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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. FR SI, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 3366/2017 R.G., vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Dino D'ORSI e Gerardo FRATTOLILLO ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Battipaglia (SA) alla Via PIAVE n° 17 in virtù di procura rilasciata in calce alla citazione;
attore-convenuto in riconvenzionale
E
C.F. , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Salvatore MARTELLO e dall'Avv. Marco STANZIONE, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Salerno alla via Gen. A. Diaz n. 35;
convenuto-attore in riconvenzionale
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 19.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio esponendo: CP_1
• che in data 06/07/1985 aveva contratto matrimonio con la convenuta;
• che nell'ambito del giudizio avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi, iscritto al n° 10560/2007 r.g., il Presidente del Tribunale
di Salerno aveva autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 15/11/2008 cui seguiva, in data 22/06/2010, sentenza non definitiva di separazione giudiziale;
• che, con successiva sentenza di divorzio n° 1237/2016, emessa in data
16/03/2016 all'esito del procedimento r.g.n. 8645/2015, il Tribunale
dava atto dell'intesa raggiunta tra gli ex coniugi e della volontà
attributiva delle parti stesse;
• che, effettivamente, i coniugi avevano raggiunto un accordo di divisione parziale, con esclusione tuttavia degli investimenti
(obbligazioni BNL per € 90.000,00 e Buoni fruttiferi postali), dei frutti dei beni propri ex art. 177b, dei proventi di attività separata ex art.177c e dei risparmi, non contemplati nel predetto accordo.
1.2. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la comproprietà per ½
delle obbligazioni BNL aventi valore € 90.000,00, nonchè la comproprietà per ½ dei monointestati alla sola sig.ra CP_2 CP_1
e la comproprietà per ¼ di quelli cointestati alla sig.ra
[...] CP_1
ed al di lei padre in quanto facenti parte della
[...] Persona_1
comunione legale tra coniugi, sciolta a seguito della separazione personale, oltre al 50% di tutte le altre attività finanziarie ancora presenti al momento dello scioglimento della comunione (15/11/2008); con condanna al rimborso, oltre interessi dalla data discioglimento della
2 comunione stessa;
il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa, oltre IVA e CPA come per legge e clausola di attribuzione ai difensori antistatari.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per indeterminatezza.
2.1. Nel merito contestava la fondatezza e l'ammissibilità dell'avversa domanda. Deduceva la natura personale delle provviste rivendicate dalla controparte, mai entrate in regime di comunione, e la preclusione derivante dall'intervenuto accordo transattivo, atteso che l'intento delle parti era stato quello di definire un riassetto complessivo e definitivo del patrimonio della famiglia.
2.2. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di
[...]
al pagamento delle somme di euro 170.000,00 e di euro Parte_1
45.000,00, dallo stesso ancora dovute per mutuo, conti, acquisto titoli,
investimenti, da restituire all'ex coniuge pro-quota all'esito dello scioglimento della comunione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai procuratori per averne fatto anticipo, nonché
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
3. Espletata la mediazione, acquisita documentazione prodotta dalle parti,
assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato in servizio a far data dal
22.01.2024, all'esito all'udienza del 19.06.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 1. L'eccezione preliminare di nullità della citazione è infondata e va disattesa in quanto l'attore ha indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, sì da aver consentito alla controparte di approntare adeguata difesa.
2. Nel merito, sia la domanda proposta da che quella Parte_1
riconvenzionale spiegata da sono infondate e vanno CP_1
rigettate.
3. E' pacifico che le odierne parti, ex coniugi, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, in sede di divorzio, abbiano inteso definire consensualmente gli aspetti economici della crisi coniugale (cft. allegato n. 5 alla citazione).
3.1. Sul punto, in termini generali, vale evidenziare che con tali accordi gli ex coniugi intendono regolamentare l'assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici.
3.2. Nello specifico, si rimanda preliminarmente al tenore della sentenza di divorzio ove si dà atto che “i coniugi hanno raggiunto un accordo
inerente i loro rapporti economici, le condizioni dell'esercizio comune
della responsabilità genitoriale…ed il mantenimento della prole”, così
evidenziandosi l'assetto complessivo dell'intesa, avente ad oggetto tutti gli aspetti patrimoniali e personali della vicenda.
La risoluzione consensuale “di ogni controversia sui provvedimenti da
assumere” è del resto uno dei motivi che il Collegio pone a fondamento della compensazione delle spese di lite.
3.3. In secondo luogo, dalla lettura – necessariamente complessiva –
dell'accordo trasfuso nella predetta sentenza di divorzio, emerge l'effettivo intento voluto dalle parti, che è quello della sistemazione
4 definitiva delle “pendenze” che il loro periodo di vita comune aveva determinato.
Nel corpo dell'accordo le parti, dopo aver fatto riferimento ai beni immobili ed alle altre attività patrimoniali ricadenti in comunione legale e nella comunione de residuo, specificano di voler compiere “un riassetto
patrimoniale della famiglia”.
Particolarmente significativo è, altresì, il passaggio nel quale gli ex coniugi, dopo aver effettuato reciproche concessioni, rinunciano a future azioni nei confronti della controparte, così confermando di voler dirimere in modo definitivo ogni potenziale questione di tipo patrimoniale.
Si riporta stralcio dell'accordo divorzile: “La sig.ra CP_1
rinuncia a far valere ogni qualsivoglia diritto sulle quote societarie della
SINCOLOR S.r.l. intestate al sig. e ricadenti in Parte_1
comunione de residuo, talché il predetto sig. Parte_1
resterà esclusivo proprietario delle quote dallo stesso detenute. Parimenti
il sig. rinuncia ad ogni azione, ivi comprese azioni Parte_1
risarcitorie, nei confronti della sig.ra per qualsiasi CP_1
ragione, presente o futura, prevedibile ed imprevedibile, conseguente al
giudizio di separazione pendente tra le parti ed all'eventuale pronuncia
di addebito e/o alla divisione dei beni così come concordata con la
sottoscrizione della presente scrittura privata.”
3.4. Non deve poi sorprendere – per evidenti ragioni di certezza e di precisione nell'individuazione – che le parti si siano maggiormente soffermate sulla divisione dei beni immobili, dovendosi dare all'accordo
– come già evidenziato - una valutazione unitaria e complessiva.
5 3.5. Non da ultimo, può ritenersi che – in difetto di espressa previsione contraria – la divisione e lo scioglimento della comunione sia state universali, ovvero abbiano avuto ad oggetto tutti i beni e tutti i diritti che la costituivano.
4. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Tenuto conto della soccombenza reciproca e della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, si ritiene la sussistenza di giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
FR SI, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g. n.
3366/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 2.12.2025
Il giudice
FR SI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. FR SI, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 3366/2017 R.G., vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Dino D'ORSI e Gerardo FRATTOLILLO ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Battipaglia (SA) alla Via PIAVE n° 17 in virtù di procura rilasciata in calce alla citazione;
attore-convenuto in riconvenzionale
E
C.F. , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Salvatore MARTELLO e dall'Avv. Marco STANZIONE, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Salerno alla via Gen. A. Diaz n. 35;
convenuto-attore in riconvenzionale
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 19.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio esponendo: CP_1
• che in data 06/07/1985 aveva contratto matrimonio con la convenuta;
• che nell'ambito del giudizio avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi, iscritto al n° 10560/2007 r.g., il Presidente del Tribunale
di Salerno aveva autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 15/11/2008 cui seguiva, in data 22/06/2010, sentenza non definitiva di separazione giudiziale;
• che, con successiva sentenza di divorzio n° 1237/2016, emessa in data
16/03/2016 all'esito del procedimento r.g.n. 8645/2015, il Tribunale
dava atto dell'intesa raggiunta tra gli ex coniugi e della volontà
attributiva delle parti stesse;
• che, effettivamente, i coniugi avevano raggiunto un accordo di divisione parziale, con esclusione tuttavia degli investimenti
(obbligazioni BNL per € 90.000,00 e Buoni fruttiferi postali), dei frutti dei beni propri ex art. 177b, dei proventi di attività separata ex art.177c e dei risparmi, non contemplati nel predetto accordo.
1.2. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la comproprietà per ½
delle obbligazioni BNL aventi valore € 90.000,00, nonchè la comproprietà per ½ dei monointestati alla sola sig.ra CP_2 CP_1
e la comproprietà per ¼ di quelli cointestati alla sig.ra
[...] CP_1
ed al di lei padre in quanto facenti parte della
[...] Persona_1
comunione legale tra coniugi, sciolta a seguito della separazione personale, oltre al 50% di tutte le altre attività finanziarie ancora presenti al momento dello scioglimento della comunione (15/11/2008); con condanna al rimborso, oltre interessi dalla data discioglimento della
2 comunione stessa;
il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa, oltre IVA e CPA come per legge e clausola di attribuzione ai difensori antistatari.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per indeterminatezza.
2.1. Nel merito contestava la fondatezza e l'ammissibilità dell'avversa domanda. Deduceva la natura personale delle provviste rivendicate dalla controparte, mai entrate in regime di comunione, e la preclusione derivante dall'intervenuto accordo transattivo, atteso che l'intento delle parti era stato quello di definire un riassetto complessivo e definitivo del patrimonio della famiglia.
2.2. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di
[...]
al pagamento delle somme di euro 170.000,00 e di euro Parte_1
45.000,00, dallo stesso ancora dovute per mutuo, conti, acquisto titoli,
investimenti, da restituire all'ex coniuge pro-quota all'esito dello scioglimento della comunione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai procuratori per averne fatto anticipo, nonché
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
3. Espletata la mediazione, acquisita documentazione prodotta dalle parti,
assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato in servizio a far data dal
22.01.2024, all'esito all'udienza del 19.06.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 1. L'eccezione preliminare di nullità della citazione è infondata e va disattesa in quanto l'attore ha indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, sì da aver consentito alla controparte di approntare adeguata difesa.
2. Nel merito, sia la domanda proposta da che quella Parte_1
riconvenzionale spiegata da sono infondate e vanno CP_1
rigettate.
3. E' pacifico che le odierne parti, ex coniugi, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, in sede di divorzio, abbiano inteso definire consensualmente gli aspetti economici della crisi coniugale (cft. allegato n. 5 alla citazione).
3.1. Sul punto, in termini generali, vale evidenziare che con tali accordi gli ex coniugi intendono regolamentare l'assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici.
3.2. Nello specifico, si rimanda preliminarmente al tenore della sentenza di divorzio ove si dà atto che “i coniugi hanno raggiunto un accordo
inerente i loro rapporti economici, le condizioni dell'esercizio comune
della responsabilità genitoriale…ed il mantenimento della prole”, così
evidenziandosi l'assetto complessivo dell'intesa, avente ad oggetto tutti gli aspetti patrimoniali e personali della vicenda.
La risoluzione consensuale “di ogni controversia sui provvedimenti da
assumere” è del resto uno dei motivi che il Collegio pone a fondamento della compensazione delle spese di lite.
3.3. In secondo luogo, dalla lettura – necessariamente complessiva –
dell'accordo trasfuso nella predetta sentenza di divorzio, emerge l'effettivo intento voluto dalle parti, che è quello della sistemazione
4 definitiva delle “pendenze” che il loro periodo di vita comune aveva determinato.
Nel corpo dell'accordo le parti, dopo aver fatto riferimento ai beni immobili ed alle altre attività patrimoniali ricadenti in comunione legale e nella comunione de residuo, specificano di voler compiere “un riassetto
patrimoniale della famiglia”.
Particolarmente significativo è, altresì, il passaggio nel quale gli ex coniugi, dopo aver effettuato reciproche concessioni, rinunciano a future azioni nei confronti della controparte, così confermando di voler dirimere in modo definitivo ogni potenziale questione di tipo patrimoniale.
Si riporta stralcio dell'accordo divorzile: “La sig.ra CP_1
rinuncia a far valere ogni qualsivoglia diritto sulle quote societarie della
SINCOLOR S.r.l. intestate al sig. e ricadenti in Parte_1
comunione de residuo, talché il predetto sig. Parte_1
resterà esclusivo proprietario delle quote dallo stesso detenute. Parimenti
il sig. rinuncia ad ogni azione, ivi comprese azioni Parte_1
risarcitorie, nei confronti della sig.ra per qualsiasi CP_1
ragione, presente o futura, prevedibile ed imprevedibile, conseguente al
giudizio di separazione pendente tra le parti ed all'eventuale pronuncia
di addebito e/o alla divisione dei beni così come concordata con la
sottoscrizione della presente scrittura privata.”
3.4. Non deve poi sorprendere – per evidenti ragioni di certezza e di precisione nell'individuazione – che le parti si siano maggiormente soffermate sulla divisione dei beni immobili, dovendosi dare all'accordo
– come già evidenziato - una valutazione unitaria e complessiva.
5 3.5. Non da ultimo, può ritenersi che – in difetto di espressa previsione contraria – la divisione e lo scioglimento della comunione sia state universali, ovvero abbiano avuto ad oggetto tutti i beni e tutti i diritti che la costituivano.
4. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Tenuto conto della soccombenza reciproca e della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, si ritiene la sussistenza di giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
FR SI, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g. n.
3366/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 2.12.2025
Il giudice
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