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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/04/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
n. 816/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 816/2018 R.G., assunta in decisione all'udienza del 25 ottobre
2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: e P.IVA: quale mandataria della Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 società (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Gela, nel Vico Santa Lucia n. 19, presso lo studio dell'avv.
Francesco Panepinto (C.F.: , che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione in riassunzione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
C.F./P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore e (C.F.: ), entrambi elettivamente CP_2 C.F._2 domiciliati in Gela, nel Vico Cappadonna n. 20, presso lo studio dell'avv. Luigi Fontanella (C.F:
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II c.p.c.
pagina 1 di 6 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25 ottobre 2023, all'esito della quale parte attrice opponente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note di trattazione depositate il 27 settembre 2021 nonché nella comparsa conclusionale depositata il 13 dicembre 2021 e parte convenuta opposta, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in precedenza, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08 giugno 2018, quale Parte_1 procuratrice della cessionaria del credito ha introdotto la fase di merito Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione proposta nell'ambito della procedura esecutiva n. 19/2014 R.G.E., pendente presso l' Tribunale, promossa da contro Org_1 Parte_1 Controparte_1
e a seguito dell'espropriazione immobiliare esperita in loro danno in forza del
[...] CP_2 titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15 novembre 2006
(Rep. n. 98107 – Racc. n. 24102) tra e la società Organizzazione_2 Controparte_1 con garanzia ipotecaria concessa da parte della terza proprietaria CP_2
L'odierna opponente ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dai debitori esecutati, sì come formulate nella fase cautelare dell'opposizione, in quanto infondate in fatto e diritto, con conferma del pignoramento opposto. Nel merito, a sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto la legittimità e correttezza della procedura esecutiva avviata nei confronti della ditta mutuataria Controparte_1 per il recupero coattivo dell'importo precettato, pari a complessivi euro 68.307,37,
[...] richiesto a titolo di rate scadute e insolute nonché di capitale residuo. In subordine, ha chiesto l'accertamento di quanto dovuto alla banca mutuante con condanna della Organizzazione_2 mutuataria al pagamento dell'importo precettato.
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente Controparte_1 CP_2 quanto ex adverso dedotto, eccependo a sostegno delle proprie domande:
1. il difetto di legittimazione attiva, nonché il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e di ius postulandi in capo al difensore nominato dall'opponente (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. l'inammissibilità delle richieste avanzate dall'opponente in seno all'atto di citazione in riassunzione (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. l'insussistenza di un titolo contrattuale esecutivo ex art. 474 c.p.c., posto che il contratto di mutuo su cui si fonda l'atto di precetto deve qualificarsi quale mutuo c.d. condizionato per pagina 2 di 6 difetto del requisito tipizzante della realità (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615
c.p.c.);
4. l'inammissibilità dell'autonoma domanda di condanna formulata dall'opponente in seno all'atto di citazione in riassunzione (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
5. la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117 T.U.B. scaturente dalla mancata indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
6. la nullità del contratto di mutuo, ovvero delle clausole relative alla pattuizione dei tassi di interessi, per difetto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. nonché per carenza del piano di ammortamento e del documento di sintesi, con conseguente violazione dei doveri di cui all'art. 116 T.U.B. (motivo, nelle sue diverse specificazioni, da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
Parte convenuta, quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento della insussistenza del diritto di di procedere all'espropriazione del bene staggito in forza del contratto di mutuo, Parte_1 con conseguente declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto e del pignoramento posto a base della procedura esecutiva immobiliare n. 19/2014 R.G.E., con conseguente conferma della ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal G.E. in data 14 maggio 2018.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie. La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata assunta in decisione all'udienza del 25 ottobre 2023, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
L'opposizione proposta dai debitori è fondata.
E' bene chiarire che, prima di procedere all'esame dei motivi di opposizione, il Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ha il dovere di verificare, anche ex officio, la sussistenza di titolo esecutivo
(cfr. fra le più recenti Cass Civ. n. 31955/2018 secondo cui: “In sede di opposizione all'esecuzione,
l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio”). Aderendo a tale orientamento, spetta a questo Giudice verificare se il contratto di mutuo in forza del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva dall'odierna opponente sia un valido titolo esecutivo. Ebbene, come da orientamento interpretativo della Suprema Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo pagina 3 di 6 esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre constatare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. Civ. 17194/2015). Con il terzo motivo di opposizione la società debitrice, odierna parte opposta, ha dedotto l'inidoneità del titolo azionato in quanto carente del requisito di cui all'art
474, co. II n. 3) c.p.c., atteso che il contratto di mutuo fondiario posto alla base della procedura esecutiva, posticipando l'effettiva erogazione delle somme di denaro al verificarsi di determinati eventi posti in condizione (cfr. art. 2 del contratto di mutuo e capitolato All. A) non comportava alcuna immediata traditio delle somme oggetto di finanziamento, né materiale né giuridica;
ne conseguiva, ad avviso della società opposta, la qualificazione della fattispecie negoziale azionata in termini mutuo condizionato, di per sé inidoneo a fondare un'azione esecutiva, in quanto carente sotto il profilo della esigibilità delle somme di denaro in capo al mutuatario.
In premessa, ritiene questo Giudice di dover chiarire che il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la tradito rei si realizza attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (ex multiis, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2001,
n. 2483; Cass. Civ., Sez. IV, 21/12/1990, n. 12123).
Con riferimento al caso in esame, è bene precisare che non è in discussione il perfezionamento del contratto di mutuo per effetto dell'erogazione delle somme oggetto del finanziamento, profilo sul quale, peraltro, non vi è alcuna contestazione. Oggetto dell'odierno thema decidendum è, invece, la diversa questione concernente l'idoneità quale titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi dell'art 474, co. II n. 3)
c.p.c. del contratto di mutuo stipulato in data 15 novembre 2006, nel quale non si dà atto della immediata erogazione delle somme, posticipata in seguito all'accertamento da parte dell'istituto di credito del verificarsi di determinate condizioni indicate in contratto. Secondo parte maggioritaria della giurisprudenza, tale contratto condizionato non documenta l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro ancorché consenta l'erogazione di acconti con il sistema dei versamenti rateali, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri. Detto contratto, pertanto, pur se stipulato con atto pubblico notarile (per gli effetti che è destinato a produrre in ordine alla Costituzione della garanzia pagina 4 di 6 ipotecaria), non può essere utilizzato come titolo esecutivo dalla banca mutuante per procedere ad espropriazione forzata per la restituzione delle somme erogate, atteso che difetta dei requisiti previsti dall'art 474, co II n 3 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.ri 4293/1979 e 477/83).
A ciò si aggiunga che per stabilire se il contratto di mutuo è titolo esecutivo, infatti, l'accertamento demandato al Giudice di merito non potrà limitarsi alla natura ed all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di erogazione e quietanza, ma comporterà anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
05/03/2020, n. 6174, secondo cui “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., Sez. III,
27/08/2015, n. 17194).
Nel caso in esame, dunque, in assenza di un formale atto di trasferimento immediato delle somme di denaro nella disponibilità giuridica della mutuataria, si deve evidenziare come le quattro dichiarazioni di versamento e quietanza del 15 dicembre 2006, del 15 febbraio 2007, del 10 maggio 2007 e del 29 maggio 2007, prodotte dalla banca opponente (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione in rinnovazione), non siano state redatte per atto pubblico o per atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, non potendosi ritenersi omogenei, dal punto di vista formale, al contratto di mutuo (oltre alla già citata Cass. Civ., Sez. III, 27/08/2015, n. 17194, appare pertinente richiamare anche Cass. Civ. Sez.
I, 19/07/1979, n. 4293, secondo cui, in caso di mutuo condizionato “(…) l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore di titolo esecutivo in tutti casi in cui la dazione della somma mutuata non risulti da atti ricevuti da notaio, ma da semplici quietanze di versamento o estratti dei libri contabili della banca, ovvero da atti non formalmente omogenei al contratto”, escludendosi dunque che gli estratti del conto corrente su cui la somma sarebbe stata accreditata - cfr. documenti allegati alla memoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c. di parte opponente
- possa restituire valore di titolo esecutivo al mutuo).
Poiché l'atto notarile di mutuo in esame non attesta l'immediata dazione della somma mutuata e le quietanze prodotte agli atti non rispettano la forma richiesta dall'art 474, co. II n. 3) c.p.c. nei termini sopra chiariti, deve ritenersi che detto contratto di mutuo non appaia idoneo a costituire valido titolo esecutivo, utilizzabile dalla banca mutuante per procedere ad espropriazione forzata per la restituzione delle somme erogate.
pagina 5 di 6 La carenza di un valido titolo esecutivo non può che comportare la declaratoria di insussistenza del diritto di agire esecutivamente di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa ed alle attività effettivamente svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro 1.276,00, per la fase introduttiva euro 814,00, per la fase istruttoria e/o di trattazione euro 2.835,00 e per la fase decisionale euro 2.127,00), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione di e per essa, quale mandataria, e, Parte_2 Parte_1 per l'effetto, dichiara l'insussistenza della medesima ad agire in via esecutiva nei confronti di e e di Controparte_1 CP_1 CP_2
2) condanna e per essa, quale mandataria, al pagamento, in Parte_2 Parte_1 solido, delle spese di lite in favore della società e di Controparte_1 CP_2 liquidate nella misura di euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, lì 29 aprile 2024
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 816/2018 R.G., assunta in decisione all'udienza del 25 ottobre
2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: e P.IVA: quale mandataria della Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 società (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Gela, nel Vico Santa Lucia n. 19, presso lo studio dell'avv.
Francesco Panepinto (C.F.: , che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione in riassunzione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
C.F./P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore e (C.F.: ), entrambi elettivamente CP_2 C.F._2 domiciliati in Gela, nel Vico Cappadonna n. 20, presso lo studio dell'avv. Luigi Fontanella (C.F:
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II c.p.c.
pagina 1 di 6 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25 ottobre 2023, all'esito della quale parte attrice opponente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note di trattazione depositate il 27 settembre 2021 nonché nella comparsa conclusionale depositata il 13 dicembre 2021 e parte convenuta opposta, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in precedenza, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08 giugno 2018, quale Parte_1 procuratrice della cessionaria del credito ha introdotto la fase di merito Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione proposta nell'ambito della procedura esecutiva n. 19/2014 R.G.E., pendente presso l' Tribunale, promossa da contro Org_1 Parte_1 Controparte_1
e a seguito dell'espropriazione immobiliare esperita in loro danno in forza del
[...] CP_2 titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15 novembre 2006
(Rep. n. 98107 – Racc. n. 24102) tra e la società Organizzazione_2 Controparte_1 con garanzia ipotecaria concessa da parte della terza proprietaria CP_2
L'odierna opponente ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dai debitori esecutati, sì come formulate nella fase cautelare dell'opposizione, in quanto infondate in fatto e diritto, con conferma del pignoramento opposto. Nel merito, a sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto la legittimità e correttezza della procedura esecutiva avviata nei confronti della ditta mutuataria Controparte_1 per il recupero coattivo dell'importo precettato, pari a complessivi euro 68.307,37,
[...] richiesto a titolo di rate scadute e insolute nonché di capitale residuo. In subordine, ha chiesto l'accertamento di quanto dovuto alla banca mutuante con condanna della Organizzazione_2 mutuataria al pagamento dell'importo precettato.
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente Controparte_1 CP_2 quanto ex adverso dedotto, eccependo a sostegno delle proprie domande:
1. il difetto di legittimazione attiva, nonché il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e di ius postulandi in capo al difensore nominato dall'opponente (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. l'inammissibilità delle richieste avanzate dall'opponente in seno all'atto di citazione in riassunzione (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. l'insussistenza di un titolo contrattuale esecutivo ex art. 474 c.p.c., posto che il contratto di mutuo su cui si fonda l'atto di precetto deve qualificarsi quale mutuo c.d. condizionato per pagina 2 di 6 difetto del requisito tipizzante della realità (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615
c.p.c.);
4. l'inammissibilità dell'autonoma domanda di condanna formulata dall'opponente in seno all'atto di citazione in riassunzione (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
5. la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117 T.U.B. scaturente dalla mancata indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
6. la nullità del contratto di mutuo, ovvero delle clausole relative alla pattuizione dei tassi di interessi, per difetto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. nonché per carenza del piano di ammortamento e del documento di sintesi, con conseguente violazione dei doveri di cui all'art. 116 T.U.B. (motivo, nelle sue diverse specificazioni, da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
Parte convenuta, quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento della insussistenza del diritto di di procedere all'espropriazione del bene staggito in forza del contratto di mutuo, Parte_1 con conseguente declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto e del pignoramento posto a base della procedura esecutiva immobiliare n. 19/2014 R.G.E., con conseguente conferma della ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal G.E. in data 14 maggio 2018.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie. La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata assunta in decisione all'udienza del 25 ottobre 2023, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
L'opposizione proposta dai debitori è fondata.
E' bene chiarire che, prima di procedere all'esame dei motivi di opposizione, il Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ha il dovere di verificare, anche ex officio, la sussistenza di titolo esecutivo
(cfr. fra le più recenti Cass Civ. n. 31955/2018 secondo cui: “In sede di opposizione all'esecuzione,
l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio”). Aderendo a tale orientamento, spetta a questo Giudice verificare se il contratto di mutuo in forza del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva dall'odierna opponente sia un valido titolo esecutivo. Ebbene, come da orientamento interpretativo della Suprema Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo pagina 3 di 6 esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre constatare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. Civ. 17194/2015). Con il terzo motivo di opposizione la società debitrice, odierna parte opposta, ha dedotto l'inidoneità del titolo azionato in quanto carente del requisito di cui all'art
474, co. II n. 3) c.p.c., atteso che il contratto di mutuo fondiario posto alla base della procedura esecutiva, posticipando l'effettiva erogazione delle somme di denaro al verificarsi di determinati eventi posti in condizione (cfr. art. 2 del contratto di mutuo e capitolato All. A) non comportava alcuna immediata traditio delle somme oggetto di finanziamento, né materiale né giuridica;
ne conseguiva, ad avviso della società opposta, la qualificazione della fattispecie negoziale azionata in termini mutuo condizionato, di per sé inidoneo a fondare un'azione esecutiva, in quanto carente sotto il profilo della esigibilità delle somme di denaro in capo al mutuatario.
In premessa, ritiene questo Giudice di dover chiarire che il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la tradito rei si realizza attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (ex multiis, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2001,
n. 2483; Cass. Civ., Sez. IV, 21/12/1990, n. 12123).
Con riferimento al caso in esame, è bene precisare che non è in discussione il perfezionamento del contratto di mutuo per effetto dell'erogazione delle somme oggetto del finanziamento, profilo sul quale, peraltro, non vi è alcuna contestazione. Oggetto dell'odierno thema decidendum è, invece, la diversa questione concernente l'idoneità quale titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi dell'art 474, co. II n. 3)
c.p.c. del contratto di mutuo stipulato in data 15 novembre 2006, nel quale non si dà atto della immediata erogazione delle somme, posticipata in seguito all'accertamento da parte dell'istituto di credito del verificarsi di determinate condizioni indicate in contratto. Secondo parte maggioritaria della giurisprudenza, tale contratto condizionato non documenta l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro ancorché consenta l'erogazione di acconti con il sistema dei versamenti rateali, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri. Detto contratto, pertanto, pur se stipulato con atto pubblico notarile (per gli effetti che è destinato a produrre in ordine alla Costituzione della garanzia pagina 4 di 6 ipotecaria), non può essere utilizzato come titolo esecutivo dalla banca mutuante per procedere ad espropriazione forzata per la restituzione delle somme erogate, atteso che difetta dei requisiti previsti dall'art 474, co II n 3 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.ri 4293/1979 e 477/83).
A ciò si aggiunga che per stabilire se il contratto di mutuo è titolo esecutivo, infatti, l'accertamento demandato al Giudice di merito non potrà limitarsi alla natura ed all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di erogazione e quietanza, ma comporterà anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
05/03/2020, n. 6174, secondo cui “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., Sez. III,
27/08/2015, n. 17194).
Nel caso in esame, dunque, in assenza di un formale atto di trasferimento immediato delle somme di denaro nella disponibilità giuridica della mutuataria, si deve evidenziare come le quattro dichiarazioni di versamento e quietanza del 15 dicembre 2006, del 15 febbraio 2007, del 10 maggio 2007 e del 29 maggio 2007, prodotte dalla banca opponente (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione in rinnovazione), non siano state redatte per atto pubblico o per atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, non potendosi ritenersi omogenei, dal punto di vista formale, al contratto di mutuo (oltre alla già citata Cass. Civ., Sez. III, 27/08/2015, n. 17194, appare pertinente richiamare anche Cass. Civ. Sez.
I, 19/07/1979, n. 4293, secondo cui, in caso di mutuo condizionato “(…) l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore di titolo esecutivo in tutti casi in cui la dazione della somma mutuata non risulti da atti ricevuti da notaio, ma da semplici quietanze di versamento o estratti dei libri contabili della banca, ovvero da atti non formalmente omogenei al contratto”, escludendosi dunque che gli estratti del conto corrente su cui la somma sarebbe stata accreditata - cfr. documenti allegati alla memoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c. di parte opponente
- possa restituire valore di titolo esecutivo al mutuo).
Poiché l'atto notarile di mutuo in esame non attesta l'immediata dazione della somma mutuata e le quietanze prodotte agli atti non rispettano la forma richiesta dall'art 474, co. II n. 3) c.p.c. nei termini sopra chiariti, deve ritenersi che detto contratto di mutuo non appaia idoneo a costituire valido titolo esecutivo, utilizzabile dalla banca mutuante per procedere ad espropriazione forzata per la restituzione delle somme erogate.
pagina 5 di 6 La carenza di un valido titolo esecutivo non può che comportare la declaratoria di insussistenza del diritto di agire esecutivamente di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa ed alle attività effettivamente svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro 1.276,00, per la fase introduttiva euro 814,00, per la fase istruttoria e/o di trattazione euro 2.835,00 e per la fase decisionale euro 2.127,00), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione di e per essa, quale mandataria, e, Parte_2 Parte_1 per l'effetto, dichiara l'insussistenza della medesima ad agire in via esecutiva nei confronti di e e di Controparte_1 CP_1 CP_2
2) condanna e per essa, quale mandataria, al pagamento, in Parte_2 Parte_1 solido, delle spese di lite in favore della società e di Controparte_1 CP_2 liquidate nella misura di euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, lì 29 aprile 2024
Il Giudice
Serena Berenato
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