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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 916/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Federica Ferretti, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dall'avv. SIMONE
CALZOLAI, con l'avv. BESSI SERENA;
considerato che
il ricorrente allega di aver effettuato la propria attività professionale in favore della persona fisica Persona_1
che il ricorrente non ha precisato i passaggi del contratto preliminare di compravendita da cui emergerebbe che il predetto nel contratto di compravendita, agisse come imprenditore;
Per_1
che ciò non può essere desunto dal fatto che sia comproprietaria Controparte_1
dell'immobile oggetto del contratto di compravendita, stante la diversità di soggetti giuridici;
che la traduzione in lingua inglese del contratto, stante la nazionalità craota del soggetto di indicato come acquirente, non permette escludere la natura di consumatore di Persona_1
che l'impresa individuale di quest'ultima risulta essere stata cancellata nel 2015; considerato il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, già menzionato nel decreto del 27/05/2025; ritenuto pertanto che il ricorrente non abbia fornito adeguata prova della natura di imprenditore di e, dunque, della competenza del Tribunale di Prato;
Persona_1 visto l'art. 640, c. 1 c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Prato, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferretti
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Federica Ferretti, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dall'avv. SIMONE
CALZOLAI, con l'avv. BESSI SERENA;
considerato che
il ricorrente allega di aver effettuato la propria attività professionale in favore della persona fisica Persona_1
che il ricorrente non ha precisato i passaggi del contratto preliminare di compravendita da cui emergerebbe che il predetto nel contratto di compravendita, agisse come imprenditore;
Per_1
che ciò non può essere desunto dal fatto che sia comproprietaria Controparte_1
dell'immobile oggetto del contratto di compravendita, stante la diversità di soggetti giuridici;
che la traduzione in lingua inglese del contratto, stante la nazionalità craota del soggetto di indicato come acquirente, non permette escludere la natura di consumatore di Persona_1
che l'impresa individuale di quest'ultima risulta essere stata cancellata nel 2015; considerato il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, già menzionato nel decreto del 27/05/2025; ritenuto pertanto che il ricorrente non abbia fornito adeguata prova della natura di imprenditore di e, dunque, della competenza del Tribunale di Prato;
Persona_1 visto l'art. 640, c. 1 c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Prato, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferretti