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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza emessa in data
16/4/2024 dal Tribunale di Genova nella causa avente R.G. n.
2097/2023
promossa da
(C.F. ,), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di questa in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 2, come da procura in atti
APPELLANTE Contro
, nata in [...] il [...], per se Controparte_1
stessa e in qualità di genitore del minore , nata in Persona_1
Argentina il 11/07/2012; nata in [...] Persona_2
il 22/05/1971 e nato in [...] Persona_3
il 11/03/1965, la prima per se stessa ed entrambi in qualità di genitori del minore nato in [...] il Persona_4
24/05/2017, nata in [...] il [...], Persona_5
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Miceli, ed elettivamente domiciliati presso il Suo studio in Pontecorvo
(FR),Via Bernadotte 7, come da procura in atti
APPELLATI
E
CON L'INTERVENTO DEL P.G. ( al quale sono stati comunicati gli atti in data 22.05.2024 ).
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione respinta, rigettare l'avversa domanda di appello, in quanto in tutto infondata in fatto e diritto, per i motivi espressi in premessa e confermare l'ordinanza n. 2097/2023 emessa dal Tribunale di Genova – Sez XI Civile – Sez Stranieri.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., gli odierni appellati chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_6
asseritamente cittadino italiano, nato a [...] il 4 agosto
1825 ed emigrato in Argentina in data imprecisata.
Esponevano, altresì, di avere ottenuto la cittadinanza italiana tramite i discendenti di , il quale non avrebbe mai Persona_6
acquistato la cittadinanza argentina, né perduto quella italiana, e il quale l'avrebbe trasmessa ai figli e, per loro tramite, a nipoti e bisnipoti.
Il si costituiva in giudizio, eccependo Parte_1
l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che l'avo non avrebbe mai acquisito la cittadinanza sabauda, o comunque l'avrebbe persa per effetto dell'emigrazione realizzatasi nel tempo della vigenza del Codice civile albertino del 1837.
Il Tribunale di Genova, con l'ordinanza impugnata, accoglieva integralmente la domanda dei ricorrenti, statuendo quanto segue:
“Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
•accoglie la domanda formulata dai ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che: - nata in [...] il [...], Controparte_1
- nata in [...], Argentina il 11/07/2012, Persona_1
- nata in [...] il [...], Persona_2
- nato in [...], Argentina il 24/05/2017, Persona_4
e
- nata in [...] il [...] Persona_5
sono tutti cittadini italiani,
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Parte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti”.
In particolare, il Tribunale riteneva che:
- le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva;
- i ricorrenti sono discendenti di un cittadino italiano dal 1861, anno in cui lo Stato preunitario di provenienza è entrato a far parte del Regno d'Italia;
- il resistente non ha provato alcun evento interruttivo Parte_1
della linea di trasmissione.
2.- Avverso l'ordinanza del 16/4/2024 del Tribunale di Genova, il proponeva appello affidando il gravame Parte_1
al seguente motivo:
Omesso esame e in ogni caso violazione e falsa applicazione dell'artt. 34 Codice civile albertino 1837. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino.
Infatti, avrebbe lasciato l'Italia e raggiunto Persona_6
l'Argentina prima del 1864 (anno di nascita del primo figlio in
Argentina) e, certamente, prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano nel 1° gennaio 1866.
Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice Civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
La disposizione appena indicata individua secondo l'appellante, un'ipotesi e fattispecie di perdita della cittadinanza
( ). Email_1
il Codice civile del 1865 non prevederebbe un'ipotesi di riacquisto della cittadinanza agli emigranti che l'avevano perduta.
L'appellante rileva che, anzi, l'art. 6 del Codice civile del 1865, nel suo primo comma così recita,:
Tale disposizione confermerebbe che chi avesse perduto la propria cittadinanza in precedenza non la riacquistava, e anzi, i figli, nati all'estero da padre (ma anche eventualmente madre, considerato che essa pure è in grado di trasmettere la cittadinanza) che avesse perduto la cittadinanza erano da considerarsi stranieri, e non cittadini.
il Tribunale avrebbe dovuto vagliare la perdita da cittadinanza del sig. per applicazione dell'art. 34 Codice Albertino Per_6
del 1837, in quanto emigrato in Sudamerica prima dell'Unità
d'Italia e dell'entrata in vigore del Codice Civile italiano del
1865.
L'appellante assume l'animo di non più ritornare in Italia del sig.
, evidenziando che è “abbastanza provato dal fatto Persona_6
di aver abbandonato il proprio paese con animo di rimanere lontano e di godere permanente altrove dei benefizi di una convivenza civile diversa, dal non avervi fatto mai più ritorno, e dall'aver domandato e ottenuto la concessione di una straniere naturalità”.
3.- Si costituivano in giudizio le parti appellate chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e sostenendo che il dante causa , nato nel 1825, coniugatosi in Italia con Persona_6
a Borzonasca (GE) nel 1859 ed emigrato Controparte_2
in Argentina, sarebbe deceduto nel 1907 ancora in possesso della cittadinanza italiana, non essendosi mai naturalizzato argentino.
4.- All'esito dell'udienza del 6.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
(previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica). 5.- Questa Corte ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
6.- L'atto di appello si basa sull'unico motivo relativo allo status di cittadino italiano dell'avo degli odierni appellati e, in particolare, sull'errata applicazione da parte del Tribunale di
Genova delle norme del Codice civile italiano del 1865, anziché dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837.
Occorre, pertanto, esaminare la questione del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento, sulla quale si è espressa la giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di Corte di Appello che aveva respinto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da una discendente di un cittadino italiano, emigrato in Brasile nella seconda metà del 1800, solo perché la nonna paterna, all'atto di contrarre matrimonio, dichiarò di essere cittadina brasiliana, e ha, pertanto, evidenziato che “l'art. 11 n. 2 del codice civile del
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente
a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (v. Cass. Ordinanza n.
12894 del 11/05/2023 - Rv. 667661 - 01).
Dunque, è pacifico che con l'entrata in vigore del codice civile del 1865 in data 1/1/1866, un cittadino italiano poteva perdere la cittadinanza solo mediante un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisizione della cittadinanza straniera, indipendentemente dal fatto che l'ascendente avesse stabilito la propria residenza all'estero.
6.1- Nell'atto di appello, tuttavia, il ha insistito Parte_1
sull'erroneità dell'applicazione del codice civile del 1865, dovendosi applicare, a suo avviso, la normativa precedente, in quanto si era trasferito in Argentina prima del 1° Persona_6
gennaio 1866.
Infatti, pur non essendo conosciuta la data in cui l'avo emigrò in
Argentina, è stato accertato che si trovava in Persona_6
Argentina nel 1864, anno di nascita del figlio Persona_7
nato dal matrimonio contratto in Italia con la signora
[...]
. Controparte_2
6.2- Alla luce di ciò, considerato che il signor era Per_6
divenuto cittadino del Regno d'Italia nel 1861, essendo stato provato che lo stesso era ancora vivo in tale data, occorre verificare se, prima del 1866 (anno di entrata in vigore del
Codice del 1865), lo stesso avesse perso la cittadinanza italiana ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Nel caso di specie, trattandosi di persona nata a Bolano, in [...] il [...], il Ministero appellante ha correttamente sostenuto l'applicazione dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, il quale dispone che:
7.- Dal testo dell'articolo si individuano due ipotesi di perdita della cittadinanza: da un lato, il caso di acquisto di naturalità in un paese straniero (ipotesi che nel caso in esame non è stata sostenuta dal ), dall'altro, il caso del suddito che si Parte_1
stabilisce in un paese straniero con l'intenzione di non farvi ritorno.
L'onere di provare il cosiddetto “animo di non più ritornare” grava pacificamente sull'appellante, avendo lo stesso affermato che è “prova che certo compete al Ministero fornire” (pag. 4 note di replica) e che sarebbe possibile offrire sulla base di elementi presuntivi ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.
Ciò è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, che ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
25317 del 24/08/2022- Rv. 665761 - 01).
7.1- Questo Collegio ritiene, però, che il non sia Parte_1
riuscito a provare che l'avo emigrato fosse partito con l'intenzione di non fare ritorno nella terra natìa.
Infatti l'appellante, nelle sue note di replica, ha richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni la sentenza n. 3200/2024 del Tribunale di Genova, la quale ha valorizzato, ai fini della prova dell'animo di non ritornare, una serie di elementi presuntivi relativi alla vita dell'avo e successivi all'emigrazione.
Tuttavia, si ritiene che sia il a dover provare Parte_1
l'eventuale fattispecie interruttiva, come statuito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite testé citata.
Volendo esaminare per completezza la giurisprudenza risalente e coeva al caso in esame, la Corte d'appello di Genova si era espressa all'epoca sulla medesima questione con una sentenza del 3/1/1857 avente ad oggetto l'accertamento della qualità di suddito del Regno di Sardegna di un soggetto che era nato e vissuto in tale Regno prima di stabilirsi in Argentina, dove aveva addirittura acquistato proprietà ed esercitato un impiego pubblico presso il locale governo.
La Corte ligure in tale pronuncia aveva sottolineato che
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
7.2- Nel caso di specie, il Ministero si è limitato ad allegare, nella propria memoria di replica, che emigrò in Persona_6
Argentina in data anteriore al 1866, che in Argentina si sposò con
- circostanza contestata dagli appellati (che Controparte_2
che rilevano come il matrimonio sia stato celebrato in Italia a
Borzonasca ( GE) nel 1859) - che in Argentina nacque il suo primo figlio nel 1864, e che vi restò per tutta la vita, senza mai fare rientro in Italia, circostanza, peraltro, non provata da parte appellante.
Sul punto, la Corte di Cassazione Sez. Un. ha chiarito che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite della cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche del diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti
– per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle (pur richiamate) decisioni della Corte costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, in motivazione pag. 37).
7.3- Pertanto, non si possono considerare integrati i presupposti per ritenere che il sig. sia emigrato con animo di Persona_6
non più ritornare ai sensi dell'art. 34 del Codice civile albertino
1° comma.
Si osserva infatti che è lo stesso art. 34 del Codice civile albertino a statuire al 3° comma che “il domicilio trasportato in paese straniero qualunque ne sia la durata, non basterà da solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare”.
Nel caso che ci occupa il , su cui gravava Parte_1
l'onere della prova, non ha neppure fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, atti a dimostrare l'animo di non più ritornare in Italia.
Non si ritiene infatti sufficiente a tale scopo il fatto che il sig.
abbia trasferito il suo domicilio in un paese Persona_6
straniero, come d'altra parte escluso dallo stesso comma 3° dell'art. 34 del Codice Albertino.
Per domicilio deve intendersi il centro principale degli interessi vitali del soggetto. Pertanto anche a voler ritenere che l'Avo
abbia convissuto con la moglie in Argentina, ciò Persona_6
non può consentire di ritenere la sussistenza dell'animo di non ritornare in Italia.
Neppure dal fatto di aver avuto un figlio all'estero può inferirsi la volontà dell'avo di non fare rientro in Italia. Non è tra Per_6 l'altro in alcuno modo provato che non sia Persona_6
rientrato in Italia.
Inoltre, non risulta dimostrato che il sig. abbia Persona_6
mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica.
7.4- Appare di rilievo al riguardo la sentenza della Corte
d'appello di Torino che si è espressa sulla medesima questione con una sentenza del 24/4/1857 avente ad oggetto, come nel caso in esame, la verifica della qualità di suddito del Regno di
Sardegna di un soggetto che era nato e vissuto in tale Regno prima di stabilirsi definitivamente all'estero.
La Corte piemontese ha sottolineato che il soggetto in questione,
“nato in [...] padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del
Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
7.5- Neppure emerge dagli atti di causa che il signor Per_6
abbia acquistato la nazionalità argentina.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato dagli originari ricorrenti che non risulta iscritto nel Persona_6 Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e naturalizzati (v. doc. 2 parti appellate).
Infine, si osserva che la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto
1961, all'art. 7, paragrafi da 3 a 6, dispone:
“3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente convenzione”.
7.6- Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che le ipotesi “che contemplino casi di perdita della cittadinanza discendenti dal venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato” (a livello di legislazione nazionale) “sono ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia ( v. C Giust. 12.3.2019, Tjebbes, causa C-
221/17)” (v. Cass. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, in motivazione pag. 16).
7.7- Pertanto, è evidente che nel caso in esame sussiste un concreto rischio di apolidia dato che, secondo quanto certificato dall'autorità argentina, l'avo emigrato non è mai diventato cittadino argentino.
8.- Le allegazioni del (svolte negli scritti Parte_1
conclusionali) circa l'applicazione dell'art. 13 del Codice civile del 1865 relativo al recupero della cittadinanza italiana in caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili nel regime preunitario, sono prive di rilievo nel caso di specie, poiché alla luce delle considerazioni che precedono non è risultato provato che il signor abbia perso la sua Persona_6
qualità di suddito e/o il godimento dei diritti civili.
9.- Quanto già esposto e soprattutto il mancato assolvimento, da parte del , dell'onere probatorio sul Parte_1
medesimo incombente, porta a confermare la sentenza impugnata.
10.- L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti alla luce delle difficoltà interpretative delle questioni esaminate.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: - Rigetta l'appello proposto dal avverso Parte_1
l'ordinanza emessa in data 16/4/2024 dal Tribunale di Genova nella causa avente R.G. n. 2097/2023, che per l'effetto conferma;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 5/3/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni