Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1048/2024
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est.
per deliberare nel procedimento ex art.
5-ter L. n. 89/2001 instaurato da
, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Conti Parte_1
- Opponente -
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari alla via Melo, n. 97 domicilia per legge
- Opposto -
*********
esaminati gli atti del procedimento, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc e sciolta la riserva assunta all'udienza del 04.02.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
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Cons. Maria Grazia Caserta Est.
Appello di Bari la liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio civile, avviato nel 2018 per ottenere la divisione di un appartamento pignorato ai danni del signor appartamento in comproprietà indivisa con il sig. Parte_2
. Parte_3
2. Con decreto del 731/2024, cron. 1507/2024 il ricorso è stato respinto ai sensi dell'art. 2, co.
2-quinques, lett a), L. 89/2001. Ha evidenziato il Giudice del monitorio che <<… alla data del 12.3.2020, e dunque prima che il giudizio superasse la ragionevole durata, il sig. era già stato edotto degli esiti negativi del giudizio esecutivo presupposto alla Parte_1 divisione, irrimediabilmente viziato dalla errata redazione del pignoramento che il
Tribunale ha chiarito dovesse essere integralmente rinnovato. Tale statuizione, anticipata dal giudice della divisione nell'ordinanza in parola, è stata ribadita nella sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità del giudizio di divisione …>> (cfr. decreto opposto). A supporto della reiezione del ricorso ha indicato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore della quale se l'azione è infondata e tale consapevolezza sia anche solo sopravvenuta, non spetta alcun indennizzo.
3. Avverso la decisione ha reagito l'odierno ricorrente con un atto introduttivo ancorato ad un unico motivo con cui denunzia la “…Violazione dell'art. art. 2 comma 2 quinquies e seguenti della legge 89/2001…” (cfr. atto di opposizione).
Segnala l'opponente che il decreto di rigetto opposto va riformato in quanto fondato su un presupposto erroneo costituito dalla valorizzazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 12.03.2020 che, secondo il primo Giudice, avrebbe sostanzialmente anticipato l'esito reiettivo del giudizio in cui, ciononostante, l'opponente avrebbe indugiato pur essendo già consapevole dell'esito negativo dello stesso.
Segnala inoltre che il precedente di legittimità posto a fondamento del rigetto non sarebbe applicabile al caso di specie visto che nel procedimento richiamato, ove si discettava della
'temerarietà sopravvenuta', quale presupposto per il mancato riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, fa riferimento al diverso caso in cui a seguito della soccombenza in prime cure, l'appellante avrebbe ancorato il gravame a censure in fatto senza criticare in diritto il dictum giudiziale. Chiarisce inoltre che con l'ordinanza richiamata il Tribunale avrebbe rigettato l'istanza di assegnazione del bene pignorato in favore del proprietario
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dell'altra porzione dell'immobile ma non si sarebbe affatto pronunciato sulla domanda di divisione, pur argomentando sulla stessa.
Precisa circa il merito di quella pronuncia che:
1) la questione posta a fondamento dell'ordinanza anzidetta, vale a dire la ritenuta nullità del pignoramento immobiliare caduto su una quota inferiore rispetto a quella di proprietà del debitore, non è prevista da alcuna norma, ma è frutto di elaborazione giurisprudenziale, peraltro in contrasto con il principio secondo cui la nullità non può essere pronunciata se non è prevista dalla legge;
2) la giurisprudenza in questione si sarebbe formata con riguardo al processo esecutivo e non al giudizio di divisione, che mantiene una propria autonomia (come riconosciuto nell'ordinanza), essendo introdotto con autonomo atto di citazione notificato al debitore e agli altri comproprietari;
3) una volta sciolta la comunione e venduto il bene, il ricavato sarebbe stato distribuito in base alla quota di proprietà di ciascuno e quindi sarebbe stata irrilevante la circostanza che il pignoramento era caduto su una quota inferiore rispetto a quella di proprietà del debitore e, poiché la questione controversa è stata rilevata nel giudizio di divisione, il Tribunale avrebbe potuto disporre lo scioglimento della comunione considerato, peraltro, che la domanda di scioglimento era stata avanzata anche dal proprietario dell'altra porzione del bene e che su tutti questi profili, evidenziati dagli istanti, il Tribunale non si è espresso.
Riferisce, infine, che la domanda di indennizzo presentata da altre parti in merito allo stesso procedimento presupposto è stata accolta dalla Corte d'Appello di Bari (R.G. n. 494/2024
[doc. 24] e 824/2024 [doc. 25]), che non ha ritenuto sussistente la “temerarietà sopravvenuta”.
Ciò detto, ha richiesto che questa Corte in accoglimento dell'opposizione “…e in riforma del proprio decreto R.G. 731/2024, cronologico n. 1507/2024 del 9.7.2024 comunicato in pari data, voglia ingiungere al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, di pagare: - a titolo di danno non patrimoniale, per la irragionevole durata del processo R.G. 9413/2018 del Tribunale di Bari, la somma di € 1.500,00, salvo un diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi;
- Con vittoria di spese e compensi del procedimento monitorio e di
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[...] , oltre accessori di legge e tariffa. Con distrazione in favore del procuratore
[...] anticipatario.” (cfr. conclusioni atto di opposizione).
4. Tanto premesso e apprezzata la tempestività del ricorso, circa il merito dell'originaria istanza in monitorio con cui il ha chiesto il risarcimento da irragionevole Parte_1 durata del procedimento incardinato con citazione del 13 giugno 2018 per la divisione di un bene immobile, deciso con sentenza del 26 gennaio 2024, la Corte osserva quanto segue:
a) il procedimento presupposto è durato complessivamente SEI anni (arrotondato il semestre successivo al 13 giugno 2023, ex art.
2-bis co. 1 l. cit.);
b) dall'esame dei verbali di udienza, non risultano rinvii addebitabili all'istante;
c) non si ritiene applicabile al caso di specie la ritenuta 'temerarietà sopravvenuta', come declinata dal Giudice del monitorio, attesa la obiettiva complessità della materia oggetto del procedimento da cui scaturisce la richiesta e la non certa prevedibilità della decisione.
Tanto osservato e premesso, si ritiene pertanto irragionevole la durata del procedimento de qua in misura superiore ai tre anni eap pare equo riconoscere, in considerazione del comportamento delle parti e della natura degli interessi coinvolti, l'indennizzo nella misura di € 500,00 per ogni anno di ritardo irragionevole. Ne deriva la revoca del decreto opposto, con conseguente ingiunzione al del pagamento della somma di €. Controparte_1
1.500,00 (3 anni x 500,00 euro), oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo e spese della presente e della fase sommaria.
5. La regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione segue il criterio della soccombenza e, in considerazione della semplicità della causa, esse sono liquidate nei valori minimi per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, per complessivi euro €. 962,00 (per la presente fase limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), tenendo conto della natura contenziosa del procedimento di opposizione, che comporta l'applicazione della tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014 (Cass. 21.6.2019 n. 16770) e in euro € 237,00 relativamente alla fase monitoria, oltre spese borsuali e accessori come per legge, tutti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
6. Il titolo esecutivo è costituito dal provvedimento adottato in questa sede. Esso si sostituisce al decreto impugnato che forma oggetto di espressa statuizione di revoca in dispositivo.
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P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione Prima Civile, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art.
5-ter L. n.
89/2001 proposta da avverso il decreto n. 731/2024, emesso ex Parte_1 art. 3 L. n. 89/2001 dalla Corte di Appello di Bari-Terza Sezione civile, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto n. 731/2024 emesso dal
Giudice delegato della Corte di Appello di Bari e ingiunge al , in Controparte_1 persona del Ministro p.t., il pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 1.500,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo nonché al pagamento delle spese dell'intero procedimento, che si liquidano in € 237,00 per compenso professionale, oltre esborsi, RSG al 15%, Cpa ed Iva come per legge, in relazione alla fase monitoria e, in € 962 per compenso professionale, in relazione alla presente fase, oltre esborsi, RSG al 15%, Cpa ed
Iva come per legge, tutte con distrazione in favore del difensore dell'opponente dichiaratosi anticipatario;
2) dopo il suo passaggio in giudicato dispone che il presente decreto sia comunicato alla
Procura Regionale della Corte dei Conti e ai titolari dell'azione disciplinare;
3) dichiara che il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dal presente decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 04 febbraio 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
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Cons. Maria Grazia Caserta Est.