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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25966 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Annibale Frizzato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla via Santa Lucia n.123;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024 il sig. , dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, avendo il CTU riconosciuto il requisito sanitario del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92.
Confutate le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che dovesse risultare nel corso del giudizio, spese da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa , non abbisognevole di ulteriori approfondimenti istruttori, è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU della dott.ssa , assumendo che Persona_2 le condizioni generali del ricorrente risultano compromesse, presentando lo stesso un quadro clinico caratterizzato da una poliartrosi con capacità deambulatoria compromessa in forma autonoma, riuscendo inoltre la stessa faticosamente sia ad
1 assumere una posizione eretta, servendosi del bastone e di un accompagnatore, sia a compiere qualche passo in ambito domestico, con modalità molto rallentata, assolutamente incerta e tale da necessitare dell'indispensabile ausilio di un accompagnatore. che patisca notevoli riflessi negativi a causa del diabete mellito, da cui Pt_2 derivano varie complicazioni tra cui anche una polineuropatia diabetica.
Ugualmente si duole che in ordine all'apparato respiratorio, il CTU non avrebbe valutato con la dovuta attenzione, la dispnea per sforzi anche moderati segnalata all'esame spirometrico ed alla visita pneumologica del 10.08.2023, in soggetto con
“sospetta sindrome delle apnee ostruttive del sonno”.
Infine, ha contestato anche le considerazioni della CTU in merito alla distinzione dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e quelli propri per l'accertamento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, in quanto se si ritiene il soggetto meritevole del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104792, senza dubbio lo stesso dovrà essere affetto da un complesso patologico di entità e valenza tali da aver ridotto l'autonomia personale, risultando difficile non riconoscere, ad un individuo con queste caratteristiche, il diritto all'indennità di accompagnamento. Le contestazioni sono prive di pregio. Esse svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo.
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta , invece, che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, di seguito elencate: esiti d'intervento di impianto percutaneo di valvola aortica per stenosi valvolare aortica, cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, broncopatia cronica ,diabete mellito in precario compenso in trattamento con insulina e con ipoglicemizzanti orali ,,esiti di prostatectomia radicale con linfoadenectomia pelvica per adenocarcinoma , con residua incontinenza da urgenza, ,poliartrosi in soggetto in eccedenza ponderale
(IMC 32),deficit visivo con visus corretto in OD 3/10 ed in OS 5/10. Il CTU ha precisato che: “Come si evince dalla documentazione in atti il Sig Parte_1
nel maggio 2023 è stato sottoposto a visita dalla Commissione Invalidi Civili
[...] della ASL Napoli 1 Centro di Napoli e riconosciuto nel maggio 2023 invalido al 100
%;e portatore d'handicap E' da ricordare che l'handicap e l'invalidità civile sono due riconoscimenti estremamente differenti ,in alcuni casi possono collimare in un medesimo individuo ,ma non necessariamente uno stato d'invalidità civile si accompagna allo stato di handicap e viceversa . Anche dal punto di vista medico legale i due concetti sono da distinguere :mentre l'invalidità civile può essere definita in termini puramente medico-legali, la condizione di handicap assume un significato più ampio e generico e si avvicina ad una condizione più propriamente medico sociale L'accertamento dell'invalidità civile è basato sull'assegnazione di un valore percentuale d'invalidità connesso all'entità della minorazione ,l'accertamento
2 dell'handicap prende invece in considerazione difficoltà di tipo puramente sociale che un individuo in determinate condizioni psicofisiche può incontrare . L'handicap si definisce come la situazione di svantaggio sociale che risulta dalla combinazione tra menomazioni e contesto di riferimento alla persona. L'invalidità civile riguarda invece la minorazione in sé ,avulsa dal contesto sociale di riferimento ed afferente esclusivamente alle caratteristiche e possibilità fisiche ,intellettive e sensoriali della persona umana in quanto tale . Pertanto nel caso in esame diverso è il giudizio in riferimento all'invalidità civile ed al riconoscimento di handicap . Gli esiti d'intervento di impianto percutaneo di valvola aortica per stenosi valvolare aortica,
e la cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, come si evince dalle visite cardiologiche in atti ed esibita e dagli accertamenti strumentali (in particolare dall'ecocardiogramma esibito del maggio 2024 sono in discreto compenso emodinamico in quanto vi è una normale cinesi globale biventricolare, non comportano attualmente dispnea a riposo ,nè da sforzo lieve e non sono documentati episodi di scompenso . La broncopatia cronica analogamente non comporta dispnea
a riposo,né da sforzo lieve ,né richiede l'utilizzo di ossigenoterapia . Il diabete mellito tipo II in trattamento insulinico e con ipoglicemizzanti orali analogamente non ha mai dato luogo a documentati episodi di scompenso tali da richiedere il ricovero in ambiente sanitario e può essere compensato con adeguata terapia. Gli
,esiti di prostatectomia radicale con linfoadenectomia pelvica per adenocarcinoma con residua incontinenza da urgenza allo stato sono stabilizzati in quanto non sono documentate recidive locali , né a distanza ed i markers tumorali attuali sono nella norma. La poliartrosi in soggetto in eccedenza ponderale non impedisce la deambulazione che avviene con appoggio monolaterale di bastone . Inoltre il periziando è affetto da deficit visivo con visus corretto in OD di 3/10 ed in OS di
5/10 che non impedisce la visione degli oggetti circostanti,né impedisce il compimento degli ordinari atti della vita . Dal punto di vista psichico il periziando è lucido, orientato con normale ideazione ,giudizio critica in grado di riferire le patologie da cui è affetto. Da tutto quanto sopra è da riconoscere il Sig Parte_1
. invalido al 100%.dall'epoca della domanda . Non appare giustificato
[...] riconoscere l'indennità d'accompagnamento in quanto il periziando è in grado di deambulare autonomamente con ausilio di bastone e di compiere gli ordinari atti della vita .,in quanto le patologie da cui è affetto non ostacolano singolarmente ,nè nel loro complesso il compimento degli ordinari atti della vita”.
Ha concluso affermando che, dopo un esame obiettivo, la ricorrente è invalida nella misura del 100%, non necessitando di accompagnamento ed inoltre riconoscendo alla ricorrente il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente. In relazione alla contestazione di parte ricorrente, circa l'avvenuto riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 sin dalla data della domanda amministrativa, e non anche dell'indennità di accompagnamento, bisogna evidenziare che la contestazione non tiene conto della diversità del giudizio medico-
3 legale sottostante alla due condizioni, quella del soggetto con il beneficio di cui all'art.3, comma3, L.104/92 e quella del soggetto abbisognevole di indennità di accompagnamento.
Le definizioni contenute all'art. 1 della legge 104 chiariscono che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e che “sussiste situazione di gravità in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Di contro, la condizione del soggetto abbisognevole di accompagnamento è tutt'altra, avendo a che fare con la deambulazione autonoma, impedita in modo permanente e non provvisorio e con l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita, di talchè nessuna sovrapponibilità o automatismo è consentita tra le due situazioni.
Dunque, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Il ricorrente si è limitata a menzionare nella sua opposizione una documentazione medica già depositata alla data delle operazioni peritali che comunque non danno conto alcuno di un aggravamento tale da giustificare un rinnovo della perizia.
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di
4 contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne deriva l'accertamento del requisito sanitario della condizione di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese vengono compensate per intero. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta il requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 in favore del ricorrente dal
1^.3.2023;
- rigetta nel resto;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 12.04.2025
Il
Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25966 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Annibale Frizzato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla via Santa Lucia n.123;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024 il sig. , dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, avendo il CTU riconosciuto il requisito sanitario del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92.
Confutate le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che dovesse risultare nel corso del giudizio, spese da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa , non abbisognevole di ulteriori approfondimenti istruttori, è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU della dott.ssa , assumendo che Persona_2 le condizioni generali del ricorrente risultano compromesse, presentando lo stesso un quadro clinico caratterizzato da una poliartrosi con capacità deambulatoria compromessa in forma autonoma, riuscendo inoltre la stessa faticosamente sia ad
1 assumere una posizione eretta, servendosi del bastone e di un accompagnatore, sia a compiere qualche passo in ambito domestico, con modalità molto rallentata, assolutamente incerta e tale da necessitare dell'indispensabile ausilio di un accompagnatore. che patisca notevoli riflessi negativi a causa del diabete mellito, da cui Pt_2 derivano varie complicazioni tra cui anche una polineuropatia diabetica.
Ugualmente si duole che in ordine all'apparato respiratorio, il CTU non avrebbe valutato con la dovuta attenzione, la dispnea per sforzi anche moderati segnalata all'esame spirometrico ed alla visita pneumologica del 10.08.2023, in soggetto con
“sospetta sindrome delle apnee ostruttive del sonno”.
Infine, ha contestato anche le considerazioni della CTU in merito alla distinzione dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e quelli propri per l'accertamento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, in quanto se si ritiene il soggetto meritevole del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104792, senza dubbio lo stesso dovrà essere affetto da un complesso patologico di entità e valenza tali da aver ridotto l'autonomia personale, risultando difficile non riconoscere, ad un individuo con queste caratteristiche, il diritto all'indennità di accompagnamento. Le contestazioni sono prive di pregio. Esse svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo.
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta , invece, che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, di seguito elencate: esiti d'intervento di impianto percutaneo di valvola aortica per stenosi valvolare aortica, cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, broncopatia cronica ,diabete mellito in precario compenso in trattamento con insulina e con ipoglicemizzanti orali ,,esiti di prostatectomia radicale con linfoadenectomia pelvica per adenocarcinoma , con residua incontinenza da urgenza, ,poliartrosi in soggetto in eccedenza ponderale
(IMC 32),deficit visivo con visus corretto in OD 3/10 ed in OS 5/10. Il CTU ha precisato che: “Come si evince dalla documentazione in atti il Sig Parte_1
nel maggio 2023 è stato sottoposto a visita dalla Commissione Invalidi Civili
[...] della ASL Napoli 1 Centro di Napoli e riconosciuto nel maggio 2023 invalido al 100
%;e portatore d'handicap E' da ricordare che l'handicap e l'invalidità civile sono due riconoscimenti estremamente differenti ,in alcuni casi possono collimare in un medesimo individuo ,ma non necessariamente uno stato d'invalidità civile si accompagna allo stato di handicap e viceversa . Anche dal punto di vista medico legale i due concetti sono da distinguere :mentre l'invalidità civile può essere definita in termini puramente medico-legali, la condizione di handicap assume un significato più ampio e generico e si avvicina ad una condizione più propriamente medico sociale L'accertamento dell'invalidità civile è basato sull'assegnazione di un valore percentuale d'invalidità connesso all'entità della minorazione ,l'accertamento
2 dell'handicap prende invece in considerazione difficoltà di tipo puramente sociale che un individuo in determinate condizioni psicofisiche può incontrare . L'handicap si definisce come la situazione di svantaggio sociale che risulta dalla combinazione tra menomazioni e contesto di riferimento alla persona. L'invalidità civile riguarda invece la minorazione in sé ,avulsa dal contesto sociale di riferimento ed afferente esclusivamente alle caratteristiche e possibilità fisiche ,intellettive e sensoriali della persona umana in quanto tale . Pertanto nel caso in esame diverso è il giudizio in riferimento all'invalidità civile ed al riconoscimento di handicap . Gli esiti d'intervento di impianto percutaneo di valvola aortica per stenosi valvolare aortica,
e la cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, come si evince dalle visite cardiologiche in atti ed esibita e dagli accertamenti strumentali (in particolare dall'ecocardiogramma esibito del maggio 2024 sono in discreto compenso emodinamico in quanto vi è una normale cinesi globale biventricolare, non comportano attualmente dispnea a riposo ,nè da sforzo lieve e non sono documentati episodi di scompenso . La broncopatia cronica analogamente non comporta dispnea
a riposo,né da sforzo lieve ,né richiede l'utilizzo di ossigenoterapia . Il diabete mellito tipo II in trattamento insulinico e con ipoglicemizzanti orali analogamente non ha mai dato luogo a documentati episodi di scompenso tali da richiedere il ricovero in ambiente sanitario e può essere compensato con adeguata terapia. Gli
,esiti di prostatectomia radicale con linfoadenectomia pelvica per adenocarcinoma con residua incontinenza da urgenza allo stato sono stabilizzati in quanto non sono documentate recidive locali , né a distanza ed i markers tumorali attuali sono nella norma. La poliartrosi in soggetto in eccedenza ponderale non impedisce la deambulazione che avviene con appoggio monolaterale di bastone . Inoltre il periziando è affetto da deficit visivo con visus corretto in OD di 3/10 ed in OS di
5/10 che non impedisce la visione degli oggetti circostanti,né impedisce il compimento degli ordinari atti della vita . Dal punto di vista psichico il periziando è lucido, orientato con normale ideazione ,giudizio critica in grado di riferire le patologie da cui è affetto. Da tutto quanto sopra è da riconoscere il Sig Parte_1
. invalido al 100%.dall'epoca della domanda . Non appare giustificato
[...] riconoscere l'indennità d'accompagnamento in quanto il periziando è in grado di deambulare autonomamente con ausilio di bastone e di compiere gli ordinari atti della vita .,in quanto le patologie da cui è affetto non ostacolano singolarmente ,nè nel loro complesso il compimento degli ordinari atti della vita”.
Ha concluso affermando che, dopo un esame obiettivo, la ricorrente è invalida nella misura del 100%, non necessitando di accompagnamento ed inoltre riconoscendo alla ricorrente il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente. In relazione alla contestazione di parte ricorrente, circa l'avvenuto riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 sin dalla data della domanda amministrativa, e non anche dell'indennità di accompagnamento, bisogna evidenziare che la contestazione non tiene conto della diversità del giudizio medico-
3 legale sottostante alla due condizioni, quella del soggetto con il beneficio di cui all'art.3, comma3, L.104/92 e quella del soggetto abbisognevole di indennità di accompagnamento.
Le definizioni contenute all'art. 1 della legge 104 chiariscono che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e che “sussiste situazione di gravità in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Di contro, la condizione del soggetto abbisognevole di accompagnamento è tutt'altra, avendo a che fare con la deambulazione autonoma, impedita in modo permanente e non provvisorio e con l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita, di talchè nessuna sovrapponibilità o automatismo è consentita tra le due situazioni.
Dunque, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Il ricorrente si è limitata a menzionare nella sua opposizione una documentazione medica già depositata alla data delle operazioni peritali che comunque non danno conto alcuno di un aggravamento tale da giustificare un rinnovo della perizia.
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di
4 contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne deriva l'accertamento del requisito sanitario della condizione di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese vengono compensate per intero. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta il requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 in favore del ricorrente dal
1^.3.2023;
- rigetta nel resto;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 12.04.2025
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Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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