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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/07/2024, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26.06.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 2043/2017 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Simona Alfarone;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. ), resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Canu e Antonello Monoriti.
Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2017 premesso di essere titolare Parte_1 della pensione Cat. IOCOM n. 37023201 con decorrenza 01.01.2011 esponeva che con nota del
30.09.2016 l' le aveva comunicato che per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011 risultava un CP_1 indebito di euro 3.122,80 sulla pensione cat. IOCOM n. 37022949. Precisava che le era stata liquidata in data 19.10.2012 una pensione cat. IOCOM n. 37022949 con decorrenza 01.07.2007
e che la suddetta pensione era stata oggetto di contenzioso conclusosi in appello con sentenza di condanna alla corresponsione dell'assegno ordinario ma con decorrenza 01.01.2011. Lamentava che, in ottemperanza a tale pronuncia, l' provvedeva a liquidare altra prestazione IOCOM CP_1
N. 37013201 e che, stante lo spostamento di decorrenza, provvedeva a recuperare le quote di pensione pagate in precedenza all'assistita e non dovute. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato illegittimo e nullo e perciò privo di qualsivoglia effetto il provvedimento dell CP_1 datato 30.09.2016; che venisse condannata l'amministrazione resistente al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario. L' costituitosi con memoria del 10.01.2020, contestava la fondatezza del ricorso e CP_1 concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'udienza del 26.06.2024 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento.
L'istituto della ripetizione degli indebiti pensionistici è stato disciplinato nel tempo da disposizioni speciali che, derogando alla regola generale dettata dall'art. 2033 c.c., hanno di volta in volta individuato i presupposti per la sanatoria delle indebite erogazioni di prestazioni previdenziali.
In particolare, l'art. 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 regolava originariamente la materia dell'indebito previdenziale, statuendo che le assegnazioni di pensioni divenivano definitive se non respinte dalla nazionale entro un anno dall'avviso datone all'interessato e CP_2 le successive rettifiche di eventuali errori, che non fossero dovuti a dolo del pensionato, non avevano effetto sui pagamenti giù effettuati.
Con l'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, norma invocata dalle parti, fu stabilito che le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni obbligatorie sostitutive o integrative “possono essere rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della pensione” (comma 1), aggiungendo che
“nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” (comma 2).
A quest'ultima disposizione pose un limite l'art. 6 comma 11 quinquies del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638, secondo cui, in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico della suddetta assicurazione generale obbligatoria “le gestioni previdenziali possono provvedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche ind eroga ai limiti posti dalla normativa vigente”.
La norma in questione (art. 52 legge n. 88/1989) venne interpretata autenticamente dall'art. 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412 “nel senso che la sanatoria da esso prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, precisando che “l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite” (comma 1).
2 La disciplina dell'indebito previdenziale è stata poi integralmente sostituita (come stabilito dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con sentenza 21 febbraio 2000, n. 30) dall'art. 1 comma 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo cui, nei confronti dei soggetti che abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote o trattamenti di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria per periodi anteriori all'1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito pensionabile imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a 16 milioni di lire (comma 260).
E' stato altresì stabilito che, se il reddito è superiore, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell'importo indebitamente riscosso (comma 261) e il comma 265 ha introdotto, quale unico caso di recuperabilità per l'intero, il dolo del percettore.
Ed infine è sopravvenuta la legge n. 448 del 2001, che ha dettato un'ulteriore nuova disciplina con l'art. 38 commi VII e VIII, secondo cui l'indebito previdenziale percepito anteriormente al primo gennaio 2001 non è ripetibile qualora l'assicurato abbia goduto di “un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro” aggiungendo che, ove tale soglia sia superata, “non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la normativa da applicare ratione temporis, trattandosi di pagamenti successivi alla data dell'1 gennaio 2001 è quella dettata dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 che, alla luce della nota sentenza della Corte
Costituzionale n. 93 del 1993, è applicabile alle indebite erogazioni insorte a partire dal
31.12.1993 (così, Cass. civ., Sez. Un., 17 marzo 1997, n. 2333; v., nello stesso senso, anche Corte
Cost. n. 166 del 1996 e Cass. 13 febbraio 1995 n. 1315).
Va quindi rilevato che l'indebito trae la propria origine da un ricalcolo della pensione IO per essere stata corrisposta l'integrazione al trattamento minimo non dovuta a causa della presenza di redditi del coniuge del titolare.
Tuttavia l'istituto previdenziale per un verso nulla esplicita in ordine alla propria impossibilità di verifica tempestiva del superamento dei limiti reddituali del nucleo familiare e, per altro verso, mai deduce la sussistenza di un comportamento doloso in capo alla ricorrente.
Non sussiste poi alcun elemento in atti che possa condurre a ipotizzare un dolo della ricorrente nella percezione della prestazione (v., in questo senso, Cass. n. 482/2017).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto e va dichiarata l'illegittimità della richiesta di ripetizione della somma pari ad euro 3.122,80.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo applicati i minimi in ragione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione della somma pari ad euro 3.122,80;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1310,00 oltre spese CP_1 generali IVA e cpa, di cui euro 850,50 oltre spese generali iva vanno distratte in favore dell'avv.
Claudio Como ed euro 459,50 oltre spese generali iva e cpa vanno distratti in favore dell'avv.
Simona Alfarone.
Messina, 5.7.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Lucia Mancuso, Funzionario dell
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Controparte_
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Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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