Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3909 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. GENCARELLI RAFFAELE
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Con ricorso depositato in data 8.11.2019, l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 33420120001319543000 formato il
24.4.2012 gestione artigiani - CP_1 sede di Rossano, notificato il 30.10.2019, con il quale l'Ente previdenziale richiede il pagamento della complessiva somma di € 2.417,49 (comprensive di sanzioni per morosità, oneri e spese di notifica) per contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale e nel dettaglio addebito: contributi IVS 4^ rata 10-12/2010; contributi IVS 1^ rata 1-3/2011; contributi
IVS 2^ rata 4-6/2011; contributi IVS 3^ rata 7-9/2011; oltre sanzioni, oneri, spese notifica e compensi di riscossione.
Il ricorrente lamentava l'inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'CP_1 per affermare la fondatezza delle pretese avendo parte ricorrente omesso di pagare contributi IVS - gestione artigiani - fissi/percentuale entro il minimale per gli anni 2010 e 2011, risultando il diritto di credito non prescritto e per domandare, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso e la condanna della parte ricorrente al versamento degli oneri previdenziali, vinte le spese processuali.
All'odierna udienza, trattandosi di controversia avente natura documentale, si decide.
***
Il ricorso è fondato e va per l'effetto accolto per i motivi di seguito esposti.
Va ritenuta fondata, infatti, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in questione, risalenti agli anni 2010 e 2011, e portati dall'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Invero, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' CP_1 atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cfr. in questo senso, Cass., sez. lav., 2008, n. 6173;
Cass., lav., 2006, n. 26621; Cass., sez. lav., 2005, n. 3846; Cass., sez. Lav.
2005, n. 9962; Cass., lav., 2004, n. 46; Cass., sez. lav., 2003, n. 19334).
Nella specie, trova applicazione il nuovo termine di prescrizione quinquennale che, in relazione ai crediti portati dagli atti per cui è causa (anni 2010 e 2011) era già maturato alla data di deposito del ricorso.
Nella fattispecie in oggetto, va rilevato che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata artigiani decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (cfr. fra gli altri Cassazione ordinanza del 2 marzo 2021 n.5704 di conferma di precedenti decisioni, Cass.
18.7.2019 19403; Cass. 31.10.2018 n.27950, ecc., e ancora in tema di contribuzione a scadenza periodica Cass. Lav. 4899/2021 e ancora Cass.
9588/2023).
La giurisprudenza di legittimità precisa poi che il dies a quo per il decorso della prescrizione contributiva quinquennale coincide con la data di scadenza del pagamento (Cass. n. 26565/22; Cass. n. 28786/22).
La circolare CP_1 n. 14 del 2.2.2010 stabiliva la data di scadenza dei pagamenti
(relativi all'anno 2010) fissata per la 4^ rata (10-12), al 16.2.2011.
Parimenti, la circolare CP_1 n. 34 del 10.2.2011 stabiliva le date di scadenza dei pagamenti (relative all'anno 2011), fissati per la 1^ rata (1-3), al 16.2.2011, per la 2^ rata (4-6), al 16.8.2011 e per la 3^ rata (7-9), al 16.11.2011.
Considerando dunque le date sopra indicate, e specificando che parte ricorrente prima della notifica dell'avviso di addebito oggi impugnato non ha mai ricevuto nessun atto interruttivo, la prescrizione del credito e del diritto alla sua riscossione si è consumata alle date del 16.2.2016 (4^ rata 2010), 16.2.2016
(1^ rata 2011), 16.8.2016 (2^ rata 2011) e 16.11.2016 (3^ rata 2016).
Come si evince dall'avviso di addebito oggi impugnato e depositato in atti, la notifica è stata effettuata in data 30.10.2019. Pertanto, in relazione all'avviso di addebito impugnato va dichiarata la prescrizione dei contributi da esso portati, atteso il decorso di un termine superiore a quello quinquennale.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
dichiara prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n.
33420120001319543000 formato il 24.4.2012 gestione-
artigiani - notificato il 30.10.2019, per la complessiva somma di
€ 2.417,49 che per l'effetto annulla;
condanna l' CP_1 alla refusione delle spese di lite, liquidate in €
1.312,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021- convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 06/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO