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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2024, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3006/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
14/06/2024 iscritto al N. RG 3006/2024, trattenuta in decisione in data 02/10/2024
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. GELSOMINO C.F._1
FRANCESCO;
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GELSOMINO C.F._2
FRANCESCO;
ricorrenti OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ordinanza del 02/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cosenza (CS) in data
23/03/2000, deducendo che con provvedimento del 09/12/2010 l'intestato Tribunale omologava la separazione alle condizioni indicate nel verbale di separazione e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza del 02/10/2024, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3006/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cosenza (CS) il
23/03/2000 tra e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni dagli stessi concordate nell'ordinanza del 02/10/2024; dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 27/11/2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
14/06/2024 iscritto al N. RG 3006/2024, trattenuta in decisione in data 02/10/2024
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. GELSOMINO C.F._1
FRANCESCO;
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GELSOMINO C.F._2
FRANCESCO;
ricorrenti OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ordinanza del 02/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cosenza (CS) in data
23/03/2000, deducendo che con provvedimento del 09/12/2010 l'intestato Tribunale omologava la separazione alle condizioni indicate nel verbale di separazione e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza del 02/10/2024, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3006/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cosenza (CS) il
23/03/2000 tra e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni dagli stessi concordate nell'ordinanza del 02/10/2024; dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 27/11/2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone