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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 748/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: recesso da contratto preliminare di compravendita immobiliare e restituzioni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Milone, come Parte_1 da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Controparte_1
Vitiello, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 26/03/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27/01/2017 la sig.ra Parte_1 avv. conveniva in giudizio , suo ex coniuge Pt_1 Controparte_1 separato, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 100.000,00 a titolo di restituzione di somme e risarcimento dei danni subiti. A fondamento della domanda esponeva che in data 29/08/2012, unitamente al predetto convenuto, entrambi nella qualità di promissari acquirenti, avevano sottoscritto un contratto preliminare con la
[...] per l'acquisto di un appartamento, al piano 1° della palazzina Controparte_2 sita in Sarno alla Via Nuova Lavorate n. 37, al prezzo di euro 110.000,00.
Allegava che essa attrice, anche per conto dell'altro promissario acquirente, aveva provveduto a versare le seguenti somme: euro 65.000,00, a titolo di caparra all'atto della sottoscrizione del compromesso, a mezzo di assegno postale circolare non trasferibile (n. 8943231285-01 del 29/08/12), emesso dal proprio conto postale acceso presso l'Ufficio postale di Lavorate di Sarno, come da distinta prodotta in atti, nonché euro 13.000,00, a titolo di ulteriore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 acconto, a mezzo di nn. 3 assegni bancari circolari non trasferibili (nn.
7901655550-09 per € 5.000,00 - n.7901655552-11 per € 3.000,00 e n.
7901655551-10 per € 5.000,00, tutti del 29/06/2015), emessi dal suo conto bancario acceso presso il Banco di Napoli S.p.A. – Filiale di Sarno, come da distinta prodotta in atti. Succedeva che in data 21/11/2016 essa attrice e il ottenevano un provvedimento di separazione personale, in Controparte_1 forza di ricorso consensuale, per cui era venuto meno il suo interesse all'esecuzione del preliminare, con conseguente obbligo del sig. CP_1
al versamento della somma complessiva di € 78.000,00 in favore della
[...] sig.ra Allegava che della sua volontà di recedere dal Parte_1 preliminare era stata edotta anche la società promittente venditrice, con la lettera racc. a.r. del 27/01/2017, mentre all'altro promissario tale volontà veniva comunicata con la notifica dell'atto di citazione. Argomentava che distinte erano le posizioni assunte, anche dal punto di vista giuridico, dall'attrice nei confronti dell'altro promissario acquirente e della promittente venditrice, in quanto con la comunicazione di recesso del 27/01/2017 si era determinata per essa attrice la risoluzione del preliminare, cosa che non precludeva al di ottenere l'adempimento contrattuale, Controparte_1 previo pagamento del prezzo già versato alla receduta attrice, atteso che per effetto del recesso si era verificata la riduzione unisoggettiva della parte promissaria acquirente, conservandosi gli effetti del contratto preliminare nei confronti unicamente del convenuto CP_1
Ritenuta matura per la decisione, la causa, nella contumacia del convenuto, regolarmente citato e non comparso, veniva assegnata in decisione, ma il giudice rimetteva la causa sul ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti della promittente venditrice
[...]
Eseguita in modo nullo la notifica alla società terza chiamata Controparte_2 in causa, l'attrice richiedeva la revoca del provvedimento e/o l'autorizzazione alla rinnovazione per nullità della notifica.
Nelle more, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda, allegando innanzi tutto che la somma di euro
65.000,00 corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, era stata versata in precedenza dal convenuto stesso sui conti intestati alla attraverso le modalità di Parte_1 pagamento richieste dall'allora amministratrice della parte promittente la vendita, sorella dell'avv. Evidenziava, Controparte_3 Parte_1 inoltre, l'inefficacia del recesso unilaterale dell'attrice dal contratto preliminare di acquisto, in quanto non accompagnato da analoga collimante
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 volontà negoziale di esso altro promittente acquirente e della società promittente venditrice. Aggiungeva, per meglio inquadrare la controversia, di essere venuto a conoscenza che l'immobile oggetto di preliminare non era mai stato in proprietà come falsamente dichiarato Controparte_2 dall'allora amministratrice pro tempore, sorella Controparte_3 dell'attrice, all'interno del contratto preliminare del 29.08.2012, essendo di proprietà, allora come ora, di come da visura storica per Persona_1 immobile prodotta in atti. Dichiarava di riservarsi di valutare ogni azione, anche di carattere penale, al fine di far emergere i reali intenti dell'ex moglie, avv. e della orditi nei confronti Parte_1 Controparte_2 dello stesso, il quale non poteva che ritenersi parte lesa dell'intero programma negoziale posto proditoriamente in essere dalla e dalla Parte_1 promittente venditrice. Rilevava, inoltre, l'infondatezza della domanda risarcitoria, pari presumibilmente alla somma richiesta di euro 22.000,00, atteso che l'attrice non aveva dedotto, né tantomeno provato alcuna fattispecie di danno. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda e, stante la mala fede sottesa alla domanda attorea, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni, nella misura di euro 10.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c.
Il giudice, all'udienza del 11/10/2023, revocava il provvedimento del proprio predecessore per la chiamata in causa della Controparte_2
e rinviava la causa per la discussione, all'esito della quale, il nuovo giudice assegnatario la decideva.
La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
L'obbligazione assunta dall'attrice e dal convenuto con il contratto preliminare – quella di acquistare l'immobile e a pagare l'intero prezzo stabilito – ha chiaramente carattere indivisibile, nel senso che in mancanza di una conforme volontà di recesso di entrambi i soggetti promittenti acquirenti e della promittente venditrice, nulla può essere mutato del programma contrattuale stabilito (pacta sunt servanda). Quindi la tesi dell'efficacia del recesso unilaterale dell'attrice solo per averlo comunicato alla società promittente venditrice, non ha alcun fondamento giuridico, anzi è una palese negazione dei più elementari principi in materia contrattuale. Invero non è dato sapere quale sia la volontà negoziale della promittente venditrice, che peraltro non risulta essere stata chiamata in giudizio, come ha ammesso l'attrice, deducendo che la notificazione della chiamata in causa è nulla ed inefficace per mancanza dei termini minimi a comparire. Ma ancor più evidente è che il convenuto, soggetto contrattuale di un'unica parte
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 promittente acquirente, tale volontà di recesso unilaterale dell'attrice l'ha contrastata, rilevandone correttamente l'inefficacia, sebbene si sia riservato azioni nei confronti della promittente venditrice, in quanto non proprietaria dell'immobile promesso in vendita.
Atteso che la domanda si basa su un presupposto giuridico errato, non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna dell'attrice ex art. 96
c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna l'attrice al pagamento al convenuto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 748/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: recesso da contratto preliminare di compravendita immobiliare e restituzioni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Milone, come Parte_1 da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Controparte_1
Vitiello, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 26/03/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27/01/2017 la sig.ra Parte_1 avv. conveniva in giudizio , suo ex coniuge Pt_1 Controparte_1 separato, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 100.000,00 a titolo di restituzione di somme e risarcimento dei danni subiti. A fondamento della domanda esponeva che in data 29/08/2012, unitamente al predetto convenuto, entrambi nella qualità di promissari acquirenti, avevano sottoscritto un contratto preliminare con la
[...] per l'acquisto di un appartamento, al piano 1° della palazzina Controparte_2 sita in Sarno alla Via Nuova Lavorate n. 37, al prezzo di euro 110.000,00.
Allegava che essa attrice, anche per conto dell'altro promissario acquirente, aveva provveduto a versare le seguenti somme: euro 65.000,00, a titolo di caparra all'atto della sottoscrizione del compromesso, a mezzo di assegno postale circolare non trasferibile (n. 8943231285-01 del 29/08/12), emesso dal proprio conto postale acceso presso l'Ufficio postale di Lavorate di Sarno, come da distinta prodotta in atti, nonché euro 13.000,00, a titolo di ulteriore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 acconto, a mezzo di nn. 3 assegni bancari circolari non trasferibili (nn.
7901655550-09 per € 5.000,00 - n.7901655552-11 per € 3.000,00 e n.
7901655551-10 per € 5.000,00, tutti del 29/06/2015), emessi dal suo conto bancario acceso presso il Banco di Napoli S.p.A. – Filiale di Sarno, come da distinta prodotta in atti. Succedeva che in data 21/11/2016 essa attrice e il ottenevano un provvedimento di separazione personale, in Controparte_1 forza di ricorso consensuale, per cui era venuto meno il suo interesse all'esecuzione del preliminare, con conseguente obbligo del sig. CP_1
al versamento della somma complessiva di € 78.000,00 in favore della
[...] sig.ra Allegava che della sua volontà di recedere dal Parte_1 preliminare era stata edotta anche la società promittente venditrice, con la lettera racc. a.r. del 27/01/2017, mentre all'altro promissario tale volontà veniva comunicata con la notifica dell'atto di citazione. Argomentava che distinte erano le posizioni assunte, anche dal punto di vista giuridico, dall'attrice nei confronti dell'altro promissario acquirente e della promittente venditrice, in quanto con la comunicazione di recesso del 27/01/2017 si era determinata per essa attrice la risoluzione del preliminare, cosa che non precludeva al di ottenere l'adempimento contrattuale, Controparte_1 previo pagamento del prezzo già versato alla receduta attrice, atteso che per effetto del recesso si era verificata la riduzione unisoggettiva della parte promissaria acquirente, conservandosi gli effetti del contratto preliminare nei confronti unicamente del convenuto CP_1
Ritenuta matura per la decisione, la causa, nella contumacia del convenuto, regolarmente citato e non comparso, veniva assegnata in decisione, ma il giudice rimetteva la causa sul ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti della promittente venditrice
[...]
Eseguita in modo nullo la notifica alla società terza chiamata Controparte_2 in causa, l'attrice richiedeva la revoca del provvedimento e/o l'autorizzazione alla rinnovazione per nullità della notifica.
Nelle more, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda, allegando innanzi tutto che la somma di euro
65.000,00 corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, era stata versata in precedenza dal convenuto stesso sui conti intestati alla attraverso le modalità di Parte_1 pagamento richieste dall'allora amministratrice della parte promittente la vendita, sorella dell'avv. Evidenziava, Controparte_3 Parte_1 inoltre, l'inefficacia del recesso unilaterale dell'attrice dal contratto preliminare di acquisto, in quanto non accompagnato da analoga collimante
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 volontà negoziale di esso altro promittente acquirente e della società promittente venditrice. Aggiungeva, per meglio inquadrare la controversia, di essere venuto a conoscenza che l'immobile oggetto di preliminare non era mai stato in proprietà come falsamente dichiarato Controparte_2 dall'allora amministratrice pro tempore, sorella Controparte_3 dell'attrice, all'interno del contratto preliminare del 29.08.2012, essendo di proprietà, allora come ora, di come da visura storica per Persona_1 immobile prodotta in atti. Dichiarava di riservarsi di valutare ogni azione, anche di carattere penale, al fine di far emergere i reali intenti dell'ex moglie, avv. e della orditi nei confronti Parte_1 Controparte_2 dello stesso, il quale non poteva che ritenersi parte lesa dell'intero programma negoziale posto proditoriamente in essere dalla e dalla Parte_1 promittente venditrice. Rilevava, inoltre, l'infondatezza della domanda risarcitoria, pari presumibilmente alla somma richiesta di euro 22.000,00, atteso che l'attrice non aveva dedotto, né tantomeno provato alcuna fattispecie di danno. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda e, stante la mala fede sottesa alla domanda attorea, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni, nella misura di euro 10.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c.
Il giudice, all'udienza del 11/10/2023, revocava il provvedimento del proprio predecessore per la chiamata in causa della Controparte_2
e rinviava la causa per la discussione, all'esito della quale, il nuovo giudice assegnatario la decideva.
La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
L'obbligazione assunta dall'attrice e dal convenuto con il contratto preliminare – quella di acquistare l'immobile e a pagare l'intero prezzo stabilito – ha chiaramente carattere indivisibile, nel senso che in mancanza di una conforme volontà di recesso di entrambi i soggetti promittenti acquirenti e della promittente venditrice, nulla può essere mutato del programma contrattuale stabilito (pacta sunt servanda). Quindi la tesi dell'efficacia del recesso unilaterale dell'attrice solo per averlo comunicato alla società promittente venditrice, non ha alcun fondamento giuridico, anzi è una palese negazione dei più elementari principi in materia contrattuale. Invero non è dato sapere quale sia la volontà negoziale della promittente venditrice, che peraltro non risulta essere stata chiamata in giudizio, come ha ammesso l'attrice, deducendo che la notificazione della chiamata in causa è nulla ed inefficace per mancanza dei termini minimi a comparire. Ma ancor più evidente è che il convenuto, soggetto contrattuale di un'unica parte
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 promittente acquirente, tale volontà di recesso unilaterale dell'attrice l'ha contrastata, rilevandone correttamente l'inefficacia, sebbene si sia riservato azioni nei confronti della promittente venditrice, in quanto non proprietaria dell'immobile promesso in vendita.
Atteso che la domanda si basa su un presupposto giuridico errato, non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna dell'attrice ex art. 96
c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna l'attrice al pagamento al convenuto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4