Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 25/03/2025, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03890/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3890 del 2020, proposto da -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Dino Quaglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
E Ministero Infrastrutture e Trasporti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
1) DECRETO MINISTERIALE UFFGAB -OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a firma del suo Ministro in carica, con cui è stato rigettato ricorso gerarchico;
2) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. -OMISSIS-del 18.03.2019 emessa dal Direttore p.t. del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità - P.O. Servizio Discipline Speciali del Traffico - Ufficio Regolazione del Traffico Municipi 1-2 e Aree Tariffate e Sicurezza Stradale con cui ha modificato la disciplina del traffico;
3) PROVVEDIMENTO DI RIGETTO da parte del 7° Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale prot.-OMISSIS- comunicato in data 30.05.20194), avverso istanza di annullamento in autotutela della D.D. n.244 del 18.03.2019 e proposta di progetto di modifica della disciplina;
4) REGOLAMENTO VIARIO di Roma Capitale, approvato con Delibera A.C. n.21 del 16.04.2015; nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, seppur non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento.
La questione riguarda in particolare la determinazione dirigenziale n. 244/2019 avente ad oggetto: " Disciplina di traffico - istituzione del divieto di fermata " in via Trionfale (tra viale Platone e via Plotino).
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile chiedendo il respingimento del ricorso.
3. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione, con l’avvertimento della possibile sussistenza, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione.
4. Il ricorso è fondato solo nei limitati termini di cui appresso.
5. Occorre premettere che il ricorso è proposto anzitutto per l’annullamento del DECRETO MINISTERIALE UFFGAB REG_DECRETI Prot. -OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a firma del suo Ministro in carica, con cui è stato comunicato, in data 17.01.2020 a mezzo pec, il rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla Sig.ra RI CA e altri, avverso Roma Capitale per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-del 18.03.2019 emessa dal Direttore p.t. del Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità - P.O. Servizio Discipline Speciali del Traffico - Ufficio Regolazione del Traffico Municipi 1-2 e Aree Tariffate e Sicurezza Stradale, in ragione e considerato che: 1- l’impugnativa non è rivolta a confutare atti relativi alla materiale collocazione della segnaletica stradale, così come previsto dall’art.37 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dall’art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada; 2- la disciplina della circolazione stradale in Via Trionfale (Viale Platone - Via Plotino) si estrinseca in una specifica attività organizzativa con la quale l’ente locale intende operare scelte di natura programmatica, che attengono alla sfera ampiamente discrezionale dell’Amministrazione locale, sottratta al sindacato del Ministero, qualora non palesemente viziata da illegittimità o irrazionalità; 3- che nel ricorso collettivo de quo la posizione di ciascuno dei ricorrenti non è identica, in quanto le residenze non sono coincidenti.
Viene altresì impugnata la precedente DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. -OMISSIS-del 18.03.2019 emessa dal Direttore p.t. del Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità - P.O. Servizio Discipline Speciali del Traffico - Ufficio Regolazione del Traffico Municipi 1-2 e Aree Tariffate e Scurezza Stradale 3, non notificata, constatata in ragione della modifica della segnaletica del tratto stradale effettuata in data 04.04.2019, e nota a seguito di istanza di accesso agli atti presentata in data 09.04.2019 al competente Municipio a mezzo pec, conclusosi in data 17.05.2019 mediante consegna di copia di parte degli atti di istruttoria e della D.D. oggetto di impugnazione, con cui veniva determinata : “ Via Trionfale (viale Platone - via Plotino): l'abolizione su ambo i lati della strada delle discipline di traffico inerenti la sosta nel tratto compreso tra via Platone ed il civico numero 176 B; in loro vece l'istituzione del divieto di fermata. Il tutto come da planimetrie allegate che formano parte integrante del presente provvedimento. La Determinazione Dirigenziale del traffico n.1661/2008 è modificata per la parte inerente il presente provvedimento. Le discipline di traffico incompatibili con il presente provvedimento sono abolite. L'attuazione delle discipline di traffico inerenti la sosta di cui al presente provvedimento è demandata al A.T.A.C. SpA. Il Comando del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale è incaricato del servizio di vigilanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche ”.
Inoltre è impugnato il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO da parte del 7° Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale prot.-OMISSIS- comunicato in data 30.05.2019, della istanza di annullamento in autotutela della già menzionata D.D. n. 244 del 18.03.2019 e proposta di progetto di modifica della disciplina della segnaletica sul tratto di strada interessato dalla medesima D.D., acquisita in protocollo dal Dipartimento in questione in data 22.05.2019 al n. prot. QG/2019/19864.
Per completezza si rileva infine che è oggetto di contestazione anche il REGOLAMENTO VIARIO, approvato con Delibera A.C. n.21 del 16.04.2015, noto a seguito dell’esito di istanza di accesso agli atti.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso gerarchico presentato e sopra ricordato vada configurato alla stregua di ricorso gerarchico improprio, in quanto, tra l’altro, ha un ambito ben preciso, ossia la posizione dei cartelli stradali, non la disciplina della viabilità (la norma ora abrogata prevedeva “ Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito .”).
Per quanto sopra il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile, come rappresentato in udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto il termine di impugnazione degli atti in realtà decorreva quantomeno dal maggio 2019 all’esito dell’accesso agli atti di cui fa menzione la parte ricorrente, ed al momento della notifica del presente ricorso tale termine era abbondantemente spirato, considerando che il predetto ricorso gerarchico, in quanto improprio, non interrompeva il termine di impugnazione.
Tuttavia, anche in omaggio ai principi sostanzialistici che in Consiglio di Stato appaiono attualmente in sopravvento, occorre riconoscere l’errore scusabile, come specificamente domandato dallo stesso ricorrente.
Sul punto vale notare che il Ministero ha deciso il ricorso gerarchico indicando nel dispositivo “respinto” ed indicando i termini e l’autorità presso cui proporre ricorso (che identifica nel TAR LAZIO); inoltre, nella D.D. del 2019 del Comune di Roma che istituiva il divieto di fermata, ai fini della impugnazione, viene indicato che “ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art.37 co.3 del D Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ”; la norma che prevedeva il predetto gravame è stata abrogata qualche tempo dopo la proposizione del ricorso.
Sulla scorta di quanto sopra, la non lineare rappresentazione dei rimedi giurisdizionali a cittadini che non hanno la qualifica di operatori professionali induce a ritenere che sussistano i presupposti per concedere l’errore scusabile, come del resto sostanzialmente richiesto dalla parte ricorrente.
7. Nel merito occorre notare che è infondato il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la decisione del Ministero sul ricorso gerarchico proposto, in quanto appropriatamente il Ministero fa notare che la sua competenza afferisce soltanto alla materiale corretta collocazione della segnaletica stradale, questione che non era quella censurata dai ricorrenti.
8. E’ fondato invece il secondo “motivo”, attinente al carattere decettivo della indicazione della competenza ministeriale nei provvedimenti municipali impugnati, come meglio precisato sopra.
Difatti, da un lato, la competenza ministeriale è relativa solo alla segnaletica stradale, dall’altro lato doveva essere segnalato che il giudice competente per il ricorso era il giudice amministrativo.
9. Il terzo “motivo”, afferente alla legittimità del ricorso collettivo nel caso che occupa, è altresì fondato, in quanto, pur sussistendo in Consiglio di Stato orientamenti non del tutto convergenti in ordine ai presupposti di ammissibilità dell’azione collettiva (in senso rigoroso si veda Cons. Stato sez. VI, 28 febbraio 2024, n. 1934 e sez. III, 7 aprile 2023, n. 3585, in senso meno restrittivo si veda Cons. Stato, sez. VII, 20 dicembre 2024, n. 10296), nel caso di specie non si ravvisano conflitti di interesse tra i componenti della parte ricorrente e gli stessi non risultano in concorrenza nemmeno potenziale per uno stesso bene della vita inscindibile o potenzialmente inscindibile, né gli atti impugnati appaiono disomogenei sotto il profilo formale o sostanziale.
10. Gli altri motivi di ricorso (quarto, quinto, sesto e settimo) possono essere esaminati congiuntamente vista la loro correlazione.
Occorre però anzitutto precisare che la DD n. 244/2019 è superata dal provvedimento di diniego del 30.05.3019, nel quale, a seguito di ulteriore istruttoria e motivazione, si respinge la richiesta di autotutela presentata dai ricorrenti.
Il provvedimento di diniego dell’autotutela è censurato precipuamente nel sesto e nel settimo motivo di ricorso. Il sesto è rubricato “ Eccesso di potere – Difetto di istruttoria - Carenza dei presupposti – Travisamento dei fatti - Omesso atto di ufficio – Pericolo di danno alla incolumità delle persone residenti, dimoranti o ivi domiciliati per esercizio di attività o professione - Disparità di trattamento - Arbitrarietà del procedimento - Violazione del legittimo affidamento – Violazione del principio di ragionevolezza – Manifesta ingiustizia della D.D. n.244/2019 a firma del Direttore in carica del Dipartimento 7 Mobilità e Trasporti di Roma Capitale – Manifesta ingiustizia del provvedimento di diniego del 30.05.2019 a firma del Direttore in carica del Dipartimento 7 Mobilità e Trasporti di Roma Capitale – Manifesta ingiustizia del Decreto del M.I.T. prot. n.5 del 09.01.2020 .”.
Il settimo motivo è invece sostanzialmente ripetitivo dei precedenti.
A tale riguardo ritiene il Collegio che l’ampia discrezionalità che regola la materia e la circostanza, incontestata, che nel quinquennio tra il 2013 e il 2018 si erano verificati 18 incidenti, di cui 8 contro macchine in sosta e tra scontri frontali o laterali, da cui deriva indiscutibilmente la “grave criticità” del tratto di strada evidenziata nella D.D. n.244/2019, giustifica la decisione dell’Amministrazione di intervenire.
Pertanto vanno respinti i motivi quarto, quinto e, parzialmente, anche sesto e settimo nelle parti in cui contestano in toto l’intervento del Comune.
Le modalità dell’intervento della parte resistente invece non sono convincenti.
11. Pur sussistendo, come detto, ampia discrezionalità del Comune in ordine alla configurazione della disciplina della sosta e della viabilità, le segnalazioni dei ricorrenti specificavano puntualmente le aporie del provvedimento, ed appare, allo stato, in assenza di ulteriore istruttoria e motivazione, non ottimale passare dalla sosta ambo i lati al divieto di sosta su entrambi i lati, con eliminazione anche dei posti auto al servizio delle categorie svantaggiate, per i pur seri motivi di cui si è detto.
Ed in effetti il menzionato provvedimento di autotutela afferma che “ questo ufficio effettuerà a breve un sopralluogo congiunto con personale della Polizia Roma Capitale competente per territorio e ATAC Sosta e Parcheggi al fine di verificare la fattibilità delle proposte relative alle discipline di sosta e la possibilità di attuare migliorie alle discipline di traffico vigenti nel tratto stradale in oggetto ”.
Tale parte del provvedimento è illegittima.
L’Amministrazione avrebbe infatti dovuto (quantomeno) procedere a predisporre una specifica tempistica operativa per appurare la possibilità di bilanciare gli interessi della viabilità con quelli dei residenti, sotto il profilo della verifica ulteriore della possibilità di consentire la sosta su un solo lato e/o della possibilità di concedere posti auto riservati, opportunamente distribuiti in modo tale da non essere pericolosi per il traffico, per persone diversamente abili o invalide.
12. Il ricorso va dunque accolto nella parte in cui censura la predetta frazione della decisione con la quale, da un lato, si riconosce la possibilità di ulteriori miglioramenti della disciplina della sosta in rapporto alla viabilità, ma, dall’altro lato, non prevede una tempistica coerente per effettuare la relativa istruttoria e giungere alle decisioni conseguenti.
13. E’ bene precisare che dall’accoglimento dei motivi sesto e settimo, nella sola parte di cui si è appena detto, non deriva l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui essi disciplinano la sosta vietando la stessa in entrambi i lati della carreggiata, ma soltanto l’obbligo dell’Amministrazione di procedere tempestivamente negli intendimenti dalla stessa evidenziati proprio nel provvedimento di diniego di autotutela, al fine di giungere a ulteriori miglioramenti della regolamentazione viaria.
14. Le spese vanno compensate considerando la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai soli ed esclusivi fini e termini indicati in narrativa.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e dei luoghi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
RInna Scali, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.