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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2517 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Osteria Grande di Castel San Pietro Terme
(BO), via Irma Bandiera n° 80, presso lo studio dell'avv. GHINI MARCO,
rappresentato e difeso dall'avv. GHINI MARCO (C.F.
( ) C.F._2 Parte_2 C.F._3
opponente nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._4
domiciliato in CORSO G. GARIBALDI N. 54 47121 FORLI', presso lo studio dell'avv. TI BE, rappresentato e difeso dall'avv.
TI BE (CF ) C.F._5
opposto in punto a: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
come da atto di citazione in opposizione richiamato in note sostitutive delle
1 deduzioni di pc che di seguito si trascrivono integralmente:
“Voglia l'ill. mo Tribunale di Forlì, ogni altra contraria istanza, domanda o eccezione reietta, sulla base dei motivi di opposizione sopra esposti:
- in via preliminare e in rito:
- respingere e disattendere in toto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto che dovesse essere avanzata dalla controparte, essendo l'opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c.;
- nel merito:
- condannare l'opposto, OM , a risarcire all'opponente, Sig. CP_1
, tutti gli ingiusti danni subiti da quest'ultimo quale conseguenza Parte_1 immediata e diretta ex art. 1223 c.c. degli inadempimenti negoziali ex art. 1218 c.c., nonché dell'imperizia e della negligenza dell'opposto medesimo ex art. 1176 c.c. nell'esecuzione delle opere commissionategli dall'opponente tramite il contratto d'opera professionale del 22 ottobre 2021 stipulato fra le parti e nel recesso unilaterale con efficacia immediata privo di qualsivoglia giusta causa ex art. 2237, 3° comma c.c. da tale contratto effettuato dall''opposto, indicati nel presente atto, quantificati, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella somma di € 12.601,94 o, comunque, nella diversa somma che risulterà accertata e provata in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia, maggiorata della rivalutazione monetaria del credito e degli interessi legali dal dovuto al saldo e disporre la compensazione ex artt. 1241 e ss. e 2237 c.c. con i compensi che dovessero risultare dovuti all'esito della presente causa dall'opponente all'opposto per l'opera prestata dal OM. in CP_1 favore del Sig. fino al recesso dal suddetto contratto da lui Parte_1 effettuato;
- per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare e/o dichiarare nullo e improduttivo di qualunque effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto indicato in epigrafe - n. 657/2022 R.Decr.Ing., pronunciato dal Tribunale di Forlì, nel procedimento monitorio inter partes n. 1458/2022
R.G., depositato in cancelleria il 21 giugno 2022 e notificato all'opponente l'8 luglio 2022 - poiché infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi di causa, a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rimborso forfettario spese generali 15% ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge”. In via istruttoria, si chiede all'ill. mo Giudice:
- di volere ammettere prova per interpello dell'opposto, OM. e CP_1 prova per testi, sulla base dei seguenti capitoli:
1) “Vero che, tramite la missiva datata 29 ottobre 2021 che le si mostra (doc. 2), il OM. ha receduto unilateralmente, con effetto immediato, dal CP_1 contratto d'opera professionale stipulato fra le parti il 22 ottobre 2021, che le si mostra (doc. 1)”;
2) “Vero che, a seguito ciò, nel periodo compreso fra l'ottobre 2021 e il gennaio 2022, il Sig. ha provveduto a contattare vari professionisti, Parte_1
2 chiedendo loro se fossero disponibili a subentrare nell'opera parzialmente eseguita dal OM. in forza del contratto di cui sopra, ricevendo vari CP_1 rifiuti, poiché i professionisti da lui contattati non erano disponibili a subentrare nell'opera già iniziata dal OM. ; CP_1
3) “Vero che, nel gennaio 2022, l'Ing. ebbe a dichiararsi Persona_1 disponibile a subentrare nell'opera di cui sopra iniziata dal OM. visto CP_1 anche il rapporto pluridecennale di amicizia con il Sig. ”; Parte_1
4) “Vero che, pertanto, tramite comunicazione del 17 gennaio 2022, che le si mostra (doc. 4), l'Ing. è subentrato al OM. Persona_1 CP_1 nella qualità di progettista e di direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in del fabbricato sito in Santa Sofia (FC) – loc. Corniolo, Via Podere Verghereto di Sopra”;
5) “Vero che, tramite la comunicazione del 3 gennaio 2022, che le si mostra (doc. 8), il Comune di Santa Sofia ebbe a fornire parere favorevole al progetto architettonico redato dal OM. relativo ai lavori di CP_1 ristrutturazione del fabbricato sito in Santa Sofia (FC) – loc. Corniolo, Via Podere Verghereto di Sopra, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 56, mappale 654, appartenente ai Sigg. e a Parte_1 Parte_3 condizione che: “…venisse semplificato il disegno (eliminazione cerchi) del parapetto in ferro battuto previsto nelle aperture dei primo piano…”;
6) “Vero che, a seguito di tale comunicazione, il Sig. ha incaricato un Parte_1 altro professionista – - e, specificamente, l'Ing. - di effettuare le Persona_1 necessarie modifiche a tale progetto architettonico”;
7) “Vero che, nel gennaio – febbraio 2022, analizzando il progetto architettonico realizzato dal OM. che le si mostra (doc. 9), il Sig. CP_1 Parte_1 ebbe ad avvedersi che le scale ivi realizzate “tagliano” diagonalmente le finestre del piano terra dell'edificio, rendendo tali finestre inservibili”;
8) “Vero che il Sig. ha dovuto, quindi, incaricato nel medesimo Parte_1 periodo l'Ing. di eseguire apposita variante al progetto Persona_1 architettonico e l'Ing. di eseguire apposita variante al progetto Persona_2 strutturale, volta a modificare le scale di cui sopra”;
9) “Vero che, tramite comunicazione del 27 gennaio 2022, che le si mostra (doc.
10), il Sig. ebbe a ricevere dal Comune di Santa Sofia richiesta di Parte_1 integrazioni alla pratica di vincolo idrogeologico”.
10) “Vero che il OM. si era impegnato, in forza del contratto CP_1 d'opera professionale del 22 ottobre 2021 stipulato fra le parti, che le si mostra (doc. 1), a redigere tale relazione idrogeologica e che ne ha richiesto il pagamento nella Sua Racc. A/R del 29 ottobre 2021 di recesso da tale contratto, nelle successive intimazioni di pagamento del 10 dicembre 2021 e 29 dicembre
2021, nonché nella notula e nelle tabelle di conteggio del 29 dicembre 2021, che
3 le si mostrano (doc. 5), in forza delle quali è stata richiesta l'ingiunzione opposta”;
11) “Vero che, a seguito della suddetta richiesta del Comune di Santa Sofia, il Sig. ha provveduto ad incaricare il geologo, Dott. Parte_1 [...]
, di ispezionare la struttura e di procedere alla stesura una nuova Per_3 relazione”;
12) “Vero che, a seguito del conferimento di tale incaricato, il Dott.
[...]
ha redatto la idrogeologica datata 9 febbraio 2022, che le si mostra Per_3 (doc. 11), per la quale il Sig. ha affrontato una spesa di € Parte_1 497,46, come da fattura n. 44 del 1 marzo 2022, che le si mostra (doc. 12)”;
13) “Vero che il Dott. ha ritenuto “insufficiente” la relazione Persona_3 tecnico – descrittiva prodotta allo scopo dal OM. poiché CP_1 l'unico dato quantitativo contenuto in tale relazione era rappresentato dal volume di terreno da smuovere (𝟑𝟎m𝟑), senza che fosse ivi indicata alcuna giustificazione delle ragioni di tale movimentazione di terreno”;
14) “Vero che, per tale ragione, il Sig. ha, altresì, incaricare Parte_1 l'Ing. di stilare una nuova relazione tecnico descrittiva”; Persona_1
15) “Vero che, a seguito del conferimento di tale incarico, l'Ing. Persona_1 ha redatto la relazione tecnico descrittiva datata 14 febbraio 2022, che le si mostra (doc. 13)”;
16) “Vero che il 25 febbraio 2022 il Sig. ha ricevuto una Parte_1 ulteriore determina dal Comune di Santa Sofia, che le si mostra (doc. 14), con cui gli è stata comunicata la necessità di sdemanializzare il suolo circostante alla struttura dell'edificio, poiché il progetto redatto e prodotto dal OM. CP_1 includeva una porzione di struttura (lato nord) su suolo comunale e un'altra porzione (lato sud) su suolo demaniale, ovvero entrambe al di fuori della proprietà del Sig. ”; Parte_1
17) “Vero che, per tali ragioni, il Sig. ha provveduto ad incaricare: Parte_1
18) l'Ing. di redigere una variante al progetto strutturale per Persona_2 quanto concerne il lato nord;
19) l'Ing. di redigere una variante al progetto architettonico, Persona_1 sempre per quanto concerne il lato nord;
20) il OM. di richiedere la sdemanializzazione del terreno, Controparte_2 per quanto concerne il lato sud, come risulta dalla richiesta a sua firma, nonché a firma del Sig. e della moglie di quest'ultimo, Sig. ra Per_4 Parte_3
depositata presso il Comune di Santa Sofia il 28 aprile 2022, che le si
[...] mostra (doc. 15)”;
21) “Vero che, nel luglio del 2022, durante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione del fabbricato sito in Santa Sofia (FC) – loc. Corniolo, Via Podere Verghereto di Sopra, l'Ing. ebbe a segnalare al Sig. Persona_1
4 che, a suo parere, la pendenza del tetto della struttura Parte_1 riportata nel rilievo realizzato e prodotto dal OM. che le si mostri CP_1 (doc. 22), fosse differente da quella reale”;
22) “Vero che, a seguito di ciò, il Prof. ebbe ed effettuare il Persona_5 rilievo dell'intera struttura tramite scansione laser, come da grafico che le si mostra (doc. 16)”;
23) “Vero che, a seguito di tale rilievo, il Prof. ebbe ad Persona_5 accertare che la pendenza del tetto dell'edificio era in realtà sensibilmente diversa quella riportata nel rilievo del OM. (radiante di 𝜽𝟎≃𝟎,𝟒𝟑 da CP_1 rilievo da scansione laser e radiante 𝜽𝟏≃𝟎,𝟑𝟑 da rilievo del OM. ”; CP_1
24) “Vero che, per eseguire la predetta scansione laser, il Prof.
[...]
si è avvalso dell'opera del Sig. e che il Sig. Per_5 Parte_4 [...]
ha affrontato una spesa di € 976,00, come da fattura n. 69 del 15 Parte_1 dicembre 2020 del Sig. che le si mostra (doc. 23). Pt_4
25) “Vero che, a seguito di ciò, il Sig. ha commissionato alla Parte_1 ditta la realizzazione di un muro perimetrale in pietra, di Parte_5 altezza sui lati nord e sud dell'edificio di 𝟒𝟏cm e avente un volume di 𝟔 mc, per il quale tale ditta ha rilasciato un preventivo di spesa dell'importo di € 7.007,00, che le si mostra (doc. 17)”;
26) “Vero che il Prof. ha, altresì, accertato che tale erronea Persona_5 pendenza rilevata dal OM. ha determinato una riduzione dell'efficienza CP_1 dei pannelli solari posizionati sul tetto dell'edificio dell'11% ca”;
27) “Vero che, a seguito di una grandinata verificatasi nel luglio del 2022, è stato danneggiato un pannello solare posizionato sul tetto dell'edificio, come da documentazione fotografica che le si mostra (doc. 18)”.
- si indicano quali testi i Sigg. Prof. , Parte_3 Persona_5 Ing. Ing. Dott. , OM. Persona_1 Persona_2 Persona_3
e Controparte_2 Parte_4 In note conclusive: “Si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, ivi incluse quelle istruttorie, e in particolare si chiede l'integrale rinnovazione della espletata CTU”
Per geom. CP_1
“Voglia L'Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectiis, per tutti i motivi esposti IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi indicati in narrativa, respingere tutte le eccezioni avanzate dal sig. in quanto infondate, Parte_1 illegittime, inammissibili così come respingere la richiesta di risarcimento danni ex adverso avanzata perché non provati ed infondati, e confermare il decreto ingiuntivo n°657/22 del 21.06.22, RG 1458/22 n°1174/10, emesso dall'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì, in ogni sua parte, anche in ordine alle già liquidate spese legali del procedimento monitorio;
conseguentemente condannare, il sig.
5 al pagamento delle somme portate in decretoingiuntivo pari a Parte_1
€.12.601,94, oltre interessi e spese legali come liquidate in detto decreto. Respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e di compensazione avanzata da parte opponente, in quanto infondata e non provata., per tutti i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorati di lite.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'opponente”) citava in Parte_1
giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo, n. 657 del 2022 RG Tribunale di Forlì, il geom. (di seguito anche “l'opposto”) per sentire CP_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato, in via riconvenzionale, l'opposto al risarcimento dei danni nella misura di euro
12.601,94 o la diversa somma ritenuta di giustizia, patiti in conseguenza immediata e diretta degli inadempimenti negoziali nonché della negligenza ed imperizia dell'opposto nella esecuzione delle opere commissionategli dall'opponente nel contratto d'opera professionale stipulato inter partes in data 22 ottobre 2021 nonché nel recesso unilaterale con efficacia immediata senza giusta causa dell'opposto da suddetto contratto;
il tutto con vittoria di spese.
Di seguito si riportano e sintetizzano i motivi di doglianza tempestivamente introdotti in giudizio dall'opponente.
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente eccepiva, in relazione al recesso unilaterale effettuato dall'opposto solo una settimana dopo la sottoscrizione del contratto, che esso era privo di giusta causa, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'opposto, per i danni patiti dall'opponente in termini di ritardi e disagi nel rinvenimento di un nuovo professionista cui affidare la prosecuzione del lavoro, da liquidarsi in via equitativa.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente contestava il quantum della pretesa di controparte, eccependo la necessità di procedere alla
6 quantificazione ex dm 140/2012 e non secondo le condizioni di contratto, presupponendo quest'ultimo il completamento dell'attività professionale, mai eseguita dall'opposto; ancora, contestava l'opponente il valore dell'opera indicato in euro 140.000,00, non essendo provato, in assenza di alcun preventivo di spesa da parte delle ditte appaltatrici;
ad avviso dell'opponente, pertanto, il credito sarebbe anche illiquido, stante anche la genericità del computo metrico allegato dall'opposto e la sua erroneità, in particolare con riferimento alla indicazione della relazione idrogeologica ritenuta del tutto inidonea dal Comune di Santa Sofia.
Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente allegava che l'opposto avrebbe eseguito l'incarico con negligenza e imperizia: in primo luogo, il
Comune aveva richiesto una semplificazione del disegno del CP_3
parapetto con eliminazione dei cerchi, per l'esecuzione della quale l'opponente doveva rivolgersi ad altro professionista;
in secondo luogo,
l'opposto nella progettazione aveva predisposto le scale in modo tale che esse tagliassero diagonalmente le finestre rendendole inservibili, con la necessità per l'opponente di incaricare altri professionisti per porre rimedio;
ancora, la relazione idrogeologica, di precisa pertinenza del geom.
risultava insufficiente e doveva essere integrata con successivo CP_1
incarico ad altro professionista;
ancora, il progetto dell'opposto includeva un porzione di struttura su suolo comunale ed un'altra porzione su suolo demaniale, dovendo l'opponente incaricare altri professionisti per rimediare;
di nuovo, il geom. commetteva errori nella CP_1
determinazione della pendenza del tetto, sensibilmente diversa nella realtà da quanto riportato nel rilievo dell'opposto, con conseguenti pregiudizi per l'opponente in termini di costi per nuove opere e professionisti e danni derivanti dalla riduzione di efficienza dei pannelli solari e dall'aumento del rischio di rotture.
7 Si costituiva in giudizio l'opposto con comparsa di costituzione e risposta, nella quale concludeva per il rigetto della domanda riconvenzionale e delle eccezioni di controparte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme portate in decreto, il tutto con vittoria di spese.
Ad avviso dell'opposto, l'opposizione sarebbe del tutto infondata e pretestuosa.
In primo luogo, ad avviso dell'opposto tutte le dedotte negligenze, errori ed imperizie denunziate da controparte sarebbero del tutto estranee e non troverebbero origine nel progetto redatto dall'opposto, invero approvato dal salvo modifiche marginalissime, tali da non Controparte_4
comportare alcun ostacolo o ritardo a carico dell'opponente visto che i lavori ebbero comunque avvio.
Per quanto concerne il recesso unilaterale, l'opposto allegava che esso è giustificato, costituendo conseguenza di atteggiamenti sconvenienti e minacciosi e ingiuriosi posti in essere dall'opponente, che compromettevano irrimediabilmente il rapporto di fiducia fra le parti.
L'opposto deduceva poi come il titolo posto a fondamento del decreto non fosse contestato. In ogni caso, in comparsa, approfonditamente indicava le attività svolte a favore dell'opponente/committente, non contestate da controparte.
L'opposto contestava inoltre le eccezioni sollevate da controparte in tema di quantum, stante la sussistenza di un contratto fra le parti e non essendo più possibile per il Collegio dei OMetri emettere pareri di congruità circa le parcelle degli iscritti. Contestava la sussistenza di danni o ritardi riconducibili all'attività dell'opposto, corrispondendo le dedotte inadempienze a scelte riconducibili alla stessa committenza (le scale, la previsione di un muretto…) ovvero a opere di altri professionisti (quali la
8 relazione idrogeologica), ovvero a circostanze inveritiere (la sdemanializzazione) o non provate (errata pendenza del tetto).
Con ordinanza del 12 aprile 2023, il GI concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. tecnico estimativa.
Il c.t.u., all'esito di ampia disamina documentale, degli accertamenti svolti in contraddittorio tecnico fra le parti, raccolte le osservazioni dei rispettivi ctp cui il ctu rendeva puntuale risposta, ha concluso come segue:
“- 5.0) CONCLUSIONI.
- 3.1) “esaminati gli atti e i documenti di causa, ..omisiss.., dettagliandone gli elementi e le prestazioni richieste ed eseguite,...”
Ai fini della presente relazione sono stati esaminati i documenti in atti come da relazione che precede, riscontrando che il OM. CP_1
ha sottoscritto data 19/07/2021
(doc. 1 fascicolo opposto), il preventivo n. 68/2021, poi sostituito con il preventivo n. 84/2021 del 20/10/2021, al quale veniva allegato il
“Contratto per prestazioni professionali” sottoscritto dalle parti in data
22/10/2021 (doc. 1 – Fascicolo opponente). Sulla base dell'incarico ricevuto, il geom. ha provveduto a presentare: CP_1
- Pratica SCIA prot. 12588 del 26/10/2021 contenente n. 19 documenti;
-
Pratica CILA-S prot. 12628 del 26/10/2021 con i relativi documenti.
Per redigere le pratiche presentate presso il Comune di Santa Sofia per
“risanamento e restauro conservativo”, sull'immobile sito in Come di
Santa Sofia, in Località Corniolo, via San Martino n. 30, il OM. CP_1
veniva incaricato per le seguenti prestazioni professionali (vedi
[...]
doc. 1 fascicolo opponente):
Rilievo metrico edificio;
Progettazione definitiva ed esecutiva;
9 Realizzazione pratica comunale necessaria per l'intervento in oggetto completa di relazioni tecniche ed elaborati grafici;
Realizzazione di pratica comunale per bonus 110% - bonus sismico completa di relazioni tecniche ed elaborati grafici;
Pratica autorizzazione per vincolo idrogeologico;
Pratica di autorizzazione e valutazione CQAP;
Direzione lavori;
Contabilità lavori in corso d'opera;
Contabilità lavori finale;
Sicurezza D.Lgs 81/2008 in sede di progettazione ed esecuzione lavori;
Piano manutenzione opera;
Accatastamento finale.
Con la sottoscrizione del “contratto per prestazioni professionali” venivano stabilite anche le altre modalità fra cui il corrispettivo, le modalità di espletamento dell'incarico, termini per l'espletamento dei servizi professionali, fatturazione e pagamenti, clausola risolutiva espressa, obblighi del committente, comunicazioni e domicilio delle parti, trattamento dei dati personali e proprietà dei materiali prodotti, clausole generali, foro competente e disposizioni finali.
Prestazione professionale del geom. CP_1
Sulla base della documentazione presente in atti e ricevuta dal Comune di
Santa
Sofia, risulta che il geom. ha presentato presso il Comune, CP_1 per l'esecuzione dei lavori per i quali è stato incaricato, le pratiche che vengono sinteticamente indicate di seguito:
- In data 25/10/2021 presentava la , che acquisiva il Prot. 12588 n. CP_5
6241, relativa all'intervento di risanamento e restauro conservativo, con modifica della destinazione d'uso da rurale (Stalla) in abitazione,
10 completa del Modulo 1 e Modulo 2, elaborati tecnici composti da tre tavole (1a – Stato attuale;
2a – Stato modificato con progetto adattabilità
e Legge 13; 3° - Stato comparativo), con diritti di segreteria e ricevuta di versamento del costo di costruzione, relazione tecnica impianti del Per.
Ind. moduli per caratteristiche strutturali intervento Persona_6 sismica Mur a.1 /d.1 firmato congiuntamente con l'Ing. Persona_2
documentazione necessaria al parere della CQAP, documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione del vincolo idrogeologico;
elaborati per l'autorizzazione allo scarico.
- In data 26/10/2021 presentava la pratica CILAs prot. 12628 necessaria per l'intervento per l'ottenimento dei benefici del cosiddetto 110%, corredata della documentazione composta da Modulo CILA-S Superbonus, ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, elaborato progettuale composta da tre tavole (1° inquadramento urbanistico con relazione fotografica e stato attuale -2° stato modificato progetto adattabilità Legge
13 -3° stato comparativo), relazione tecnico descrittiva.
Successivamente alla presentazione delle pratiche sopra indicate, con mail del 29/10/2021 (Doc. 2 fascicolo opponente), il geom. CP_1 chiedeva di recedere dall'incarico. Il recesso veniva formalizzato solo in data 17/01/2022 (doc. 4 fascicolo opponente), con il passaggio dell'incarico all'Ing. come risulta depositato presso il Persona_1
Comune di Santa Sofia della lettera congiunta.
Pertanto, per quanto riguarda la prima parte del quesito “..prestazioni eseguite..” si può riferire, che il OM. ha eseguito, in base alle CP_1
proprie competenze e capacità:
- i rilievi metrici necessari alla redazione degli elaborati da presentare in
Comune di Santa Sofia;
- ha redatto le relazioni generali, gli elaborati grafici;
11 - ha redatto il computo metrico (Non estimativo) per il preventivo dei lavori;
- ha redatto la relazione per l'istanza di vincolo idrogeologico, con comunicazione di inizio di attività e relazione tecnico descrittiva (mancava la relazione idrogeologica);
- ha redatto la relazione per la richiesta di valutazione CQAP (E' stata richiesta una integrazione);
Per quanto riguarda la progettazione esecutiva: - ha redatto gli elaborati grafici;
- ha redatto il computo metrico non estimativo;
Prestazioni indicate nella richiesta di compenso:
Nel Doc. n. 5 allegato al fascicolo opponente, il geom. ha indicato CP_1
l'elenco delle prestazioni eseguite ai fini del calcolo del compenso:
- b. II) Per progettazione definitiva:
- Qbll. 01 – “Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie”
- Qbll. 02 – “ Rilievi dei manufatti”
- Qbll. 05 – “Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico”
- Qbll. 10 – “Relazione idrologica – equiparata a pratica di comunicazione opere soggetto a vincolo idrogeologico”
- Qbll. 19 – “Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) – equiparata a pratica di richiesta valutazione CQAP”
b.III) Progettazione esecutiva:
- Qblll. 01 – “Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi”
- Qblll. 03 – “Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco
12 prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di mano d'opera”
- Qblll. 02 – “Particolari costruttivi e decorativi”
Tali prestazioni risultano eseguite parzialmente rispetto a quanto indicato dal
OM. nella richiesta di compenso, poiché si ritiene che la voce CP_1
dei particolari costruttivi (QbIII.02- Particolari costruttivi e decorativi) non risulti eseguita. I particolari costruttivi si trovano nella pratica sismica redatta dall'Ing. (Non oggetto di incarico al Persona_2
geom. e non risulta fatta la parte estimativa del computo-metrico. CP_1
Solo successivamente alla presentazione di tali pratiche, e dopo le dimissioni del OM. venivano richieste delle integrazioni CP_1
riguardanti i seguenti aspetti:
• - Relazione geologica. La stessa è stata presentata successivamente (in data 09/02/2022) a firma di un professionista incaricato successivamente (Dott. – geologo); Persona_3
• - Richiesta da parte della CQAP di modifica del disegno del parapetto in ferro battuto, infatti come risulta dalla
Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi del 25/02/2022, sulla quale si evidenziava che in data
27/01/202 era stata richiesta documentazione integrativa, con la condizione di “necessità di semplificare il disegno con l'eliminazione dei cerchi del parapetto in ferro battuto previsto nelle aperture del piano primo.”
• - Si rendeva necessario procedere con la sdemanializzazione di una ex strada vicinale;
- verificando se essa sia stata compiuta secondo i dettami tecnici della diligenza professionale richiesta per l'attività svolta e della regola d'arte:
13 Dalla documentazione in atti e ricevuta dal Comune di Santa Sofia, emerge che il geom ha compiuto la propria opera CP_1
professionale secondo la normale diligenza professionale, per tale attività. Lo stesso OM. infatti, ha assunto l'incarico nel Luglio CP_1
2021, quando ha iniziato ad interessarsi dell'intervento con il sopralluogo e, da quel momento, come da prassi, egli ha eseguito i rilievi per l'elaborazione dei dati da inserire negli elaborati di progetto, si è interfacciato con il Tecnico del Comune di Santa Sofia (Ciò risulta dalla documentazione in atti), con i Tecnici per il progetto strutturale e quello termotecnico. Dalla documentazione in atti risulta altresì che vi è stata una corrispondenza fra il committente e il OMetra incaricato già in data
20/08/2021 (Vedi mail –all.to 5), pertanto le pratiche presentate si potevano ritenere corrispondenti a quanto richiesto dalla committenza.
Le pratiche edilizie hanno avuto un decorso che, per le pratiche da presentare presso la P.A., si può ritenere quasi “veloce” o quantomeno nella norma. Infatti lo stesso OMetra ha presentato la documentazione presso il Comune di Santa Sofia in data 25-26 Novembre 2021, dopo circa quattro mesi dai primi incontri, permettendo che si potessero iniziare i lavori.
I risposta al quesito, lo scrivente ritiene che l'opera svolta dal OM. sia stata compiuta secondo i dettami tecnici della normale CP_1
diligenza professionale richiesta, almeno per la parte relativa alle pratiche Ammnistrative. Il fatto che siano state richieste integrazioni da parte dei Pubblici Uffici, non ha inficiato il proseguimento dei lavori poiché, tali richieste successive, non si potevano ritenere sostanziali, ma
“normali”, in un rapporto con la P.A.
Infatti, i lavori sono stati eseguiti sulla base agli elaborati redatti dal
OM. CP_1
14 - se sia idonea allo scopo per cui l'incarico era stato conferito, evidenziando eventuali criticità e inadempimenti
Le pratiche Edilizie che il geom. ha presentato in CP_1
Comune di Santa Sofia, si sono rivelate idonee all'intervento per il quale era stato incaricato, anche se vi è stata la necessità di integrazioni che non hanno inficiato, ne modificato l'impianto base del lavoro fatto dal
OM. CP_1
Se vi fossero stati delle criticità e degli adempimenti sbagliati sarebbe stato possibile correggerli durante l'esecuzione dei lavori stessi, quando è subentrato il nuovo tecnico.
L'attore opponente, al punto III° dell'atto di citazione espone quali sono le negligenze e gli inadempimenti da parte del OM. negligenze e CP_1 inadempimenti che vengono ribadite dal CTP Ing. Persona_5
durante il primo incontro (vedi all.to 1) e nel secondo incontro presso l'immobile (vedi all.to 2) che si riportano con le risposte:
- Per quanto riguarda la richiesta da parte della CQAP che “..venisse semplificato il disegno
(eliminazione cerchi) del parapetto in ferro battuto previste nelle aperture del primo piano”. Si tratta di aspetto di poco conto, per il quale, comunque, era possibile la presentazione della variante anche in corso d'opera. Al riguardo va detto che in fase di progettazione non sempre è possibile sapere quale potrebbe essere il parere della CQAP, in quanto soggettivo e senza riferimenti normativi al riguardo, quindi la richiesta di integrazioni o piccole modifiche rientra nella normalità e non può essere addebitata ad un errato lavoro del tecnico. Il tecnico propone quello che ritiene sia la soluzione estetica migliore (Il committente ne era a conoscenza), che non sempre viene condivisa dagli esperti della
Commissione che esamina le pratiche.
15 - Per quanto riguarda la progettazione delle scale, anche in questo caso si tratta di un aspetto che ha necessitato della presentazione di una pratica in variante, che si poteva effettuare al termine dei lavori (Come di fatto è avvenuto). Al riguardo va detto comunque che le scale erano indicate nell'elaborato di progetto “ Tav.
3.a , per cui il Parte_6
committente era a conoscenza di quanto era stato progettato e previsto.
- In merito alla integrazione alla pratica vincolo idrogeologico, anche in questo caso è un aspetto marginale, poiché la richiesta della pratica era stata depositata già in data 22/11/2021 prot. 36544, e la mancanza di tale documento non ha inciso nella procedura per gli interventi. Ovviamente per tale incombenza, che era a carico del geom. (vedi incarico per CP_1
Pratica autorizzazione per vincolo idrogeologico), se lo scrivente interpreta correttamente l'incarico, il geom. avrebbe dovuto CP_1
interpellare un tecnico specialistico per produrre la relazione geologica
(Come è avvenuto in seguito da parte del committente).
- Per quanto riguarda la sdemanializzazione dell'area circostante alla casa (ex strada), nessuna imputazione può essere fatta al geom. CP_1
La pratica non era prevista contrattualmente e, comunque, andava fatta per motivi che esulano dall'incarico del geom. Infatti è stato CP_1
incaricato un altro Tecnico.
- In merito alla questione della porzione di struttura (lato nord) su suolo comunale, nessuna imputazione può essere fatta al geom. poiché CP_1
è stato sufficiente eliminare la porzione di marciapiede che insisteva sul terreno Comunale dal disegno. Si tratta di un aspetto che non ha creato alcun danno significativo all'attore.
- In merito alla errata pendenza del tetto e del suo innalzamento, risulta documentato agli atti che il sig. era a conoscenza di tale Parte_1
modifica (si segnala la mail del 20/ Agosto/2021- vedi all.to 5), dove, peraltro, il sig. confermava anche l'aumento dell'altezza delle Parte_1
16 finestre piuttosto che l'aumento in larghezza (vedi anche pratica Ing. del 05/10/2021). Lo scrivente ha esaminato la chiavetta Per_6 depositata in atti, con la “nuvola di punti”, ma tale rilievo dimostra solo che vi è una leggera differenza fra quanto rilevato dal geom. e CP_1 quanto rilevato con la scansione, con l'innalzamento del tetto di circa 40 centimetri.
Se vi erano dei motivi legati all'impianto fotovoltaico, lo avrebbe dovuto segnalare il tecnico incaricato per tale impianto, ed eventualmente provvedere qualora la pendenza del posizionamento dei pannelli fotovoltaici non fosse stata ritenuta adeguata e, nel qual caso, si sarebbe potuto intervenire immediatamente con un rialzo strutturale. Anche per questo aspetto nessuna imputazione può essere fatta al OM. CP_1
- relativamente alla “.. maggiore probabilità di rottura degli stessi in caso di grandine e con scarsa deflusso della neve del tetto”. Agli atti è allegata una foto che mostra il vetro del pannello rotto, non è possibile stabilire se ciò è dovuto ad un difetto del pannello o ad una grandinata di natura eccezionale, ma non certamente alla errata pendenza del tetto. La tipologia dei pannelli è adatta anche per essere montata anche in piano.
- “discrepanza dell'altezza rilevata delle due soglie opposte, con danni dovuti alla realizzazione del pavimento in pendenza, non essendo stato possibile realizzarlo in orizzontale”
Durante il rilievo in loco è stata fatta una verifica con rilievo della quote con livello laser, accertando effettivamente una diversa quota fra le due soglie opposte.
Il rilievo eseguito dallo stesso in origine è stato fatto su di un fabbricato collabente in parte crollato e con la pavimentazione sconnessa (Al riguardo si rimanda alle foto presenti in atti - doc 36 – Fascicolo
Opposto), per cui la differenza di dislivello fra le due quote, si poteva correggere durante i lavori, e, comunque si tratta di un aspetto che
17 potrebbe essere ricondotto alla Direzione Lavori, ma non al OM. che non ha seguito i lavori. CP_1
- “ computo-metrico non estimativo, come invece dichiarato nella richiesta dell'onorario con omissioni”
Il OM. ha redatto il computo metrico da dare alle imprese per i CP_1
preventivi, come è prassi normale. Ogni computo metrico può prevedere degli interventi che durante il corso dei lavori potranno non saranno eseguiti, o lavori che si renderanno necessari in più, essendo difficile, nelle ristrutturazioni, prevedere ogni singolo aspetto.
Ovviamente non può essere riconosciuto al OM. la parte CP_1
estimativa, che non ha eseguito, per cui è stato quantificata la quota da detrarre richiesta in più..
-“..come è altresì mancanti delle lavorazioni delle finestre che è stato necessario modificarle come richieste dal Comune. Tali modifiche erano già a conoscenza del committente in data 20/08/2021 (vedi mail del
20/08/2021 dal sig. e al OM. , dove lo stesso Parte_1 CP_1 committente scrive di preferire “...modificare la sola altezza, anche per motivi strutturali e di costi”.
- marciapiede strutturale progettato sul lato Nord su proprietà Comunale, per il quale è stata necessaria la rimozione dal progetto e la non conseguente realizzazione;
Si ritiene che questo aspetto non abbia arrecato alcun danno al committente se non l'esclusione della costruzione del marciapiede, ed inserire l'esclusione nella variante.
- fogne progettate in terreno Demaniale, senza informare la committenza;
Aspetto che il geom. avrebbe dovuto verificare, quindi tale CP_1
mancanza gli è sicuramente addebitabile. Tale aspetto non ha creato nessun danno al committente, poiché la pratica fogne è stata successivamente risolta.
18 - modifiche architettoniche e strutturali per errata progettazione delle scale interne (Non permettevano l'apertura delle finestre);
Si tratta di un prima progettazione sulla base dei rilievi eseguiti inizialmente, che ha necessitato una diversa progettazione della scala sulla base di modifiche intervenute durante i lavori (Vedi anche spessore solaio). E' ovvio che si tratta di un aspetto difficile da prevedere nella prima fase del progetto, dovuto anche allo stato in cui versava il fabbricato, in ogni caso, si tratterebbe di addebitare al geom. la CP_1
presentazione di una variante finale, come mi pare si sia resa, comunque, necessaria, e nel conteggio è stata quantificata.
o l'utilizzo del bonifico per il Superbonus, previsto dal contratto, va detto che il professionista, normalmente, emette la fattura a pagamento avvenuto, salvo diversi accordi con il committente.
- e relativi costi o spese per il ripristino
Per quanto riguarda i ripristini, lo scrivente ritiene che non ci siano ripristini da effettuare, in quanto il lavoro è stato eseguito dopo il recesso del OM. al quale non si può addebitare alcuna responsabilità CP_1 su quanto eseguito sotto la Direzione Lavori dell'Ing. e, Persona_1 poi, questi sostituito dall'Ing. . Persona_5
Si può ritenere, come costo addebitale al OM. quello CP_1
necessario per la presentazione della variante, poiché sono state riscontrate alcune imperfezioni sugli elaborati grafici depositati in prima istanza. Costo medio per la presentazione della variante non sostanziale,
€.1.500,00 oltre oneri di Legge (Iva 22% e Cassa 5%). In tale importo, per lo scrivente, si possono considerare anche quelle manchevolezze segnalate, poiché trattasi di aspetti minimali, avendo poi il geom. CP_1 lasciato l'incarico.
Riduzione dell'importo del compenso richiesto per prestazioni non eseguite (Computo estimativo e particolari costruttivi e decorativi), per
19 €.1.056,35 oltre oneri di Legge (Iva 22% e Cassa 5%).
- con mandato di tentare la conciliazione delle parti.
La posizione delle parti non ha permesso nessun tentativo di conciliazione”.
La relazione del c.t.u. appare chiara, comprensibile, esaustiva di tutti i profili oggetto di contestazione fra le parti e meritevole di essere integralmente richiamata e acquisita in questa sede, seppure con le precisazioni che seguiranno;
in particolare, il c.t.u. non ha riscontrato, salvo per quanto precisato, né gli inadempimenti né soprattutto i danni che l'opponente allega di avere subito quale conseguenza della condotta professionale dell'opposto.
Il c.t.u., ha tuttavia riscontrato la sussistenza di due elementi che risultano potenzialmente rilevanti al fine della determinazione del credito:
1) La sussistenza di prestazioni non eseguite, per le quali è stato richiesto compenso: si tratterebbe nel caso di un indebito che deve essere correttamente valorizzato a deconto di quanto dovuto;
2) Ia necessità di presentazione di una variante finale, con relativi costi, tali da assorbire le piccole “manchevolezze” meglio esplicitate nella relazione;
la voce di costo avrebbe dunque natura risarcitoria, e, qualora riconosciuta, andrebbe del pari a decurtare l'importo del credito esigibile.
Sotto il profilo di cui al punto 1), va precisato che la domanda giudiziale, introdotta con il ricorso monitorio, comprendeva la parte della definizione dei particolari costruttivi che, ad avviso dell'opposto, sono parte integrante del progetto architettonico. Sul punto, tuttavia, deve richiamarsi ancora quanto puntualmente riscontrato dal c.t.u. nella relazione di cui in atti, e segnatamente:
Tali prestazioni risultano eseguite parzialmente rispetto a quanto indicato dal
20 OM. nella richiesta di compenso, poiché si ritiene che la voce CP_1
dei particolari costruttivi (QbIII.02- Particolari costruttivi e decorativi) non risulti eseguita. I particolari costruttivi si trovano nella pratica sismica redatta dall'Ing. (Non oggetto di incarico al Persona_2
geom. e non risulta fatta la parte estimativa del computo-metrico. CP_1
Pertanto, il credito deve essere rideterminato con deconto della voce di cui sopra, per giungere alla somma di euro 8.781,23 oltre iva al 22% e cpa al
5% per ottenere l'importo di euro 11.248,75.
Sotto il secondo aspetto (2), il c.t.u. sceglie di imputare all'opposto i costi per la variante finale, per alcune imperfezioni riscontrate negli elaborati presentati in prima istanza;
la conclusione del c.t.u., sotto questo profilo, non si può condividere, per due ordini di motivi: a) il primo perché la diligenza richiesta ai fini della prova del corretto adempimento, seppure qualificata in ragione della professione svolta, è pure sempre una diligenza media, da parametrarsi al bagaglio di competenze e conoscenze proprie del professionista di media preparazione ed avvedutezza, in relazione alle specificità del caso concreto (cfr., Tribunale Palermo sez. III, 26/01/2022,
n.334, DeJure); lo stesso c.t.u., nella relazione, afferma che “Dalla documentazione in atti e ricevuta dal Comune di Santa Sofia, emerge che il geom ha compiuto la propria opera professionale CP_1
secondo la normale diligenza professionale, per tale attività…
Le pratiche edilizie hanno avuto un decorso che, per le pratiche da presentare presso la P.A., si può ritenere quasi “veloce” o quantomeno nella norma. Infatti lo stesso OMetra ha presentato la documentazione presso il Comune di Santa Sofia in data 25-26 Novembre 2021, dopo circa quattro mesi dai primi incontri, permettendo che si potessero iniziare i lavori.
I risposta al quesito, lo scrivente ritiene che l'opera svolta dal OM. sia stata compiuta secondo i dettami tecnici della normale CP_1
21 diligenza professionale richiesta, almeno per la parte relativa alle pratiche Ammnistrative. Il fatto che siano state richieste integrazioni da parte dei Pubblici Uffici, non ha inficiato il proseguimento dei lavori poiché, tali richieste successive, non si potevano ritenere sostanziali, ma
“normali”, in un rapporto con la P.A.
Infatti, i lavori sono stati eseguiti sulla base agli elaborati redatti dal
OM. CP_1
Le pratiche Edilizie che il geom. ha presentato in CP_1
Comune di Santa Sofia, si sono rivelate idonee all'intervento per il quale era stato incaricato, anche se vi è stata la necessità di integrazioni che non hanno inficiato, ne modificato l'impianto base del lavoro fatto dal
OM. CP_1
Se vi fossero stati delle criticità e degli adempimenti sbagliati sarebbe stato possibile correggerli durante l'esecuzione dei lavori stessi, quando è subentrato il nuovo tecnico. Le pratiche Edilizie che il geom. CP_1
ha presentato in Comune di Santa Sofia, si sono rivelate idonee
[...] all'intervento per il quale era stato incaricato, anche se vi è stata la necessità di integrazioni che non hanno inficiato, ne modificato l'impianto base del lavoro fatto dal OM. CP_1
Se vi fossero stati delle criticità e degli adempimenti sbagliati sarebbe stato possibile correggerli durante l'esecuzione dei lavori stessi, quando è subentrato il nuovo tecnico”; pertanto, stante che si verte in tema di obbligazione di mezzi e non di risultato (non essendo comunque dedotto in contratto il raggiungimento di un risultato, cfr.doc. 11 cit.) e che dunque la verifica del corretto adempimento è parametrata al rispetto di parametri di diligenza, non è possibile nella fattispecie rinvenire alcun inadempimento che possa giustificare l'addebito al professionista di somma alcuna a titolo risarcitorio;
b) il secondo aspetto riguarda, per converso, l'impossibilità di delineare un inadempimento qualificato a carico dell'opposto, ovvero
22 l'esistenza di precisi profili di negligenza e imperizia nella prestazione professionale dell'opposto, in rapporto alla diligenza media;
tali non sono generiche “imperfezioni” o “manchevolezze”, stante che, nell'ambito della responsabilità professionale, anche l'inadempimento, che venga dedotto dalla parte che si assume adempiente, deve essere un inadempimento qualificato e astrattamente idoneo a produrre il danno (cfr., Tribunale
Trieste, 27/06/2025, n.582, DeJure). Pertanto, non sussistono i presupposti per affermare una responsabilità risarcitoria per inadempimento qualificato dell'opposto.
Resta il tema della quantificazione del credito, in rapporto alle modalità utilizzate dall'opposto, e del recesso.
Sotto il primo profilo, giova richiamare quanto già indicato nella ordinanza del 12 aprile 2023, per cui il compenso è determinato contrattualmente anche in relazione ai parametri utilizzati per detta quantificazione (doc. 11 fascicolo parte opposta), sì che il richiamo a parametri legali appare ultroneo e irrilevante, come pure il richiamo all'opinamento della parcella, ormai non più attuale e del pari ultroneo, attesa la sussistenza di pattuizione contrattuale (cfr., Tribunale Firenze sez. III, 11/10/2017,
n.3230, DeJure). Sotto il secondo profilo, la circostanza dell'intervenuto recesso unilaterale del prestatore d'opera intellettuale non fa venire meno l'efficacia della regolazione contrattuale del compenso, a vantaggio dei parametri legali/tabellari, atteso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata” (Cass.
Civ. sez. II, 15/12/2021, n.40182).
23 Resta il tema dell'eccezione, sollevata dall'opponente, di illegittimo recesso, in quanto privo di giusta causa (art. 2237 c.c.), e relative conseguenze.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la “giusta causa” di recesso è integrata anche nell'ipotesi di venire meno del rapporto fiduciario fra le parti (cfr., Corte appello Genova sez. II, 30/09/2020,
n.880).
Nel caso di specie, il recesso è dichiaratamente esercitato dal professionista per il venire meno del rapporto di fiducia fra le parti, come esplicitato nella comunicazione del 29.10.2021 (doc. 13 fascicolo parte opposta); deve inoltre evidenziarsi l'assenza di prova di alcun pregiudizio derivante a carico del cliente all'esito del recesso, come evidenziato dal c.t.u. e stante, comunque, l'avanzamento dei lavori anche a seguito del recesso dell'opposto.
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra, deve procedersi: 1) all'accoglimento solo parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, 2) alla contestuale condanna dell'opponente al pagamento, per i titoli di cui è causa, a favore dell'opposto, della somma sopra quantificata di euro 8.781,23 oltre iva al
22% e cpa al 5% per ottenere l'importo di euro 11.248,75; 3) la somma di euro 11.248,75 deve essere maggiorata di interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
4) ogni domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente deve essere rigettata.
Alla luce dell'esito del procedimento, le spese di lite devono essere parzialmente compensate inter partes, in ragione della parziale soccombenza reciproca, nella misura di 1/5, mentre i restanti 4/5 vanno a carico dell'opponente. Dette spese sono liquidate, per tale quota dei 4/5, come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivo del credito.
24 In ragione dell'esito del giudizio, le spese di c.t.u. vanno poste integralmente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2517 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e conseguentemente
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 657/2022 R.Decr.Ing.,
pronunciato dal Tribunale di Forlì, nel procedimento monitorio inter partes n. 1458/2022 R.G., depositato in cancelleria il 21
giugno 2022 e contestualmente, per le ragioni di cui in motivazione,
3) condanna al pagamento, per i titoli di cui è Parte_1
causa, a favore dell'opposto geom. , della somma di CP_1
euro 8.781,23, oltre iva al 22% e cpa al 5% e dunque dell'importo di euro 11.248,75, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, come richiesto, dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
4) respinge ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale avanzata da
; Pt_1 Parte_1
5) condanna alla refusione, a favore di Parte_1 CP_1
, della quota di 4/5 delle spese di lite, liquidate, per tale
[...]
quota, nell'importo di euro 4061,60 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
25 6) pone definitivamente le spese di c.t.u. in capo a Parte_1
Forlì, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2517 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Osteria Grande di Castel San Pietro Terme
(BO), via Irma Bandiera n° 80, presso lo studio dell'avv. GHINI MARCO,
rappresentato e difeso dall'avv. GHINI MARCO (C.F.
( ) C.F._2 Parte_2 C.F._3
opponente nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._4
domiciliato in CORSO G. GARIBALDI N. 54 47121 FORLI', presso lo studio dell'avv. TI BE, rappresentato e difeso dall'avv.
TI BE (CF ) C.F._5
opposto in punto a: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
come da atto di citazione in opposizione richiamato in note sostitutive delle
1 deduzioni di pc che di seguito si trascrivono integralmente:
“Voglia l'ill. mo Tribunale di Forlì, ogni altra contraria istanza, domanda o eccezione reietta, sulla base dei motivi di opposizione sopra esposti:
- in via preliminare e in rito:
- respingere e disattendere in toto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto che dovesse essere avanzata dalla controparte, essendo l'opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c.;
- nel merito:
- condannare l'opposto, OM , a risarcire all'opponente, Sig. CP_1
, tutti gli ingiusti danni subiti da quest'ultimo quale conseguenza Parte_1 immediata e diretta ex art. 1223 c.c. degli inadempimenti negoziali ex art. 1218 c.c., nonché dell'imperizia e della negligenza dell'opposto medesimo ex art. 1176 c.c. nell'esecuzione delle opere commissionategli dall'opponente tramite il contratto d'opera professionale del 22 ottobre 2021 stipulato fra le parti e nel recesso unilaterale con efficacia immediata privo di qualsivoglia giusta causa ex art. 2237, 3° comma c.c. da tale contratto effettuato dall''opposto, indicati nel presente atto, quantificati, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella somma di € 12.601,94 o, comunque, nella diversa somma che risulterà accertata e provata in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia, maggiorata della rivalutazione monetaria del credito e degli interessi legali dal dovuto al saldo e disporre la compensazione ex artt. 1241 e ss. e 2237 c.c. con i compensi che dovessero risultare dovuti all'esito della presente causa dall'opponente all'opposto per l'opera prestata dal OM. in CP_1 favore del Sig. fino al recesso dal suddetto contratto da lui Parte_1 effettuato;
- per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare e/o dichiarare nullo e improduttivo di qualunque effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto indicato in epigrafe - n. 657/2022 R.Decr.Ing., pronunciato dal Tribunale di Forlì, nel procedimento monitorio inter partes n. 1458/2022
R.G., depositato in cancelleria il 21 giugno 2022 e notificato all'opponente l'8 luglio 2022 - poiché infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi di causa, a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rimborso forfettario spese generali 15% ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge”. In via istruttoria, si chiede all'ill. mo Giudice:
- di volere ammettere prova per interpello dell'opposto, OM. e CP_1 prova per testi, sulla base dei seguenti capitoli:
1) “Vero che, tramite la missiva datata 29 ottobre 2021 che le si mostra (doc. 2), il OM. ha receduto unilateralmente, con effetto immediato, dal CP_1 contratto d'opera professionale stipulato fra le parti il 22 ottobre 2021, che le si mostra (doc. 1)”;
2) “Vero che, a seguito ciò, nel periodo compreso fra l'ottobre 2021 e il gennaio 2022, il Sig. ha provveduto a contattare vari professionisti, Parte_1
2 chiedendo loro se fossero disponibili a subentrare nell'opera parzialmente eseguita dal OM. in forza del contratto di cui sopra, ricevendo vari CP_1 rifiuti, poiché i professionisti da lui contattati non erano disponibili a subentrare nell'opera già iniziata dal OM. ; CP_1
3) “Vero che, nel gennaio 2022, l'Ing. ebbe a dichiararsi Persona_1 disponibile a subentrare nell'opera di cui sopra iniziata dal OM. visto CP_1 anche il rapporto pluridecennale di amicizia con il Sig. ”; Parte_1
4) “Vero che, pertanto, tramite comunicazione del 17 gennaio 2022, che le si mostra (doc. 4), l'Ing. è subentrato al OM. Persona_1 CP_1 nella qualità di progettista e di direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in del fabbricato sito in Santa Sofia (FC) – loc. Corniolo, Via Podere Verghereto di Sopra”;
5) “Vero che, tramite la comunicazione del 3 gennaio 2022, che le si mostra (doc. 8), il Comune di Santa Sofia ebbe a fornire parere favorevole al progetto architettonico redato dal OM. relativo ai lavori di CP_1 ristrutturazione del fabbricato sito in Santa Sofia (FC) – loc. Corniolo, Via Podere Verghereto di Sopra, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 56, mappale 654, appartenente ai Sigg. e a Parte_1 Parte_3 condizione che: “…venisse semplificato il disegno (eliminazione cerchi) del parapetto in ferro battuto previsto nelle aperture dei primo piano…”;
6) “Vero che, a seguito di tale comunicazione, il Sig. ha incaricato un Parte_1 altro professionista – - e, specificamente, l'Ing. - di effettuare le Persona_1 necessarie modifiche a tale progetto architettonico”;
7) “Vero che, nel gennaio – febbraio 2022, analizzando il progetto architettonico realizzato dal OM. che le si mostra (doc. 9), il Sig. CP_1 Parte_1 ebbe ad avvedersi che le scale ivi realizzate “tagliano” diagonalmente le finestre del piano terra dell'edificio, rendendo tali finestre inservibili”;
8) “Vero che il Sig. ha dovuto, quindi, incaricato nel medesimo Parte_1 periodo l'Ing. di eseguire apposita variante al progetto Persona_1 architettonico e l'Ing. di eseguire apposita variante al progetto Persona_2 strutturale, volta a modificare le scale di cui sopra”;
9) “Vero che, tramite comunicazione del 27 gennaio 2022, che le si mostra (doc.
10), il Sig. ebbe a ricevere dal Comune di Santa Sofia richiesta di Parte_1 integrazioni alla pratica di vincolo idrogeologico”.
10) “Vero che il OM. si era impegnato, in forza del contratto CP_1 d'opera professionale del 22 ottobre 2021 stipulato fra le parti, che le si mostra (doc. 1), a redigere tale relazione idrogeologica e che ne ha richiesto il pagamento nella Sua Racc. A/R del 29 ottobre 2021 di recesso da tale contratto, nelle successive intimazioni di pagamento del 10 dicembre 2021 e 29 dicembre
2021, nonché nella notula e nelle tabelle di conteggio del 29 dicembre 2021, che
3 le si mostrano (doc. 5), in forza delle quali è stata richiesta l'ingiunzione opposta”;
11) “Vero che, a seguito della suddetta richiesta del Comune di Santa Sofia, il Sig. ha provveduto ad incaricare il geologo, Dott. Parte_1 [...]
, di ispezionare la struttura e di procedere alla stesura una nuova Per_3 relazione”;
12) “Vero che, a seguito del conferimento di tale incaricato, il Dott.
[...]
ha redatto la idrogeologica datata 9 febbraio 2022, che le si mostra Per_3 (doc. 11), per la quale il Sig. ha affrontato una spesa di € Parte_1 497,46, come da fattura n. 44 del 1 marzo 2022, che le si mostra (doc. 12)”;
13) “Vero che il Dott. ha ritenuto “insufficiente” la relazione Persona_3 tecnico – descrittiva prodotta allo scopo dal OM. poiché CP_1 l'unico dato quantitativo contenuto in tale relazione era rappresentato dal volume di terreno da smuovere (𝟑𝟎m𝟑), senza che fosse ivi indicata alcuna giustificazione delle ragioni di tale movimentazione di terreno”;
14) “Vero che, per tale ragione, il Sig. ha, altresì, incaricare Parte_1 l'Ing. di stilare una nuova relazione tecnico descrittiva”; Persona_1
15) “Vero che, a seguito del conferimento di tale incarico, l'Ing. Persona_1 ha redatto la relazione tecnico descrittiva datata 14 febbraio 2022, che le si mostra (doc. 13)”;
16) “Vero che il 25 febbraio 2022 il Sig. ha ricevuto una Parte_1 ulteriore determina dal Comune di Santa Sofia, che le si mostra (doc. 14), con cui gli è stata comunicata la necessità di sdemanializzare il suolo circostante alla struttura dell'edificio, poiché il progetto redatto e prodotto dal OM. CP_1 includeva una porzione di struttura (lato nord) su suolo comunale e un'altra porzione (lato sud) su suolo demaniale, ovvero entrambe al di fuori della proprietà del Sig. ”; Parte_1
17) “Vero che, per tali ragioni, il Sig. ha provveduto ad incaricare: Parte_1
18) l'Ing. di redigere una variante al progetto strutturale per Persona_2 quanto concerne il lato nord;
19) l'Ing. di redigere una variante al progetto architettonico, Persona_1 sempre per quanto concerne il lato nord;
20) il OM. di richiedere la sdemanializzazione del terreno, Controparte_2 per quanto concerne il lato sud, come risulta dalla richiesta a sua firma, nonché a firma del Sig. e della moglie di quest'ultimo, Sig. ra Per_4 Parte_3
depositata presso il Comune di Santa Sofia il 28 aprile 2022, che le si
[...] mostra (doc. 15)”;
21) “Vero che, nel luglio del 2022, durante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione del fabbricato sito in Santa Sofia (FC) – loc. Corniolo, Via Podere Verghereto di Sopra, l'Ing. ebbe a segnalare al Sig. Persona_1
4 che, a suo parere, la pendenza del tetto della struttura Parte_1 riportata nel rilievo realizzato e prodotto dal OM. che le si mostri CP_1 (doc. 22), fosse differente da quella reale”;
22) “Vero che, a seguito di ciò, il Prof. ebbe ed effettuare il Persona_5 rilievo dell'intera struttura tramite scansione laser, come da grafico che le si mostra (doc. 16)”;
23) “Vero che, a seguito di tale rilievo, il Prof. ebbe ad Persona_5 accertare che la pendenza del tetto dell'edificio era in realtà sensibilmente diversa quella riportata nel rilievo del OM. (radiante di 𝜽𝟎≃𝟎,𝟒𝟑 da CP_1 rilievo da scansione laser e radiante 𝜽𝟏≃𝟎,𝟑𝟑 da rilievo del OM. ”; CP_1
24) “Vero che, per eseguire la predetta scansione laser, il Prof.
[...]
si è avvalso dell'opera del Sig. e che il Sig. Per_5 Parte_4 [...]
ha affrontato una spesa di € 976,00, come da fattura n. 69 del 15 Parte_1 dicembre 2020 del Sig. che le si mostra (doc. 23). Pt_4
25) “Vero che, a seguito di ciò, il Sig. ha commissionato alla Parte_1 ditta la realizzazione di un muro perimetrale in pietra, di Parte_5 altezza sui lati nord e sud dell'edificio di 𝟒𝟏cm e avente un volume di 𝟔 mc, per il quale tale ditta ha rilasciato un preventivo di spesa dell'importo di € 7.007,00, che le si mostra (doc. 17)”;
26) “Vero che il Prof. ha, altresì, accertato che tale erronea Persona_5 pendenza rilevata dal OM. ha determinato una riduzione dell'efficienza CP_1 dei pannelli solari posizionati sul tetto dell'edificio dell'11% ca”;
27) “Vero che, a seguito di una grandinata verificatasi nel luglio del 2022, è stato danneggiato un pannello solare posizionato sul tetto dell'edificio, come da documentazione fotografica che le si mostra (doc. 18)”.
- si indicano quali testi i Sigg. Prof. , Parte_3 Persona_5 Ing. Ing. Dott. , OM. Persona_1 Persona_2 Persona_3
e Controparte_2 Parte_4 In note conclusive: “Si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, ivi incluse quelle istruttorie, e in particolare si chiede l'integrale rinnovazione della espletata CTU”
Per geom. CP_1
“Voglia L'Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectiis, per tutti i motivi esposti IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi indicati in narrativa, respingere tutte le eccezioni avanzate dal sig. in quanto infondate, Parte_1 illegittime, inammissibili così come respingere la richiesta di risarcimento danni ex adverso avanzata perché non provati ed infondati, e confermare il decreto ingiuntivo n°657/22 del 21.06.22, RG 1458/22 n°1174/10, emesso dall'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì, in ogni sua parte, anche in ordine alle già liquidate spese legali del procedimento monitorio;
conseguentemente condannare, il sig.
5 al pagamento delle somme portate in decretoingiuntivo pari a Parte_1
€.12.601,94, oltre interessi e spese legali come liquidate in detto decreto. Respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e di compensazione avanzata da parte opponente, in quanto infondata e non provata., per tutti i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorati di lite.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'opponente”) citava in Parte_1
giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo, n. 657 del 2022 RG Tribunale di Forlì, il geom. (di seguito anche “l'opposto”) per sentire CP_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato, in via riconvenzionale, l'opposto al risarcimento dei danni nella misura di euro
12.601,94 o la diversa somma ritenuta di giustizia, patiti in conseguenza immediata e diretta degli inadempimenti negoziali nonché della negligenza ed imperizia dell'opposto nella esecuzione delle opere commissionategli dall'opponente nel contratto d'opera professionale stipulato inter partes in data 22 ottobre 2021 nonché nel recesso unilaterale con efficacia immediata senza giusta causa dell'opposto da suddetto contratto;
il tutto con vittoria di spese.
Di seguito si riportano e sintetizzano i motivi di doglianza tempestivamente introdotti in giudizio dall'opponente.
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente eccepiva, in relazione al recesso unilaterale effettuato dall'opposto solo una settimana dopo la sottoscrizione del contratto, che esso era privo di giusta causa, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'opposto, per i danni patiti dall'opponente in termini di ritardi e disagi nel rinvenimento di un nuovo professionista cui affidare la prosecuzione del lavoro, da liquidarsi in via equitativa.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente contestava il quantum della pretesa di controparte, eccependo la necessità di procedere alla
6 quantificazione ex dm 140/2012 e non secondo le condizioni di contratto, presupponendo quest'ultimo il completamento dell'attività professionale, mai eseguita dall'opposto; ancora, contestava l'opponente il valore dell'opera indicato in euro 140.000,00, non essendo provato, in assenza di alcun preventivo di spesa da parte delle ditte appaltatrici;
ad avviso dell'opponente, pertanto, il credito sarebbe anche illiquido, stante anche la genericità del computo metrico allegato dall'opposto e la sua erroneità, in particolare con riferimento alla indicazione della relazione idrogeologica ritenuta del tutto inidonea dal Comune di Santa Sofia.
Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente allegava che l'opposto avrebbe eseguito l'incarico con negligenza e imperizia: in primo luogo, il
Comune aveva richiesto una semplificazione del disegno del CP_3
parapetto con eliminazione dei cerchi, per l'esecuzione della quale l'opponente doveva rivolgersi ad altro professionista;
in secondo luogo,
l'opposto nella progettazione aveva predisposto le scale in modo tale che esse tagliassero diagonalmente le finestre rendendole inservibili, con la necessità per l'opponente di incaricare altri professionisti per porre rimedio;
ancora, la relazione idrogeologica, di precisa pertinenza del geom.
risultava insufficiente e doveva essere integrata con successivo CP_1
incarico ad altro professionista;
ancora, il progetto dell'opposto includeva un porzione di struttura su suolo comunale ed un'altra porzione su suolo demaniale, dovendo l'opponente incaricare altri professionisti per rimediare;
di nuovo, il geom. commetteva errori nella CP_1
determinazione della pendenza del tetto, sensibilmente diversa nella realtà da quanto riportato nel rilievo dell'opposto, con conseguenti pregiudizi per l'opponente in termini di costi per nuove opere e professionisti e danni derivanti dalla riduzione di efficienza dei pannelli solari e dall'aumento del rischio di rotture.
7 Si costituiva in giudizio l'opposto con comparsa di costituzione e risposta, nella quale concludeva per il rigetto della domanda riconvenzionale e delle eccezioni di controparte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme portate in decreto, il tutto con vittoria di spese.
Ad avviso dell'opposto, l'opposizione sarebbe del tutto infondata e pretestuosa.
In primo luogo, ad avviso dell'opposto tutte le dedotte negligenze, errori ed imperizie denunziate da controparte sarebbero del tutto estranee e non troverebbero origine nel progetto redatto dall'opposto, invero approvato dal salvo modifiche marginalissime, tali da non Controparte_4
comportare alcun ostacolo o ritardo a carico dell'opponente visto che i lavori ebbero comunque avvio.
Per quanto concerne il recesso unilaterale, l'opposto allegava che esso è giustificato, costituendo conseguenza di atteggiamenti sconvenienti e minacciosi e ingiuriosi posti in essere dall'opponente, che compromettevano irrimediabilmente il rapporto di fiducia fra le parti.
L'opposto deduceva poi come il titolo posto a fondamento del decreto non fosse contestato. In ogni caso, in comparsa, approfonditamente indicava le attività svolte a favore dell'opponente/committente, non contestate da controparte.
L'opposto contestava inoltre le eccezioni sollevate da controparte in tema di quantum, stante la sussistenza di un contratto fra le parti e non essendo più possibile per il Collegio dei OMetri emettere pareri di congruità circa le parcelle degli iscritti. Contestava la sussistenza di danni o ritardi riconducibili all'attività dell'opposto, corrispondendo le dedotte inadempienze a scelte riconducibili alla stessa committenza (le scale, la previsione di un muretto…) ovvero a opere di altri professionisti (quali la
8 relazione idrogeologica), ovvero a circostanze inveritiere (la sdemanializzazione) o non provate (errata pendenza del tetto).
Con ordinanza del 12 aprile 2023, il GI concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. tecnico estimativa.
Il c.t.u., all'esito di ampia disamina documentale, degli accertamenti svolti in contraddittorio tecnico fra le parti, raccolte le osservazioni dei rispettivi ctp cui il ctu rendeva puntuale risposta, ha concluso come segue:
“- 5.0) CONCLUSIONI.
- 3.1) “esaminati gli atti e i documenti di causa, ..omisiss.., dettagliandone gli elementi e le prestazioni richieste ed eseguite,...”
Ai fini della presente relazione sono stati esaminati i documenti in atti come da relazione che precede, riscontrando che il OM. CP_1
ha sottoscritto data 19/07/2021
(doc. 1 fascicolo opposto), il preventivo n. 68/2021, poi sostituito con il preventivo n. 84/2021 del 20/10/2021, al quale veniva allegato il
“Contratto per prestazioni professionali” sottoscritto dalle parti in data
22/10/2021 (doc. 1 – Fascicolo opponente). Sulla base dell'incarico ricevuto, il geom. ha provveduto a presentare: CP_1
- Pratica SCIA prot. 12588 del 26/10/2021 contenente n. 19 documenti;
-
Pratica CILA-S prot. 12628 del 26/10/2021 con i relativi documenti.
Per redigere le pratiche presentate presso il Comune di Santa Sofia per
“risanamento e restauro conservativo”, sull'immobile sito in Come di
Santa Sofia, in Località Corniolo, via San Martino n. 30, il OM. CP_1
veniva incaricato per le seguenti prestazioni professionali (vedi
[...]
doc. 1 fascicolo opponente):
Rilievo metrico edificio;
Progettazione definitiva ed esecutiva;
9 Realizzazione pratica comunale necessaria per l'intervento in oggetto completa di relazioni tecniche ed elaborati grafici;
Realizzazione di pratica comunale per bonus 110% - bonus sismico completa di relazioni tecniche ed elaborati grafici;
Pratica autorizzazione per vincolo idrogeologico;
Pratica di autorizzazione e valutazione CQAP;
Direzione lavori;
Contabilità lavori in corso d'opera;
Contabilità lavori finale;
Sicurezza D.Lgs 81/2008 in sede di progettazione ed esecuzione lavori;
Piano manutenzione opera;
Accatastamento finale.
Con la sottoscrizione del “contratto per prestazioni professionali” venivano stabilite anche le altre modalità fra cui il corrispettivo, le modalità di espletamento dell'incarico, termini per l'espletamento dei servizi professionali, fatturazione e pagamenti, clausola risolutiva espressa, obblighi del committente, comunicazioni e domicilio delle parti, trattamento dei dati personali e proprietà dei materiali prodotti, clausole generali, foro competente e disposizioni finali.
Prestazione professionale del geom. CP_1
Sulla base della documentazione presente in atti e ricevuta dal Comune di
Santa
Sofia, risulta che il geom. ha presentato presso il Comune, CP_1 per l'esecuzione dei lavori per i quali è stato incaricato, le pratiche che vengono sinteticamente indicate di seguito:
- In data 25/10/2021 presentava la , che acquisiva il Prot. 12588 n. CP_5
6241, relativa all'intervento di risanamento e restauro conservativo, con modifica della destinazione d'uso da rurale (Stalla) in abitazione,
10 completa del Modulo 1 e Modulo 2, elaborati tecnici composti da tre tavole (1a – Stato attuale;
2a – Stato modificato con progetto adattabilità
e Legge 13; 3° - Stato comparativo), con diritti di segreteria e ricevuta di versamento del costo di costruzione, relazione tecnica impianti del Per.
Ind. moduli per caratteristiche strutturali intervento Persona_6 sismica Mur a.1 /d.1 firmato congiuntamente con l'Ing. Persona_2
documentazione necessaria al parere della CQAP, documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione del vincolo idrogeologico;
elaborati per l'autorizzazione allo scarico.
- In data 26/10/2021 presentava la pratica CILAs prot. 12628 necessaria per l'intervento per l'ottenimento dei benefici del cosiddetto 110%, corredata della documentazione composta da Modulo CILA-S Superbonus, ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, elaborato progettuale composta da tre tavole (1° inquadramento urbanistico con relazione fotografica e stato attuale -2° stato modificato progetto adattabilità Legge
13 -3° stato comparativo), relazione tecnico descrittiva.
Successivamente alla presentazione delle pratiche sopra indicate, con mail del 29/10/2021 (Doc. 2 fascicolo opponente), il geom. CP_1 chiedeva di recedere dall'incarico. Il recesso veniva formalizzato solo in data 17/01/2022 (doc. 4 fascicolo opponente), con il passaggio dell'incarico all'Ing. come risulta depositato presso il Persona_1
Comune di Santa Sofia della lettera congiunta.
Pertanto, per quanto riguarda la prima parte del quesito “..prestazioni eseguite..” si può riferire, che il OM. ha eseguito, in base alle CP_1
proprie competenze e capacità:
- i rilievi metrici necessari alla redazione degli elaborati da presentare in
Comune di Santa Sofia;
- ha redatto le relazioni generali, gli elaborati grafici;
11 - ha redatto il computo metrico (Non estimativo) per il preventivo dei lavori;
- ha redatto la relazione per l'istanza di vincolo idrogeologico, con comunicazione di inizio di attività e relazione tecnico descrittiva (mancava la relazione idrogeologica);
- ha redatto la relazione per la richiesta di valutazione CQAP (E' stata richiesta una integrazione);
Per quanto riguarda la progettazione esecutiva: - ha redatto gli elaborati grafici;
- ha redatto il computo metrico non estimativo;
Prestazioni indicate nella richiesta di compenso:
Nel Doc. n. 5 allegato al fascicolo opponente, il geom. ha indicato CP_1
l'elenco delle prestazioni eseguite ai fini del calcolo del compenso:
- b. II) Per progettazione definitiva:
- Qbll. 01 – “Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie”
- Qbll. 02 – “ Rilievi dei manufatti”
- Qbll. 05 – “Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico”
- Qbll. 10 – “Relazione idrologica – equiparata a pratica di comunicazione opere soggetto a vincolo idrogeologico”
- Qbll. 19 – “Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) – equiparata a pratica di richiesta valutazione CQAP”
b.III) Progettazione esecutiva:
- Qblll. 01 – “Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi”
- Qblll. 03 – “Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco
12 prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di mano d'opera”
- Qblll. 02 – “Particolari costruttivi e decorativi”
Tali prestazioni risultano eseguite parzialmente rispetto a quanto indicato dal
OM. nella richiesta di compenso, poiché si ritiene che la voce CP_1
dei particolari costruttivi (QbIII.02- Particolari costruttivi e decorativi) non risulti eseguita. I particolari costruttivi si trovano nella pratica sismica redatta dall'Ing. (Non oggetto di incarico al Persona_2
geom. e non risulta fatta la parte estimativa del computo-metrico. CP_1
Solo successivamente alla presentazione di tali pratiche, e dopo le dimissioni del OM. venivano richieste delle integrazioni CP_1
riguardanti i seguenti aspetti:
• - Relazione geologica. La stessa è stata presentata successivamente (in data 09/02/2022) a firma di un professionista incaricato successivamente (Dott. – geologo); Persona_3
• - Richiesta da parte della CQAP di modifica del disegno del parapetto in ferro battuto, infatti come risulta dalla
Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi del 25/02/2022, sulla quale si evidenziava che in data
27/01/202 era stata richiesta documentazione integrativa, con la condizione di “necessità di semplificare il disegno con l'eliminazione dei cerchi del parapetto in ferro battuto previsto nelle aperture del piano primo.”
• - Si rendeva necessario procedere con la sdemanializzazione di una ex strada vicinale;
- verificando se essa sia stata compiuta secondo i dettami tecnici della diligenza professionale richiesta per l'attività svolta e della regola d'arte:
13 Dalla documentazione in atti e ricevuta dal Comune di Santa Sofia, emerge che il geom ha compiuto la propria opera CP_1
professionale secondo la normale diligenza professionale, per tale attività. Lo stesso OM. infatti, ha assunto l'incarico nel Luglio CP_1
2021, quando ha iniziato ad interessarsi dell'intervento con il sopralluogo e, da quel momento, come da prassi, egli ha eseguito i rilievi per l'elaborazione dei dati da inserire negli elaborati di progetto, si è interfacciato con il Tecnico del Comune di Santa Sofia (Ciò risulta dalla documentazione in atti), con i Tecnici per il progetto strutturale e quello termotecnico. Dalla documentazione in atti risulta altresì che vi è stata una corrispondenza fra il committente e il OMetra incaricato già in data
20/08/2021 (Vedi mail –all.to 5), pertanto le pratiche presentate si potevano ritenere corrispondenti a quanto richiesto dalla committenza.
Le pratiche edilizie hanno avuto un decorso che, per le pratiche da presentare presso la P.A., si può ritenere quasi “veloce” o quantomeno nella norma. Infatti lo stesso OMetra ha presentato la documentazione presso il Comune di Santa Sofia in data 25-26 Novembre 2021, dopo circa quattro mesi dai primi incontri, permettendo che si potessero iniziare i lavori.
I risposta al quesito, lo scrivente ritiene che l'opera svolta dal OM. sia stata compiuta secondo i dettami tecnici della normale CP_1
diligenza professionale richiesta, almeno per la parte relativa alle pratiche Ammnistrative. Il fatto che siano state richieste integrazioni da parte dei Pubblici Uffici, non ha inficiato il proseguimento dei lavori poiché, tali richieste successive, non si potevano ritenere sostanziali, ma
“normali”, in un rapporto con la P.A.
Infatti, i lavori sono stati eseguiti sulla base agli elaborati redatti dal
OM. CP_1
14 - se sia idonea allo scopo per cui l'incarico era stato conferito, evidenziando eventuali criticità e inadempimenti
Le pratiche Edilizie che il geom. ha presentato in CP_1
Comune di Santa Sofia, si sono rivelate idonee all'intervento per il quale era stato incaricato, anche se vi è stata la necessità di integrazioni che non hanno inficiato, ne modificato l'impianto base del lavoro fatto dal
OM. CP_1
Se vi fossero stati delle criticità e degli adempimenti sbagliati sarebbe stato possibile correggerli durante l'esecuzione dei lavori stessi, quando è subentrato il nuovo tecnico.
L'attore opponente, al punto III° dell'atto di citazione espone quali sono le negligenze e gli inadempimenti da parte del OM. negligenze e CP_1 inadempimenti che vengono ribadite dal CTP Ing. Persona_5
durante il primo incontro (vedi all.to 1) e nel secondo incontro presso l'immobile (vedi all.to 2) che si riportano con le risposte:
- Per quanto riguarda la richiesta da parte della CQAP che “..venisse semplificato il disegno
(eliminazione cerchi) del parapetto in ferro battuto previste nelle aperture del primo piano”. Si tratta di aspetto di poco conto, per il quale, comunque, era possibile la presentazione della variante anche in corso d'opera. Al riguardo va detto che in fase di progettazione non sempre è possibile sapere quale potrebbe essere il parere della CQAP, in quanto soggettivo e senza riferimenti normativi al riguardo, quindi la richiesta di integrazioni o piccole modifiche rientra nella normalità e non può essere addebitata ad un errato lavoro del tecnico. Il tecnico propone quello che ritiene sia la soluzione estetica migliore (Il committente ne era a conoscenza), che non sempre viene condivisa dagli esperti della
Commissione che esamina le pratiche.
15 - Per quanto riguarda la progettazione delle scale, anche in questo caso si tratta di un aspetto che ha necessitato della presentazione di una pratica in variante, che si poteva effettuare al termine dei lavori (Come di fatto è avvenuto). Al riguardo va detto comunque che le scale erano indicate nell'elaborato di progetto “ Tav.
3.a , per cui il Parte_6
committente era a conoscenza di quanto era stato progettato e previsto.
- In merito alla integrazione alla pratica vincolo idrogeologico, anche in questo caso è un aspetto marginale, poiché la richiesta della pratica era stata depositata già in data 22/11/2021 prot. 36544, e la mancanza di tale documento non ha inciso nella procedura per gli interventi. Ovviamente per tale incombenza, che era a carico del geom. (vedi incarico per CP_1
Pratica autorizzazione per vincolo idrogeologico), se lo scrivente interpreta correttamente l'incarico, il geom. avrebbe dovuto CP_1
interpellare un tecnico specialistico per produrre la relazione geologica
(Come è avvenuto in seguito da parte del committente).
- Per quanto riguarda la sdemanializzazione dell'area circostante alla casa (ex strada), nessuna imputazione può essere fatta al geom. CP_1
La pratica non era prevista contrattualmente e, comunque, andava fatta per motivi che esulano dall'incarico del geom. Infatti è stato CP_1
incaricato un altro Tecnico.
- In merito alla questione della porzione di struttura (lato nord) su suolo comunale, nessuna imputazione può essere fatta al geom. poiché CP_1
è stato sufficiente eliminare la porzione di marciapiede che insisteva sul terreno Comunale dal disegno. Si tratta di un aspetto che non ha creato alcun danno significativo all'attore.
- In merito alla errata pendenza del tetto e del suo innalzamento, risulta documentato agli atti che il sig. era a conoscenza di tale Parte_1
modifica (si segnala la mail del 20/ Agosto/2021- vedi all.to 5), dove, peraltro, il sig. confermava anche l'aumento dell'altezza delle Parte_1
16 finestre piuttosto che l'aumento in larghezza (vedi anche pratica Ing. del 05/10/2021). Lo scrivente ha esaminato la chiavetta Per_6 depositata in atti, con la “nuvola di punti”, ma tale rilievo dimostra solo che vi è una leggera differenza fra quanto rilevato dal geom. e CP_1 quanto rilevato con la scansione, con l'innalzamento del tetto di circa 40 centimetri.
Se vi erano dei motivi legati all'impianto fotovoltaico, lo avrebbe dovuto segnalare il tecnico incaricato per tale impianto, ed eventualmente provvedere qualora la pendenza del posizionamento dei pannelli fotovoltaici non fosse stata ritenuta adeguata e, nel qual caso, si sarebbe potuto intervenire immediatamente con un rialzo strutturale. Anche per questo aspetto nessuna imputazione può essere fatta al OM. CP_1
- relativamente alla “.. maggiore probabilità di rottura degli stessi in caso di grandine e con scarsa deflusso della neve del tetto”. Agli atti è allegata una foto che mostra il vetro del pannello rotto, non è possibile stabilire se ciò è dovuto ad un difetto del pannello o ad una grandinata di natura eccezionale, ma non certamente alla errata pendenza del tetto. La tipologia dei pannelli è adatta anche per essere montata anche in piano.
- “discrepanza dell'altezza rilevata delle due soglie opposte, con danni dovuti alla realizzazione del pavimento in pendenza, non essendo stato possibile realizzarlo in orizzontale”
Durante il rilievo in loco è stata fatta una verifica con rilievo della quote con livello laser, accertando effettivamente una diversa quota fra le due soglie opposte.
Il rilievo eseguito dallo stesso in origine è stato fatto su di un fabbricato collabente in parte crollato e con la pavimentazione sconnessa (Al riguardo si rimanda alle foto presenti in atti - doc 36 – Fascicolo
Opposto), per cui la differenza di dislivello fra le due quote, si poteva correggere durante i lavori, e, comunque si tratta di un aspetto che
17 potrebbe essere ricondotto alla Direzione Lavori, ma non al OM. che non ha seguito i lavori. CP_1
- “ computo-metrico non estimativo, come invece dichiarato nella richiesta dell'onorario con omissioni”
Il OM. ha redatto il computo metrico da dare alle imprese per i CP_1
preventivi, come è prassi normale. Ogni computo metrico può prevedere degli interventi che durante il corso dei lavori potranno non saranno eseguiti, o lavori che si renderanno necessari in più, essendo difficile, nelle ristrutturazioni, prevedere ogni singolo aspetto.
Ovviamente non può essere riconosciuto al OM. la parte CP_1
estimativa, che non ha eseguito, per cui è stato quantificata la quota da detrarre richiesta in più..
-“..come è altresì mancanti delle lavorazioni delle finestre che è stato necessario modificarle come richieste dal Comune. Tali modifiche erano già a conoscenza del committente in data 20/08/2021 (vedi mail del
20/08/2021 dal sig. e al OM. , dove lo stesso Parte_1 CP_1 committente scrive di preferire “...modificare la sola altezza, anche per motivi strutturali e di costi”.
- marciapiede strutturale progettato sul lato Nord su proprietà Comunale, per il quale è stata necessaria la rimozione dal progetto e la non conseguente realizzazione;
Si ritiene che questo aspetto non abbia arrecato alcun danno al committente se non l'esclusione della costruzione del marciapiede, ed inserire l'esclusione nella variante.
- fogne progettate in terreno Demaniale, senza informare la committenza;
Aspetto che il geom. avrebbe dovuto verificare, quindi tale CP_1
mancanza gli è sicuramente addebitabile. Tale aspetto non ha creato nessun danno al committente, poiché la pratica fogne è stata successivamente risolta.
18 - modifiche architettoniche e strutturali per errata progettazione delle scale interne (Non permettevano l'apertura delle finestre);
Si tratta di un prima progettazione sulla base dei rilievi eseguiti inizialmente, che ha necessitato una diversa progettazione della scala sulla base di modifiche intervenute durante i lavori (Vedi anche spessore solaio). E' ovvio che si tratta di un aspetto difficile da prevedere nella prima fase del progetto, dovuto anche allo stato in cui versava il fabbricato, in ogni caso, si tratterebbe di addebitare al geom. la CP_1
presentazione di una variante finale, come mi pare si sia resa, comunque, necessaria, e nel conteggio è stata quantificata.
o l'utilizzo del bonifico per il Superbonus, previsto dal contratto, va detto che il professionista, normalmente, emette la fattura a pagamento avvenuto, salvo diversi accordi con il committente.
- e relativi costi o spese per il ripristino
Per quanto riguarda i ripristini, lo scrivente ritiene che non ci siano ripristini da effettuare, in quanto il lavoro è stato eseguito dopo il recesso del OM. al quale non si può addebitare alcuna responsabilità CP_1 su quanto eseguito sotto la Direzione Lavori dell'Ing. e, Persona_1 poi, questi sostituito dall'Ing. . Persona_5
Si può ritenere, come costo addebitale al OM. quello CP_1
necessario per la presentazione della variante, poiché sono state riscontrate alcune imperfezioni sugli elaborati grafici depositati in prima istanza. Costo medio per la presentazione della variante non sostanziale,
€.1.500,00 oltre oneri di Legge (Iva 22% e Cassa 5%). In tale importo, per lo scrivente, si possono considerare anche quelle manchevolezze segnalate, poiché trattasi di aspetti minimali, avendo poi il geom. CP_1 lasciato l'incarico.
Riduzione dell'importo del compenso richiesto per prestazioni non eseguite (Computo estimativo e particolari costruttivi e decorativi), per
19 €.1.056,35 oltre oneri di Legge (Iva 22% e Cassa 5%).
- con mandato di tentare la conciliazione delle parti.
La posizione delle parti non ha permesso nessun tentativo di conciliazione”.
La relazione del c.t.u. appare chiara, comprensibile, esaustiva di tutti i profili oggetto di contestazione fra le parti e meritevole di essere integralmente richiamata e acquisita in questa sede, seppure con le precisazioni che seguiranno;
in particolare, il c.t.u. non ha riscontrato, salvo per quanto precisato, né gli inadempimenti né soprattutto i danni che l'opponente allega di avere subito quale conseguenza della condotta professionale dell'opposto.
Il c.t.u., ha tuttavia riscontrato la sussistenza di due elementi che risultano potenzialmente rilevanti al fine della determinazione del credito:
1) La sussistenza di prestazioni non eseguite, per le quali è stato richiesto compenso: si tratterebbe nel caso di un indebito che deve essere correttamente valorizzato a deconto di quanto dovuto;
2) Ia necessità di presentazione di una variante finale, con relativi costi, tali da assorbire le piccole “manchevolezze” meglio esplicitate nella relazione;
la voce di costo avrebbe dunque natura risarcitoria, e, qualora riconosciuta, andrebbe del pari a decurtare l'importo del credito esigibile.
Sotto il profilo di cui al punto 1), va precisato che la domanda giudiziale, introdotta con il ricorso monitorio, comprendeva la parte della definizione dei particolari costruttivi che, ad avviso dell'opposto, sono parte integrante del progetto architettonico. Sul punto, tuttavia, deve richiamarsi ancora quanto puntualmente riscontrato dal c.t.u. nella relazione di cui in atti, e segnatamente:
Tali prestazioni risultano eseguite parzialmente rispetto a quanto indicato dal
20 OM. nella richiesta di compenso, poiché si ritiene che la voce CP_1
dei particolari costruttivi (QbIII.02- Particolari costruttivi e decorativi) non risulti eseguita. I particolari costruttivi si trovano nella pratica sismica redatta dall'Ing. (Non oggetto di incarico al Persona_2
geom. e non risulta fatta la parte estimativa del computo-metrico. CP_1
Pertanto, il credito deve essere rideterminato con deconto della voce di cui sopra, per giungere alla somma di euro 8.781,23 oltre iva al 22% e cpa al
5% per ottenere l'importo di euro 11.248,75.
Sotto il secondo aspetto (2), il c.t.u. sceglie di imputare all'opposto i costi per la variante finale, per alcune imperfezioni riscontrate negli elaborati presentati in prima istanza;
la conclusione del c.t.u., sotto questo profilo, non si può condividere, per due ordini di motivi: a) il primo perché la diligenza richiesta ai fini della prova del corretto adempimento, seppure qualificata in ragione della professione svolta, è pure sempre una diligenza media, da parametrarsi al bagaglio di competenze e conoscenze proprie del professionista di media preparazione ed avvedutezza, in relazione alle specificità del caso concreto (cfr., Tribunale Palermo sez. III, 26/01/2022,
n.334, DeJure); lo stesso c.t.u., nella relazione, afferma che “Dalla documentazione in atti e ricevuta dal Comune di Santa Sofia, emerge che il geom ha compiuto la propria opera professionale CP_1
secondo la normale diligenza professionale, per tale attività…
Le pratiche edilizie hanno avuto un decorso che, per le pratiche da presentare presso la P.A., si può ritenere quasi “veloce” o quantomeno nella norma. Infatti lo stesso OMetra ha presentato la documentazione presso il Comune di Santa Sofia in data 25-26 Novembre 2021, dopo circa quattro mesi dai primi incontri, permettendo che si potessero iniziare i lavori.
I risposta al quesito, lo scrivente ritiene che l'opera svolta dal OM. sia stata compiuta secondo i dettami tecnici della normale CP_1
21 diligenza professionale richiesta, almeno per la parte relativa alle pratiche Ammnistrative. Il fatto che siano state richieste integrazioni da parte dei Pubblici Uffici, non ha inficiato il proseguimento dei lavori poiché, tali richieste successive, non si potevano ritenere sostanziali, ma
“normali”, in un rapporto con la P.A.
Infatti, i lavori sono stati eseguiti sulla base agli elaborati redatti dal
OM. CP_1
Le pratiche Edilizie che il geom. ha presentato in CP_1
Comune di Santa Sofia, si sono rivelate idonee all'intervento per il quale era stato incaricato, anche se vi è stata la necessità di integrazioni che non hanno inficiato, ne modificato l'impianto base del lavoro fatto dal
OM. CP_1
Se vi fossero stati delle criticità e degli adempimenti sbagliati sarebbe stato possibile correggerli durante l'esecuzione dei lavori stessi, quando è subentrato il nuovo tecnico. Le pratiche Edilizie che il geom. CP_1
ha presentato in Comune di Santa Sofia, si sono rivelate idonee
[...] all'intervento per il quale era stato incaricato, anche se vi è stata la necessità di integrazioni che non hanno inficiato, ne modificato l'impianto base del lavoro fatto dal OM. CP_1
Se vi fossero stati delle criticità e degli adempimenti sbagliati sarebbe stato possibile correggerli durante l'esecuzione dei lavori stessi, quando è subentrato il nuovo tecnico”; pertanto, stante che si verte in tema di obbligazione di mezzi e non di risultato (non essendo comunque dedotto in contratto il raggiungimento di un risultato, cfr.doc. 11 cit.) e che dunque la verifica del corretto adempimento è parametrata al rispetto di parametri di diligenza, non è possibile nella fattispecie rinvenire alcun inadempimento che possa giustificare l'addebito al professionista di somma alcuna a titolo risarcitorio;
b) il secondo aspetto riguarda, per converso, l'impossibilità di delineare un inadempimento qualificato a carico dell'opposto, ovvero
22 l'esistenza di precisi profili di negligenza e imperizia nella prestazione professionale dell'opposto, in rapporto alla diligenza media;
tali non sono generiche “imperfezioni” o “manchevolezze”, stante che, nell'ambito della responsabilità professionale, anche l'inadempimento, che venga dedotto dalla parte che si assume adempiente, deve essere un inadempimento qualificato e astrattamente idoneo a produrre il danno (cfr., Tribunale
Trieste, 27/06/2025, n.582, DeJure). Pertanto, non sussistono i presupposti per affermare una responsabilità risarcitoria per inadempimento qualificato dell'opposto.
Resta il tema della quantificazione del credito, in rapporto alle modalità utilizzate dall'opposto, e del recesso.
Sotto il primo profilo, giova richiamare quanto già indicato nella ordinanza del 12 aprile 2023, per cui il compenso è determinato contrattualmente anche in relazione ai parametri utilizzati per detta quantificazione (doc. 11 fascicolo parte opposta), sì che il richiamo a parametri legali appare ultroneo e irrilevante, come pure il richiamo all'opinamento della parcella, ormai non più attuale e del pari ultroneo, attesa la sussistenza di pattuizione contrattuale (cfr., Tribunale Firenze sez. III, 11/10/2017,
n.3230, DeJure). Sotto il secondo profilo, la circostanza dell'intervenuto recesso unilaterale del prestatore d'opera intellettuale non fa venire meno l'efficacia della regolazione contrattuale del compenso, a vantaggio dei parametri legali/tabellari, atteso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata” (Cass.
Civ. sez. II, 15/12/2021, n.40182).
23 Resta il tema dell'eccezione, sollevata dall'opponente, di illegittimo recesso, in quanto privo di giusta causa (art. 2237 c.c.), e relative conseguenze.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la “giusta causa” di recesso è integrata anche nell'ipotesi di venire meno del rapporto fiduciario fra le parti (cfr., Corte appello Genova sez. II, 30/09/2020,
n.880).
Nel caso di specie, il recesso è dichiaratamente esercitato dal professionista per il venire meno del rapporto di fiducia fra le parti, come esplicitato nella comunicazione del 29.10.2021 (doc. 13 fascicolo parte opposta); deve inoltre evidenziarsi l'assenza di prova di alcun pregiudizio derivante a carico del cliente all'esito del recesso, come evidenziato dal c.t.u. e stante, comunque, l'avanzamento dei lavori anche a seguito del recesso dell'opposto.
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra, deve procedersi: 1) all'accoglimento solo parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, 2) alla contestuale condanna dell'opponente al pagamento, per i titoli di cui è causa, a favore dell'opposto, della somma sopra quantificata di euro 8.781,23 oltre iva al
22% e cpa al 5% per ottenere l'importo di euro 11.248,75; 3) la somma di euro 11.248,75 deve essere maggiorata di interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
4) ogni domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente deve essere rigettata.
Alla luce dell'esito del procedimento, le spese di lite devono essere parzialmente compensate inter partes, in ragione della parziale soccombenza reciproca, nella misura di 1/5, mentre i restanti 4/5 vanno a carico dell'opponente. Dette spese sono liquidate, per tale quota dei 4/5, come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivo del credito.
24 In ragione dell'esito del giudizio, le spese di c.t.u. vanno poste integralmente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2517 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e conseguentemente
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 657/2022 R.Decr.Ing.,
pronunciato dal Tribunale di Forlì, nel procedimento monitorio inter partes n. 1458/2022 R.G., depositato in cancelleria il 21
giugno 2022 e contestualmente, per le ragioni di cui in motivazione,
3) condanna al pagamento, per i titoli di cui è Parte_1
causa, a favore dell'opposto geom. , della somma di CP_1
euro 8.781,23, oltre iva al 22% e cpa al 5% e dunque dell'importo di euro 11.248,75, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, come richiesto, dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
4) respinge ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale avanzata da
; Pt_1 Parte_1
5) condanna alla refusione, a favore di Parte_1 CP_1
, della quota di 4/5 delle spese di lite, liquidate, per tale
[...]
quota, nell'importo di euro 4061,60 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
25 6) pone definitivamente le spese di c.t.u. in capo a Parte_1
Forlì, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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