Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2966/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...], elettivamente domiciliata in Saluzzo, presso Parte_1 lo studio dell'avv. G. Berardo, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di ci- tazione
A T T R I C E
C O N T R O con sede in Conegliano, rappresentata da con sede in Parte_2 Parte_3
Milano, elettivamente domiciliata in Pescara, presso lo studio dell'avv. K. Raimondi, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
C O N V E N U T A
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. G. Berardo per l'attrice così conclude:
“Voglia codesto Tribunale adito,
- nel merito: in via principale:
- accertata in forza del contratto di prestito personale n. 555417926 del 17/2/2009 la carenza di legittimazione passiva della sig.ra nella procedura di ingiunzione nonché, Parte_1 ed in ogni caso, la insussistenza dell'obbligazione oggetto della domanda per tutte le motiva- zioni in atti, revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia ed in ogni caso la inopponibilità nei con- fronti dell'esponente del decreto ingiuntivo n. 1038/2023 emesso in data 11 ottobre 2023 da
Codesto Ill.mo Tribunale, assolvendo altresì la conchiudente da ogni qualsivoglia domanda nei suoi confronti ex adverso formulata con tutti i consequenziali provvedimenti;
- dichiarata altresì la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità del rapporto controverso della ricorrente nella procedura di ingiunzione per tutte le causali in premessa, conseguente- mente revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1038/2023 emesso in data 11 ottobre 2023 da codesto Tribunale, con tutti i consequenziali provvedimenti;
- in via di subordine, accertata la mancanza dei requisiti previsti dall'art 633 c.p.c. ed in parti-
1
- in via di ulteriore ed estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi che il Tribuna- le ritenga comunque fondata la domanda della revocare in ogni caso il de- Parte_2 creto ingiuntivo n. 1038/2023 emesso in data 11 ottobre 2023 da codesto Tribunale per tutto quanto non dovuto, ed in particolare a titolo di spese per la procedura, per tutte le causali in premessa, con tutti i conseguenziali provvedimenti;
- rigettare tutte le eccezioni e domande comunque ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni in atti.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
L'avv. K. Raimondi per la convenuta così conclude:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e per i motivi sopra esposti:
- in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo opposto n. 1038/2023 (RG. n. 2034/2023);
- nel merito:
accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'opposizione promossa per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare tutte le domande ed eccezioni promosse da;
Parte_1
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dalla
[...] rappresentata da modificare e/o revocare il decreto ingiuntivo oppo- Parte_2 Parte_3 sto e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma di € 26.616,90, ol- Parte_1 tre interessi ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del presente giudizio;
- in via istruttoria, ci si riporta alle istanze avanzate e alla documentazione prodotta;
mentre, ci si oppone a tutte le istanze istruttorie avanzate da controparte e alla documentazione prodotta in quanto non pertinenti al presente giudizio, per tutti i motivi esposti in atti;
ci si oppone, infine, a tutte le nuove domande, eccezioni, deduzioni, contestazioni ed istanze istruttorie, formulate oltre i termini di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 05.12.2023, conveniva in giudizio da- Parte_1 vanti a questo Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto in- Parte_2 giuntivo emesso nei suoi confronti in data 11.10.2023, a seguito di ricorso della stessa PT
, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 26.616,90, oltre
[...]
2 interessi e spese, dovuta a titolo di rimborso di un contratto di prestito personale.
L'opponente eccepiva in via principale la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto garante e non richiedente/beneficiaria del prestito personale;
l'insussistenza dell'obbligazione oggetto della domanda;
la carenza di legittimazione attiva e la carenza della posizione attiva azionata dalla ricorrente nella procedura di ingiunzione;
la carenza dei requisiti di cui all'art
633 c.p.c. e quindi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1038/2023, con il favore del- le spese.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spe- se.
In corso di causa era espletato il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo e, do- po il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice, con ordinanza depositata in data
11.06.2024, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 19.02.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito dell'udienza, il Giudice tratteneva quindi la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha eccepito anzitutto la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito
Parte_2
Al riguardo, occorre osservare che l'odierna convenuta, , ha acquistato un porta- Parte_2 foglio di crediti pecuniari da Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex UBI Banca) ed ha adempiuto ai suoi obblighi di pubblicità mediante la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 77del 01/07/2021, assolvendo in tal modo ogni onere anche informativo nei confronti dei debitori ceduti (v. all. C fascicolo monitorio).
Tra i crediti ceduti rientra anche quello originariamente vantato dalla Controparte_1
successivamente divenuta (v. doc. n. 3 della convenuta),
[...] Controparte_1
a sua volta incorporata in Intesa Sanpaolo s.p.a. (v. doc. n. 4 della convenuta) - nei confronti di e . CP_2 Parte_1
Nelle operazioni di cessione di crediti c.d. “in blocco” come quella di cui si discute, l'avviso di avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve ritenersi strumento idoneo, oltre ai fini pubblicitari e informativi, anche a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria, ove contenga l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti che consentono di individuare con certezza l'inserimento del credito oggetto di lite nel perimetro della suddetta cessione.
Com'è noto infatti, secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è suffi- ciente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli ele- menti comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
3 d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti so- no individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in con- formità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n.
21821/2023; Cass. ord. 22/4/2024, n. 10860).
Nel caso in esame, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale precisa che:
- “tutti i rispettivi crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori dan- ni, indennizzi e quant'altro) di Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o di derivanti da Controparte_3 contratti di finanziamento erogati in varie forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche, sorti nel periodo compreso tra il 31 agosto 1987 e il 25 gennaio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991 (cfr. all. C del fascicolo monitorio);
- “i crediti ceduti sono specificatamente individuati .. come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla rispettiva Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ fino alla loro estinzione” (doc.
7 - in particolare v. pag. 25 dell'elenco – rapporto 2201588).
Inoltre, con dichiarazione in data 01/02/2024, la banca cedente ha confermato “che ha effet- tuato nei confronti di un'operazione di cessione dei crediti pro- Controparte_4 soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 30 aprile1999 n. 130 che include tra gli altri i crediti di seguito indicati: 952300003914 (soff. Fin conv mlt – Rapporto originario
00210/0006/2201588 Intestatario Esentato e ). Della suddetta cessione è CP_2 Parte_1 stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 01.07.2021 al n. 77Parte II.” (v. doc. n. 5 della convenuta).
E' indubbio che tale dichiarazione rappresenti una prova certa e pienamente idonea a dimo- strare la titolarità del diritto azionato dalla cessionaria, ed infatti, la prova dell'effettiva titola- rità del diritto azionato, per costante orientamento giurisprudenziale, può essere fornita anche con la produzione della dichiarazione del creditore cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di car- tolarizzazione richiamata nell'atto (Cass. ordinanza 16.04.2012, n. 10200; Cass. 09.07.2018,
n. 18016).
Infine, in data 11/11/2022 e in data 04/04/2023 è stata comunicata, a mezzo raccomandata a/r,
a l'intervenuta cessione del credito in favore della (v. Parte_1 Parte_2 docc. nn. 4 e 5 del fascicolo monitorio), per cui l'odierna attrice ne ha avuto piena conoscen- za.
Pertanto, l'eccezione relativa di difetto di legittimazione attiva di sollevata Parte_2 dall'opponente è infondata.
L'opponente ha quindi sollevato l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di aver prestato garanzia per il credito richiesto dal solo Esentato avendo CP_2
4 sottoscritto il contratto di prestito personale come garante e non come richiedente.
La stessa rileva poi che la somma mutuata è stata erogata con il versamento sul conto corrente bancario n. 6846 intestato ad , il quale ha quindi autorizzato l'addebito della ra- CP_2 ta mensile di restituzione sul conte corrente n. 6846 a lui intestato.
Sulla base di tali affermazioni risultano quindi circostanze pacifiche e non contestate, anzitut- to la concessione del finanziamento ed il mancato pagamento delle rate, e la sottoscrizione del contratto di prestito personale da parte della . Parte_1
Ciò premesso, occorre esaminare brevemente il contratto dal quale trae origine il credito azio- nato in [...] monitoria.
Esentato e (coniugi/conviventi) in data 17/02/2009 hanno avanzato alla CP_2 Parte_1
B@nca 24-7 ( “Richiesta di prestito personale” di originari euro Controparte_1
24.932,47, da restituire in 120 rate mensili, a tasso fisso, di pari importo (v. doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Dall'esame della suddetta richiesta si evince che risulta quale “primo richie- CP_2 CP_2 dente” e quale “secondo richiedente”. Parte_1
Quest'ultima ha quindi ha fornito all'istituto bancario le informazioni relative ai dati anagrafi- ci, alla situazione lavorativa, agli impegni finanziari assunti, alla situazione abitati- va/familiare, necessarie per la valutazione del merito creditizio presentandosi all'istituto di credito come “secondo richiedente”, e non come “primo garante”.
Tale circostanza è confermata altresì dall'espressa dichiarazione, effettuata dai suddetti co- niugi, nella predetta richiesta di prestito, ovvero di escludere espressamente qualsiasi garanzia fideiussoria procedendo con la seguente scelta: Garanzia Fideiussione: NO (v. pag. 14 del doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Anche dall'esame del contratto di prestito personale (v. pagg. 7/12 del doc. n. 1 fascicolo mo- nitorio) emerge che l'odierna attrice ha confermato la scelta effettuata in sede di richiesta di prestito, qualificandosi – appunto - quale “secondo richiedente” e non come “primo garante”.
Infatti, anche in tale documento definitivo non risulta prestata nessuna garanzia: la parte rela- tiva alle “Garanzie offerte” risulta vuota e non compilata (si veda pag. 9 del doc. n. 1 fascico- lo monitorio).
Quindi, dall'esame dei predetti documenti (richiesta di prestito personale e contratto di presti- to personale, consegnati alle parti, ai fini della informativa precontrattuale) emergono chiara- mente le intenzioni delle parti, posto che il “primo richiedente” ( ) e il “secondo CP_2 richiedente” ), hanno, in tali qualità, avanzato la richiesta di prestito personale Parte_1 alla Banca, con indicazione delle condizioni economiche, modalità di rimborso, modalità di pagamento (v. doc. n. 1 fascicolo monitorio – pag. 1 “contratto di prestito personale”).
Ed ancora, dall'esame delle condizioni generali di contratto emerge chiaramente che il “Clien- te” (primo richiedente ed il secondo richiedente) sono tenuti in solido a rimborsare l'intero importo dovuto ai sensi del contratto alle scadenze e con le modalità indicate (v. art.
1 - art.
1.2. delle condizioni generali).
Infine, nel piano di ammortamento, non contestato dall'opponente, risulta indicato che il fi- nanziamento è: “intestato a: e ” e regolarmente sottoscritto in CP_2 Parte_1
5 tale qualità dalla (v. pagg. 22/24 del doc. 1 del fascicolo monitorio – “piano di am- Parte_1 mortamento”).
Alla stregua delle risultanze documentali sopra evidenziate, risulta quindi del tutto irrilevante il fatto che la somma sarebbe stata erogata sul conto del marito della , Esentato Lu- Parte_1 P
, posto che risulta evidente la sussistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 1292
c.c., intercorrente tra la ed il coniuge , con specifico riguardo Parte_1 CP_2 all'obbligo di restituzione dell'importo finanziato.
A nulla rileva altresì la convinzione dell'odierna opponente di aver sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di “Garante” dal momento che, evidentemente, una volta che il signi- ficato delle prescrizioni contrattuali risulta chiaro, alla luce dei canoni ermeneutici dettati da- gli artt. 1362 e ss. c.c., è irrilevante ed ultronea ogni indagine relativa all'effettiva e corretta comprensione del regolamento pattizio da parte del singolo individuo.
In conclusione, nel momento in cui l'opponente si è qualificata come “secondo richiedente” e identificata dall'istituto di credito come “cliente”, in forza del richiamo dell'art.1292 c.c., non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che la stessa sia coobbligato solidale insieme al marito
[...]
. CP_5
Appaiono dirimenti, in tal senso, non solo l'espressa previsione contrattuale, che esclude una garanzia fideiussoria, ma anche il fatto che dal testo contrattuale emerge indubbiamente un'obbligazione solidale, mentre l'opponente, sostenendo di essere invece un garante, avreb- be dovuto adempiere all'onere della prova, producendo il relativo documento ovvero, quan- tomeno, indicare che tipo di garanzia avrebbe prestato.
Nell'attuale impianto normativo, l'unica garanzia ipotizzabile sarebbe la fideiussione, ma, ai sensi degli artt. 1937 e ss. c.c., la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. Inoltre, il garante non è direttamente coinvolto nella transazione tra il debitore principale e il creditore e offre una garanzia indipendente e separata.
Di conseguenza, non avendo la contratto una obbligazione di garanzia accessoria Parte_1 rispetto a quella principale, è evidente che il vincolo di coobbligazione assunto dall'odierna opponente in sede negoziale con la stipula di un contratto di prestito al consumo unitamente al marito , sia da ricondurre all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo CP_2
1292 c.c., e non già alla diversa ipotesi di eventuali garanzie, quali la fideiussione.
Ciò posto, il ricorso monitorio è stato correttamente proposto avverso entrambi i contraenti, soggetti coobbligati, alla luce dell'intestazione del contrato di prestito e del piano di ammor- tamento sottoscritto da entrambi.
Riguardo all'eccezione relativa all'identificazione ai sensi della legge 197/1991, in questa se- de è sufficiente rilevare che, nella richiesta di prestito, i due richiedenti risultano perfettamen- te identificati mediante documenti di riconoscimento, specificamente indicati, oltre ad avere autorizzato il trattamento dei dati personali e ricevuto la relativa copia informativa precontrat- tuale. Inoltre, l'opponente ha espressamente riconosciuto di aver sottoscritto la richiesta di prestito e che la somma fu effettivamente erogata sul conto del coniuge.
Pertanto, l'eccezione sollevata sul punto dev'essere respinta.
L'opponente ha infine eccepito l'inesistenza dei requisiti richiesti dall'art 633 c.p.c. per
6 l'emissione del decreto ingiuntivo.
Anche tale eccezione risulta peraltro totalmente infondata.
Infatti, il credito vantato con ricorso monitorio deriva dal saldo debitorio afferente ad un con- tratto di prestito personale come da documentazione fornita dalla cedente. Risultano già pro- dotti in sede monitoria (i) il contratto di prestito personale, (ii) il piano di ammortamento con indicazione di numero e scadenza delle rate, importi capitale e interessi regolarmente sotto- scritto, (iii) estratto conto certificato fornito dalla cedente, (iv) decadenza dal beneficio del termine, (v) diffide di pagamento, (vi) indicazione dettagliata della composizione del credito vantato con specifica rate non pagate, il debito residuo con distinzione della quota capitale, della quota interessi oltre eventuali spese (v. docc. nn. da 1 a 7 del fascicolo monitorio).
Risulta chiaramente dalla documentazione prodotta in sede monitoria che il credito fatto vale- re è certo, liquido ed esigibile e, comunque, come detto sopra, la ha espressamente Parte_1 ammesso nel presente giudizio che le somme richieste sono state regolarmente erogate sul conto del coniuge coobbligato Esentato.
Inoltre, l'opponente, nel corso del giudizio, non ha mai contestato il credito per cui è causa, né ha contestato in modo dettagliato le condizioni economiche regolarmente pattuite, o i tassi concordati né, tantomeno, ha lamentato l'applicazione di eventuali spese e tassi non concorda- ti.
L'ultima contestazione sollevata dall'opponente riguarda la polizza assicurativa facoltativa sottoscritta da che peraltro non è neppure parte del presente giudizio, non CP_2 avendo proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'eccezione sollevata dall'attrice, inerente un'asserita coincidenza tra il soggetto tenuto ad adempiere alla polizza ed il creditore-terzo beneficiario dell'assicurazione, è del tutto inconferente, posto che si tratta di un'eccezione che al più po- trebbe sollevare solo la parte che ha sottoscritto il suddetto contratto, ovvero , e CP_2 non l'attuale attrice.
Anche la documentazione da essa prodotta al riguardo risulta del tutto inconferente in questa sede, riferendosi a fatti riconducibili al solo Esentato, che non è parte in questo giudizio.
Infatti, dall'esame della suddetta documentazione emerge chiaramente che trattasi di comuni- cazioni relative a rapporti in essere tra l'Esentato e la compagnia di assicurativa, inerenti ad una richiesta di indennizzo e del conseguente rigetto da parte dell'assicurazione, che non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento.
Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione proposta dev'essere pertanto respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate secondo i parametri indicati dal DM 147/2022.
Applicato lo scaglione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Tab. 2), liquida il com- penso del difensore in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori e rimborsi di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato
7 definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_1 nei suoi confronti in data 11.10.2023;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2 nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso pro-
[...] fessionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 24/02/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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