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Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2026, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03053/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01997 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03053/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3053 del 2024, proposto da Maddalena Sirica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Scafati, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 2773/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 03053/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere Fabio
NC, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente vicenda contenziosa trae origine dalla domanda di condono edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, presentata dal dante causa dell'odierna appellante, signor RD ON (poi deceduto), per la sanatoria dell'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Scafati, via Orta Longa n. 123, realizzato senza titolo.
2. Sulla domanda (prot. n. 7800, pratica n. 658, presentata il 29 marzo 1986) il Comune di Scafati si determinava negativamente, con il provvedimento in data 15 ottobre 1996, prot. n. 23694, motivato in ragione del mancato versamento dell'oblazione e delle somme complessivamente dovute per la sanatoria.
3. Il provvedimento di diniego rimaneva inoppugnato.
4. Nondimeno, con nota comunale del 9 marzo 1998, prot. n. 5591, comunicata all'istante, veniva reso noto a quest'ultimo il parere sfavorevole al rilascio del titolo in sanatoria, di cui alla nota del responsabile dell'istruttoria del 19 febbraio 1998, prot.
n. 4174. Con la stessa nota erano inoltre direttamente esposte le ragioni del preannunciato rigetto della domanda di condono, consistenti nella sua carenza documentale, non colmata malgrado le tre richieste a questo scopo formulate dall'amministrazione, ed era fatta richiesta di integrazione, nel termine di 60 giorni, spirato il quale «la pratica in oggetto verrà archiviata».
5. Malgrado la rituale comunicazione del parere all'interessato, attestata in calce alla menzionata nota del 9 marzo 1998, prot. n. 5591, questo rimaneva senza riscontro. N. 03053/2024 REG.RIC.
6. Trascorrevano poi oltre vent'anni, quando con istanze in data 14 aprile e 12 giugno
2023 l'odierna appellante chiedeva che la domanda di condono del padre venisse riesaminata e venisse revocato il provvedimento di diniego del 1996.
7. Con provvedimento del 26 giugno 2023, prot. n. 37183, il Comune di Scafati dichiarava le istanze inammissibili, sul rilievo che il diniego a suo tempo opposto sulla domanda di condono è «efficace, definitivo e regolarmente notificato».
8. Un provvedimento di analogo tenore, di cui alla nota del 27 settembre 2023, prot.
n. 53289, veniva reso su un'ulteriore istanza dell'interessata di riavvio del procedimento di condono del precedente 13 settembre.
9. Contro i provvedimenti del 2023 ora menzionati quest'ultima proponeva ricorso al
Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno.
10. Venivano formulate censure di ordine procedimentale, riferite al mancato invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; di carenza di motivazione sugli asseriti impedimenti al riesame della domanda di condono; ed inoltre difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, in ragione del fatto che la pretesa definizione con il provvedimento in data 15 ottobre 1996, prot. n. 23694, sarebbe stata superata da un successivo parere del 19 febbraio 1998, prot. n. 4174, del responsabile dell'istruttoria, al quale non aveva poi fatto seguito alcuna determinazione conclusiva.
11. Il ricorso così articolato veniva respinto perché «manifestamente infondato» con la sentenza dell'adito Tribunale amministrativo i cui estremi sono indicati in intestazione.
12. La pronuncia di rigetto veniva basata sui seguenti passaggi:
- la domanda di condono a suo tempo presentata dal dante causa della ricorrente «è stata respinta nel 1996 con atto definitivo, mai impugnato»;
- la nota del 1998 «(avente ad oggetto “Parere sfavorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria”)» non ha comportato alcuna riapertura del N. 03053/2024 REG.RIC.
procedimento, a causa del mancato riscontro all'invito in essa contenuto ad integrare la documentazione nel termine ivi assegnato di 60 giorni, con avviso che il suo inutile decorso avrebbe comportato l'archiviazione della pratica;
- ne deriva la legittimità dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, con i quali l'amministrazione comunale dapprima «ha dichiarato inammissibile la richiesta di definizione della pratica edilizia (in quanto già definita)» e si è poi «limitato a confermare i provvedimenti già emessi».
13. L'originaria ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado con il presente appello, in resistenza del quale si è costituito il Comune di Scafati.
DIRITTO
1. L'appello si fonda sull'assunto secondo cui la domanda di condono del 1986 «è, a tutt'oggi, pendente», in conseguenza della riapertura del relativo procedimento, con il più volte citato parere del responsabile dell'istruttoria, sfavorevole al rilascio della sanatoria, in data 19 febbraio 1998, sopra richiamata, riprodotto ed integrato nella nota comunale del 9 marzo 1998, parimenti richiamata.
2. Quindi, con un primo ordine di censure si deduce la violazione dei principi generali sul giusto procedimento e l'ingiustizia manifesta, rispetto all'autovincolo dell'amministrazione a definire la domanda di condono, come ricavabile dalla nota con cui è stata chiesta un'integrazione documentale. A conferma della riapertura del procedimento si porrebbe la nota del 9 marzo 1998, recante l'avviso che in caso di mancata integrazione a cura dell'istante la pratica sarebbe stata archiviata, al quale non ha fatto seguito alcuna definizione con atto espresso, che peraltro non potrebbe in ogni caso limitarsi ad una mera archiviazione.
3. Quindi vengono riproposte le censure dedotte in primo grado e cioè:
- la violazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle istanze di riapertura del procedimento e di riesame della domanda di condono, in presenza «dei N. 03053/2024 REG.RIC.
presupposti per l'accoglimento», e quindi della possibilità di un esito diverso rispetto alle determinazioni assunte con le note impugnate nel presente giudizio;
- il difetto di motivazione, nel caso di specie ridotta all'assunto secondo cui il diniego di condono del 1996 sarebbe ormai «efficace, definitivo e regolarmente notificato», senza innanzitutto considerare che questo si fonda in via esclusiva su «una mera carenza documentale ovvero il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione»; ed inoltre che la ricorrente «ha manifestato la disponibilità al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione», per ottenere la sanatoria di un immobile abusivo che «è conforme con la disciplina di zona»;
- il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e lo sviamento di potere, evincibili dal fatto che con il primo provvedimento impugnato, di cui alla nota del 26 giugno 2023, prot. n. 37183, si è ritenuto che l'istanza di condono fosse stata archiviata con il provvedimento del 15 ottobre 1996, prot. n. 23694; mentre con il secondo provvedimento, in data 27 settembre 2023, prot. n. 53289, si è rappresentato «un presunto provvedimento di archiviazione del 17.03.1998»; nondimeno, il primo assunto sarebbe smentito dalla successiva riapertura del procedimento mentre la nota del 17 marzo 1998 sarebbe un mero atto endoprocedimentale.
4. Le censure sono fondate nei termini che seguono.
5. Il dato di fatto emergente dalla documentazione agli atti di causa e dalle contrapposte deduzioni delle parti pone in evidenza la contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione comunale resistente sull'istanza di condono del dante causa della ricorrente. La contraddittorietà è evidente nell'invito rivolto a quest'ultimo a regolarizzare la domanda con il versamento di quanto ancora dovuto, espresso dopo la formale definizione di circa due anni precedente, con il provvedimento di rigetto motivato sullo stesso presupposto.
6. Vero è sul punto che, come statuito dalla sentenza di primo grado e come ancora ribadito dall'amministrazione comunale nelle proprie difese, all'invito a versare il N. 03053/2024 REG.RIC.
dovuto non è stato dato riscontro alcuno, malgrado l'avviso che in mancanza il procedimento sarebbe stato archiviato. Ma se per un verso tale avviso contraddice il presupposto su cui si fondano tanto i provvedimenti impugnati quanto la sentenza di rigetto del ricorso in primo grado, e cioè che il procedimento di condono sarebbe stato definito con il rigetto opposto con il provvedimento del 1996, per altro verso, come sottolinea l'appello, nessun formale provvedimento di archiviazione di seguito all'invito ad integrare il versamento di quanto dovuto, pur rimasto privo di riscontro, risulta mai essere stato emanato.
7. Nella descritta situazione di ambiguità venutasi a determinare per effetto di determinazioni amministrative contraddittorie assume i connotati di un interesse legittimo l'esigenza della ricorrente di definire la pratica di condono, unitamente alla disponibilità da ella manifestata al pagamento di quanto tuttora dovuto, e dunque con il riesame della domanda del proprio dante causa. Si tratta di un'esigenza non circoscritta al solo interesse privatistico finalizzato alla sanatoria degli abusi per i quali a suo tempo è stato richiesto il condono, ma che è convergente con l'interesse pubblico di cui è portatore l'amministrazione comunale a definire una domanda assai risalente nel tempo e di conferire certezza sul piano urbanistico-edilizio ad un immobile ricadente nel proprio territorio.
8. Sotto quest'ultimo profilo, come ulteriormente deduce l'appello, va sottolineata l'apparente assenza di ragioni ostative al rilascio del condono, evincibile dal fatto che rispetto al mancato versamento dell'oblazione e delle altre somme dovute non sono mai state opposte altre cause impedienti la positiva definizione della domanda del dante causa della ricorrente. In questa direzione, il versamento di quanto tuttora necessario per perfezionare la pratica di condono, sollecitato dalla stessa amministrazione anche dopo l'iniziale provvedimento di rigetto, è sintomatico della conformità della domanda al paradigma legale. N. 03053/2024 REG.RIC.
9. Pertanto, si palesa illogico e contraddittorio il diniego di riesame domandato dalla dante causa dell'originario istante, la quale a differenza di quest'ultimo ha assunto un atteggiamento collaborativo nei confronti dell'amministrazione rispetto all'unico profilo in contestazione sulla domanda di condono, ancorché a notevole distanza temporale. Tanto più gli ora esposti sintomi di eccesso di potere sono apprezzabili se si considera che l'alternativa alla positiva definizione della domanda di condono consiste nella demolizione degli abusi, con il rischio di ulteriore dispendio di attività amministrativa e di contenziosi.
10. Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del ricorso colà proposto vanno annullati gli atti con esso impugnati.
In esecuzione della presente sentenza l'amministrazione comunale dovrà pertanto riesaminare la domanda di condono e consentire alla ricorrente di versare quanto ancora dovuto per il suo positivo perfezionamento.
11. L'indubbia peculiarità della vicenda controversa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti con essi impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 03053/2024 REG.RIC.
Marco RI, Presidente
Fabio NC, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Fabio NC
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco RI
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01997 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03053/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3053 del 2024, proposto da Maddalena Sirica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Scafati, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 2773/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 03053/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere Fabio
NC, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente vicenda contenziosa trae origine dalla domanda di condono edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, presentata dal dante causa dell'odierna appellante, signor RD ON (poi deceduto), per la sanatoria dell'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Scafati, via Orta Longa n. 123, realizzato senza titolo.
2. Sulla domanda (prot. n. 7800, pratica n. 658, presentata il 29 marzo 1986) il Comune di Scafati si determinava negativamente, con il provvedimento in data 15 ottobre 1996, prot. n. 23694, motivato in ragione del mancato versamento dell'oblazione e delle somme complessivamente dovute per la sanatoria.
3. Il provvedimento di diniego rimaneva inoppugnato.
4. Nondimeno, con nota comunale del 9 marzo 1998, prot. n. 5591, comunicata all'istante, veniva reso noto a quest'ultimo il parere sfavorevole al rilascio del titolo in sanatoria, di cui alla nota del responsabile dell'istruttoria del 19 febbraio 1998, prot.
n. 4174. Con la stessa nota erano inoltre direttamente esposte le ragioni del preannunciato rigetto della domanda di condono, consistenti nella sua carenza documentale, non colmata malgrado le tre richieste a questo scopo formulate dall'amministrazione, ed era fatta richiesta di integrazione, nel termine di 60 giorni, spirato il quale «la pratica in oggetto verrà archiviata».
5. Malgrado la rituale comunicazione del parere all'interessato, attestata in calce alla menzionata nota del 9 marzo 1998, prot. n. 5591, questo rimaneva senza riscontro. N. 03053/2024 REG.RIC.
6. Trascorrevano poi oltre vent'anni, quando con istanze in data 14 aprile e 12 giugno
2023 l'odierna appellante chiedeva che la domanda di condono del padre venisse riesaminata e venisse revocato il provvedimento di diniego del 1996.
7. Con provvedimento del 26 giugno 2023, prot. n. 37183, il Comune di Scafati dichiarava le istanze inammissibili, sul rilievo che il diniego a suo tempo opposto sulla domanda di condono è «efficace, definitivo e regolarmente notificato».
8. Un provvedimento di analogo tenore, di cui alla nota del 27 settembre 2023, prot.
n. 53289, veniva reso su un'ulteriore istanza dell'interessata di riavvio del procedimento di condono del precedente 13 settembre.
9. Contro i provvedimenti del 2023 ora menzionati quest'ultima proponeva ricorso al
Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno.
10. Venivano formulate censure di ordine procedimentale, riferite al mancato invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; di carenza di motivazione sugli asseriti impedimenti al riesame della domanda di condono; ed inoltre difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, in ragione del fatto che la pretesa definizione con il provvedimento in data 15 ottobre 1996, prot. n. 23694, sarebbe stata superata da un successivo parere del 19 febbraio 1998, prot. n. 4174, del responsabile dell'istruttoria, al quale non aveva poi fatto seguito alcuna determinazione conclusiva.
11. Il ricorso così articolato veniva respinto perché «manifestamente infondato» con la sentenza dell'adito Tribunale amministrativo i cui estremi sono indicati in intestazione.
12. La pronuncia di rigetto veniva basata sui seguenti passaggi:
- la domanda di condono a suo tempo presentata dal dante causa della ricorrente «è stata respinta nel 1996 con atto definitivo, mai impugnato»;
- la nota del 1998 «(avente ad oggetto “Parere sfavorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria”)» non ha comportato alcuna riapertura del N. 03053/2024 REG.RIC.
procedimento, a causa del mancato riscontro all'invito in essa contenuto ad integrare la documentazione nel termine ivi assegnato di 60 giorni, con avviso che il suo inutile decorso avrebbe comportato l'archiviazione della pratica;
- ne deriva la legittimità dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, con i quali l'amministrazione comunale dapprima «ha dichiarato inammissibile la richiesta di definizione della pratica edilizia (in quanto già definita)» e si è poi «limitato a confermare i provvedimenti già emessi».
13. L'originaria ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado con il presente appello, in resistenza del quale si è costituito il Comune di Scafati.
DIRITTO
1. L'appello si fonda sull'assunto secondo cui la domanda di condono del 1986 «è, a tutt'oggi, pendente», in conseguenza della riapertura del relativo procedimento, con il più volte citato parere del responsabile dell'istruttoria, sfavorevole al rilascio della sanatoria, in data 19 febbraio 1998, sopra richiamata, riprodotto ed integrato nella nota comunale del 9 marzo 1998, parimenti richiamata.
2. Quindi, con un primo ordine di censure si deduce la violazione dei principi generali sul giusto procedimento e l'ingiustizia manifesta, rispetto all'autovincolo dell'amministrazione a definire la domanda di condono, come ricavabile dalla nota con cui è stata chiesta un'integrazione documentale. A conferma della riapertura del procedimento si porrebbe la nota del 9 marzo 1998, recante l'avviso che in caso di mancata integrazione a cura dell'istante la pratica sarebbe stata archiviata, al quale non ha fatto seguito alcuna definizione con atto espresso, che peraltro non potrebbe in ogni caso limitarsi ad una mera archiviazione.
3. Quindi vengono riproposte le censure dedotte in primo grado e cioè:
- la violazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle istanze di riapertura del procedimento e di riesame della domanda di condono, in presenza «dei N. 03053/2024 REG.RIC.
presupposti per l'accoglimento», e quindi della possibilità di un esito diverso rispetto alle determinazioni assunte con le note impugnate nel presente giudizio;
- il difetto di motivazione, nel caso di specie ridotta all'assunto secondo cui il diniego di condono del 1996 sarebbe ormai «efficace, definitivo e regolarmente notificato», senza innanzitutto considerare che questo si fonda in via esclusiva su «una mera carenza documentale ovvero il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione»; ed inoltre che la ricorrente «ha manifestato la disponibilità al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione», per ottenere la sanatoria di un immobile abusivo che «è conforme con la disciplina di zona»;
- il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e lo sviamento di potere, evincibili dal fatto che con il primo provvedimento impugnato, di cui alla nota del 26 giugno 2023, prot. n. 37183, si è ritenuto che l'istanza di condono fosse stata archiviata con il provvedimento del 15 ottobre 1996, prot. n. 23694; mentre con il secondo provvedimento, in data 27 settembre 2023, prot. n. 53289, si è rappresentato «un presunto provvedimento di archiviazione del 17.03.1998»; nondimeno, il primo assunto sarebbe smentito dalla successiva riapertura del procedimento mentre la nota del 17 marzo 1998 sarebbe un mero atto endoprocedimentale.
4. Le censure sono fondate nei termini che seguono.
5. Il dato di fatto emergente dalla documentazione agli atti di causa e dalle contrapposte deduzioni delle parti pone in evidenza la contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione comunale resistente sull'istanza di condono del dante causa della ricorrente. La contraddittorietà è evidente nell'invito rivolto a quest'ultimo a regolarizzare la domanda con il versamento di quanto ancora dovuto, espresso dopo la formale definizione di circa due anni precedente, con il provvedimento di rigetto motivato sullo stesso presupposto.
6. Vero è sul punto che, come statuito dalla sentenza di primo grado e come ancora ribadito dall'amministrazione comunale nelle proprie difese, all'invito a versare il N. 03053/2024 REG.RIC.
dovuto non è stato dato riscontro alcuno, malgrado l'avviso che in mancanza il procedimento sarebbe stato archiviato. Ma se per un verso tale avviso contraddice il presupposto su cui si fondano tanto i provvedimenti impugnati quanto la sentenza di rigetto del ricorso in primo grado, e cioè che il procedimento di condono sarebbe stato definito con il rigetto opposto con il provvedimento del 1996, per altro verso, come sottolinea l'appello, nessun formale provvedimento di archiviazione di seguito all'invito ad integrare il versamento di quanto dovuto, pur rimasto privo di riscontro, risulta mai essere stato emanato.
7. Nella descritta situazione di ambiguità venutasi a determinare per effetto di determinazioni amministrative contraddittorie assume i connotati di un interesse legittimo l'esigenza della ricorrente di definire la pratica di condono, unitamente alla disponibilità da ella manifestata al pagamento di quanto tuttora dovuto, e dunque con il riesame della domanda del proprio dante causa. Si tratta di un'esigenza non circoscritta al solo interesse privatistico finalizzato alla sanatoria degli abusi per i quali a suo tempo è stato richiesto il condono, ma che è convergente con l'interesse pubblico di cui è portatore l'amministrazione comunale a definire una domanda assai risalente nel tempo e di conferire certezza sul piano urbanistico-edilizio ad un immobile ricadente nel proprio territorio.
8. Sotto quest'ultimo profilo, come ulteriormente deduce l'appello, va sottolineata l'apparente assenza di ragioni ostative al rilascio del condono, evincibile dal fatto che rispetto al mancato versamento dell'oblazione e delle altre somme dovute non sono mai state opposte altre cause impedienti la positiva definizione della domanda del dante causa della ricorrente. In questa direzione, il versamento di quanto tuttora necessario per perfezionare la pratica di condono, sollecitato dalla stessa amministrazione anche dopo l'iniziale provvedimento di rigetto, è sintomatico della conformità della domanda al paradigma legale. N. 03053/2024 REG.RIC.
9. Pertanto, si palesa illogico e contraddittorio il diniego di riesame domandato dalla dante causa dell'originario istante, la quale a differenza di quest'ultimo ha assunto un atteggiamento collaborativo nei confronti dell'amministrazione rispetto all'unico profilo in contestazione sulla domanda di condono, ancorché a notevole distanza temporale. Tanto più gli ora esposti sintomi di eccesso di potere sono apprezzabili se si considera che l'alternativa alla positiva definizione della domanda di condono consiste nella demolizione degli abusi, con il rischio di ulteriore dispendio di attività amministrativa e di contenziosi.
10. Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del ricorso colà proposto vanno annullati gli atti con esso impugnati.
In esecuzione della presente sentenza l'amministrazione comunale dovrà pertanto riesaminare la domanda di condono e consentire alla ricorrente di versare quanto ancora dovuto per il suo positivo perfezionamento.
11. L'indubbia peculiarità della vicenda controversa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti con essi impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 03053/2024 REG.RIC.
Marco RI, Presidente
Fabio NC, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Fabio NC
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco RI