Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2024, proposto da
IA CU, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 302/19 del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, emessa nel giudizio RG 1321/15, in data 12.03.19, contro l'A.S.P. di Reggio Calabria, in relazione alle somme liquidate in distrazione, definitiva, come si evince dall’attestazione in calce alla copia esecutiva notificata e munita di dichiarazione di conformità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 15/10/2024 e depositato il successivo 23/10/2024, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. n. 302/19 del Tribunale di Palmi, sez. lavoro, nella parte in cui l’A.S.P. di Reggio Calabria è stata condannata al pagamento delle spese di lite distratte in suo favore, ex art. 93 c.p.c., e liquidate nella complessiva somma di “ € 3.118,00 (incluso di spese per contributo unificato) oltre spese generali al 15% IVA e cpa come per legge ”.
1.1. A fondamento della domanda deduce e comprova che il titolo azionato è stato notificato all’ASP debitrice in data 11.4.2019, munito di formula esecutiva rilasciata in data 25.3.2019, rilasciata a richiesta del ricorrente “nell’interesse di sè medesimo”, ed ha acquistato autorità di giudicato per mancata impugnazione, così come attestato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 3.12.2019.
1.2. Chiede, dunque, al Tribunale, risultando decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di adottare tutti gli atti necessari ad assicurare la piena ed integrale esecuzione del giudicato, invocando inoltre la nomina, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, di un IO ad CT che provveda in luogo e a spese dell’Azienda soccombente, con condanna alle spese del presente giudizio.
2. L’ASP di Reggio Calabria, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
2.1. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
3.1. Ed infatti, il ricorso:
- è ammissibile, in quanto il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’ASP di Reggio Calabria in data 11.4.2019, con la conseguenza che è anche decorso il termine di legge di 120 gg. ex art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 dalla suddetta notifica senza che a tutt’oggi sia stato effettuato il pagamento dovuto;
- è fondato, atteso che permane l’inadempimento dell’Azienda intimata, che non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento nonostante il lungo tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
4. Va dichiarato l'obbligo dell’Azienda intimata di dare piena ed integrale esecuzione al titolo in epigrafe menzionato, mediante il pagamento delle somme ancora dovute alla ricorrente.
5. L’Azienda Provinciale di Reggio Calabria dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in parola entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione, a cura della Segreteria, della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un IO ad CT , che il Collegio individua nel Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui egli è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato IO e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’Azienda sanitaria provinciale resistente.
In particolare, il IO ad CT :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il IO ad CT verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
6. L’eventuale richiesta di proroga del detto termine per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere, dunque, accolto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’Azienda stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina IO ad CT il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Azienda stessa;
- condanna la predetta Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali accessori di legge e refusione del contributo unificato;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’ASP di Reggio Calabria, ancorché non costituita, ed al Prefetto di Reggio Calabria in qualità di nominato IO ad CT .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO