2024, il Collegio “rilevato che parte ricorrente ha proposto ricorso nei confronti di
[...]
e Controparte_7
ma non ha effettuato la notifica del ricorso nei confronti di Controparte_2 [...]
; ritenuta la causa Controparte_7
matura per la decisione;
rinviava per discussione all'udienza del 03.04.2025 ore 12.00, assegnando alle parti termine sino al 24.03.2025 per il deposito di note conclusive.
***
Occorre preliminarmente rilevare l'improponibilità delle domande formulate da parte ricorrente nei confronti della , nei cui confronti, TR
peraltro, il ricorso non è stato notificato.
pagina 2 di 8 Infatti, la non è stata evocata dalla TR
parte ricorrente avanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 11 D. Lgs. 150/11, (cfr. documentazione sub. docc 1-2-3 fascicolo ) e pertanto, poiché l'esperimento preventivo del tentativo di Controparte_2
conciliazione costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità, le domande formulate da parte ricorrente nei confronti della
[...]
devono essere dichiarate improponibili. TR
1. Sulla domanda volta ad ottenere la nullità del contratto di locazione del 30.06.2021 per violazione del diritto di prelazione.
Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata, previa disapplicazione degli atti amministrativi prodromici, la nullità del contratto di affitto del 30.06.2021 stipulato tra il e la Controparte_2
, essendo stato stipulato in violazione del proprio diritto di prelazione. Parte_3
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che gli atti del procedimento amministrativo che avevano portato alla stipula del contratto si erano concretizzati in una violazione del diritto di prelazione spettante alla medesima, in quanto la p.a. aveva erroneamente ritenuto che l'offerta presentata dal prelazionario non potesse essere considerata equivalente a quella presentata dall'aggiudicatario; venivano infatti contestati da i punteggi attribuiti dalla p.a. alle offerte presentate, la TE
compatibilità delle previsioni del bando di gara concernenti i criteri di attribuzione dei punteggi con la normativa sulla prelazione agraria nonché la sussistenza dei presupposti di partecipazione alla gara in capo alla società agricola CP_1
Ebbene, il Collegio ritiene che la domanda formulata da parte ricorrente sia infondata e pertanto non meriti accoglimento, in quanto nel caso di specie non è stato violato il diritto di prelazione di parte ricorrente.
A questo proposito, il Collegio condivide e fa proprio quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 1410/2023 (cfr. doc. 34 ), intervenuta tra le stesse parti del presente Controparte_2 giudizio a definizione dell'impugnativa proposta da in sede amministrativa (a seguito di TE
pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale di Sondrio) e passata in giudicato, ovvero che parte ricorrente ha potuto esercitare il proprio diritto di prelazione: infatti, è circostanza pacifica che TE
, in un primo momento, è risultata aggiudicatario, salvo, poi, a causa di rivalutazione del proprio
[...]
operato da parte della p.a., essere privato dell'aggiudicazione.
pagina 3 di 8 Preme evidenziare che il giudizio amministrativo intentato dall'odierna parte ricorrente, avente ad oggetto “la legittimità degli atti amministrativi relativi all'attribuzione dei punteggi, alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo ad un concorrente, l'esercizio del potere di autotutela” si è concluso con la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata che, in totale riforma della sentenza emessa dal Tar
Lombardia, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto in primo grado da , di talchè la TE
Determinazione Dirigenziale n. 209/2021 (nonché ogni ulteriore atto e/o provvedimento prodromico e/o connesso), con cui era stato aggiudicato alla Parte_4 [...]
, risulta pienamente valida e legittima. Parte_2
Alla luce di tali considerazioni, si rileva che in questa sede il ricorrente, pur deducendo “formalmente” la violazione del proprio diritto di prelazione (violazione che non sussiste per la ragioni già esposte), chiede sostanzialmente al Tribunale di valutare la legittimità degli atti amministrativi con cui il e la Unica Committenza (per brevità, CUC), a definizione della gara ad Controparte_2 CP_5 evidenza pubblica all'uopo indetta, avevano individuato il contraente cui aggiudicare il contratto di affitto dell' , già oggetto del giudizio amministrativo conclusosi in senso sfavorevole per Parte_5
l'odierna parte ricorrente con la pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata.
Ebbene, come già rilevato dal Tribunale di Sondrio, Sezione Specializzata Agraria, nell'ordinanza del
27.10.2021, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, le deduzioni difensive di parte ricorrente, volte ad avvalorare l'asserita violazione del diritto di prelazione, involgono esclusivamente la validità degli atti amministrativi con cui sono stati attribuiti i punteggi ai partecipanti alla gara.
Tali doglianze, a ben vedere, non possono fondare in questa sede la pretesa di parte ricorrente, sussistendo sul punto la giurisdizione del Giudice amministrativo;
inoltre, essendosi il Giudice amministrativo già pronunciato sulla vicenda per cui è causa, il riesame in questa sede di tali doglianze verrebbe sostanzialmente ad eludere la portata del giudicato formatosi in ordine alla validità degli atti amministrativi.
2. Sulla domanda volta ad ottenere la disapplicazione del contratto di affitto del 30.06.2021
Parte ricorrente ha chiesto altresì la disapplicazione del contratto di affitto del 30.06.2021 dell' . Parte_2
Tale domanda è infondata e non merita accoglimento, posto che la p.a. ha stipulato tale contratto iure privatorum e gli articoli 4 e 5 della L. 2248 del 1865 riguardano invece la diversa ipotesi della pagina 4 di 8 disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dei soli atti amministrativi e normativi che la p.a. abbia adottato in forza dei propri poteri autoritativi.
3. Sulla domanda risarcitoria.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per la somma di € 162.530,77 “in ragione degli atti amministrativi illegittimi posti in essere dalla P.A. e della stipula del contratto”.
Il ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Controparte_2
su tale domanda, essendo munito di giurisdizione il giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene che tale eccezione sia fondata e meriti accoglimento.
A questo proposito, occorre preliminarmente rilevare che la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha a più riprese affermato che “la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.” (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 1139 del 19 gennaio 2007).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che il risarcimento del danno ingiusto non costituisce una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio, con la conseguenza che la tutela risarcitoria viene attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo qualora il danno costituisca conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità di un provvedimento amministrativo (cfr. Sezioni Unite sentenze nn. 6594,
6595 e 6596 del 2011).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia che parte ricorrente, nel presente giudizio, pur deducendo formalmente la violazione del diritto di prelazione, ha in realtà mosso contestazioni in ordine all'esercizio del potere amministrativo esercitato dal e Controparte_2 dalla CUC mediante la procedura di gara e l'aggiudicazione alla società (quali Controparte_1
l'erronea attribuzione dei punteggi assegnati, l'incompatibilità delle previsioni del bando di gara concernenti i criteri di attribuzione dei punteggi con la normativa sulla prelazione agraria,
l'insussistenza dei presupposti di partecipazione alla gara in capo alla . Parte_3 CP_1
Quindi, parte ricorrente non ha fatto valere una pretesa risarcitoria derivante da un asserito comportamento scorretto della p.a., sulla quale la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario,
pagina 5 di 8 bensì ha avanzato una pretesa risarcitoria derivante dalla asserita illegittima spendita di potere pubblicistico, sulla quale è il giudice amministrativo ad avere giurisdizione.
Si evidenzia altresì che parte ricorrente aveva formulato domanda risarcitoria nel ricorso proposto avanti al Tar Lombardia, giudizio instaurato in seguito alla pronuncia di difetto di giurisdizione del
Tribunale di Sondrio;
ebbene, come si legge nella sentenza emessa dal Tar Lombardia (cfr. doc. 32 fascicolo ), aveva rinunciato a tale domanda nel corso del Controparte_2 TE
giudizio e il Tar, nella sentenza, aveva dichiarato estinta tale domanda.
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria formulata da . TE
Il valore assorbente di tutte le considerazioni sopra esposte rende superflua la disamina delle ulteriori domande formulate da parte ricorrente, che devono essere rigettate.
4. Conclusioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere dichiarata l'improponibilità di tutte le domande proposte da nei confronti della TE TR
. Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla
[...]
domanda risarcitoria formulata dall'azienda agricola e infine devono essere rigettate tutte le Pt_1
altre domande formulate da nei confronti del Comune di e della società TE CP_2
agricola Jonas Controparte_1 CP_6
5. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, il ricorrente , quale titolare TE dell'omonima azienda agricola, deve essere condannato a rifondere i resistenti e Controparte_2
società agricola delle spese di lite, che si liquidano ex dm. Controparte_1
55/2014 (valore della causa € 275.000,00), per ciascuno, in € 12.046,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Spese di lite irripetibili per la resistente Centrale Unica di Committenza della TR
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[...]
6. Responsabilità aggravata ex articolo 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente, risultata soccombente, a mente del co. 3 dell'art. 96 c.p.c.
Giova infatti rammentare che, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 22405/2018: “la condanna ex articolo 96, comma terzo c.p.c., è volta a
pagina 6 di 8 salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'articolo 88, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso
è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza delle censure in sede di gravame, ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nel caso di specie si ravvisa, quantomeno, la sussistenza della colpa grave in capo alla parte ricorrente, per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione della consapevolezza in ordine all'infondatezza delle domande proposte, alla luce delle pronunce giurisdizionali già intervenute sulla vicenda oggetto del presente giudizio (cfr., in particolare, ordinanza Tribunale di Sondrio del
27.10.2021 e sentenza Consiglio di Stato n. 1410/2023).
Parte ricorrente deve pertanto essere condannata, ai sensi dell'articolo 96 comma terzo c.p.c., a corrispondere alle parti resistenti la somma di € 500,00 per ciascuno.
Infine, ai sensi dell'articolo 96, comma quarto, c.p.c., parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara improponibili le domande proposte dal ricorrente nei confronti di TE
; TR
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria proposta da;
TE
- rigetta tutte le ulteriori domande proposte da nei confronti della società agricola TE
e del Comune;
Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 8 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti TE CP_2
e società liquidate in
[...] Controparte_1
motivazione, per ciascuno, in € 12.046,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a come per legge.
- dichiara irripetibili le spese di lite della resistente Centrale Unica di Committenza della
; TR
- condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. il ricorrente a corrispondere a TE
e la somma di Controparte_2 Parte_6
€ 500,00 per ciascuno;
- condanna ex articolo 96, quarto comma, c.p.c., il ricorrente al pagamento della TE somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Sondrio, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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