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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/09/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1459/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1459/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ELEONORA FERRARA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 6.5.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 separato chiedendo la modifica delle condizioni di separazione contenute nel decreto Controparte_1 di omologa del 26.6.2018, formulando nello specifico le seguenti conclusioni:
“- disporre l'affidamento esclusivo del minore (c.f. alla madre, alla Per_1 C.F._3 quale devono altresì essere riservate le decisioni di maggiore interesse anche quelle di natura straordinarie e di maggior rilevanza per il figlio con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di interventi chirurgici o la sottoposizione a cure particolari), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, decisioni che saranno in ogni caso assunte tenendo principalmente conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
- adottare i provvedimenti più confacenti all'interesse del minore con riguardo alla modalità di visita del padre;
- con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduceva in fatto quanto segue:
- Il anche dopo la separazione, ha continuato a disinteressarsi delle necessità affettive dei figli, CP_1 sottraendosi ai fondamentali compiti di cura, assistenza ed educazione, e non si è fatto carico di seguire gli stessi nei percorsi scolastici e sportivi e nelle cure mediche;
- nel corso del tempo la frequentazione si è diradata sempre di più sino alla completa interruzione nell'anno 2020. Nello specifico non ha più tenuto con sé i figli ed , ad oggi Per_2 Per_3 maggiorenni, dal novembre 2019 ed il figlio (sedicenne) dal marzo 2020; Per_1
- in seguito al suo trasferimento in Germania per motivi di lavoro nel giugno 2020, sebbene abbia mantenuto la sua residenza in Pescara alla Via Cigno n. 25, è divenuto irreperibile;
- si è reso inadempiente anche sotto il profilo economico, non versando regolarmente né l'assegno di mantenimento né le spese straordinarie, tanto che la ricorrente in data 25.11.2019 depositava il ricorso ex art. 156, comma 6, c.c., per ottenere l'ordine di pagamento diretto delle somme da parte del datore di lavoro del coniuge, instaurando davanti all'intestato Tribunale il procedimento n. 2531/2019 R.G.V.G., conclusosi con provvedimento di accoglimento del 23.01.2020 (docc. 6 e 7); tuttavia, nei mesi successivi, seguivano le dimissioni del a causa del trasferimento in Germania e di seguito il CP_1
pagina 2 di 4 convenuto ometteva di versare il contributo al mantenimento dovuto, malgrado le querele e le diffide di pagamento indicate in ricorso.
Ed ha quindi sostenuto la necessità di instaurare il presente procedimento al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore . Per_1
Il convenuto è rimasto contumace.
All'esito della prima udienza è stato disposto in via temporanea ed urgente ex art. 473 bis 22 comma 1
c.p.c. l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con Persona_4 Parte_1 facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggior interesse per il figlio.
La causa, dunque, è stata rimessa al collegio per la decisione.
……………
La domanda formulata dalla resistente di affidamento esclusivo del figlio minore è meritevole Per_1 di accoglimento per quanto segue.
Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2,30 e 31).
La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore.
Nel caso di specie deve essere, dunque, confermato l'affidamento esclusivo del minore Persona_4 alla madre così come disposto in via temporanea ed urgente all'udienza Parte_1 dell'11.9.2025, essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente.
pagina 3 di 4 Difatti, dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il non ha provveduto al sostentamento del CP_1 figlio sotto il profilo economico e tantomeno sotto il profilo morale, essendosi allontanato dalla vita del figlio sin dal marzo 2020 ed avendo versato il contributo al mantenimento in favore del figlio in Per_1 modo discontinuo, omettendo definitivamente di versarlo dal febbraio 2025. Ed il convenuto, restando contumace, ha omesso di fornire la prova positiva del pagamento di quanto dovuto per il mantenimento del figlio e di una cura dei rapporti con il medesimo.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, nulla può essere previsto in tal senso, attesa l'irreperibilità del presumibilmente trasferitosi in Germania. CP_1
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti, non essendo ipotizzabile la soccombenza del convenuto, che non si è opposto ad alcuna delle domande, essendo rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) modifica le condizioni di separazione dei coniugi di cui al decreto di omologa datato 26.6.2018, disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_4 Parte_1
, con facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggior interesse per il
[...] figlio;
2) nulla dispone in ordine al diritto di visita;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Pescara 17 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1459/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ELEONORA FERRARA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 6.5.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 separato chiedendo la modifica delle condizioni di separazione contenute nel decreto Controparte_1 di omologa del 26.6.2018, formulando nello specifico le seguenti conclusioni:
“- disporre l'affidamento esclusivo del minore (c.f. alla madre, alla Per_1 C.F._3 quale devono altresì essere riservate le decisioni di maggiore interesse anche quelle di natura straordinarie e di maggior rilevanza per il figlio con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di interventi chirurgici o la sottoposizione a cure particolari), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, decisioni che saranno in ogni caso assunte tenendo principalmente conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
- adottare i provvedimenti più confacenti all'interesse del minore con riguardo alla modalità di visita del padre;
- con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduceva in fatto quanto segue:
- Il anche dopo la separazione, ha continuato a disinteressarsi delle necessità affettive dei figli, CP_1 sottraendosi ai fondamentali compiti di cura, assistenza ed educazione, e non si è fatto carico di seguire gli stessi nei percorsi scolastici e sportivi e nelle cure mediche;
- nel corso del tempo la frequentazione si è diradata sempre di più sino alla completa interruzione nell'anno 2020. Nello specifico non ha più tenuto con sé i figli ed , ad oggi Per_2 Per_3 maggiorenni, dal novembre 2019 ed il figlio (sedicenne) dal marzo 2020; Per_1
- in seguito al suo trasferimento in Germania per motivi di lavoro nel giugno 2020, sebbene abbia mantenuto la sua residenza in Pescara alla Via Cigno n. 25, è divenuto irreperibile;
- si è reso inadempiente anche sotto il profilo economico, non versando regolarmente né l'assegno di mantenimento né le spese straordinarie, tanto che la ricorrente in data 25.11.2019 depositava il ricorso ex art. 156, comma 6, c.c., per ottenere l'ordine di pagamento diretto delle somme da parte del datore di lavoro del coniuge, instaurando davanti all'intestato Tribunale il procedimento n. 2531/2019 R.G.V.G., conclusosi con provvedimento di accoglimento del 23.01.2020 (docc. 6 e 7); tuttavia, nei mesi successivi, seguivano le dimissioni del a causa del trasferimento in Germania e di seguito il CP_1
pagina 2 di 4 convenuto ometteva di versare il contributo al mantenimento dovuto, malgrado le querele e le diffide di pagamento indicate in ricorso.
Ed ha quindi sostenuto la necessità di instaurare il presente procedimento al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore . Per_1
Il convenuto è rimasto contumace.
All'esito della prima udienza è stato disposto in via temporanea ed urgente ex art. 473 bis 22 comma 1
c.p.c. l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con Persona_4 Parte_1 facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggior interesse per il figlio.
La causa, dunque, è stata rimessa al collegio per la decisione.
……………
La domanda formulata dalla resistente di affidamento esclusivo del figlio minore è meritevole Per_1 di accoglimento per quanto segue.
Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2,30 e 31).
La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore.
Nel caso di specie deve essere, dunque, confermato l'affidamento esclusivo del minore Persona_4 alla madre così come disposto in via temporanea ed urgente all'udienza Parte_1 dell'11.9.2025, essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente.
pagina 3 di 4 Difatti, dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il non ha provveduto al sostentamento del CP_1 figlio sotto il profilo economico e tantomeno sotto il profilo morale, essendosi allontanato dalla vita del figlio sin dal marzo 2020 ed avendo versato il contributo al mantenimento in favore del figlio in Per_1 modo discontinuo, omettendo definitivamente di versarlo dal febbraio 2025. Ed il convenuto, restando contumace, ha omesso di fornire la prova positiva del pagamento di quanto dovuto per il mantenimento del figlio e di una cura dei rapporti con il medesimo.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, nulla può essere previsto in tal senso, attesa l'irreperibilità del presumibilmente trasferitosi in Germania. CP_1
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti, non essendo ipotizzabile la soccombenza del convenuto, che non si è opposto ad alcuna delle domande, essendo rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) modifica le condizioni di separazione dei coniugi di cui al decreto di omologa datato 26.6.2018, disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_4 Parte_1
, con facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggior interesse per il
[...] figlio;
2) nulla dispone in ordine al diritto di visita;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Pescara 17 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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