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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 4063/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di acquisto per usucapione, promossa
DA
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.70, residente in Comiso C.da Comuni, rappresentata e difesa dall'Avv.
Nunzio Peligra, e nel suo studio in Comiso, Via Pace n. 21, elettivamente domiciliata, giusta mandato a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO
( ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
25.1.47, residente in [...],
[...]
, nata a [...] l'[...], residente in [...]
Favara n. 4 ( , e C.F._3 Controparte_3
( , nato a [...] il [...], e residente in C.F._4
Siracusa V.le Zecchino n. 169
CONVENUTI CONTUMACI 3
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e , chiedendo “Ritenere e
[...] Controparte_2 Controparte_3 dichiarare che la sig.ra , come sopra generalizzata, per Parte_1 effetto del possesso ultraventennale continuato e pacifico, animo domini, ha acquistato la proprietà di quell'immobile sito in Comiso C.da Comuni, distinto in catasto al fgl 31 part.lla 285. Per l'effetto ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari l'annotazione della emananda sentenza ed emettere ogni altro provvedimento inerente e consequenziale.
Con le spese in caso di opposizione”.
I convenuti, sebbene regolarmente citati, non si costituivano in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, affinchè possa configurarsi l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione ventennale di un immobile altrui si richiede un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Deve trattarsi altresì di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
L'usucapione risponde all'esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo, e richiede un elemento oggettivo, consistente nella disponibilità della cosa, anche solo potenziale, e un elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cosiddetto "animus possidendi"). L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può portare all'usucapione), e perché esso sia configurabile si richiede 4
l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
L'elemento psicologico del possesso, utile per l'usucapione ordinaria, consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 del c.c. Pertanto ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Tribunale Napoli sez. IX, 15/07/2021, n.6538).
Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, n.19568).
Il soggetto che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene per usucapione deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del 'corpus' ma anche dell”animus' (cfr. Tribunale Perugia sez. II, 06/05/2021, n.708; Tribunale Rieti sez. I, 08/03/2021, n.145).
La prova per testimoni, laddove idonea e conducente ai fini di causa, costituisce un valido elemento per potere dichiarare la sussistenza del diritto ad usucapire in capo al richiedente. La testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il 5
possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr. Corte appello Reggio Calabria sez. I, 08/02/2021, n.69; Tribunale Vibo Valentia sez. I, 21/01/2021, n.55).
Nella specie, occorre innanzitutto precisare che i convenuti non sono comparsi all'udienza del giorno 18 luglio 2024 per rendere l'interrogatorio formale loro deferito, senza addurre alcun giustificato motivo, per cui dalla loro condotta è possibile trarre degli argomenti di prova ex art. 232 c.p.c. ai fini della configurabilità dell'invocata usucapione in favore di parte attrice.
Tali elementi probatori sono ulteriormente corroborati dalle risultanze della prova testimoniale assunta alla stessa udienza.
In particolare, i due testi sentiti nel corso del giudizio de quo sono stati concordi nel riferire in merito all'esercizio in maniera continuata, pacifica, pubblica e ininterrotta da parte dell'attrice di un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà sul terreno sito in Comiso, in C.da Comuni, da oltre vent'anni.
Il teste ha dichiarato che l'attrice possiede il terreno in Testimone_1 questione, ubicato sulla sinistra, entrando nella proprietà della , Parte_1 da circa 22 o 23 anni, e che per lo stesso arco temporale è stato lui stesso, su incarico dell'attrice, a provvedere alla regolare coltivazione, periodica aratura e pulizia del frustolo.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste , il Testimone_2 quale ha raccontato di essere al corrente di tale situazione, esistente da più di vent'anni, in quanto figlio del compagno dell'attrice, e quindi di ben conoscere il terreno de quo, situato a sinistra, entrando nella proprietà della
; lo stesso ha altresì dichiarato di aver visto periodicamente degli Parte_1 operai specializzati che si occupavano della gestione e coltivazione del frustolo di terra in contestazione.
Alla luce delle considerazioni suespresse deve intendersi raggiunta la prova dell'intervenuta usucapione ventennale del terreno in oggetto in favore dell'attrice, per cui la relativa domanda andrà accolta. 6
Nulla va disposto sulle spese di lite, stante il tenore della presente decisione e la condotta processuale assunta dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa nella contumacia dei convenuti , e CP_1 Controparte_2
Controparte_3
In accoglimento della domanda dell'attrice, Parte_1
Dichiara l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. in capo alla stessa del terreno sito in Comiso, in C.da Comuni, distinto in catasto al fgl. 31 part.lla 285.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 14 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo 7