Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2023, n. 6096
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Sentenza 1 marzo 2023

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In tema di rimborsi IVA, l'Amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto dal contribuente la garanzia in base all'art. 38 bis, comma 1 (ora comma 4), del d.P.R. n. 633 del 1972, durante il periodo di vigenza della medesima non può fare uso degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923, determinandosi, altrimenti, una ingiustificata duplicazione della cautela in favore dell'amministrazione e un carico eccessivo per il contribuente, in violazione del principio di collaborazione e buonafede posto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nonché del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. che deve ispirare anche i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino. Qualora invece la tutela cautelare si relazioni a fattispecie penali diverse, o anche alla sola prospettazione di compensazioni tra crediti, oppure ad accertamenti in corso, nulla impedisce che l'Ufficio faccia ricorso agli altri strumenti cautelari purché supportato da motivazione esaustiva.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2023, n. 6096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6096
    Data del deposito : 1 marzo 2023
    Fonte ufficiale :

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