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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
15671 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 15671/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 17 luglio 2016 il signor
[...]
mentre percorreva la Strada Statale Gardesana in direzione Brescia, rimaneva Parte_1
coinvolto in un grave sinistro stradale in cui l'autovettura Volkswagen Passat condotta dalla SI e di proprietà del signor dopo aver invaso Parte_2 Parte_3
l'opposta corsia di marcia e aver urtato due autoveicoli, impattava violentemente contro la
Ford Fiesta condotta dal signor che nelle immediatezze del sinistro veniva Parte_1
soccorso e trasportato d'urgenza in eliambulanza presso gli Spedali Civili di Brescia ove veniva ricoverato in stato di “coma in politrauma da incidente della strada. Focolai lacerocontusi
1 ed emorragici celebrali multipli, esatraumatica pneumotorace, frattura femore tibiaperonale sx pol”
(cfr. cartella clinica, doc. n.3 di parte attrice);
rilevato che dalla data del sinistro il signor rimaneva ospedalizzato per i Parte_1
successivi 558 giorni, con ricoveri presso strutture diverse (Spedali Civili di Brescia,
Istituto Clinico Città di Brescia e Azienda Ospedaliera – Università di Ferrara) con vari aggravamenti del quadro clinico e conseguenti spostamenti in terapia intensiva e numerosi interventi chirurgici, passando reiteratamente dallo stato di coma allo stato di minima responsività alternata allo stato vegetativo e a quello di minima coscienza, sino al decesso verificatosi in data 24 gennaio 2018 presso l'Ospedale dell'Università di Ferrara;
rilevato che la Procura di Brescia disponeva l'esame autoptico sulla salma del signor da cui risultava chiaramente la sussistenza del nesso causale tra il sinistro Parte_1
avvenuto in data 15 luglio 2016 e il successivo decesso;
rilevato poi che il giudizio penale instaurato nei confronti della SI si Parte_2
concludeva con sentenza ex articolo 444 cpp n.62/2019 del 15 gennaio 2019 di applicazione della pena di mesi 12 di reclusione, pena sospesa, e sospensione della patente per mesi 12;
rilevato che sin da prima del decesso del congiunto, i familiari del signor
[...]
ossia la moglie , nominata amministratrice di sostegno del marito Parte_1 CP_1
e le figlie e inviavano formale richiesta di risarcimento dei CP_2 Controparte_3
danni subiti a tutti i soggetti coinvolti nel sinistro ed alle rispettive compagnie assicuratrici e solo a seguito di reiterate richieste ed esperita senza successo la negoziazione assistita, la
Società Reale Mutua di Assicurazioni, presso cui era assicurata l'autovettura condotta dalla SI liquidava a favore del signor l'importo di euro Pt_2 Parte_1
2 170.000,00 (somma che veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto)
e successivamente, a seguito del decesso del signor e della sentenza penale, Parte_1
l'ulteriore somma a favore delle attrici di euro 600.000,00, anch'essa trattenuta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto;
rilevato quindi che la moglie e le figlie del signor , esperito senza successo un Parte_1
nuovo tentativo di negoziazione assistita, agivano in giudizio citando la SI
[...]
il signor e la Società Reale Mutua di Assicurazioni affinché Pt_2 Parte_3
venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni iure proprio e iure
hereditario subiti da esse attrici, consistenti nello specifico in:
a) danno terminale iure hereditario, biologico e catastrofale, da liquidarsi nella somma di euro 1.251.177,00;
b) danno tanatologico iure hereditario da liquidarsi in via equitativa;
c) danno iure proprio da perdita parentale, da liquidarsi nella somma di euro 291.000,00 a favore della SI , euro 281.300,00 a favore della SI CP_1 [...]
ed euro 291.000,00 a favore della IA minore;
Parte_4 Controparte_3
d) danno biologico di natura psichica da liquidarsi nella somma di euro 224.324,00 a favore della SI , euro 190.200,00 a favore della SI CP_1 [...]
ed euro 198.749,00 a favore della IA minore;
Parte_4 Controparte_3
e) danno morale riflesso, da liquidarsi in via equitativa a favore delle attrici;
f) danno patrimoniale per spese mediche, funerarie, di successione, legali, di demolizione dell'autovettura incidentata e di trasferta e trasporto sostenute dalle attrici durante il periodo di degenza del signor da liquidarsi nella somma di euro 104.807,56; Parte_1
3 per un totale di euro 2.727.750,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 104.807,56 a titolo di danno patrimoniale, con detrazione degli importi già corrisposti dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua di Assicurazione per complessivi euro 770.000,00;
rilevato che si costituivano la SI il signor e la Società Parte_5 Parte_3
Reale Mutua di Assicurazioni, chiedendo che venisse dichiarato congruo ed esaustivo di ogni pretesa l'importo di euro 770.000,00 già corrisposto alle attrici in via stragiudiziale e che venissero conseguentemente rigettate tutte le domande attoree in quanto infondate,
contestando nello specifico la sussistenza di un danno biologico di natura psichica in capo alle attici e di un danno terminale in capo al signor che era rimasto in stato di Parte_1
coma profondo e vegetativo dal momento della verificazione del sinistro sino al decesso, e contestando altresì per il resto la quantificazione delle altre voci di danno;
rilevato che in corso di causa il giudice autorizzava il deposito degli atti relativi al giudizio penale, ordinava l'acquisizione della relazione autoptica eseguita dalla Procura della
Repubblica di Ferrara su delega della Procura della Repubblica di Brescia, disponeva CTU
medico-legale di carattere psicologico sulle signore e CP_1 Parte_4
, nonché CTU medico-legale al fine di verificare le condizioni del signor Controparte_3
tra la data del sinistro e quella del decesso, e infine, ritenuta la causa Parte_1
matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la dinamica del sinistro e la responsabilità della
SI nella causazione dello stesso, come risulta dalla documentazione Parte_2
agli atti, sono pacifiche e non contestabili, per cui la presente controversia verte
4 essenzialmente sull'accertamento della sussistenza e sulla quantificazione dei danni lamentati da parte attrice;
rilevato a questo riguardo che la decisione può dunque ben basarsi sulla documentazione prodotta agli atti dalle parti e sulle risultanze delle due CTU disposte in corso di causa sulle condizioni psichiche delle attrici e sui danni del signor dopo l'incidente, Parte_1
relazioni che appaiono congrue e ben motivate e sono fatte proprie da questo giudice,
senza bisogno di procedere con le ulteriori prove orali dedotte dalle parti;
rilevato in ordine all'importo dei danni che le attrici hanno precisato che si chiede comunque la “quantificazione anche in via equitativa… e/o della somma maggiore e/o minore che
verrà comunque ritenuta di giustizia…” (cfr. atto di citazione), per cui il giudicante non è
vincolato agli importi indicati dalle stesse;
rilevato quanto ai danni subiti dal signor a seguito del sinistro per cui è Parte_1
causa, che il CTU accertava che “in conclusione, sulla scorta delle considerazioni testé esposte, è
da ammettersi la sussistenza di un rapporto di causalità diretto ed esclusivo tra le lesioni riportate
da in data 15/07/16 ed il decesso dello stesso, occorso in data 24/01/18”, Parte_1
specificando che ”per quanto riguarda la capacità del di percepire il dolore e la Parte_1
sofferenza, nonché di relazionarsi con il mondo esterno nel tempo intercorso tra il sinistro stradale
ed il decesso, sulla base della documentazione sanitaria prodotta risulta come la vicenda clinica del
sia stata dominata nella sua interezza da una gravissima compromissione delle funzioni Parte_1
neurologiche superiori, alternando il periodi caratterizzati da uno stato di coma Parte_1
vegetativo (sostanzialmente qualificabile come condizione di assenza di apprezzabili capacità di
contatto con il mondo esterno) a periodi caratterizzati al più da una condizione di “minima
5 responsività” (vale a dire di minima possibilità di interazione con l'ambiente esterno e
sostanzialmente qualificabile, stando alla documentazione sanitaria in atti, come “capacità di
eseguire ordini semplici che eseguiva con le mani e con la bocca e con la capacità di vocalizzare in
maniera comprensibile e contestualizzata (nomi dei familiari, numeri, nomi di luoghi)”, chiarendo che, pur non essendo agevole la quantificazione di tali periodi, “è possibile delineare nella
lunga e complessa vicenda clinica del uno stato vegetativo protrattosi per un tempo di Parte_1
circa 10 mesi e mezzo ed uno stato di “minima responsività” (come sopra definito) protrattosi per
un tempo di circa 8 mesi. Per quanto riguarda la percezione del dolore e della sofferenza fisica da
parte del si deve segnalare come non vi sia evidenza del ricorrere di una sintomatologia Parte_1
dolorosa particolarmente significativa: nel corso dei ricoveri presso le diverse strutture sanitarie
non emerge infatti la necessità di terapie farmacologiche antidolorifiche”, concludendo infine che
“per quanto attiene al periodo di inabilità temporanea, si deve rilevare come la vicenda clinica in
discussione sia stata caratterizzata dal ricovero ininterrotto del presso diverse strutture Parte_1
sanitarie della durata complessiva di 558 giorni (dal 15/07/16 al 24/01/18), lasso temporale che ben
configura compiutamente un periodo di inabilità temporanea totale.” (cfr. pagg. 34-35 della relazione del prof. datata 30 luglio 2022); Per_1
ritenuto dunque sulla base delle conclusioni del CTU, considerata la presenza di periodi di minima responsività pur alternati a periodi di coma vegetativo, che deve considerarsi accertata la sussistenza in capo al signor di un danno di natura Parte_1
terminale, nelle sue componenti individuate dalla giurisprudenza di danno morale catastrofale e danno biologico da inabilità temporanea, per il periodo indicato dal CTU;
ritenuto pertanto che nel caso di specie il danno terminale subito dal signor
[...]
jure proprio, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso Parte_1
6 presso il Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.), tenuto conto delle risultanze della CTU e in particolare dei periodi di alternanza tra stato vegetativo e di minima lucidità e dell'impossibilità di accertate una sintomatologia dolorosa particolarmente significativa, può essere quantificato ad oggi nella somma omnicomprensiva di euro 1.150.000,00;
ritenuto che da detta somma vanno detratti gli importi liquidati ante causam a favore del signor dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, pari Parte_1
complessivamente ad euro 170.000,00, somma cha ammonta ad oggi con rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata ad euro 204.000,00, per cui, applicati i criteri di cui
Cass.n.1637/2020 il risarcimento residuo spettante, pro quota ereditaria, alle attrici ammonta conclusivamente ad euro 946.000,00;
ritenuto invece quanto al danno tanatologico che è assolutamente condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che esclude la risarcibilità di detto danno, come ribadito da ultimo con la sentenza Cass. n.35998/2023, secondo cui “in ragione
dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a
quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra
un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi)”,
per cui la relativa domanda di risarcimento per tale voce di danno invocato iure hereditatis
va rigettata;
rilevato quanto al danno iure proprio da perdita parentale che è opinione della più recente giurisprudenza di legittimità che “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e
solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune
7 appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria
fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero
attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729
c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a
sua disposizione”(cfr. Cass. n.9010/2022);
rilevato che nel caso di specie i convenuti non hanno fornito nessun argomento di prova utile ad interrompere la presunzione sopra richiamata, per cui va riconosciuta senz'altro la sussistenza di un rapporto parentale di reciproco affetto tra il defunto signor e Parte_1
le attrici, cui deve essere riconosciuto pertanto il risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale;
rilevato quindi che, tenuto conto della situazione di fatto come risultante dagli atti, in particolare della giovane età delle figlie al momento del decesso del padre e del rapporto di convivenza dello stesso con le attrici, presa come riferimento la tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Roma (cfr. Cass. n.
26300/21), il risarcimento ai superstiti può essere liquidato, nella somma di euro
330.000,00 per la moglie SI , euro 335.000,00 per la IA CP_1 [...]
ed euro 340.000,00 per la IA ancora minorenne al Parte_4 Controparte_3
momento del sinistro;
rilevato altresì che dalle somme come sopra determinate vanno detratti gli importi liquidati ante causam a favore delle attrici dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, pari ad euro 200.000,00 pro capite ed ammontanti ad oggi con rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata ad euro 239.000,00, per cui, applicati i criteri di cui
8 Cass.n.1637/2020 il risarcimento residuo del danno iure proprio da perdita parentale ammonta ad euro 91.000,00 per la moglie SI , euro 96.000,00 per la IA CP_1
SI ed euro 101.000,00 per la IA SI;
Persona_2 Controparte_3
rilevato che gli importi di cui sopra si riferiscono al risarcimento del danno da perdita parentale unitariamente inteso, comprendente quindi sia la componente della sofferenza morale soggettiva che la compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto (cfr. Cass. n.761/2025), per cui va rigettata la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno morale riflesso da perdita della relazione familiare in quanto costituisce duplicazione della domanda di risarcimento del danno da perdita parentale, già risarcito come al paragrafo precedente;
rilevato poi che la sussistenza di un danno di natura psichica in capo alle attrici è stata accertata dal CTU, il quale riscontrava che a seguito del fatto per cui è causa “è derivato a
un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% e 240 giorni CP_1
al 10%, nonché un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 9%... a Parte_4
un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% e 240 giorni al
[...]
10%, nonché un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 5%... a CP_3
un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% e 300 giorni al
[...]
10%, nonché un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 12-13%” (cfr. pag. 15
della relazione del prof. datata 31 luglio 2021); Per_1
ritenuto dunque che il danno in questione, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11,
etc.), tenuto conto delle risultanze della CTU, può essere quantificato ad oggi nella somma
9 di euro 30.000,00 per la moglie SI , euro 18.000,00 per la IA SI CP_1
ed euro 60.000,00 per la IA SI;
Parte_4 Controparte_3
rilevato altresì che dalle somme come sopra determinate vanno detratti gli importi versati a favore delle attrici dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni in corso di causa (cfr. docc.
9, 10 e 11 allegati alla memoria di parte convenuta 22.5.2023) ed ammontanti ad oggi con rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata ad euro 24.000,00 per la moglie
SI , ad euro 13.800,00 per la IA SI e ad euro CP_1 Parte_4
56.000,00 per la IA SI per cui, applicati i criteri di cui Controparte_3
Cass.n.1637/2020 il risarcimento residuo del danno biologico iure proprio di natura psichica ammonta ad euro 6.000,00 per la moglie SI , ad euro 4.200,00 CP_1
per la IA SI e ad euro 4.000,00 per la IA SI Persona_2 CP_3
[...]
rilevato quanto al danno patrimoniale relativo alle spese mediche che il CTU accertava che
“nel fascicolo di parte attrice risulta una fattura di euro 200,00 del 15/06/17 per visita fisiatrica
(doc. 38), da ritenersi congrua e necessaria;
risulta altresì documentazione relativa ad ulteriori
spese sostenute (doc. 40c) costituita da alcuni scontrini di farmacia privi di indicazione dei prodotti
a cui si riferiscono e sulle quali non è pertanto possibile esprimersi” (cfr. pag. 35 della relazione del prof. datata 30 luglio 2022), nonché che “con riferimento alle spese sostenute, in Per_1
atti risultano documentate spese per colloqui psicologici per euro 1.940,00… e per euro 2.229,40,
da ritenersi congrue e pertinenti” (cfr. pag.13-14 della CTU del prof. datata 30 Per_1
luglio 2021);
10 ritenuto per il resto che devono considerarsi non rimborsabili le spese per l'acquisto di una sedia a rotelle e per ulteriori sedute psicologiche, tenuto conto dello stato fisico e psichico in cui versava il signor per la durata della degenza, nonché le spese di Parte_1
successione, in quanto non strettamente connesse al sinistro;
ritenuto poi quanto alle spese legali stragiudiziali che esse, secondo giurisprudenza consolidata, costituiscono danno emergente, ossia una diminuzione patrimoniale la cui sussistenza deve essere puntualmente provata dal danneggiato, mentre nel caso di specie parte attrice si è limitata a produrre delle fatture (documento n.42 di parte attrice) senza tuttavia provvedere a dimostrare l'effettivo pagamento degli importi in esse indicati, per cui la relativa richiesta di rimborso va rigettata;
ritenuto che al contrario può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto in ambulanza per euro 400,00 (documento n.40/C di parte attrice), delle spese sostenute per elaborati peritali di parte, ammontanti ad euro 3.660,00 per la relazione del dottor
(cfr. documento n.40/A di parte attrice) e ad euro 3.006,00 per la relazione della Per_3
dottoressa (documento n.40/B di parte attrice), delle spese di trasporto per Per_4
complessivi euro 4.523,66 (documento n.41 di parte attrice), delle spese funerarie pari ad euro 9.707,03 (cfr. documento n.44 di parte attrice), delle spese connesse alla rottamazione dell'autovettura per totali euro 795,00 66 (documento n.37 di parte attrice), delle spese per il trasferimento a Ferrara durante la degenza del signor presso l'Ospedale Parte_1
Universitario, pari ad euro 4.260,00 (documento n.39/A di parte attrice), per un totale conclusivo di euro 30.921,09 (spese indicate al presente paragrafo + spese riconosciute
11 come congrue dal CTU), somma che rivalutata ad oggi con gli interessi sulla somma via via rivalutata ammonta ad euro 41.000,00 ;
ritenuto dunque i signori ed e la compagnia assicuratrice Parte_2 Parte_3
Società Reale Mutua di Assicurazioni vanno condannati in solido tra loro a pagare alle attrici pro quota ereditaria la somma residua di euro 946.000,00 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis; a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale iure
proprio le somme residue di euro 91.000,00 a favore della moglie SI , di CP_1
euro 96.000,00 per la IA SI e di euro 101 per la IA SI Parte_4
; a titolo di risarcimento del danno biologico iure proprio le somme Controparte_3
residue di euro 6.000,00 a favore della moglie SI , euro 4.200,00 a favore CP_1
della IA ed euro 4.000,00 a favore della IA;
ed Parte_4 Controparte_3
infine a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di euro 41.000,00 a favore della SI , con gli interessi legali su tutte le somme così liquidate da oggi, CP_1
data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, e pertanto i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare alle attrici le spese di causa che si liquidano come in dispositivo tenuto conto degli importi effettivamente liquidati, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nonché le spese di CTU come già
liquidate dal giudice istruttore con i decreti in data 6 agosto 2021 e 9 marzo 2022;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
12 a) condanna, in solido tra loro, i convenuti e la Parte_2 Parte_3
compagnia assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni spa a pagare alle attrici
, e a titolo di risarcimento danni CP_1 Parte_4 Controparte_3
per la morte del marito e padre le seguenti somme: Parte_1
1) la somma residua di euro 946.000,00 pro quota ereditaria a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis;
2) le somme residue di euro 91.000,00 a favore della moglie SI , di CP_1
euro 96.000,00 a favore della IA SI e di euro 101.000,00 a Persona_2
favore della IA SI a titolo di risarcimento del danno da Controparte_3
perdita parentale iure proprio;
3) le somme residue di euro 6.000,00 a favore della moglie SI , di CP_1
euro 4.200,00 a favore della IA e di euro 4.000,00 a favore Parte_4
della IA a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_3
di natura psichica iure proprio;
4) la somma di euro 41.000,00 a favore della SI a titolo di CP_1
risarcimento del danno patrimoniale;
5) per tutti con gli interessi legali sulle somme così liquidate da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna, in solido tra loro, i convenuti e la Parte_2 Parte_3
compagnia assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni a rimborsare alle attrici e le spese di causa che si CP_1 Parte_4 Controparte_3
liquidano in euro 60.000,00 per compensi professionali, euro 1.732,00 per anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge con
13 distrazione a favore del procuratore antistatario, nonché le spese di CTU come già
liquidate dal giudice istruttore con i decreti in data 6 agosto 2021 e 9 marzo 2022.
Così deciso in Brescia l' 8 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 15671/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 17 luglio 2016 il signor
[...]
mentre percorreva la Strada Statale Gardesana in direzione Brescia, rimaneva Parte_1
coinvolto in un grave sinistro stradale in cui l'autovettura Volkswagen Passat condotta dalla SI e di proprietà del signor dopo aver invaso Parte_2 Parte_3
l'opposta corsia di marcia e aver urtato due autoveicoli, impattava violentemente contro la
Ford Fiesta condotta dal signor che nelle immediatezze del sinistro veniva Parte_1
soccorso e trasportato d'urgenza in eliambulanza presso gli Spedali Civili di Brescia ove veniva ricoverato in stato di “coma in politrauma da incidente della strada. Focolai lacerocontusi
1 ed emorragici celebrali multipli, esatraumatica pneumotorace, frattura femore tibiaperonale sx pol”
(cfr. cartella clinica, doc. n.3 di parte attrice);
rilevato che dalla data del sinistro il signor rimaneva ospedalizzato per i Parte_1
successivi 558 giorni, con ricoveri presso strutture diverse (Spedali Civili di Brescia,
Istituto Clinico Città di Brescia e Azienda Ospedaliera – Università di Ferrara) con vari aggravamenti del quadro clinico e conseguenti spostamenti in terapia intensiva e numerosi interventi chirurgici, passando reiteratamente dallo stato di coma allo stato di minima responsività alternata allo stato vegetativo e a quello di minima coscienza, sino al decesso verificatosi in data 24 gennaio 2018 presso l'Ospedale dell'Università di Ferrara;
rilevato che la Procura di Brescia disponeva l'esame autoptico sulla salma del signor da cui risultava chiaramente la sussistenza del nesso causale tra il sinistro Parte_1
avvenuto in data 15 luglio 2016 e il successivo decesso;
rilevato poi che il giudizio penale instaurato nei confronti della SI si Parte_2
concludeva con sentenza ex articolo 444 cpp n.62/2019 del 15 gennaio 2019 di applicazione della pena di mesi 12 di reclusione, pena sospesa, e sospensione della patente per mesi 12;
rilevato che sin da prima del decesso del congiunto, i familiari del signor
[...]
ossia la moglie , nominata amministratrice di sostegno del marito Parte_1 CP_1
e le figlie e inviavano formale richiesta di risarcimento dei CP_2 Controparte_3
danni subiti a tutti i soggetti coinvolti nel sinistro ed alle rispettive compagnie assicuratrici e solo a seguito di reiterate richieste ed esperita senza successo la negoziazione assistita, la
Società Reale Mutua di Assicurazioni, presso cui era assicurata l'autovettura condotta dalla SI liquidava a favore del signor l'importo di euro Pt_2 Parte_1
2 170.000,00 (somma che veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto)
e successivamente, a seguito del decesso del signor e della sentenza penale, Parte_1
l'ulteriore somma a favore delle attrici di euro 600.000,00, anch'essa trattenuta a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto;
rilevato quindi che la moglie e le figlie del signor , esperito senza successo un Parte_1
nuovo tentativo di negoziazione assistita, agivano in giudizio citando la SI
[...]
il signor e la Società Reale Mutua di Assicurazioni affinché Pt_2 Parte_3
venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni iure proprio e iure
hereditario subiti da esse attrici, consistenti nello specifico in:
a) danno terminale iure hereditario, biologico e catastrofale, da liquidarsi nella somma di euro 1.251.177,00;
b) danno tanatologico iure hereditario da liquidarsi in via equitativa;
c) danno iure proprio da perdita parentale, da liquidarsi nella somma di euro 291.000,00 a favore della SI , euro 281.300,00 a favore della SI CP_1 [...]
ed euro 291.000,00 a favore della IA minore;
Parte_4 Controparte_3
d) danno biologico di natura psichica da liquidarsi nella somma di euro 224.324,00 a favore della SI , euro 190.200,00 a favore della SI CP_1 [...]
ed euro 198.749,00 a favore della IA minore;
Parte_4 Controparte_3
e) danno morale riflesso, da liquidarsi in via equitativa a favore delle attrici;
f) danno patrimoniale per spese mediche, funerarie, di successione, legali, di demolizione dell'autovettura incidentata e di trasferta e trasporto sostenute dalle attrici durante il periodo di degenza del signor da liquidarsi nella somma di euro 104.807,56; Parte_1
3 per un totale di euro 2.727.750,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 104.807,56 a titolo di danno patrimoniale, con detrazione degli importi già corrisposti dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua di Assicurazione per complessivi euro 770.000,00;
rilevato che si costituivano la SI il signor e la Società Parte_5 Parte_3
Reale Mutua di Assicurazioni, chiedendo che venisse dichiarato congruo ed esaustivo di ogni pretesa l'importo di euro 770.000,00 già corrisposto alle attrici in via stragiudiziale e che venissero conseguentemente rigettate tutte le domande attoree in quanto infondate,
contestando nello specifico la sussistenza di un danno biologico di natura psichica in capo alle attici e di un danno terminale in capo al signor che era rimasto in stato di Parte_1
coma profondo e vegetativo dal momento della verificazione del sinistro sino al decesso, e contestando altresì per il resto la quantificazione delle altre voci di danno;
rilevato che in corso di causa il giudice autorizzava il deposito degli atti relativi al giudizio penale, ordinava l'acquisizione della relazione autoptica eseguita dalla Procura della
Repubblica di Ferrara su delega della Procura della Repubblica di Brescia, disponeva CTU
medico-legale di carattere psicologico sulle signore e CP_1 Parte_4
, nonché CTU medico-legale al fine di verificare le condizioni del signor Controparte_3
tra la data del sinistro e quella del decesso, e infine, ritenuta la causa Parte_1
matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la dinamica del sinistro e la responsabilità della
SI nella causazione dello stesso, come risulta dalla documentazione Parte_2
agli atti, sono pacifiche e non contestabili, per cui la presente controversia verte
4 essenzialmente sull'accertamento della sussistenza e sulla quantificazione dei danni lamentati da parte attrice;
rilevato a questo riguardo che la decisione può dunque ben basarsi sulla documentazione prodotta agli atti dalle parti e sulle risultanze delle due CTU disposte in corso di causa sulle condizioni psichiche delle attrici e sui danni del signor dopo l'incidente, Parte_1
relazioni che appaiono congrue e ben motivate e sono fatte proprie da questo giudice,
senza bisogno di procedere con le ulteriori prove orali dedotte dalle parti;
rilevato in ordine all'importo dei danni che le attrici hanno precisato che si chiede comunque la “quantificazione anche in via equitativa… e/o della somma maggiore e/o minore che
verrà comunque ritenuta di giustizia…” (cfr. atto di citazione), per cui il giudicante non è
vincolato agli importi indicati dalle stesse;
rilevato quanto ai danni subiti dal signor a seguito del sinistro per cui è Parte_1
causa, che il CTU accertava che “in conclusione, sulla scorta delle considerazioni testé esposte, è
da ammettersi la sussistenza di un rapporto di causalità diretto ed esclusivo tra le lesioni riportate
da in data 15/07/16 ed il decesso dello stesso, occorso in data 24/01/18”, Parte_1
specificando che ”per quanto riguarda la capacità del di percepire il dolore e la Parte_1
sofferenza, nonché di relazionarsi con il mondo esterno nel tempo intercorso tra il sinistro stradale
ed il decesso, sulla base della documentazione sanitaria prodotta risulta come la vicenda clinica del
sia stata dominata nella sua interezza da una gravissima compromissione delle funzioni Parte_1
neurologiche superiori, alternando il periodi caratterizzati da uno stato di coma Parte_1
vegetativo (sostanzialmente qualificabile come condizione di assenza di apprezzabili capacità di
contatto con il mondo esterno) a periodi caratterizzati al più da una condizione di “minima
5 responsività” (vale a dire di minima possibilità di interazione con l'ambiente esterno e
sostanzialmente qualificabile, stando alla documentazione sanitaria in atti, come “capacità di
eseguire ordini semplici che eseguiva con le mani e con la bocca e con la capacità di vocalizzare in
maniera comprensibile e contestualizzata (nomi dei familiari, numeri, nomi di luoghi)”, chiarendo che, pur non essendo agevole la quantificazione di tali periodi, “è possibile delineare nella
lunga e complessa vicenda clinica del uno stato vegetativo protrattosi per un tempo di Parte_1
circa 10 mesi e mezzo ed uno stato di “minima responsività” (come sopra definito) protrattosi per
un tempo di circa 8 mesi. Per quanto riguarda la percezione del dolore e della sofferenza fisica da
parte del si deve segnalare come non vi sia evidenza del ricorrere di una sintomatologia Parte_1
dolorosa particolarmente significativa: nel corso dei ricoveri presso le diverse strutture sanitarie
non emerge infatti la necessità di terapie farmacologiche antidolorifiche”, concludendo infine che
“per quanto attiene al periodo di inabilità temporanea, si deve rilevare come la vicenda clinica in
discussione sia stata caratterizzata dal ricovero ininterrotto del presso diverse strutture Parte_1
sanitarie della durata complessiva di 558 giorni (dal 15/07/16 al 24/01/18), lasso temporale che ben
configura compiutamente un periodo di inabilità temporanea totale.” (cfr. pagg. 34-35 della relazione del prof. datata 30 luglio 2022); Per_1
ritenuto dunque sulla base delle conclusioni del CTU, considerata la presenza di periodi di minima responsività pur alternati a periodi di coma vegetativo, che deve considerarsi accertata la sussistenza in capo al signor di un danno di natura Parte_1
terminale, nelle sue componenti individuate dalla giurisprudenza di danno morale catastrofale e danno biologico da inabilità temporanea, per il periodo indicato dal CTU;
ritenuto pertanto che nel caso di specie il danno terminale subito dal signor
[...]
jure proprio, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso Parte_1
6 presso il Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.), tenuto conto delle risultanze della CTU e in particolare dei periodi di alternanza tra stato vegetativo e di minima lucidità e dell'impossibilità di accertate una sintomatologia dolorosa particolarmente significativa, può essere quantificato ad oggi nella somma omnicomprensiva di euro 1.150.000,00;
ritenuto che da detta somma vanno detratti gli importi liquidati ante causam a favore del signor dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, pari Parte_1
complessivamente ad euro 170.000,00, somma cha ammonta ad oggi con rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata ad euro 204.000,00, per cui, applicati i criteri di cui
Cass.n.1637/2020 il risarcimento residuo spettante, pro quota ereditaria, alle attrici ammonta conclusivamente ad euro 946.000,00;
ritenuto invece quanto al danno tanatologico che è assolutamente condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che esclude la risarcibilità di detto danno, come ribadito da ultimo con la sentenza Cass. n.35998/2023, secondo cui “in ragione
dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a
quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra
un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi)”,
per cui la relativa domanda di risarcimento per tale voce di danno invocato iure hereditatis
va rigettata;
rilevato quanto al danno iure proprio da perdita parentale che è opinione della più recente giurisprudenza di legittimità che “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e
solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune
7 appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria
fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero
attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729
c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a
sua disposizione”(cfr. Cass. n.9010/2022);
rilevato che nel caso di specie i convenuti non hanno fornito nessun argomento di prova utile ad interrompere la presunzione sopra richiamata, per cui va riconosciuta senz'altro la sussistenza di un rapporto parentale di reciproco affetto tra il defunto signor e Parte_1
le attrici, cui deve essere riconosciuto pertanto il risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale;
rilevato quindi che, tenuto conto della situazione di fatto come risultante dagli atti, in particolare della giovane età delle figlie al momento del decesso del padre e del rapporto di convivenza dello stesso con le attrici, presa come riferimento la tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Roma (cfr. Cass. n.
26300/21), il risarcimento ai superstiti può essere liquidato, nella somma di euro
330.000,00 per la moglie SI , euro 335.000,00 per la IA CP_1 [...]
ed euro 340.000,00 per la IA ancora minorenne al Parte_4 Controparte_3
momento del sinistro;
rilevato altresì che dalle somme come sopra determinate vanno detratti gli importi liquidati ante causam a favore delle attrici dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, pari ad euro 200.000,00 pro capite ed ammontanti ad oggi con rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata ad euro 239.000,00, per cui, applicati i criteri di cui
8 Cass.n.1637/2020 il risarcimento residuo del danno iure proprio da perdita parentale ammonta ad euro 91.000,00 per la moglie SI , euro 96.000,00 per la IA CP_1
SI ed euro 101.000,00 per la IA SI;
Persona_2 Controparte_3
rilevato che gli importi di cui sopra si riferiscono al risarcimento del danno da perdita parentale unitariamente inteso, comprendente quindi sia la componente della sofferenza morale soggettiva che la compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto (cfr. Cass. n.761/2025), per cui va rigettata la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno morale riflesso da perdita della relazione familiare in quanto costituisce duplicazione della domanda di risarcimento del danno da perdita parentale, già risarcito come al paragrafo precedente;
rilevato poi che la sussistenza di un danno di natura psichica in capo alle attrici è stata accertata dal CTU, il quale riscontrava che a seguito del fatto per cui è causa “è derivato a
un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% e 240 giorni CP_1
al 10%, nonché un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 9%... a Parte_4
un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% e 240 giorni al
[...]
10%, nonché un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 5%... a CP_3
un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25% e 300 giorni al
[...]
10%, nonché un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 12-13%” (cfr. pag. 15
della relazione del prof. datata 31 luglio 2021); Per_1
ritenuto dunque che il danno in questione, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11,
etc.), tenuto conto delle risultanze della CTU, può essere quantificato ad oggi nella somma
9 di euro 30.000,00 per la moglie SI , euro 18.000,00 per la IA SI CP_1
ed euro 60.000,00 per la IA SI;
Parte_4 Controparte_3
rilevato altresì che dalle somme come sopra determinate vanno detratti gli importi versati a favore delle attrici dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni in corso di causa (cfr. docc.
9, 10 e 11 allegati alla memoria di parte convenuta 22.5.2023) ed ammontanti ad oggi con rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata ad euro 24.000,00 per la moglie
SI , ad euro 13.800,00 per la IA SI e ad euro CP_1 Parte_4
56.000,00 per la IA SI per cui, applicati i criteri di cui Controparte_3
Cass.n.1637/2020 il risarcimento residuo del danno biologico iure proprio di natura psichica ammonta ad euro 6.000,00 per la moglie SI , ad euro 4.200,00 CP_1
per la IA SI e ad euro 4.000,00 per la IA SI Persona_2 CP_3
[...]
rilevato quanto al danno patrimoniale relativo alle spese mediche che il CTU accertava che
“nel fascicolo di parte attrice risulta una fattura di euro 200,00 del 15/06/17 per visita fisiatrica
(doc. 38), da ritenersi congrua e necessaria;
risulta altresì documentazione relativa ad ulteriori
spese sostenute (doc. 40c) costituita da alcuni scontrini di farmacia privi di indicazione dei prodotti
a cui si riferiscono e sulle quali non è pertanto possibile esprimersi” (cfr. pag. 35 della relazione del prof. datata 30 luglio 2022), nonché che “con riferimento alle spese sostenute, in Per_1
atti risultano documentate spese per colloqui psicologici per euro 1.940,00… e per euro 2.229,40,
da ritenersi congrue e pertinenti” (cfr. pag.13-14 della CTU del prof. datata 30 Per_1
luglio 2021);
10 ritenuto per il resto che devono considerarsi non rimborsabili le spese per l'acquisto di una sedia a rotelle e per ulteriori sedute psicologiche, tenuto conto dello stato fisico e psichico in cui versava il signor per la durata della degenza, nonché le spese di Parte_1
successione, in quanto non strettamente connesse al sinistro;
ritenuto poi quanto alle spese legali stragiudiziali che esse, secondo giurisprudenza consolidata, costituiscono danno emergente, ossia una diminuzione patrimoniale la cui sussistenza deve essere puntualmente provata dal danneggiato, mentre nel caso di specie parte attrice si è limitata a produrre delle fatture (documento n.42 di parte attrice) senza tuttavia provvedere a dimostrare l'effettivo pagamento degli importi in esse indicati, per cui la relativa richiesta di rimborso va rigettata;
ritenuto che al contrario può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto in ambulanza per euro 400,00 (documento n.40/C di parte attrice), delle spese sostenute per elaborati peritali di parte, ammontanti ad euro 3.660,00 per la relazione del dottor
(cfr. documento n.40/A di parte attrice) e ad euro 3.006,00 per la relazione della Per_3
dottoressa (documento n.40/B di parte attrice), delle spese di trasporto per Per_4
complessivi euro 4.523,66 (documento n.41 di parte attrice), delle spese funerarie pari ad euro 9.707,03 (cfr. documento n.44 di parte attrice), delle spese connesse alla rottamazione dell'autovettura per totali euro 795,00 66 (documento n.37 di parte attrice), delle spese per il trasferimento a Ferrara durante la degenza del signor presso l'Ospedale Parte_1
Universitario, pari ad euro 4.260,00 (documento n.39/A di parte attrice), per un totale conclusivo di euro 30.921,09 (spese indicate al presente paragrafo + spese riconosciute
11 come congrue dal CTU), somma che rivalutata ad oggi con gli interessi sulla somma via via rivalutata ammonta ad euro 41.000,00 ;
ritenuto dunque i signori ed e la compagnia assicuratrice Parte_2 Parte_3
Società Reale Mutua di Assicurazioni vanno condannati in solido tra loro a pagare alle attrici pro quota ereditaria la somma residua di euro 946.000,00 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis; a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale iure
proprio le somme residue di euro 91.000,00 a favore della moglie SI , di CP_1
euro 96.000,00 per la IA SI e di euro 101 per la IA SI Parte_4
; a titolo di risarcimento del danno biologico iure proprio le somme Controparte_3
residue di euro 6.000,00 a favore della moglie SI , euro 4.200,00 a favore CP_1
della IA ed euro 4.000,00 a favore della IA;
ed Parte_4 Controparte_3
infine a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di euro 41.000,00 a favore della SI , con gli interessi legali su tutte le somme così liquidate da oggi, CP_1
data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, e pertanto i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare alle attrici le spese di causa che si liquidano come in dispositivo tenuto conto degli importi effettivamente liquidati, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nonché le spese di CTU come già
liquidate dal giudice istruttore con i decreti in data 6 agosto 2021 e 9 marzo 2022;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
12 a) condanna, in solido tra loro, i convenuti e la Parte_2 Parte_3
compagnia assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni spa a pagare alle attrici
, e a titolo di risarcimento danni CP_1 Parte_4 Controparte_3
per la morte del marito e padre le seguenti somme: Parte_1
1) la somma residua di euro 946.000,00 pro quota ereditaria a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis;
2) le somme residue di euro 91.000,00 a favore della moglie SI , di CP_1
euro 96.000,00 a favore della IA SI e di euro 101.000,00 a Persona_2
favore della IA SI a titolo di risarcimento del danno da Controparte_3
perdita parentale iure proprio;
3) le somme residue di euro 6.000,00 a favore della moglie SI , di CP_1
euro 4.200,00 a favore della IA e di euro 4.000,00 a favore Parte_4
della IA a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_3
di natura psichica iure proprio;
4) la somma di euro 41.000,00 a favore della SI a titolo di CP_1
risarcimento del danno patrimoniale;
5) per tutti con gli interessi legali sulle somme così liquidate da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna, in solido tra loro, i convenuti e la Parte_2 Parte_3
compagnia assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni a rimborsare alle attrici e le spese di causa che si CP_1 Parte_4 Controparte_3
liquidano in euro 60.000,00 per compensi professionali, euro 1.732,00 per anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge con
13 distrazione a favore del procuratore antistatario, nonché le spese di CTU come già
liquidate dal giudice istruttore con i decreti in data 6 agosto 2021 e 9 marzo 2022.
Così deciso in Brescia l' 8 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
14