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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 491/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. A. Castelnuovo che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. M. Controparte_1
Pascale che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA Oggetto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 18/10/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 16/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l Pt_1
impugnava la sentenza n. 485/24 in data 25/07/2024 del Tribunale di Ivrea, che
[...]
l'aveva condannata al pagamento in favore di (infermiere presso Controparte_1
l'ospedale di Ciriè, nel periodo 23/02/2018-31/03/2020, con orario di 36 ore settimanali articolato su 5 giorni e 3 turni) della somma di € 1.224,28 a titolo di differenze retributive
1 pari ai 10 minuti giornalieri per il tempo c.d. di “vestizione/svestizione” della prescritta divisa.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva trascurato che le disposizioni collettive applicabili alla fattispecie:
- vietano gli straordinari non autorizzati dalla direzione sanitaria e obbligano a non tenere conto dell'eventuale scostamento tra l'orario risultante dalle timbrature e quello relativo alla durata contrattuale del turno (7 ore e 12 minuti);
- inseriscono il tempo di “vestizione/svestizione” nei 10 minuti di sovrapposizione tra la fine del turno e l'inizio del successivo, come confermato dall'art. 27, co. 12, ccnl, per cui «Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore [com'era la situazione lavorativa del ricorrente, n.d.e.], ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere»;
- impongono affinché il tempo di “vestizione/svestizione” coincida con quello del passaggio di consegne;
- applicano anche al tempo per il cambio della divisa la disciplina dei riposi compensativi di cui all'all. A) del Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro, in cui convergono tutti i minuti di scarto tra la durata del turno e il tempo effettivamente lavorato.
Si è costituito evidenziando l'infondatezza dell'appello avversario Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6/03/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il primo motivo di gravame è inammissibile e, comunque, infondato.
2.1. Si osserva, in primo luogo, che quella relativa alla distinzione tra “straordinario di fatto” e “straordinario formale” – distinzione assuntamente tracciata dall'art. 47 ccnl, che inoltre, per lo svolgimento degli straordinari, impone la specifica autorizzazione da parte della direzione sanitaria – è una questione mai tematizzata nelle scritture di primo grado dell' che si era difesa soltanto sostenendo che il tempo di Parte_1
“vestizione/svestizione” rientrasse (e fosse, perciò, a tal titolo già retribuito) sia nei 10 minuti di sovrapposizione dei turni lavorativi, sia nel meccanismo del riposo
2 compensativo;
nessun cenno era stato dedicato agli artt. 4 e 5 del suddetto
Regolamento, citati per la prima volta, inammissibilmente ex art. 437, co. 2, c.p.c. (non trattandosi di fonti legislative), soltanto nel ricorso in appello.
In effetti, come correttamente indicato dal primo Giudice (cfr. sentenza, pag. 4), il lavoratore, nell'originario ricorso introduttivo del giudizio, si era riferito proprio all'orario di lavoro “di fatto” risultante dalle timbrature: «Presso l'Ospedale di Ciriè, ove il ricorrente ha prestato servizio, vi è un sistema automatico di rilevamento delle presenze;
il personale provvede alla timbratura in corrispondenza dell'ingresso della struttura ospedaliera ivi essendo collocate le apparecchiature marcatempo. Il ricorrente, dunque, per accedere al reparto all'inizio del turno, già munito della divisa, doveva, inevitabilmente, giungere in azienda in anticipo e, non potendo lasciare il reparto prima che il turno si sia concluso, era costretto a trattenersi presso i locali aziendali per tutto
l'ulteriore tempo necessario a dismetterla, riporla e indossare nuovamente i propri abiti»
(pagg. 2-3; sottolineature dell'estensore); l convenuta, quindi, ben avrebbe potuto Pt_1
prendere posizione difensiva su questo argomento citando le fonti collettive, che, a suo giudizio, se ne ponevano a smentita – ma ciò non è stato fatto se non in questa sede d'appello.
2.2. Si osserva, in secondo luogo, che lo straordinario, quand'anche sia “di fatto” – ciononostante espletato dal lavoratore non per capriccio o per arbitrio, ma in adempimento di un'attività, quale quella necessaria a indossare e togliere l'obbligatoria divisa da infermiere, imposta dal datore (che non l'ha contestato) – dev'essere per ciò stesso retribuito (cfr., sul punto, Cass., ord., n. 25477/23); in questo senso, la
(tardivamente) dedotta necessità dell'autorizzazione datoriale vale soltanto quando il prolungamento del tempo lavorativo oltre quello ordinario occorra per fronteggiare situazioni eccezionali, che, in quanto tali, presuppongono il vaglio autorizzatorio da parte della direzione sanitaria;
non anche quando si tratti di una situazione tutt'altro che eccezionale e transeunte, ma, come si è detto, sistematicamente necessaria, imposta aziendalmente e prodromica allo svolgimento delle normali mansioni.
3. È inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo d'appello.
L'obbligo imposto dall'art. 1363 c.c. di interpretare le clausole di un contratto «le une per mezzo delle altre» fa sì che nei «15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne» previsti dall'art. 27, co. 12, ccnl nel caso di attività su turnazioni,
3 10 siano riservati al tempo “vestizione/svestizione”; ciò si ricava agevolmente dal precedente co. 11, per cui, ove si «debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata
e uscita» – proprio come inteso dal ricorrente, il quale, oltretutto (come si è detto), ha fatto riferimento all'orario effettivo, conformemente alle suddette norme collettive là dove, appunto, guardano entrambe «alle timbrature effettuate».
La ripartizione dei minuti non può che essere così, a fronte del fatto che le operazioni di
“vestizione/svestizione” sono evidentemente identiche, sotto il profilo temporale, in ciascuna delle due situazioni lavorative descritte dalle suddette disposizioni;
ne consegue che ammonta a 5 minuti il tempo che il co. 12 dell'art. 27 cit. attribuisce al cambio consegne.
Ma non basta: mentre quest'ultima norma non fa menzione alcuna del tempo di sovrapposizione dei turni, nella prima sentenza è invece chiaramente spiegato che alla
“Sezione Note” dell'All. n. 5 al ccia «si legge: “sovrapposizione di 10' tra un turno e
l'altro (solo per il personale infermieristico) necessario per garantire lo scambio di informazioni. Con tale sovrapposizione non si riconoscerà più orario straordinario a meno che questo non sia giustificato e documentato da particolari situazioni contingenti”»; questa sorta di 'interpretazione autentica', da un lato, riguarda solo ed esclusivamente il cambio di consegne, non anche il tempo di “vestizione/svestizione”, e, dall'altro, integra, con previsione di miglior favore, l'art. 27, co. 12, cit. (che, peraltro, fa
«salvi gli accordi di miglior favore in essere»), nel senso di attribuire 10 minuti, anziché
5, al passaggio di consegne in considerazione dell'essenzialità di tale operazione per la continuità della prestazione assistenziale. D'altronde, se così non fosse e si accedesse alla tesi patrocinata dall'appellante, il tempo per le due operazioni si troverebbe
'compresso' nei 10 minuti di sovrapposizione dei turni, con evidente e inammissibile deroga in peius dell'art. 27, co. 11 e 12, cit.
Quello che l'appellante, semmai, ha ritenuto di affermare è che il “compattamento” nei
10 minuti di sovrapposizione tra un turno e l'altro era il frutto di una consuetudine aziendale, che, però (oltre a essere peggiorativa), costituisce una circostanza di fatto
4 che avrebbe dovuto debitamente provarsi per testi, mentre nessuna istanza in tal senso risulta avanzata.
4. Segue da tutto ciò – e, segnatamente, dalla deroga in melius operata dalla contrattazione aziendale rispetto a quella nazionale – l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame.
5. La quarta doglianza è pur essa infondata e immeritevole di accoglimento.
L'ulteriore spiegazione su cui si è diffusa l , lungi dallo smentirlo, conferma Parte_1
invece quanto motivato nella sentenza gravata: se, infatti, sulla base della disciplina del riposo compensativo di cui all'All. A) del Regolamento, accade in concreto «che il turno mattutino che va dalle 6.45 alle 14.55 (sono 8 ore e 10 minuti) è lavorativo per 7 ore e
40 minuti + 30 minuti di pausa pranzo [sicché] l'infermiere fa le sue 7 ore e 12 minuti al giorno di lavoro ordinario, e in aggiunta fa 28 minuti nel turno mattutino, 33 minuti nel turno pomeridiano e 53 minuti nel turno notturno» (ricorso, pag. 17), allora risulta evidente come il calcolo dei minuti destinati al riposo compensativo non sia svolto, per dirla con il primo Giudice, «sulla base delle eccedenze effettive risultanti dagli orari di ingresso e di uscita registrati dalla timbratrice» (sentenza, pag. 5), ma, al contrario, proprio sulla base della durata teorica del turno – mentre, come si è detto, ciò che conta ai fini dello straordinario è il tempo, eccedente rispetto a quello ordinario, che il prestatore, in concreto, destina a un'attività eterodiretta e che, per definizione, non può essere integrato nel risposo compensativo;
il tutto senza dimenticare l'esplicita richiesta attorea («i tempi di vestizione e svestizione reclamati in pagamento dal Dr. CP_1 sono maturati in aggiunta e al di fuori del turno»: memoria, pag. 16) e il fatto che l'art. 27, co. 11 e 12, cit. impone esplicitamente di fare riferimento (lo si è già notato) all'effettività delle timbrature in entrata e in uscita.
6. Per tutte le superiori considerazioni, l'appello dev'essere rigettato e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del grado come da nota spese allegata (esclusa la fase istruttoria), oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello;
5 condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 491/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. A. Castelnuovo che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. M. Controparte_1
Pascale che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA Oggetto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 18/10/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 16/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l Pt_1
impugnava la sentenza n. 485/24 in data 25/07/2024 del Tribunale di Ivrea, che
[...]
l'aveva condannata al pagamento in favore di (infermiere presso Controparte_1
l'ospedale di Ciriè, nel periodo 23/02/2018-31/03/2020, con orario di 36 ore settimanali articolato su 5 giorni e 3 turni) della somma di € 1.224,28 a titolo di differenze retributive
1 pari ai 10 minuti giornalieri per il tempo c.d. di “vestizione/svestizione” della prescritta divisa.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva trascurato che le disposizioni collettive applicabili alla fattispecie:
- vietano gli straordinari non autorizzati dalla direzione sanitaria e obbligano a non tenere conto dell'eventuale scostamento tra l'orario risultante dalle timbrature e quello relativo alla durata contrattuale del turno (7 ore e 12 minuti);
- inseriscono il tempo di “vestizione/svestizione” nei 10 minuti di sovrapposizione tra la fine del turno e l'inizio del successivo, come confermato dall'art. 27, co. 12, ccnl, per cui «Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore [com'era la situazione lavorativa del ricorrente, n.d.e.], ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere»;
- impongono affinché il tempo di “vestizione/svestizione” coincida con quello del passaggio di consegne;
- applicano anche al tempo per il cambio della divisa la disciplina dei riposi compensativi di cui all'all. A) del Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro, in cui convergono tutti i minuti di scarto tra la durata del turno e il tempo effettivamente lavorato.
Si è costituito evidenziando l'infondatezza dell'appello avversario Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6/03/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il primo motivo di gravame è inammissibile e, comunque, infondato.
2.1. Si osserva, in primo luogo, che quella relativa alla distinzione tra “straordinario di fatto” e “straordinario formale” – distinzione assuntamente tracciata dall'art. 47 ccnl, che inoltre, per lo svolgimento degli straordinari, impone la specifica autorizzazione da parte della direzione sanitaria – è una questione mai tematizzata nelle scritture di primo grado dell' che si era difesa soltanto sostenendo che il tempo di Parte_1
“vestizione/svestizione” rientrasse (e fosse, perciò, a tal titolo già retribuito) sia nei 10 minuti di sovrapposizione dei turni lavorativi, sia nel meccanismo del riposo
2 compensativo;
nessun cenno era stato dedicato agli artt. 4 e 5 del suddetto
Regolamento, citati per la prima volta, inammissibilmente ex art. 437, co. 2, c.p.c. (non trattandosi di fonti legislative), soltanto nel ricorso in appello.
In effetti, come correttamente indicato dal primo Giudice (cfr. sentenza, pag. 4), il lavoratore, nell'originario ricorso introduttivo del giudizio, si era riferito proprio all'orario di lavoro “di fatto” risultante dalle timbrature: «Presso l'Ospedale di Ciriè, ove il ricorrente ha prestato servizio, vi è un sistema automatico di rilevamento delle presenze;
il personale provvede alla timbratura in corrispondenza dell'ingresso della struttura ospedaliera ivi essendo collocate le apparecchiature marcatempo. Il ricorrente, dunque, per accedere al reparto all'inizio del turno, già munito della divisa, doveva, inevitabilmente, giungere in azienda in anticipo e, non potendo lasciare il reparto prima che il turno si sia concluso, era costretto a trattenersi presso i locali aziendali per tutto
l'ulteriore tempo necessario a dismetterla, riporla e indossare nuovamente i propri abiti»
(pagg. 2-3; sottolineature dell'estensore); l convenuta, quindi, ben avrebbe potuto Pt_1
prendere posizione difensiva su questo argomento citando le fonti collettive, che, a suo giudizio, se ne ponevano a smentita – ma ciò non è stato fatto se non in questa sede d'appello.
2.2. Si osserva, in secondo luogo, che lo straordinario, quand'anche sia “di fatto” – ciononostante espletato dal lavoratore non per capriccio o per arbitrio, ma in adempimento di un'attività, quale quella necessaria a indossare e togliere l'obbligatoria divisa da infermiere, imposta dal datore (che non l'ha contestato) – dev'essere per ciò stesso retribuito (cfr., sul punto, Cass., ord., n. 25477/23); in questo senso, la
(tardivamente) dedotta necessità dell'autorizzazione datoriale vale soltanto quando il prolungamento del tempo lavorativo oltre quello ordinario occorra per fronteggiare situazioni eccezionali, che, in quanto tali, presuppongono il vaglio autorizzatorio da parte della direzione sanitaria;
non anche quando si tratti di una situazione tutt'altro che eccezionale e transeunte, ma, come si è detto, sistematicamente necessaria, imposta aziendalmente e prodromica allo svolgimento delle normali mansioni.
3. È inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo d'appello.
L'obbligo imposto dall'art. 1363 c.c. di interpretare le clausole di un contratto «le une per mezzo delle altre» fa sì che nei «15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne» previsti dall'art. 27, co. 12, ccnl nel caso di attività su turnazioni,
3 10 siano riservati al tempo “vestizione/svestizione”; ciò si ricava agevolmente dal precedente co. 11, per cui, ove si «debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata
e uscita» – proprio come inteso dal ricorrente, il quale, oltretutto (come si è detto), ha fatto riferimento all'orario effettivo, conformemente alle suddette norme collettive là dove, appunto, guardano entrambe «alle timbrature effettuate».
La ripartizione dei minuti non può che essere così, a fronte del fatto che le operazioni di
“vestizione/svestizione” sono evidentemente identiche, sotto il profilo temporale, in ciascuna delle due situazioni lavorative descritte dalle suddette disposizioni;
ne consegue che ammonta a 5 minuti il tempo che il co. 12 dell'art. 27 cit. attribuisce al cambio consegne.
Ma non basta: mentre quest'ultima norma non fa menzione alcuna del tempo di sovrapposizione dei turni, nella prima sentenza è invece chiaramente spiegato che alla
“Sezione Note” dell'All. n. 5 al ccia «si legge: “sovrapposizione di 10' tra un turno e
l'altro (solo per il personale infermieristico) necessario per garantire lo scambio di informazioni. Con tale sovrapposizione non si riconoscerà più orario straordinario a meno che questo non sia giustificato e documentato da particolari situazioni contingenti”»; questa sorta di 'interpretazione autentica', da un lato, riguarda solo ed esclusivamente il cambio di consegne, non anche il tempo di “vestizione/svestizione”, e, dall'altro, integra, con previsione di miglior favore, l'art. 27, co. 12, cit. (che, peraltro, fa
«salvi gli accordi di miglior favore in essere»), nel senso di attribuire 10 minuti, anziché
5, al passaggio di consegne in considerazione dell'essenzialità di tale operazione per la continuità della prestazione assistenziale. D'altronde, se così non fosse e si accedesse alla tesi patrocinata dall'appellante, il tempo per le due operazioni si troverebbe
'compresso' nei 10 minuti di sovrapposizione dei turni, con evidente e inammissibile deroga in peius dell'art. 27, co. 11 e 12, cit.
Quello che l'appellante, semmai, ha ritenuto di affermare è che il “compattamento” nei
10 minuti di sovrapposizione tra un turno e l'altro era il frutto di una consuetudine aziendale, che, però (oltre a essere peggiorativa), costituisce una circostanza di fatto
4 che avrebbe dovuto debitamente provarsi per testi, mentre nessuna istanza in tal senso risulta avanzata.
4. Segue da tutto ciò – e, segnatamente, dalla deroga in melius operata dalla contrattazione aziendale rispetto a quella nazionale – l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame.
5. La quarta doglianza è pur essa infondata e immeritevole di accoglimento.
L'ulteriore spiegazione su cui si è diffusa l , lungi dallo smentirlo, conferma Parte_1
invece quanto motivato nella sentenza gravata: se, infatti, sulla base della disciplina del riposo compensativo di cui all'All. A) del Regolamento, accade in concreto «che il turno mattutino che va dalle 6.45 alle 14.55 (sono 8 ore e 10 minuti) è lavorativo per 7 ore e
40 minuti + 30 minuti di pausa pranzo [sicché] l'infermiere fa le sue 7 ore e 12 minuti al giorno di lavoro ordinario, e in aggiunta fa 28 minuti nel turno mattutino, 33 minuti nel turno pomeridiano e 53 minuti nel turno notturno» (ricorso, pag. 17), allora risulta evidente come il calcolo dei minuti destinati al riposo compensativo non sia svolto, per dirla con il primo Giudice, «sulla base delle eccedenze effettive risultanti dagli orari di ingresso e di uscita registrati dalla timbratrice» (sentenza, pag. 5), ma, al contrario, proprio sulla base della durata teorica del turno – mentre, come si è detto, ciò che conta ai fini dello straordinario è il tempo, eccedente rispetto a quello ordinario, che il prestatore, in concreto, destina a un'attività eterodiretta e che, per definizione, non può essere integrato nel risposo compensativo;
il tutto senza dimenticare l'esplicita richiesta attorea («i tempi di vestizione e svestizione reclamati in pagamento dal Dr. CP_1 sono maturati in aggiunta e al di fuori del turno»: memoria, pag. 16) e il fatto che l'art. 27, co. 11 e 12, cit. impone esplicitamente di fare riferimento (lo si è già notato) all'effettività delle timbrature in entrata e in uscita.
6. Per tutte le superiori considerazioni, l'appello dev'essere rigettato e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del grado come da nota spese allegata (esclusa la fase istruttoria), oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello;
5 condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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