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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Barbara Previati Giudice dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1601/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandra De Lucia, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via s. Antonio Dei Lazzari n. 17;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mariaelena Verde, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Principe di Piemonte n. 86;
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: disciplina della famiglia di fatto
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 3.10.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di disciplinare le condizioni economiche e non della cd. famiglia di fatto, chiedendo: disporre la collocazione prevalente della figlia minore presso la madre;
disciplinare il diritto di visita;
disporre a proprio carico l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile di euro 130,00 in favore della figlia.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di avere avuto una figlia, nata nel 2017, dalla relazione sentimentale con la parte convenuta;
di essere disoccupato ed invalido civile, con assegno di invalidità di euro 275,00, di cui euro 130,00 già versati mensilmente in favore della bambina;
di abitare in un appartamento condotto in locazione, con canone mensile di euro 300,00.
Si è costituita chiedendo: la collocazione prevalente della figlia Controparte_1 presso di sé, con disciplina del diritto di visita da parte del padre;
il versamento, in favore della figlia e a carico del padre, di un assegno di mantenimento di euro
130,00, oltre alla percezione in via esclusiva dell'assegno unico;
spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore;
ha altresì evidenziato la necessità che la bambina stia dal padre la notte tra il venerdì e il sabato, in ragione del proprio turno di lavoro del sabato mattina, con inizio previsto alle ore
6.00, al fine di evitare lo stravolgimento degli orari di sonno e scuola della bambina.
All'udienza del 10.12.2024 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Giudice istruttore;
si riportano, di seguito, i punti salienti del verbale di udienza: “Il sig. dichiara di essere disponibile a far percepire l'assegno Pt_1 unico integralmente alla sig.ra senza versare altro;
le parti danno atto del CP_1 fatto che sostanzialmente concordano sulle condizioni di affido e diritto di visita della figlia minore;
concordano, rispetto a quanto indicato negli scritti difensivi, sulla possibilità di fissare tre giorni al mese in cui la bambina potrà dormire dal padre, preferibilmente coincidenti con le notti tra il venerdì e il sabato in cui la madre ha il turno di lavoro che inizia alle ore 6.00, fatta sempre salva la possibilità di diverso accordo tra i genitori, che terrà conto tanto delle esigenze lavorative della sig.ra quanto delle condizioni di salute del sig. il tutto nel preminente CP_1 Pt_1 interesse della bambina”;
la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, è stata discussa in pari data e trattenuta in decisione.
***
La disciplina della cd. famiglia di fatto deve essere regolata come segue.
1. Le parti concordano sulla collocazione prevalente della minore presso la madre, ciò che deve essere, pertanto, confermato.
2. Occorre fare chiarezza, avuto riguardo alla differenza emersa tra il tenore letterale del ricorso introduttivo e le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza: ebbene, nel primo, il ricorrente chiede si disponga a suo carico l'obbligo di versamento dell'importo mensile di euro 130,00 in favore della figlia;
in udienza, il ricorrente ha dichiarato di consentire a che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla parte convenuta e di non essere disposto a versare altro per la bambina, giustificando la propria volontà, così chiarita, in ragione delle sue precarie condizioni di salute e delle spese, anche di alloggio, che deve sostenere.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- Le parti sostanzialmente concordano sulla percezione integrale dell'assegno unico per la bambina in capo alla madre;
- Il ricorrente ha allegato unicamente il certificato di invalidità civile, nel quale si evince la “riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%”; non ha depositato alcuna documentazione relativa al proprio reddito né alle proprie sostanze;
ha dichiarato di sostenere la spesa mensile per il canone di locazione di un immobile ad uso abitativo pari ad euro 300,00, senza tuttavia allegare alcun contratto di locazione né documentazione relativa al pagamento del canone;
- La convenuta: svolge doppio lavoro, come addetta alle pulizie e addetta alla mensa scolastica, con reddito mensile compreso tra euro 1.000,00 ed euro
1.400,00; ha depositato, al riguardo, dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, contratti di lavoro e contratto di locazione dell'immobile adibito a casa familiare.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio, avuto riguardo al riparto dell'onere della prova e alla documentazione in atti, che l'assegno unico per la figlia debba essere percepito dalla convenuta in maniera integrale e che il ricorrente debba corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro
130,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie al 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano.
3. In ordine all'esercizio del diritto di visita, ritiene il Collegio, che debba essere disciplinato nei seguenti termini, avuto riguardo al preminente interesse della minore al mantenimento di una stabilità nell'organizzazione della settimana ed alla conservazione di orari che si addicano alla sua tenera età, considerando anche le esigenze lavorative (con particolare riferimento ai turni e agli orari di lavoro) della madre, fatta sempre la possibilità di modifica ovvero incremento dello stesso, previo accordo dei genitori:
- il padre potrà far visita alla minore, ovvero tenerla con sé, durante la settimana, dal lunedì al giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00, salva diversa intesa tra i genitori per necessità lavorative o simili e, comunque, con preavviso di almeno 24 ore nel caso di impossibilità o simili;
- il padre potrà avere con sé la figlia minore dalle ore 17.30 del venerdì alle ore
15.00 del sabato, per tre volte al mese, fatta salva la possibilità, previo accordo, di incrementare a quattro al mese i pernotti presso il padre, in modo favorevole ai turni lavorativi della madre;
- ad anni alterni, fatti salvi diversi accordi tra le parti:
a) per le festività natalizie, la figlia potrà trascorrere 7 giorni continuativi con la madre coincidenti con il Natale (dal 24.12 al 30.12) e 7 giorni continuativi con il padre coincidenti con l'ultimo dell'anno (dal 31.12 al 6.1), salva diversa intesa tra i genitori;
b) per le festività pasquali, la minore trascorrerà la giornata di Pasqua con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
c) per le ferie estive, la figlia potrà trascorrere con il padre, nel mese di luglio 15 giorni - continuativi o in periodi separati - e 15 nel mese di agosto - continuativi o periodi separati, salva diversa intesa tra i genitori per necessità lavorative o simili;
d) il giorno della festa del papà e del compleanno del padre, la minore resterà con il padre, quantomeno durante il pranzo o la cena di festeggiamento;
altrettanto accadrà per il giorno della festa della mamma e del compleanno della madre.
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo al sostanziale accordo delle parti su alcune questioni e alla divergenza tra la volontà del ricorrente e il contenuto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la collocazione prevalente della minore presso la madre;
- dispone che versi, a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 minore, l'importo mensile di euro 130,00, rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere alla convenuta entro il 5 di ogni mese Controparte_1 secondo le modalità che quest'ultima vorrà indicare;
- spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- assegno unico percepito integralmente dalla convenuta;
- diritto di visita disciplinato come in parte motiva;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 2 gennaio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Barbara Previati Giudice dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1601/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandra De Lucia, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via s. Antonio Dei Lazzari n. 17;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mariaelena Verde, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Principe di Piemonte n. 86;
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: disciplina della famiglia di fatto
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 3.10.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di disciplinare le condizioni economiche e non della cd. famiglia di fatto, chiedendo: disporre la collocazione prevalente della figlia minore presso la madre;
disciplinare il diritto di visita;
disporre a proprio carico l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile di euro 130,00 in favore della figlia.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di avere avuto una figlia, nata nel 2017, dalla relazione sentimentale con la parte convenuta;
di essere disoccupato ed invalido civile, con assegno di invalidità di euro 275,00, di cui euro 130,00 già versati mensilmente in favore della bambina;
di abitare in un appartamento condotto in locazione, con canone mensile di euro 300,00.
Si è costituita chiedendo: la collocazione prevalente della figlia Controparte_1 presso di sé, con disciplina del diritto di visita da parte del padre;
il versamento, in favore della figlia e a carico del padre, di un assegno di mantenimento di euro
130,00, oltre alla percezione in via esclusiva dell'assegno unico;
spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore;
ha altresì evidenziato la necessità che la bambina stia dal padre la notte tra il venerdì e il sabato, in ragione del proprio turno di lavoro del sabato mattina, con inizio previsto alle ore
6.00, al fine di evitare lo stravolgimento degli orari di sonno e scuola della bambina.
All'udienza del 10.12.2024 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Giudice istruttore;
si riportano, di seguito, i punti salienti del verbale di udienza: “Il sig. dichiara di essere disponibile a far percepire l'assegno Pt_1 unico integralmente alla sig.ra senza versare altro;
le parti danno atto del CP_1 fatto che sostanzialmente concordano sulle condizioni di affido e diritto di visita della figlia minore;
concordano, rispetto a quanto indicato negli scritti difensivi, sulla possibilità di fissare tre giorni al mese in cui la bambina potrà dormire dal padre, preferibilmente coincidenti con le notti tra il venerdì e il sabato in cui la madre ha il turno di lavoro che inizia alle ore 6.00, fatta sempre salva la possibilità di diverso accordo tra i genitori, che terrà conto tanto delle esigenze lavorative della sig.ra quanto delle condizioni di salute del sig. il tutto nel preminente CP_1 Pt_1 interesse della bambina”;
la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, è stata discussa in pari data e trattenuta in decisione.
***
La disciplina della cd. famiglia di fatto deve essere regolata come segue.
1. Le parti concordano sulla collocazione prevalente della minore presso la madre, ciò che deve essere, pertanto, confermato.
2. Occorre fare chiarezza, avuto riguardo alla differenza emersa tra il tenore letterale del ricorso introduttivo e le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza: ebbene, nel primo, il ricorrente chiede si disponga a suo carico l'obbligo di versamento dell'importo mensile di euro 130,00 in favore della figlia;
in udienza, il ricorrente ha dichiarato di consentire a che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla parte convenuta e di non essere disposto a versare altro per la bambina, giustificando la propria volontà, così chiarita, in ragione delle sue precarie condizioni di salute e delle spese, anche di alloggio, che deve sostenere.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- Le parti sostanzialmente concordano sulla percezione integrale dell'assegno unico per la bambina in capo alla madre;
- Il ricorrente ha allegato unicamente il certificato di invalidità civile, nel quale si evince la “riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%”; non ha depositato alcuna documentazione relativa al proprio reddito né alle proprie sostanze;
ha dichiarato di sostenere la spesa mensile per il canone di locazione di un immobile ad uso abitativo pari ad euro 300,00, senza tuttavia allegare alcun contratto di locazione né documentazione relativa al pagamento del canone;
- La convenuta: svolge doppio lavoro, come addetta alle pulizie e addetta alla mensa scolastica, con reddito mensile compreso tra euro 1.000,00 ed euro
1.400,00; ha depositato, al riguardo, dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, contratti di lavoro e contratto di locazione dell'immobile adibito a casa familiare.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio, avuto riguardo al riparto dell'onere della prova e alla documentazione in atti, che l'assegno unico per la figlia debba essere percepito dalla convenuta in maniera integrale e che il ricorrente debba corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro
130,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie al 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano.
3. In ordine all'esercizio del diritto di visita, ritiene il Collegio, che debba essere disciplinato nei seguenti termini, avuto riguardo al preminente interesse della minore al mantenimento di una stabilità nell'organizzazione della settimana ed alla conservazione di orari che si addicano alla sua tenera età, considerando anche le esigenze lavorative (con particolare riferimento ai turni e agli orari di lavoro) della madre, fatta sempre la possibilità di modifica ovvero incremento dello stesso, previo accordo dei genitori:
- il padre potrà far visita alla minore, ovvero tenerla con sé, durante la settimana, dal lunedì al giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00, salva diversa intesa tra i genitori per necessità lavorative o simili e, comunque, con preavviso di almeno 24 ore nel caso di impossibilità o simili;
- il padre potrà avere con sé la figlia minore dalle ore 17.30 del venerdì alle ore
15.00 del sabato, per tre volte al mese, fatta salva la possibilità, previo accordo, di incrementare a quattro al mese i pernotti presso il padre, in modo favorevole ai turni lavorativi della madre;
- ad anni alterni, fatti salvi diversi accordi tra le parti:
a) per le festività natalizie, la figlia potrà trascorrere 7 giorni continuativi con la madre coincidenti con il Natale (dal 24.12 al 30.12) e 7 giorni continuativi con il padre coincidenti con l'ultimo dell'anno (dal 31.12 al 6.1), salva diversa intesa tra i genitori;
b) per le festività pasquali, la minore trascorrerà la giornata di Pasqua con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
c) per le ferie estive, la figlia potrà trascorrere con il padre, nel mese di luglio 15 giorni - continuativi o in periodi separati - e 15 nel mese di agosto - continuativi o periodi separati, salva diversa intesa tra i genitori per necessità lavorative o simili;
d) il giorno della festa del papà e del compleanno del padre, la minore resterà con il padre, quantomeno durante il pranzo o la cena di festeggiamento;
altrettanto accadrà per il giorno della festa della mamma e del compleanno della madre.
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo al sostanziale accordo delle parti su alcune questioni e alla divergenza tra la volontà del ricorrente e il contenuto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la collocazione prevalente della minore presso la madre;
- dispone che versi, a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 minore, l'importo mensile di euro 130,00, rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere alla convenuta entro il 5 di ogni mese Controparte_1 secondo le modalità che quest'ultima vorrà indicare;
- spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- assegno unico percepito integralmente dalla convenuta;
- diritto di visita disciplinato come in parte motiva;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 2 gennaio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda