Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02155/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2155 del 2024, proposto da Cavigioli S.a.s. di DA ST & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Menaggio, non costituito in giudizio;
nei confronti
OL AC e NA CR Airaldi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 4/2024 a firma del responsabile del servizio del Comune di Menaggio avente ad oggetto “ demolizione opere abusive e di ripristino dei luoghi ”, notificata in data 6.6.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OL AC e di NA CR Airaldi;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, munito di istanza cautelare, Cavigioli S.a.s. di DA ST & C. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 4/2024 del Comune di Menaggio con cui è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di una tettoia realizzata lungo il fronte di un edificio adibito a supermercato, sito nel territorio comunale alla via Lusardi n. 82, in quanto opera da ritenersi realizzata senza titolo su area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della relativa autorizzazione, a seguito dell’annullamento, con sentenza n. 1295/2024 di questo Tribunale, del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 rilasciato dall’amministrazione comunale in data 10.03.2020.
2. A sostegno del gravame la ricorrente deduce le censure così rubricate:
- “ 1) Violazione dell’art. 19 L. 241/1990. Violazione dell’art. 22 d.P.R. 380/2001. Violazione del principio dell’affidamento. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto ”;
- “ 2) Violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Violazione della LR 6/1989 l’All. 1, punto 5.1. Violazione dell’art. 6 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di legalità. Contraddittorietà estrinseca ”;
- “ 3) Violazione dell’art. 6 L. 241/1990. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 7, 10 L. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento ”
- “ 4) Violazione del principio di proporzionalità ”;
- “ 5) Violazione dell’art. 41 Cost. in relazione all’esercizio dell’attività economica. Eccesso di potere per sviamento ”.
3. Si sono costituiti i controinteressati per resistere al ricorso, mentre l’amministrazione comunale, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4. All’esito della camera di consiglio del 25.09.2024, con ordinanza n. 1105/2024 l’istanza cautelare è stata accolta in considerazione dell’intervenuta sospensione, a seguito di appello dinanzi al Consiglio di Stato, degli effetti della sentenza di questo Tribunale n. 1295/2024 che ha annullato l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 per la realizzazione del predetto manufatto, assunta a presupposto dell’ordinanza di demolizione impugnata nella presente sede.
5. Nelle more del giudizio, con sentenza n. 10103/2024 del 16.12.2024 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dei ricorrenti e confermato la pronuncia di questo Tribunale sopra citata, ritenendo legittimo l’annullamento del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alla tettoia per cui è causa.
6. Successivamente, preso atto della decisione del Giudice d’Appello, con comunicazione del 7.03.2025 i ricorrenti hanno rappresentato all’amministrazione di aver proceduto a dare spontaneamente esecuzione all’ordinanza di demolizione impugnata nel presente ricorso, con allegato corredo fotografico a comprova dell’avvenuta ottemperanza (cfr. doc. 3 del ricorrente del 27.03.2025).
7. Con memoria del 4.04.2025, la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione del presente ricorso, in quanto “ l’avvenuta rimozione della tettoia rende non più utile l’eliminazione dal mondo giuridico dell’ordinanza gravata ”, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame a spese compensate.
8. Con memoria difensiva depositata in pari data i controinteressati hanno preso atto della rimozione della tettoia, chiedendo la condanna alle spese legali ex art. 26 c.p.a., tenuto conto che la correttezza del provvedimento impugnato sarebbe stata confermata dallo spontaneo adempimento e data la mancanza di alcuna riserva da parte dei ricorrenti nella comunicazione del 7.03.2025 inviata all’amministrazione comunale.
9. Con successiva replica del 16.04.2025 parte ricorrente ha contestato la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite ex art. 26 c.p.a., ritenendone insussistenti i presupposti e insistendo per la compensazione.
10. All’udienza del 7.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Ritiene il Collegio che, alla luce delle circostanze sopra rappresentate e di quanto precisato da parte ricorrente, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo derivare alcuna utilità dall’eventuale decisione di merito del giudizio e dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, cui è stata data integrale esecuzione.
12. Quanto alla regolazione delle spese di lite tra le parti, deve essere invece respinta la domanda dei controinteressati diretta ad ottenere la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 26 c.p.a., disposizione che consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in presenza di motivi manifestamente infondati (art. 26, comma 1 c.p.a.) o di irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 26, comma 2 c.p.a. in caso di azione o di resistenza in giudizio “temeraria”.
13. Quanto al primo profilo, è stato evidenziato che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata “ se non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere la condotta processuale nel suo complesso, attraverso un vero e proprio abuso della potestas se defendendi, con un’utilizzazione del potere di promuovere o di resistere alla lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata richiede l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda o delle difese proposte) o della colpa grave (carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) (cfr. Cass. Civ., III, n. 18745/2019) ” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 3.02.2025, n. 2319).
14. Con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 26, comma 2 c.p.a., invece, ai fini della responsabilità aggravata un’azione o difesa può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la chiara consapevolezza della non spettanza del risultato richiesto o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale: in tali ipotesi, emergono atti caratterizzati dall’esercizio dell’azione in forme manifestamente eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 21.09.2022, n. 8120).
15. Nel caso di specie, il comportamento processuale e gli scritti difensivi della ricorrente portano a escludere la sussistenza dei presupposti che consentirebbero l’applicazione dei rimedi previsti dall’art. 26, commi 1 e 2 c.p.a., non essendo stata fornita la prova della mala fede o della colpa grave della stessa e non emergendo nel complesso un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale o la consapevolezza della non spettanza della tutela richiesta. In questa prospettiva, va peraltro considerato che l’amministrazione comunale aveva rilasciato, previo parere positivo della competente Soprintendenza, l’accertamento di compatibilità paesaggistica poi annullato da questo Tribunale, a conferma di una non chiaramente manifesta e inequivoca contrarietà dell’intervento eseguito senza titolo con le disposizioni poste a presidio della tutela paesaggistica.
16. La richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in presenza di motivi manifestamente infondati ovvero di comminatoria della sanzione pecuniaria prevista nel caso di resistenza temeraria deve dunque essere respinta, non sussistendone i presupposti.
17. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO