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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2959 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti Parte_1
IO AL e IA SA De TI.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito pensionistico – Mancata comunicazione del reddito con il mod. RED.
Acquisita documentazione, all'esito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, titolare di pensione cat. Assegno Sociale n.
07003296 con decorrenza 1 maggio 2003, derivante da inv. Civ., ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 21/06/2023, con cui l' , le ha comunicato che sulla prestazione erogatale CP_1
per il periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019, ella aveva ricevuto un pagamento superiore al dovuto per un importo pari ad €. 4.848,74 in quanto ella aveva omesso di comunicare i redditi relativi all'anno
2018, motivo per il quale l aveva proceduto alla revoca CP_2
definitiva della prestazione e pretendeva la restituzione dell'importo anzidetto.
La ricorrente pertanto, in data 27.7.23 ed in data 9.2.24 presentò domanda di ricostituzione della prestazione nelle quali evidenziò di non aver percepito redditi rilevanti ai fini della prestazione tra il
2017 ed il 2024, sussistendo il requisito reddituale previsto per legge per la prestazione revocata.
L' , in data 4.12.23, le ha notificato il provvedimento di CP_2
indebitoqui impugnato: “con precedente lettera del 21.6.23 le abbiamo comunicato che per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €. 4.848,74 i seguenti motivi: revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. C) della L. 122 del 2010”.
L'indebito non è dovuto per due ordini di ragioni.
L'art. 13, co. 6, lett. c) della L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL
297/08 mod. dalla L. 14/09) prevede che “…c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”.
Nel caso di specie, l' non ha documentato di aver provveduto CP_1
a comunicare all'avente diritto la sospensione della prestazione per il mancato invio, per l'anno d'imposta 2018, del mod. RED
(modello annuale per la comunicazione dei redditi all'Istituto). Ché, anzi, neppure le lettere di preavviso prodotte in atti (v. all. 3 dell' ) recano prova di essere mai state recapitate alla CP_2
ricorrente.
In secondo luogo la ricorrente ha documentato che anche per l'anno 2018 ella comunque aveva il requisito di reddito per fruire della prestazione richiesta. L'omessa comunicazione del mod.
è stata, dunque, mero frutto d'errore formale, non affatto tesa ad occultare un reddito preclusivo della prestazione. Deve, pertanto, ritenersi da un canto permanere il diritto sostanziale della ricorrente alla prestazione assistenziale percepita, mentre d'altro canto appare improvvido da parte dell il ritenere l'errore formale CP_2
della mancata comunicazione del mod per l'anno 2018 quale fattore automaticamente estintivo della prestazione, in mancanza della preventiva comunicazione di sospensione temporanea della prestazione medesima, così come prescritto dalla legge.
Il ricorso è, pertanto, accolto nei sensi di cui in motivazione, ove sono altresì liquidate le spese processuali a carico del soccombente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la richiesta di ripetizione dell'indebito, inoltrata dall alla ricorrente in data 4.12.23, CP_1
della somma di €. 4.848,74 erogatale dal 1.01.2019 al
31.12.2019; condanna l' al pagamento delle spese CP_1
processuali determinate in euro 1.100,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 17.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti Parte_1
IO AL e IA SA De TI.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito pensionistico – Mancata comunicazione del reddito con il mod. RED.
Acquisita documentazione, all'esito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, titolare di pensione cat. Assegno Sociale n.
07003296 con decorrenza 1 maggio 2003, derivante da inv. Civ., ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 21/06/2023, con cui l' , le ha comunicato che sulla prestazione erogatale CP_1
per il periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019, ella aveva ricevuto un pagamento superiore al dovuto per un importo pari ad €. 4.848,74 in quanto ella aveva omesso di comunicare i redditi relativi all'anno
2018, motivo per il quale l aveva proceduto alla revoca CP_2
definitiva della prestazione e pretendeva la restituzione dell'importo anzidetto.
La ricorrente pertanto, in data 27.7.23 ed in data 9.2.24 presentò domanda di ricostituzione della prestazione nelle quali evidenziò di non aver percepito redditi rilevanti ai fini della prestazione tra il
2017 ed il 2024, sussistendo il requisito reddituale previsto per legge per la prestazione revocata.
L' , in data 4.12.23, le ha notificato il provvedimento di CP_2
indebitoqui impugnato: “con precedente lettera del 21.6.23 le abbiamo comunicato che per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €. 4.848,74 i seguenti motivi: revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. C) della L. 122 del 2010”.
L'indebito non è dovuto per due ordini di ragioni.
L'art. 13, co. 6, lett. c) della L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL
297/08 mod. dalla L. 14/09) prevede che “…c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”.
Nel caso di specie, l' non ha documentato di aver provveduto CP_1
a comunicare all'avente diritto la sospensione della prestazione per il mancato invio, per l'anno d'imposta 2018, del mod. RED
(modello annuale per la comunicazione dei redditi all'Istituto). Ché, anzi, neppure le lettere di preavviso prodotte in atti (v. all. 3 dell' ) recano prova di essere mai state recapitate alla CP_2
ricorrente.
In secondo luogo la ricorrente ha documentato che anche per l'anno 2018 ella comunque aveva il requisito di reddito per fruire della prestazione richiesta. L'omessa comunicazione del mod.
è stata, dunque, mero frutto d'errore formale, non affatto tesa ad occultare un reddito preclusivo della prestazione. Deve, pertanto, ritenersi da un canto permanere il diritto sostanziale della ricorrente alla prestazione assistenziale percepita, mentre d'altro canto appare improvvido da parte dell il ritenere l'errore formale CP_2
della mancata comunicazione del mod per l'anno 2018 quale fattore automaticamente estintivo della prestazione, in mancanza della preventiva comunicazione di sospensione temporanea della prestazione medesima, così come prescritto dalla legge.
Il ricorso è, pertanto, accolto nei sensi di cui in motivazione, ove sono altresì liquidate le spese processuali a carico del soccombente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la richiesta di ripetizione dell'indebito, inoltrata dall alla ricorrente in data 4.12.23, CP_1
della somma di €. 4.848,74 erogatale dal 1.01.2019 al
31.12.2019; condanna l' al pagamento delle spese CP_1
processuali determinate in euro 1.100,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 17.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)