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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2317 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
IP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassoferrato, via Cavour n. 21; attore contro
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Lausdei in
Ancona, viale della Vittoria n. 42; convenuto
CONCLUSIONI:
PER L'ATTORE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa, contrariis reiectis, condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a rimuovere la cabina di trasformazione di media tensione presente all'interno dell'immobile di proprietà dell'attore ed i relativi cavi di connessione interrati;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/33, condannare la Controparte_2
a rimuovere e/o collocare diversamente la predetta cabina e, conseguentemente,
[...] rimuovere i relativi cavi interrati di connessione;
- 1 - in ogni caso condannare la Soc. E-Distribuzione S.p.a., al risarcimento dei danni in favore dell'attore ai sensi dell'art. 278 c.p.c., riservandosi ad un separato giudizio la liquidazione concreta dei danni stessi.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
In via istruttoria, si opus, si chiede ammettersi CTU per la descrizione dello stato dei luoghi e per l'accertamento della fattibilità tecnica dell'intervento di spostamento della cabina elettrica di media tensione e dei cavi interrati, così come richiesto dall'attore”.
PER LA CONVENUTA: “Voglia il Giudice adito, dichiarare inammissibili o rigettare le domande formulate dall'attore perché infondate in fatto, diritto e sfornite di prova con refusione delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendo di rimuovere la cabina di trasformazione di media tensione presente all'interno
[...] dell'immobile di sua proprietà ed i relativi cavi di connessione interrati e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/33 condannare la convenuta a rimuovere e/o collocare diversamente la cabina, con condanna in ogni caso di al risarcimento dei Controparte_2 danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., riservandosi poi ad un separato giudizio la liquidazione concreta dei pregiudizi subiti
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
- il 07.10.2022 ha acquistato dalla società un complesso immobiliare sito nel CP_3
Comune di Sassoferrato (AN), Via Cappuccini n. 5A, censito al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune, al Foglio 74, Particella 216, costituito da un locale ad uso magazzino, due locali e servizi, oltre a cabina elettrica di media tensione;
- l'immobile risultava gravato da servitù di elettrodotto “per passaggio aereo di cavi elettrici” per la presenza di un palo in cemento in cui sono collegati e transitano cavi elettrici aerei;
- subito dopo l'acquisto ha richiesto, senza successo, la rimozione della cabina che occuperebbe senza diritto una superficie di circa 30 metri quadrati;
- nel frattempo, ha richiesto ed ottenuto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, da opificio industriale ad abitazione civile, ed ha effettuato importanti lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare, dove il 27.03.2024 ha trasferito la propria residenza;
- 2 - - non ha rimosso la cabina, rivendicando l'esistenza di una servitù anche Controparte_2 relativamente a tale struttura.
2. La convenuta si è regolarmente costituito ed ha chiesto il rigetto di tutte Controparte_2 le domande, rilevando che:
- la particella ove è ubicato il bene di proprietà dell'attore è gravata da una servitù di elettrodotto in suo favore;
- il complesso immobiliare è stato venduto dalla ZI TE (avente causa da EN spa) alla e nell'atto di vendita è espressamente previsto che gli immobili vengono CP_3 venduti con le servitù attive e passive, anche non apparenti, trascritte e non trascritte;
- l'art. 121 del Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (11 dicembre 1933 n.
1775) prevede espressamente che la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà impiantare le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
- non sussisterebbero i presupposti per procedere allo spostamento ai sensi dell'art. 122 del predetto testo unico e, in ogni caso, il signor avrebbe avanzato la richiesta soltanto con Pt_1
l'introduzione del presente giudizio.
3. Alla prima udienza del 15.1.2025 lo scrivente ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che tuttavia è stata accettata soltanto da parte attrice.
La causa è stata istruita con prove documentali ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
6.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha agito in via principale chiedendo di condannare la condanna a rimuovere la Parte_1 cabina di trasformazione presente all'interno dell'immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che:
- l'immobile sarebbe gravato esclusivamente da una servitù di elettrodotto per passaggio aereo di cavi elettrici;
- tale servitù non potrebbe essere estesa in via interpretativa fino a ricomprendervi il diritto al mantenimento di una cabina elettrica e dei relativi cavi interrati;
- trattasi di beni originariamente conferiti da EN spa, in esecuzione dell'art. 13 del d.lgs.
16.03.1999 n. 79, ad una società immobiliare a responsabilità limitata facente parte del gruppo
EN, la società ZI TE srl, che ha ricevuto parte del ramo aziendale immobiliare civile
- 3 - c.d. “non strumentale”, comprendente cioè i complessi immobiliari che, secondo la qualificazione convenzionale stabilita da EN, erano considerati non idonei all'attività propria del gruppo EN;
- EN, dunque, avrebbe dismesso tali beni proprio in quanto ritenuti non più idonei o confacenti alla sua attività, dimostrando con ciò di non avere più interesse all'utilizzo della cabina elettrica;
- il convenuto in sede di negatoria servitutis è tenuto dover dimostrare il proprio diritto, onere che tuttavia non avrebbe soddisfatto in quanto non avrebbe nemmeno Controparte_2 prodotto il titolo posto a base del gravame rivendicato.
4.1 La tesi attorea non può essere accolta. chiedendo la condanna di E-Distribuzione alla rimozione della cabina e dei relativi Parte_1 cavi ha introdotto un giudizio diretto al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dalla convenuta.
Si tratta, pertanto, di una domanda che presuppone la negazione di qualsiasi diritto affermato dalla convenuta sul bene di proprietà dell'attore, per cui – come del resto prospettato dallo stesso attore - va qualificata come un'actio negatoria servitutis.
A tal proposito giova allora ricordare che “Nel giudizio di negatoria servitutis, il convenuto può limitarsi ad eccepire l'esistenza della contestata servitù o l'estensione di essa oltre i limiti dedotti dall'attore, prospettando situazioni che, ove accertate, possono valere al fine del rigetto della domanda, mentre nel caso in cui intende ottenere con la sentenza la costituzione della detta servitù o l'ampliamento di quella già esistente, deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale per la quale, pur non richiedendosi formule sacramentali, è tuttavia necessario
l'impiego di espressioni che consentano di individuarne il contenuto sostanziale in riferimento alle finalità concrete che la parte vuole realizzare (in tal senso Cass., Sez. 2, 5/2/1985, n. 809;
Cass., Sez. 2, 16/3/1976, n. 966)” (cfr. Cass. n. 29687 del 20/11/2024).
4.2 Nel caso di specie si è limitata a domandare il rigetto della domanda Controparte_2 attorea in ragione della validità della servitù ed ha allegato diversi elementi indicativi della fondatezza della propria eccezione.
Giova anzitutto premettere che, come allegato nella comparsa di costituzione mediante il richiamo integrale alla lettera inviata all'attore il 9.1.2023 e non contestato dal signor la Pt_1 convenuta esercita un pubblico servizio elettrico per effetto della concessione attribuita con DM del 13/10/2003 (doc. 4 fascicolo convenuta).
- 4 - L'immobile acquistato dal signor apparteneva ad EN spa e, come ricostruito dallo stesso Pt_1 attore, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 16.03.1999 n. 79 è stato conferito ad una società immobiliare a responsabilità limitata facente parte del gruppo EN, la società ZI TE srl, la quale successivamente lo ha venduto alla società la quale a sua volta lo ha poi ceduto CP_3 all'attore.
Nella sezione D della nota di trascrizione relativa all'acquisto effettuato da CP_3
(registro immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, Registro Generale 5343, Registro Particolare
3187, Presentazione n. 133 del 22/02/2007), contenente “Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare”, si legge che “gli immobili oggetto del trascrivendo atto, quali descritti nel suddetto allegato "c", si intendono trasferiti all'acquirente a corpo e in blocco, con espressa rinuncia da parte dell'acquirente ai rimedi di cui agli artt. 1538 e 1540 c.c., nella loro interezza e completezza, con le accessioni e le pertinenze relative e i diritti, azioni e ragioni, servitu attive e passive, anche non apparenti, trascritte e non trascritte, ivi comprese le eventuali servitu permanenti ex art. 1062 c.c. costituitesi per effetto dei conferimenti eseguiti da enel in esecuzione del decreto bersani in favore delle altre societa del gruppo enel (e successori e/o aventi causa delle stesse a qualsiasi titoli)” (doc. 2 fascicolo attore e doc. 5 fascicolo convenuto)
L'allegato in questione comprende anche il bene oggetto di causa e nella relativa scheda alla sezione gravami si legge espressamente “servitù di elettrodotto per passaggio aereo cavi elettrici”. Inoltre, nella descrizione dell'immobile si fa espressamente riferimento alla presenza di una “cabina elettrica in funzione” (doc. 3 fascicolo attore).
L'atto di conservatoria, peraltro, riporta le varie provenienze del bene che evidenziano la titolarità ab origine da parte di EN, che ne ha avuto la disponibilità a seguito della nazionalizzazione intercorsa nel 1963.
EN, dunque, originariamente proprietaria del compendio immobiliare, nel momento in cui lo ha alienato ha costituito una servitù di elettrodotto che è stata regolarmente trascritta e, dunque,
è opponibile ai terzi, compreso chiaramente il signor Pt_1
Nell'atto di conservatoria il gravame è descritto come “servitù di elettrodotto per passaggio aereo cavi elettrici”, ma tale previsione va letta congiuntamente a quanto previsto dall'articolo
121 del Testo Unico delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. 11 dicembre 1933
n. 1775), secondo cui “La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori
- 5 - elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture”.
La tesi dell'attore per cui essendo l'immobile gravato esclusivamente da una servitù di elettrodotto per passaggio aereo di cavi elettrici il gravame non potrebbe essere esteso in via interpretativa fino a ricomprendervi il diritto al mantenimento di una cabina elettrica e dei relativi cavi interrati non è accoglibile alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione, che nell'esaminare una caso nel quale la ricorrente aveva sostenuto che un contratto mirava alla costituzione, in via convenzionale, e in alternativa alla costituzione coattiva giudiziale o in via espropriativa di una servitù di elettrodotto limitata al solo passaggio delle linee aeree e dei cavi, ha precisato che tale interpretazione omette “di considerare che, come si ricava dalla lettera della norma ora richiamata, la servitù non si limita solo a tali ultimi elementi, ma presuppone e comprende, in quanto elemento altrettanto essenziale al raggiungimento dell'utilità cui è funzionale la servitù, la collocazione della cabina, senza che possa addursi il fatto che il fondo servente, per la parte interessata dalla collocazione della cabina, resti nella sostanza privo di utilizzo per il proprietario del fondo servente, essendo tale situazione comune anche all'ipotesi, pacificamente riconducibile alle modalità di estrinsecazione della servitù di elettrodotto, in cui una parte del fondo servente sia occupata da un traliccio per il passaggio delle condutture, traliccio che per l'area di sedime occupata riduce significativamente, se non annulla, le possibili utilità che il proprietario può trarre dal proprio bene” (cfr. Cass. n. 30358 del 18/10/2022).
L'estensione della servitù di elettrodotto, dunque, non può essere segmentata rispetto all'eventuale presenza ed utilizzo della cabina, poiché occorre guardare all'insieme del suo esercizio.
4.3 La presenza della cabina all'interno del complesso immobiliare oggetto di causa, dunque, trova la sua giustificazione in ragione dell'esistenza di una servitù di elettrodotto, in quanto elemento essenziale al raggiungimento dell'utilità cui è funzionale.
Ciò significa, pertanto, che essendo la convenuta titolare di una servitù di elettrodotto il cui ambito è comprensivo anche di tutte le strutture realizzate nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 121 R.D. 1775/1933, la regolare trascrizione del diritto reale deve ritenersi comprensiva anche di tale accessorio.
Per questi motivi
, dunque, la domanda principale deve essere rigettata.
- 6 - 5. L'attore in via subordinata ha chiesto lo spostamento della cabina elettrica e dei relativi cavi di connessione ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/1933, rappresentando che ha urgente bisogno di entrare in possesso del manufatto acquistato – dove al momento insiste la cabina elettrica – che costituisce parte integrante della propria residenza, per cui egli ha corrisposto oneri, trasformandola da opificio a civile abitazione.
5.1 Appare opportuna una premessa di carattere generale.
La norma in questione stabilisce che “il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”.
L'art. 122 costituisce una norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore di assicurare la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica mediante la rete, dell'utente finale di ottenere un servizio di distribuzione dell'energia elettrica adeguato alle sue necessità e del proprietario del fondo su cui grava la servitù di elettrodotto di esercitare il proprio diritto dominicale e di godimento sul bene nella forma più comoda, senza pregiudizio per le esigenze sottese alla servitù predetta.
La Corte di Cassazione partendo dal presupposto che tale norma si ispira all'esigenza di contemperare in modo equilibrato tali esigenze ha chiarito che “il giudice di merito, ove sia chiamato a delibare una controversia avente ad oggetto la richiesta di trasferimento della linea in altra collocazione, deve necessariamente individuare una soluzione che sia tecnicamente e giuridicamente praticabile, al fine di scongiurare il rischio che, in sede esecutiva, possano sorgere insormontabili difficoltà realizzative tali da impedire l'esecuzione della sentenza o comunque mettere in pericolo la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.
Dette difficoltà, dunque, devono essere considerate, ed affrontate, nell'ambito del giudizio di cognizione, ed in modo particolare nel contraddittorio tecnico tra le parti, dal quale il giudice di merito deve trarre elementi sufficienti a determinare, in modo certo, la fattibilità, o meno, di un percorso della linea elettrica alternativo a quello esistente” (cfr. Cass. n. 19037 del
13/06/2022).
Pertanto, una volta accertata sotto l'aspetto tecnico la fattibilità di una diversa collocazione della linea o degli accessori, lo spostamento è a carico dell'esercente l'elettrodotto, senza alcuna spesa per il proprietario, come precisato dalle Sezioni Unite secondo cui “Altrettanto indubbio è, poi,
- 7 - che il rapporto tra singolo proprietario del fondo asservito dall'elettrodotto e suo gestore debba essere regolato dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 122, comma 4 contenente la previsione, espressiva del tempo in cui venne dettata, di un diritto del proprietario di esigere dall'esercente
l'elettrodotto lo spostamento senza costi della linea” (cfr. Cass. sez. un. n. 7103 del 29/03/2011).
Per quanto di rilievo ai fini della presente decisione occorre poi richiamare un'altra pronuncia della Suprema Corte che, occupandosi dei tempi tecnici per eseguire l'intervento, ha chiarito che
“l'art. 122 comma 4. R.D. n. 1175 del 1933 impone al titolare della servitù l'obbligo della rimozione o della diversa collocazione della conduttura a fronte dell'esercizio della facoltà di innovazione, costruzione o realizzazione di altro impianto da parte del proprietario del fondo servente e ciò senza subordinare detta facoltà ad alcun sindacato di necessità o di opportunità.
Tale obbligo poi non può ritenersi subordinato neppure alla fissazione di un termine di adempimento trattandosi di obbligo legale connesso alla mera sussistenza del relativo presupposto costituito dall'esercizio delle facoltà detta da parte del proprietario del fondo servente, salvi i tempi tecnici di compimento della prestazione. Da quanto precede consegue la qualificazione di illiceità del comportamento dilatorio tenuto dall' Ente titolare della servitù e quindi la conformità a diritto della disposta condanna risarcitoria” (cfr. Cass. n. 4439 del
27/06/1988).
5.2 Con riferimento al caso che ci occupa va evidenziato che dopo aver acquistato il Parte_1 compendio immobiliare vi ha trasferito la sua residenza, previo cambio di destinazione d'uso da opificio a civile abitazione.
L'attore, inoltre, ha effettuato una significativa ristrutturazione, comprensiva anche di ampliamento degli spazi coperti, sostenendo importanti costi (docc. 5, 13, 22 e 23 fascicolo attore).
Come si evince chiaramente dalle fotografie allegate dall'attore la cabina è attaccata all'immobile e, di fatto, costituisce parte dell'abitazione, andando ad occupare uno spazio che, stando al progetto di ristrutturazione, dovrebbe essere destinato a magazzino (docc. 15, 19 e 20 fascicolo attore).
Trattandosi, dunque, di immobile destinato ad abitazione principale nel quale sono state apportate rispetto alla sua struttura e destinazione originaria delle significative modifiche ed innovazioni, non v'è alcun dubbio che la presenza della cabina nell'attuale posizione sia ostativa
- 8 - al pieno esercizio del diritto di proprietà, per cui sussiste in capo ad l'obbligo Controparte_2 di provvedere ad una diversa collocazione.
Per quanto riguarda il possibile collocamento della cabina va rilevato che l'attore nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ha prospettato due soluzioni, correlate da planimetrie (docc. 17 e 18).
Ebbene la convenuta nelle successive memorie non ha contestato la realizzabilità dello spostamento della cabina nei luoghi prospettati dall'attore, né ha indicato elementi ostativi ad una diversa collocazione della cabina o rischi per la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, tanto che si era resa disponibile allo spostamento anche se con costi a carico dell'attore (cfr. verbale d'udienza del 13.3.2025).
Anche negli scritti difensivi finali la convenuta non ha contestato la concreta realizzabilità dello spostamento negli spazi indicati dall'attore, il quale non ha espresso alcuna preferenza tra le due soluzioni, per cui l'individuazione dello spazio dove trasferire la cabina va rimessa direttamente alla scelta di , che tra le due opzioni prospettate dall'attore dovrà individuare Controparte_2 quella che apporti un minor sacrificio possibile all'area di proprietà del signor Pt_1
I costi di tale spostamento, come chiarito nel precedente paragrafo, saranno a carico della convenuta, la quale trattandosi di obbligo legale connesso alla mera sussistenza del relativo presupposto costituito dall'esercizio delle facoltà detta da parte del proprietario del fondo servente dovrà provvedere senza ritardo, salvi i tempi tecnici di compimento della prestazione.
6. L'attore ha poi richiesto una condanna generica ex art. 278 c.p.c., riservando ad un separato giudizio l'individuazione dei pregiudizi subiti.
Tale domanda non può essere accolta, considerato che:
- la domanda principale è stata rigettata in quanto è stato riconosciuto che il diritto di servitù di elettrodotto si estende anche alla cabina, per cui la condotta della convenuta sotto tale profilo deve ritenersi pienamente legittima;
- parte attrice in sede stragiudiziale non aveva mai invocato lo spostamento della cabina elettrica e dei relativi cavi di connessione in virtù di quanto previsto dall'art. 122 R.D. 1775/33, per cui trattandosi di richiesta formulata per la prima volta soltanto in sede giudiziale è evidente che anche rispetto alla domanda subordinata non è configurabile una condotta illecita della convenuta suscettibile di ottenere una tutela risarcitoria, né un comportamento inadempiente al predetto obbligo legale.
- 9 - 7. Il rigetto della domanda principale e della domanda ex art. 278 c.p.c. configura una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite per il 50%, nel senso che la convenuta, soccombente nel merito rispetto alla domanda subordinata, sarà tenuta a rifondere all'attore soltanto la metà delle spese di lite, ovvero 2.538,5 euro, pari al 50% di euro
5.077 euro (fase di studio della controversia: 919,00 euro;
fase introduttiva del giudizio: 777,00 euro;
fase istruttoria e/o di trattazione: 1.680,00 euro;
fase decisionale: 1.701,00 euro), somma che è stata individuata tenuto conto del valore della causa indicato dall'attore e prendendo come riferimento i parametri medi indicati dal DM 55/2014.
Anche le spese relative alla fase di mediazione seguono tale regolamentazione, trattandosi di condizione di procedibilità.
A tal proposito va infatti rilevato che “le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass.
7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982). D'altro canto il D.Lgs. n. 28 del 2010, art.
13 rubricato "spese processuali", laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore
e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione
a quelle giudiziali in senso proprio” (cfr. Cass. n. 32306 del 21/11/2023).
La somma richiesta dall'attore con riferimento al compenso del difensore per tale procedura
(euro 441) è conforme ai compensi indicati nella tabella n. 25 bis richiamata dal comma 1 bis dell'art. 20 del D.M. 55/2014.
Non può invece essere riconosciuto il rimborso dell'ulteriore somma di 48,80 euro in mancanza di prova del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda principale e la domanda volta ad ottenere la condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 c.p.c.; condanna ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/33 a rimuovere la cabina ed i Controparte_2 relativi cavi interrati di connessione dai luoghi dove sono attualmente collocati ed a spostarli, a
- 10 - sue spese, in uno degli spazi indicati dall'attore nelle planimetrie allegate come documenti n. 17
e 18 alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.; condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di questa procedura e di quella di mediazione, che si liquidano in 132 euro per esborsi, 2.538,50 euro a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed euro 220,50 a titolo di compensi per la fase della mediazione oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Si comunichi.
Ancona, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2317 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
IP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassoferrato, via Cavour n. 21; attore contro
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Lausdei in
Ancona, viale della Vittoria n. 42; convenuto
CONCLUSIONI:
PER L'ATTORE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa, contrariis reiectis, condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a rimuovere la cabina di trasformazione di media tensione presente all'interno dell'immobile di proprietà dell'attore ed i relativi cavi di connessione interrati;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/33, condannare la Controparte_2
a rimuovere e/o collocare diversamente la predetta cabina e, conseguentemente,
[...] rimuovere i relativi cavi interrati di connessione;
- 1 - in ogni caso condannare la Soc. E-Distribuzione S.p.a., al risarcimento dei danni in favore dell'attore ai sensi dell'art. 278 c.p.c., riservandosi ad un separato giudizio la liquidazione concreta dei danni stessi.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
In via istruttoria, si opus, si chiede ammettersi CTU per la descrizione dello stato dei luoghi e per l'accertamento della fattibilità tecnica dell'intervento di spostamento della cabina elettrica di media tensione e dei cavi interrati, così come richiesto dall'attore”.
PER LA CONVENUTA: “Voglia il Giudice adito, dichiarare inammissibili o rigettare le domande formulate dall'attore perché infondate in fatto, diritto e sfornite di prova con refusione delle spese di lite”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendo di rimuovere la cabina di trasformazione di media tensione presente all'interno
[...] dell'immobile di sua proprietà ed i relativi cavi di connessione interrati e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/33 condannare la convenuta a rimuovere e/o collocare diversamente la cabina, con condanna in ogni caso di al risarcimento dei Controparte_2 danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., riservandosi poi ad un separato giudizio la liquidazione concreta dei pregiudizi subiti
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
- il 07.10.2022 ha acquistato dalla società un complesso immobiliare sito nel CP_3
Comune di Sassoferrato (AN), Via Cappuccini n. 5A, censito al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune, al Foglio 74, Particella 216, costituito da un locale ad uso magazzino, due locali e servizi, oltre a cabina elettrica di media tensione;
- l'immobile risultava gravato da servitù di elettrodotto “per passaggio aereo di cavi elettrici” per la presenza di un palo in cemento in cui sono collegati e transitano cavi elettrici aerei;
- subito dopo l'acquisto ha richiesto, senza successo, la rimozione della cabina che occuperebbe senza diritto una superficie di circa 30 metri quadrati;
- nel frattempo, ha richiesto ed ottenuto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, da opificio industriale ad abitazione civile, ed ha effettuato importanti lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare, dove il 27.03.2024 ha trasferito la propria residenza;
- 2 - - non ha rimosso la cabina, rivendicando l'esistenza di una servitù anche Controparte_2 relativamente a tale struttura.
2. La convenuta si è regolarmente costituito ed ha chiesto il rigetto di tutte Controparte_2 le domande, rilevando che:
- la particella ove è ubicato il bene di proprietà dell'attore è gravata da una servitù di elettrodotto in suo favore;
- il complesso immobiliare è stato venduto dalla ZI TE (avente causa da EN spa) alla e nell'atto di vendita è espressamente previsto che gli immobili vengono CP_3 venduti con le servitù attive e passive, anche non apparenti, trascritte e non trascritte;
- l'art. 121 del Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (11 dicembre 1933 n.
1775) prevede espressamente che la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà impiantare le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
- non sussisterebbero i presupposti per procedere allo spostamento ai sensi dell'art. 122 del predetto testo unico e, in ogni caso, il signor avrebbe avanzato la richiesta soltanto con Pt_1
l'introduzione del presente giudizio.
3. Alla prima udienza del 15.1.2025 lo scrivente ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che tuttavia è stata accettata soltanto da parte attrice.
La causa è stata istruita con prove documentali ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
6.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha agito in via principale chiedendo di condannare la condanna a rimuovere la Parte_1 cabina di trasformazione presente all'interno dell'immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che:
- l'immobile sarebbe gravato esclusivamente da una servitù di elettrodotto per passaggio aereo di cavi elettrici;
- tale servitù non potrebbe essere estesa in via interpretativa fino a ricomprendervi il diritto al mantenimento di una cabina elettrica e dei relativi cavi interrati;
- trattasi di beni originariamente conferiti da EN spa, in esecuzione dell'art. 13 del d.lgs.
16.03.1999 n. 79, ad una società immobiliare a responsabilità limitata facente parte del gruppo
EN, la società ZI TE srl, che ha ricevuto parte del ramo aziendale immobiliare civile
- 3 - c.d. “non strumentale”, comprendente cioè i complessi immobiliari che, secondo la qualificazione convenzionale stabilita da EN, erano considerati non idonei all'attività propria del gruppo EN;
- EN, dunque, avrebbe dismesso tali beni proprio in quanto ritenuti non più idonei o confacenti alla sua attività, dimostrando con ciò di non avere più interesse all'utilizzo della cabina elettrica;
- il convenuto in sede di negatoria servitutis è tenuto dover dimostrare il proprio diritto, onere che tuttavia non avrebbe soddisfatto in quanto non avrebbe nemmeno Controparte_2 prodotto il titolo posto a base del gravame rivendicato.
4.1 La tesi attorea non può essere accolta. chiedendo la condanna di E-Distribuzione alla rimozione della cabina e dei relativi Parte_1 cavi ha introdotto un giudizio diretto al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dalla convenuta.
Si tratta, pertanto, di una domanda che presuppone la negazione di qualsiasi diritto affermato dalla convenuta sul bene di proprietà dell'attore, per cui – come del resto prospettato dallo stesso attore - va qualificata come un'actio negatoria servitutis.
A tal proposito giova allora ricordare che “Nel giudizio di negatoria servitutis, il convenuto può limitarsi ad eccepire l'esistenza della contestata servitù o l'estensione di essa oltre i limiti dedotti dall'attore, prospettando situazioni che, ove accertate, possono valere al fine del rigetto della domanda, mentre nel caso in cui intende ottenere con la sentenza la costituzione della detta servitù o l'ampliamento di quella già esistente, deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale per la quale, pur non richiedendosi formule sacramentali, è tuttavia necessario
l'impiego di espressioni che consentano di individuarne il contenuto sostanziale in riferimento alle finalità concrete che la parte vuole realizzare (in tal senso Cass., Sez. 2, 5/2/1985, n. 809;
Cass., Sez. 2, 16/3/1976, n. 966)” (cfr. Cass. n. 29687 del 20/11/2024).
4.2 Nel caso di specie si è limitata a domandare il rigetto della domanda Controparte_2 attorea in ragione della validità della servitù ed ha allegato diversi elementi indicativi della fondatezza della propria eccezione.
Giova anzitutto premettere che, come allegato nella comparsa di costituzione mediante il richiamo integrale alla lettera inviata all'attore il 9.1.2023 e non contestato dal signor la Pt_1 convenuta esercita un pubblico servizio elettrico per effetto della concessione attribuita con DM del 13/10/2003 (doc. 4 fascicolo convenuta).
- 4 - L'immobile acquistato dal signor apparteneva ad EN spa e, come ricostruito dallo stesso Pt_1 attore, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 16.03.1999 n. 79 è stato conferito ad una società immobiliare a responsabilità limitata facente parte del gruppo EN, la società ZI TE srl, la quale successivamente lo ha venduto alla società la quale a sua volta lo ha poi ceduto CP_3 all'attore.
Nella sezione D della nota di trascrizione relativa all'acquisto effettuato da CP_3
(registro immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, Registro Generale 5343, Registro Particolare
3187, Presentazione n. 133 del 22/02/2007), contenente “Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare”, si legge che “gli immobili oggetto del trascrivendo atto, quali descritti nel suddetto allegato "c", si intendono trasferiti all'acquirente a corpo e in blocco, con espressa rinuncia da parte dell'acquirente ai rimedi di cui agli artt. 1538 e 1540 c.c., nella loro interezza e completezza, con le accessioni e le pertinenze relative e i diritti, azioni e ragioni, servitu attive e passive, anche non apparenti, trascritte e non trascritte, ivi comprese le eventuali servitu permanenti ex art. 1062 c.c. costituitesi per effetto dei conferimenti eseguiti da enel in esecuzione del decreto bersani in favore delle altre societa del gruppo enel (e successori e/o aventi causa delle stesse a qualsiasi titoli)” (doc. 2 fascicolo attore e doc. 5 fascicolo convenuto)
L'allegato in questione comprende anche il bene oggetto di causa e nella relativa scheda alla sezione gravami si legge espressamente “servitù di elettrodotto per passaggio aereo cavi elettrici”. Inoltre, nella descrizione dell'immobile si fa espressamente riferimento alla presenza di una “cabina elettrica in funzione” (doc. 3 fascicolo attore).
L'atto di conservatoria, peraltro, riporta le varie provenienze del bene che evidenziano la titolarità ab origine da parte di EN, che ne ha avuto la disponibilità a seguito della nazionalizzazione intercorsa nel 1963.
EN, dunque, originariamente proprietaria del compendio immobiliare, nel momento in cui lo ha alienato ha costituito una servitù di elettrodotto che è stata regolarmente trascritta e, dunque,
è opponibile ai terzi, compreso chiaramente il signor Pt_1
Nell'atto di conservatoria il gravame è descritto come “servitù di elettrodotto per passaggio aereo cavi elettrici”, ma tale previsione va letta congiuntamente a quanto previsto dall'articolo
121 del Testo Unico delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. 11 dicembre 1933
n. 1775), secondo cui “La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori
- 5 - elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture”.
La tesi dell'attore per cui essendo l'immobile gravato esclusivamente da una servitù di elettrodotto per passaggio aereo di cavi elettrici il gravame non potrebbe essere esteso in via interpretativa fino a ricomprendervi il diritto al mantenimento di una cabina elettrica e dei relativi cavi interrati non è accoglibile alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione, che nell'esaminare una caso nel quale la ricorrente aveva sostenuto che un contratto mirava alla costituzione, in via convenzionale, e in alternativa alla costituzione coattiva giudiziale o in via espropriativa di una servitù di elettrodotto limitata al solo passaggio delle linee aeree e dei cavi, ha precisato che tale interpretazione omette “di considerare che, come si ricava dalla lettera della norma ora richiamata, la servitù non si limita solo a tali ultimi elementi, ma presuppone e comprende, in quanto elemento altrettanto essenziale al raggiungimento dell'utilità cui è funzionale la servitù, la collocazione della cabina, senza che possa addursi il fatto che il fondo servente, per la parte interessata dalla collocazione della cabina, resti nella sostanza privo di utilizzo per il proprietario del fondo servente, essendo tale situazione comune anche all'ipotesi, pacificamente riconducibile alle modalità di estrinsecazione della servitù di elettrodotto, in cui una parte del fondo servente sia occupata da un traliccio per il passaggio delle condutture, traliccio che per l'area di sedime occupata riduce significativamente, se non annulla, le possibili utilità che il proprietario può trarre dal proprio bene” (cfr. Cass. n. 30358 del 18/10/2022).
L'estensione della servitù di elettrodotto, dunque, non può essere segmentata rispetto all'eventuale presenza ed utilizzo della cabina, poiché occorre guardare all'insieme del suo esercizio.
4.3 La presenza della cabina all'interno del complesso immobiliare oggetto di causa, dunque, trova la sua giustificazione in ragione dell'esistenza di una servitù di elettrodotto, in quanto elemento essenziale al raggiungimento dell'utilità cui è funzionale.
Ciò significa, pertanto, che essendo la convenuta titolare di una servitù di elettrodotto il cui ambito è comprensivo anche di tutte le strutture realizzate nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 121 R.D. 1775/1933, la regolare trascrizione del diritto reale deve ritenersi comprensiva anche di tale accessorio.
Per questi motivi
, dunque, la domanda principale deve essere rigettata.
- 6 - 5. L'attore in via subordinata ha chiesto lo spostamento della cabina elettrica e dei relativi cavi di connessione ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/1933, rappresentando che ha urgente bisogno di entrare in possesso del manufatto acquistato – dove al momento insiste la cabina elettrica – che costituisce parte integrante della propria residenza, per cui egli ha corrisposto oneri, trasformandola da opificio a civile abitazione.
5.1 Appare opportuna una premessa di carattere generale.
La norma in questione stabilisce che “il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”.
L'art. 122 costituisce una norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore di assicurare la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica mediante la rete, dell'utente finale di ottenere un servizio di distribuzione dell'energia elettrica adeguato alle sue necessità e del proprietario del fondo su cui grava la servitù di elettrodotto di esercitare il proprio diritto dominicale e di godimento sul bene nella forma più comoda, senza pregiudizio per le esigenze sottese alla servitù predetta.
La Corte di Cassazione partendo dal presupposto che tale norma si ispira all'esigenza di contemperare in modo equilibrato tali esigenze ha chiarito che “il giudice di merito, ove sia chiamato a delibare una controversia avente ad oggetto la richiesta di trasferimento della linea in altra collocazione, deve necessariamente individuare una soluzione che sia tecnicamente e giuridicamente praticabile, al fine di scongiurare il rischio che, in sede esecutiva, possano sorgere insormontabili difficoltà realizzative tali da impedire l'esecuzione della sentenza o comunque mettere in pericolo la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.
Dette difficoltà, dunque, devono essere considerate, ed affrontate, nell'ambito del giudizio di cognizione, ed in modo particolare nel contraddittorio tecnico tra le parti, dal quale il giudice di merito deve trarre elementi sufficienti a determinare, in modo certo, la fattibilità, o meno, di un percorso della linea elettrica alternativo a quello esistente” (cfr. Cass. n. 19037 del
13/06/2022).
Pertanto, una volta accertata sotto l'aspetto tecnico la fattibilità di una diversa collocazione della linea o degli accessori, lo spostamento è a carico dell'esercente l'elettrodotto, senza alcuna spesa per il proprietario, come precisato dalle Sezioni Unite secondo cui “Altrettanto indubbio è, poi,
- 7 - che il rapporto tra singolo proprietario del fondo asservito dall'elettrodotto e suo gestore debba essere regolato dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 122, comma 4 contenente la previsione, espressiva del tempo in cui venne dettata, di un diritto del proprietario di esigere dall'esercente
l'elettrodotto lo spostamento senza costi della linea” (cfr. Cass. sez. un. n. 7103 del 29/03/2011).
Per quanto di rilievo ai fini della presente decisione occorre poi richiamare un'altra pronuncia della Suprema Corte che, occupandosi dei tempi tecnici per eseguire l'intervento, ha chiarito che
“l'art. 122 comma 4. R.D. n. 1175 del 1933 impone al titolare della servitù l'obbligo della rimozione o della diversa collocazione della conduttura a fronte dell'esercizio della facoltà di innovazione, costruzione o realizzazione di altro impianto da parte del proprietario del fondo servente e ciò senza subordinare detta facoltà ad alcun sindacato di necessità o di opportunità.
Tale obbligo poi non può ritenersi subordinato neppure alla fissazione di un termine di adempimento trattandosi di obbligo legale connesso alla mera sussistenza del relativo presupposto costituito dall'esercizio delle facoltà detta da parte del proprietario del fondo servente, salvi i tempi tecnici di compimento della prestazione. Da quanto precede consegue la qualificazione di illiceità del comportamento dilatorio tenuto dall' Ente titolare della servitù e quindi la conformità a diritto della disposta condanna risarcitoria” (cfr. Cass. n. 4439 del
27/06/1988).
5.2 Con riferimento al caso che ci occupa va evidenziato che dopo aver acquistato il Parte_1 compendio immobiliare vi ha trasferito la sua residenza, previo cambio di destinazione d'uso da opificio a civile abitazione.
L'attore, inoltre, ha effettuato una significativa ristrutturazione, comprensiva anche di ampliamento degli spazi coperti, sostenendo importanti costi (docc. 5, 13, 22 e 23 fascicolo attore).
Come si evince chiaramente dalle fotografie allegate dall'attore la cabina è attaccata all'immobile e, di fatto, costituisce parte dell'abitazione, andando ad occupare uno spazio che, stando al progetto di ristrutturazione, dovrebbe essere destinato a magazzino (docc. 15, 19 e 20 fascicolo attore).
Trattandosi, dunque, di immobile destinato ad abitazione principale nel quale sono state apportate rispetto alla sua struttura e destinazione originaria delle significative modifiche ed innovazioni, non v'è alcun dubbio che la presenza della cabina nell'attuale posizione sia ostativa
- 8 - al pieno esercizio del diritto di proprietà, per cui sussiste in capo ad l'obbligo Controparte_2 di provvedere ad una diversa collocazione.
Per quanto riguarda il possibile collocamento della cabina va rilevato che l'attore nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ha prospettato due soluzioni, correlate da planimetrie (docc. 17 e 18).
Ebbene la convenuta nelle successive memorie non ha contestato la realizzabilità dello spostamento della cabina nei luoghi prospettati dall'attore, né ha indicato elementi ostativi ad una diversa collocazione della cabina o rischi per la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, tanto che si era resa disponibile allo spostamento anche se con costi a carico dell'attore (cfr. verbale d'udienza del 13.3.2025).
Anche negli scritti difensivi finali la convenuta non ha contestato la concreta realizzabilità dello spostamento negli spazi indicati dall'attore, il quale non ha espresso alcuna preferenza tra le due soluzioni, per cui l'individuazione dello spazio dove trasferire la cabina va rimessa direttamente alla scelta di , che tra le due opzioni prospettate dall'attore dovrà individuare Controparte_2 quella che apporti un minor sacrificio possibile all'area di proprietà del signor Pt_1
I costi di tale spostamento, come chiarito nel precedente paragrafo, saranno a carico della convenuta, la quale trattandosi di obbligo legale connesso alla mera sussistenza del relativo presupposto costituito dall'esercizio delle facoltà detta da parte del proprietario del fondo servente dovrà provvedere senza ritardo, salvi i tempi tecnici di compimento della prestazione.
6. L'attore ha poi richiesto una condanna generica ex art. 278 c.p.c., riservando ad un separato giudizio l'individuazione dei pregiudizi subiti.
Tale domanda non può essere accolta, considerato che:
- la domanda principale è stata rigettata in quanto è stato riconosciuto che il diritto di servitù di elettrodotto si estende anche alla cabina, per cui la condotta della convenuta sotto tale profilo deve ritenersi pienamente legittima;
- parte attrice in sede stragiudiziale non aveva mai invocato lo spostamento della cabina elettrica e dei relativi cavi di connessione in virtù di quanto previsto dall'art. 122 R.D. 1775/33, per cui trattandosi di richiesta formulata per la prima volta soltanto in sede giudiziale è evidente che anche rispetto alla domanda subordinata non è configurabile una condotta illecita della convenuta suscettibile di ottenere una tutela risarcitoria, né un comportamento inadempiente al predetto obbligo legale.
- 9 - 7. Il rigetto della domanda principale e della domanda ex art. 278 c.p.c. configura una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite per il 50%, nel senso che la convenuta, soccombente nel merito rispetto alla domanda subordinata, sarà tenuta a rifondere all'attore soltanto la metà delle spese di lite, ovvero 2.538,5 euro, pari al 50% di euro
5.077 euro (fase di studio della controversia: 919,00 euro;
fase introduttiva del giudizio: 777,00 euro;
fase istruttoria e/o di trattazione: 1.680,00 euro;
fase decisionale: 1.701,00 euro), somma che è stata individuata tenuto conto del valore della causa indicato dall'attore e prendendo come riferimento i parametri medi indicati dal DM 55/2014.
Anche le spese relative alla fase di mediazione seguono tale regolamentazione, trattandosi di condizione di procedibilità.
A tal proposito va infatti rilevato che “le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass.
7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982). D'altro canto il D.Lgs. n. 28 del 2010, art.
13 rubricato "spese processuali", laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore
e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione
a quelle giudiziali in senso proprio” (cfr. Cass. n. 32306 del 21/11/2023).
La somma richiesta dall'attore con riferimento al compenso del difensore per tale procedura
(euro 441) è conforme ai compensi indicati nella tabella n. 25 bis richiamata dal comma 1 bis dell'art. 20 del D.M. 55/2014.
Non può invece essere riconosciuto il rimborso dell'ulteriore somma di 48,80 euro in mancanza di prova del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda principale e la domanda volta ad ottenere la condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 c.p.c.; condanna ai sensi dell'art. 122 R.D. 1775/33 a rimuovere la cabina ed i Controparte_2 relativi cavi interrati di connessione dai luoghi dove sono attualmente collocati ed a spostarli, a
- 10 - sue spese, in uno degli spazi indicati dall'attore nelle planimetrie allegate come documenti n. 17
e 18 alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.; condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di questa procedura e di quella di mediazione, che si liquidano in 132 euro per esborsi, 2.538,50 euro a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed euro 220,50 a titolo di compensi per la fase della mediazione oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Si comunichi.
Ancona, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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