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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VACCA STEFANO C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VACCA STEFANO CodiceFiscale_2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione, nella quale hanno esposto:
“- le parti si sono separate consensualmente con separazione omologata dall'intestato Tribunale con provvedimento in data 13/7/2004;
- che in sede di separazione era stato stabilito che il avrebbe dovuto versare per il Pt_1
mantenimento la somma di euro 600,00 senza precisare che tale somma andava ripartita tra la
Per_ e il figlio allora minorenne;
CP_1
Per_
- che attualmente il figlio è maggiorenne e economicamente autosufficiente come risulta dal CU
che si allega,
-le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni di cui alla separazione nel senso che la somma di euro 600,00 mensili viene versata dal Pregio esclusivamente per il mantenimento della CP_1
Tutto ciò premesso, i sottoscritti chiedono
che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, il Giudice Relatore il quale, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio accolga le seguenti
conclusioni
1) Il Pregio verserà la somma mensile di euro 600,00 ad esclusivo mantenimento della CP_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Restano fermi tutti gli altri accordi così come elencati nel verbale di comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale”. Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con provvedimento di omologa n. Cron. 23215 del Tribunale di Cagliari del
15.07.2004 nel procedimento R.A.C. 5593/04,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2.7.2024.
Si comunichi.
Il Presidente
Giorgio Latti