Sentenza 26 novembre 2018
Decreto presidenziale 30 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 30/12/2019, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/12/2019
N. 00598/2019 REG.PROV.PRES.
N. 00205/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2018, proposto da
SA RI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Tuscano, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via S. Caterina Trav. Priv. n. 21, presso lo studio dello stesso difensore;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) n. 5 di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'esecuziomne
del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi n. 837/09 e 1095/09 emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, nonché sui decreti ingiuntivi n. 179/09 e 180/09 emanati dal Giudice di Pace di Gallina, nella parte in cui dispongono la condanna dell’ASP n. 5 di Reggio Calabria al pagamento delle spese dei relativi giudizi, per la somma complessiva di € 3.789,89, oltre le spese successive necessarie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 699/2018 con cui è stato nominato, quale Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato in epigrafe, il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto;
Rilevato che, con decreto prot. n. 161049 del 20.12.2018, il Prefetto di Reggio Calabria ha delegato la dr. RI Concetta Tripodi, Funzionario in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria, per gli adempimenti commissariali;
Lette la relazione commissariale conclusiva e la richiesta di liquidazione del compenso, depositate in data 11-12.07.2019;
Visti gli artt. 66 e 67 del d. lgs. 104/2010;
Visto l’art. 57 d.p.r. n. 115/2002 in virtù del quale al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l’onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico;
Visto l’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, che per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato prevede l’emanazione di apposito decreto motivato, che costituisce titolo provvisoriamente esecutivo;
Visto l’art. 1 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24/03/2012, n. 27, a norma del quale sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante;
Rilevato al riguardo che il compenso in favore degli ausiliari del giudice può essere attualmente liquidato in base al regolamento approvato con d.m. 20/07/2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, imperniato sul passaggio dal sistema tariffario a quello dei parametri con valore puramente indicativo e orientativo per il giudice (cfr. Cons. St., Sez. Atti normativi, 5 luglio 2012, n. 3126; Cons. St., Sez. V, 7 novembre 2012, n. 5650);
Ritenuto che il d.m. 140/2012 sia applicabile anche ai dipendenti pubblici nominati ausiliari del giudice amministrativo e chiamati ad assolvere prestazioni analoghe o assimilabili a quelle rese da liberi professionisti (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 242, nonché Sez. IV, decreto collegiale n. 1733 del 19 marzo 2018 e decr. Pres. C.G.A.R.S., 17 gennaio 2018, n. 5);
Precisato che il d.m. 140/2012 statuisce espressamente quanto segue: a) l’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso (art. 1, comma 1); b) nel compenso non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità […] i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso (art. 1, comma 2); c) in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa (art. 1, comma 7);
Considerato che nel caso in esame il commissario ad acta ha espletato un’attività di carattere amministrativo-contabile, concernente in particolare la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti alla parte interessata, il tutto previa ricognizione di tutti gli elementi documentali a tal fine necessari;
Rilevato che, con delibera commissariale n. 291 del 30.05.2019, è stata disposta la liquidazione di complessivi euro 4.425,58 per spese legali di cui al giudicato in epigrafe con accessori di legge;
Vista la comunicazione PEO dell’Avv. SA AN in data 04.07.2019, attestante l’avvenuto «pagamento del dovuto […] qualche giorno addietro»;
Ritenuto che per la corretta individuazione del compenso spettante può farsi pertanto analogico riferimento al “genus” delle prestazioni di perizie estimative contabili (ed alle relative disposizioni contenute nel Capo III del d.m. 140/2012, specialmente quelle di cui agli artt. 15, lett. c, secondo quanto indicato nel riquadro 3 della tabella C);
Osservato in particolare che nella fattispecie, ai fini della determinazione del compenso spettante al commissario, possono trovare applicazione – in via analogica – i seguenti parametri a) valore della pratica: € 4.426,00; b) attività svolta: «valutazioni, perizie e pareri»; c) aliquota sul valore di cui al riquadro 3 della tabella C: 4,75 per cento, con maggiorazione oltre soglia in ragione della attività ricognitiva, istruttoria, contabile (per l’esatta quantificazione degli importi dovuti, previa verifica dei parziali pagamenti pregressi) e deliberativa effettivamente posta in essere;
Considerato che, ai fini della giusta determinazione del compenso, deve aversi riguardo all’importanza, difficoltà, complessità dell’attività espletata, nonché all’impegno profuso, anche in termini di tempo impiegato, per la puntuale ed integrale esecuzione del giudicato;
Rilevato che il Commissario, insediatosi in data 01.04.2019, ha svolto l’incarico affidato, come risulta dalla documentazione versata in atti;
Ritenuto che, in ragione dei parametri indicati, all’interessata deve essere liquidata la complessiva somma di euro 210,00 per compenso professionale da intendersi al lordo di eventuali oneri fiscali e previdenziali (v. ordd. coll. nn. 707 e 710 del 29.11.2018);
Rilevato che il relativo onere è posto a carico dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Liquida al Commissario dr. RI Concetta TRIPODI, Funzionario in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria, la complessiva somma di euro 210,00 (duecento-dieci / 00 cent.) per compenso professionale.
Il relativo onere è posto a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione telematica al Commissario, alla Prefettura di Reggio Calabria ed alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria il giorno 23 dicembre 2019.
| Il Presidente |
| Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO