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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di
Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1817/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.12.2020, l' - a seguito di dichiarazione Pt_1
di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento della pensione dell'assegno ordinario di invalidità (art 1
L.222/84) - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase Pt_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 6.2.2025 – è stata sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
4. La domanda è infondata.
5. Il Ctu medico-legale nominato in sede di ATP (dr. ha accertato che Persona_1
la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (indicate nell'elaborato peritale) che riducono permanentemente la sua capacità lavorativa a meno di 1/3 (un terzo) in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ed integrano, dalla data della presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta.
6. Le risultanze della Ctu medico in sede ATP appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
7. Stante la natura della controversia si provvede alla compensazione integrale delle spese del giudizio
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- Rigetta il ricorso
- Conferma le risultanze peritali della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo
- Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, lì, 07/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di
Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1817/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.12.2020, l' - a seguito di dichiarazione Pt_1
di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento della pensione dell'assegno ordinario di invalidità (art 1
L.222/84) - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase Pt_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 6.2.2025 – è stata sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
4. La domanda è infondata.
5. Il Ctu medico-legale nominato in sede di ATP (dr. ha accertato che Persona_1
la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (indicate nell'elaborato peritale) che riducono permanentemente la sua capacità lavorativa a meno di 1/3 (un terzo) in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ed integrano, dalla data della presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta.
6. Le risultanze della Ctu medico in sede ATP appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
7. Stante la natura della controversia si provvede alla compensazione integrale delle spese del giudizio
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- Rigetta il ricorso
- Conferma le risultanze peritali della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo
- Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, lì, 07/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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